Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2007, n. 4958
CASS
Sentenza 2 marzo 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

I contratti di affitto di terreno pascolativo e di vendita di erbe (pascipascolo) sono estranei all'ambito dei rapporti agrari considerati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che riconosce il diritto di prelazione agraria solo agli affittuari coltivatori diretti, tra i quali non rientrano i conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento ed al governo del bestiame, senza coltivare il fondo.

La distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, cosicché l'uso di quello costituisce il mezzo di apprensione delle erbe nei limiti delle quantità e del tempo espressamente predeterminati; oggetto del secondo contratto è, invece, il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2007, n. 4958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4958
    Data del deposito : 2 marzo 2007

    Testo completo