TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 901/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pasquale Guastafierro ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boscoreale (NA) in Piazza Pace
n. 20, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo in CP_1
Via Gen. Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dall'avv.
Rosaria Ciancimino giusta procura generale del Notaio di Roma;
Persona_1
- resistente –
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
-resistente contumace-
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito n. 59620220005722633000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2023 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620220005722633000 notificato l'08.02.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
3.196,25 per il periodo che va dal 01/2021 al 12/2021 per contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio della stessa.
Nel merito, la ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, essendo stata cancellata la società “Fast and the Furious s.n.c. di OL LO & C.”, di cui era socia, in data 23.07.2014 a seguito di cessazione attività avvenuta in data 23.07.2014 (all.2 fascicolo parte ricorrente).
Ritualmente notificato il ricorso, l' si costituiva, ribadendo la legittimità delle CP_1
pretese e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio la in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. , è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
****
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente è opportuno richiamare la normativa di riferimento in materia.
L' art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l' art. 29 della L.
3 giugno 1975, n. 160, e che riguarda gli esercenti attività commerciali, ha per questi disposto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 , e suc. mod. ed int., purché i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti -" a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze od autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La norma assoggetta quindi all'obbligo contributivo quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori dell'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale.
Il requisito primario è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non essere cioè solo socio (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro
Sent., 18/03/2020, Corte d'Appello Reggio Calabria Sez. lavoro Sent., 06/05/2020 “Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa).
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tali requisiti devono sussistere congiuntamente come stabilito dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, n. 3240/2010.
Orbene, la prova della suddetta circostanza grava sull'ente previdenziale: l' deve, CP_1
quindi, provare innanzitutto che il soggetto partecipa personalmente al lavoro aziendale
(inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Poiché la prova della suddetta circostanza grava sull'ente previdenziale e poiché nel caso in esame nessuna prova è stata fornita dall' (che non ha documentato nulla CP_1
in merito al presunto accertamento), deve essere dichiarata l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente all'iscrizione alla gestione commercianti dell' e il ricorso deve CP_1
essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- annulla l'avviso di addebito n. 59620220005722633000 di €. 3.196,25;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in € 800,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 23.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 901/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pasquale Guastafierro ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Boscoreale (NA) in Piazza Pace
n. 20, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo in CP_1
Via Gen. Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dall'avv.
Rosaria Ciancimino giusta procura generale del Notaio di Roma;
Persona_1
- resistente –
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
-resistente contumace-
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito n. 59620220005722633000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2023 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620220005722633000 notificato l'08.02.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
3.196,25 per il periodo che va dal 01/2021 al 12/2021 per contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio della stessa.
Nel merito, la ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, essendo stata cancellata la società “Fast and the Furious s.n.c. di OL LO & C.”, di cui era socia, in data 23.07.2014 a seguito di cessazione attività avvenuta in data 23.07.2014 (all.2 fascicolo parte ricorrente).
Ritualmente notificato il ricorso, l' si costituiva, ribadendo la legittimità delle CP_1
pretese e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva in giudizio la in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. , è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
****
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente è opportuno richiamare la normativa di riferimento in materia.
L' art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l' art. 29 della L.
3 giugno 1975, n. 160, e che riguarda gli esercenti attività commerciali, ha per questi disposto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 , e suc. mod. ed int., purché i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti -" a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze od autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La norma assoggetta quindi all'obbligo contributivo quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori dell'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale.
Il requisito primario è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non essere cioè solo socio (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro
Sent., 18/03/2020, Corte d'Appello Reggio Calabria Sez. lavoro Sent., 06/05/2020 “Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa).
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tali requisiti devono sussistere congiuntamente come stabilito dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, n. 3240/2010.
Orbene, la prova della suddetta circostanza grava sull'ente previdenziale: l' deve, CP_1
quindi, provare innanzitutto che il soggetto partecipa personalmente al lavoro aziendale
(inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Poiché la prova della suddetta circostanza grava sull'ente previdenziale e poiché nel caso in esame nessuna prova è stata fornita dall' (che non ha documentato nulla CP_1
in merito al presunto accertamento), deve essere dichiarata l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente all'iscrizione alla gestione commercianti dell' e il ricorso deve CP_1
essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- annulla l'avviso di addebito n. 59620220005722633000 di €. 3.196,25;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in € 800,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 23.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo