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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/12/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. IO LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CA CH Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7811 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...], l'[...], elettivamente domiciliata in Carbonia, presso lo Parte_1
studio dell'avv. OLIVERI GABRIELE, che la rappresenta e difende per procura speciale,
attore
CONTRO
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Carbonia, presso lo studio dell'avv. SULIS STEFANIA che la rappresenta e difende per procura speciale,
convenuto
e con la partecipazione di in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari CP_2
convenuto
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di e “Voglia il Tribunale adito: Parte_1 Controparte_1
1. determinare in favore della signora in misura pari al 55% la quota di pensione di Parte_1
reversibilità del coniuge signor , e ordinare all' di corrispondere l'importo CP_3 CP_2
nella misura corrispondete con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla morte del signor
; CP_3
2. determinare in favore della signora n misura pari al 45% la quota di Controparte_1
pensione di reversibilità a lei spettante quale coniuge superstite del signor con CP_3
decorrenza come per legge dal 1 giorno del mese successivo alla morte del signor CP_3
3. compensazione delle spese del giudizio.”
Nell'interesse dell' “Si rimette alla decisione del Tribunale.” CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/12/2024, regolarmente notificato, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con in Carbonia in data 3/02/1973, e che dall'unione CP_3
coniugale erano nati i figli (1/05/1973), e (23/01/1980); Per_1 Per_2
- che il matrimonio era stato preceduto da due anni di convivenza;
- che con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1179/2022, pubblicata in data 4/05/2022, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, recependo le conclusioni conformi delle parti, era stato posto in capo al il versamento di un assegno divorzile in favore della CP_3
ricorrente di euro 325,00, con rivalutazione annuale a decorrere dal 1/01/2023;
- che non aveva contratto nuovo matrimonio, né instaurato altra relazione sentimentale;
- che in data 20/10/2022, l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio con
[...]
e in data 31/03/2024 era deceduto;
CP_1
- che l'importo dell'ultima mensilità dell'assegno divorzile era stato pari ad euro 356,99;
- che era titolare di una pensione pari a circa euro 1.400,00 mensili;
CP_3
- che in data 10/04/2024, la ricorrente aveva inoltrato all' domanda di attribuzione della CP_2
pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898/1970, e in data 13/05/2024 l'Ente
aveva risposto adducendo l'impossibilità di effettuare alcun accantonamento cautelativo sul
2 liquidando trattamento di riversibilità in favore della coniuge superstite, invitandola a rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente;
- che durante il matrimonio si era occupata in via esclusiva della famiglia, e l'unico suo reddito,
oltre all'assegno divorzile, era l'assegno sociale di euro 103,97;
- che dal momento del decesso dell'ex coniuge doveva sostenersi unicamente con l'assegno sociale,
incrementato ad euro 406,20;
- che il coniuge superstite era presumibilmente titolare di una pensione tra i 1.500,00 e i 1.800,00
euro mensili, oltre a godere dell'abitazione coniugale acquistata in comunione con CP_3
Ciò esposto, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all' di corrisponderle la quota della CP_2
pensione di reversibilità a lei spettante.
L' si è costituito in giudizio in data 9/05/2025 precisando che la prestazione richiesta nella CP_2
misura riconosciuta dal Tribunale sarebbe stata erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale attribuisce la quota di pensione, non potendo l'Ente erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica, che costituisce il titolo ex lege per la determinazione dell'ammontare di detta quota, e dando atto che fino a tale data i pagamenti sarebbero stati effettuati nella misura stabilita ed al soggetto risultante avente diritto.
L'Ente si è quindi rimesso alle determinazioni del Tribunale.
costituita in giudizio in data 13/05/2025, ha contestato la asserita Controparte_1
convivenza more uxorio antecedente al matrimonio fra la ricorrente e il defunto marito, altresì
allegando di avere contratto matrimonio con in data 20/10/2022 dopo ben 32 anni di CP_3
convivenza more uxorio con il medesimo, e di non avere contratto nuove nozze dopo il decesso del marito.
Ha inoltre sostenuto che la situazione economica della ricorrente era notevolmente migliorata considerato che l'assegno sociale aveva ricevuto un incremento fino ad euro 406,20 al mese,
peraltro convivendo con la sorella pur mantenendo di fatto altra residenza anagrafica.
3 La convenuta ha quindi affermato di percepire la pensione annua di euro 16.353,22, gravata dalla rata del mutuo di euro 307,17 al mese, oltre spese condominiali di euro 92,00 e spese mediche.
Ha chiesto quindi l'attribuzione in suo favore della quota di pensione a lei spettante.
Senza ulteriore istruttoria, nell'udienza del 12/06/2025, la parte e la parte Pt_1 CP_1
per il tramite dei rispettivi procuratori, hanno formulato le conformi conclusioni trascritte in epigrafe chiedendo al Tribunale di definire la causa in conformità.
***
La domanda come concordemente formulata dalle parti deve essere accolta, in quanto conforme alle norme e principi anche giurisprudenziali ormai consolidati in materia.
Invero, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi,
quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass. N.16093/2012).
Ebbene, in base alle allegazioni anche documentali delle parti, la durata formale del matrimonio fra la ricorrente e l'ex coniuge è stata pari a quasi 49 anni, ma altrettanto significativa sarebbe stata la convivenza more uxorio prematrimoniale fra la coniuge superstite e il defunto marito, durata 32
anni, cui si sono aggiunti quasi due anni di matrimonio.
Pertanto, la rispettiva percentuale di concorso individuata concordemente dalle parti, pari al 55% in favore della ricorrente e al 45% in favore della resistente, appare equa e rispondente alle legittime aspettative di ognuna anche considerate le rispettive condizioni eoncomiche.
4 I predetti importi spettanti saranno aggiornati tutti gli anni, in misura proporzionale all'eventuale aumento, rispetto all'anno precedente, del complessivo importo della pensione di reversibilità.
Spetta, inoltre, alla un ulteriore importo a titolo di tredicesima mensilità, da determinarsi Pt_1
riducendo il rateo di tredicesima in proporzione al rapporto intercorrente tra la mensilità ordinaria determinata a favore della e la mensilità determinata a favore della Pt_1 CP_1
Poiché le parti in causa hanno un pari ed autonomo diritto, ai sensi dell'art.9 sopra citato e secondo la ripartizione in concreto riconosciuta con la presente sentenza, al trattamento previdenziale di reversibilità loro riconosciuto dall'ordinamento, seguirà per via amministrativa con il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla decorrenza dell'attribuzione dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato (Cass n. 22259/2013), l'adeguamento dell' alla CP_2
predetta situazione di diritto.
Le spese del giudizio, in ragione della natura della causa e della formulazione di conclusioni conformi, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. attribuisce a , nata a [...] l'[...], una quota della pensione di Parte_1
reversibilità del defunto , deceduto in IGLESIAS il 31 marzo 2024, titolare di CP_3
pensione INPS - Gestione Pubblica VOCPDEL216170007942874, pari al 55% dell'intero, restando il restante 45% dell'intero attribuito a nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. dispone che l' corrisponda direttamente il predetto importo, previa liquidazione del CP_2
medesimo sulla base dei criteri sopra indicati, alla signora , con decorrenza dal 1° Parte_1
giorno del mese successivo alla morte del signor , oltre ad un ulteriore importo a CP_3
titolo di tredicesima mensilità, da determinarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
3.dispone che i predetti importi spettanti a siano aggiornati tutti gli anni, in misura Parte_1
proporzionale all'eventuale aumento, rispetto all'anno precedente, del complessivo importo della pensione di reversibilità;
4. Compensa le spese di giudizio fra le parti.
5 Cagliari, 2/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
CA CH IO LA
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