Sentenza 2 marzo 2007
Massime • 3
Le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
I contratti di affitto di terreno pascolativo e di vendita di erbe (pascipascolo) sono estranei all'ambito dei rapporti agrari considerati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che riconosce il diritto di prelazione agraria solo agli affittuari coltivatori diretti, tra i quali non rientrano i conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento ed al governo del bestiame, senza coltivare il fondo.
La distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, cosicché l'uso di quello costituisce il mezzo di apprensione delle erbe nei limiti delle quantità e del tempo espressamente predeterminati; oggetto del secondo contratto è, invece, il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2007, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, che lo difende unitamente all'avvocato BIMBI PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR TA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato GIANRICO PITTALUGA, che la difende unitamente all'avvocato DEL SEPPIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende unitamente all'avvocato BIAGIOTTI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ES PR, ES IA, RE RINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che li difende unitamente all'avvocato GALLIGANI ITALO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
AR LD, AR LA, AR LE, AR ON, AR PA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 307/03 del Tribunale di LUCCA, emessa il 18/01/03, depositata il 27/02/03; RG. 1264/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/06 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato CARLA RIZZO;
udito l'Avvocato GIOVANNA FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Castelnuovo di Garfagnana respinse la domanda di riscatto agrario proposta da Lino OZ, nell'assunta qualità di coltivatore diretto titolare di azienda agricola dedita all'allevamento ovino con connessa attività di fienagione, pascolo e semina di erbai, nei confronti di MO BI, NT GI, AT BI e RI RR, acquirenti di alcuni terreni da lui asseritamente condotti in affitto.
Il tribunale di Lucca con sentenza resa il 18.1.2003 rigettò l'appello del OZ ed in accoglimento degli appelli incidentali del NT, dei BI e della RR pose le spese dei terzi chiamati in causa, AL, RI DA, SA, LA, PA IN, LA IS, a totale carico del OZ, motivando come segue.
Alla stregua delle affermazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal OZ si deve ritenere che lo stesso abbia esercitato attività di allevamento di ovini con le connesse attività di fienagione, pascolo e semina di erbai;
tralasciando la ragione espressa dal pretore, la prova testimoniale richiesta dal OZ è inammissibile quanto ai capitoli 1, 2, 4, 6, 12 perché formulati in termini valutativi, quanto ai rimanenti capitoli ad eccezione dell'ultimo (il tredicesimo) perché irrilevanti in considerazione della mancata ammissione di quelli precedenti e quanto all'ultimo perché superfluo;
il OZ, peraltro, ha negato qualsiasi tipo di coltivazione dei fondi diverso da quello connesso all'allevamento, sicché il punto è da considerare pacifico con l'effetto di rendere impossibile lo svolgimento di attività istruttoria;
ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto la L. n. 590 del 1965, art. 8 richiede l'esistenza di un rapporto di affitto a coltivatore diretto;
il rapporto di affitto di terreni pascolativi e di vendita di erbe non da diritto a prelazione e riscatto;
ne consegue che, essendo il OZ titolare di un rapporto cosiffatto, correttamente la sua domanda non ha ricevuto accoglimento;
in base al principio della soccombenza e della causalità il giudice di primo grado avrebbe dovuto porre le spese sostenute dai chiamati in causa a carico del OZ, a nulla rilevando che la domanda proposta contro di essi sia stata rigettata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il OZ, affidandone l'accoglimento a cinque motivi;
hanno resistito con controricorso il NT, i BI, la RR ed IN SA EL;
il NT, i BI e la RR hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce che la sentenza impugnata è nulla perché non riporta, come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 3, le conclusioni prese dall'attuale ricorrente in ordine alle prove.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti importa nullità della sentenza soltanto quando il giudice non le abbia esaminate, di modo che sia in concreto mancata una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre quando, come nella specie, dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice le ha esaminate, la mancata trascrizione si risolve in una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza (ex plurimis Cass. 8.4.2002, n. 5024; Cass. 22.9.2000, n. 12036; Cass. S.U. 14.12.1999, n. 898).
2. Con il secondo motivo si denuncia l'ultrapetizione della sentenza impugnata consistente nell'avere riformato in difetto di impugnazione il capo de la sentenza di primo grado relativo alla condanna dei BI e della RR al pagamento delle spese in favore dei chiamati in causa nel senso di porre tali spese;
a carico dell'attuale ricorrente.
2.1. Il motivo è privo di fondamento: dall'esame degli atti, possibile per la natura del vizio denunciato, risulta che l'impugnazione vi è stata e, per quanto non sia contestato, è rituale.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 106 c.p.c.; insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia;
nel porre le spese dei chiamati in causa a carico dell'attuale ricorrente il tribunale ha applicato il solo criterio della soccombenza, pur richiamandosi anche a quello della causalità; ove avesse applicato questo criterio assieme all'altro, la decisione sarebbe stata diversa in quanto la domanda di garanzia per simulazione del prezzo non può essere collegata in alcun modo al giudizio di riscatto ed avrebbe potuto, comunque, essere proposta in autonomo giudizio.
3.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
3.2. Premesso che parte necessaria del giudizio di riscatto agrario è l'acquirente, mentre il venditore può essere chiamato da quest'ultimo in garanzia impropria (Cass. 6.12.2005, n. 26690; Cass.1.7.1997, n. 5895), va rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, gli acquirenti hanno esercitato l'azione di garanzia nei confronti dei venditori e siffatta azione, sicuramente proponibile nel giudizio di riscatto, è causalmente ricollegabile a tale giudizio, trovando in esso la propria ragione giustificatrice. Ora, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia, sia propria che impropria, vanno poste a carico della parte che ha provocato e giustificato la chiamata, ove essa rimanga soccombente nel giudizio (Cass. 17.5.2001, n. 6757; Cass. 1.3.1995, n. 2330).
4. Con il quarto motivo si denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto sulla qualifica di coltivatore diretto e del rapporto agrario (art. 360 c.p.c., n. 3)"; il tribunale ha limitato la propria valutazione ai soli terreni oggetto del riscatto;
ove l'avesse estesa all'intero complesso aziendale, avrebbe rilevato che esso comprende fondi con diverse destinazioni;
ha interpretato restrittivamente la L. n. 590 del 1965, art. 31, attribuendo il di rito di prelazione e quello succedaneo di riscatto a chi coltiva la terra e negandolo a chi pratica l'allevamento del bestiame;
la corretta interpretazione della norma porta a ritenere che la prelazione ed il riscatto spettano anche a questa ultima categoria con il limite che l'allevamento sia fine a se stesso senza alcun rapporto con la terra tenuta fuori dai processi produttivi;
la qualità di coltivatore diretto del riscattante e la natura agricola dell'attività di allevamento del bestiame risultano chiaramente dagli atti;
è erronea la qualificazione del rapporto come affitto di terreno pascolativo o di vendita di erbe (pascipascolo) avuto riguardo a quanto affermato dal riscattante all'udienza del 2.12.1997 (ho coltivato erba medica e trifoglio); la qualificazione corretta è quella di contratto di affitto;
vale in proposito considerare che il godimento del fondo non è limitato allo sfruttamento dell'erba, ma è esteso alla lavorazione del terreno finalizzata alla coltivazione di prodotti utili per l'allevamento del bestiame.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Per quanto concerne la qualità di coltivatore legittimante alla prelazione ed al riscatto agrari va rilevato che nella giurisprudenza di questa Corte si sono formati due orientamenti;
secondo uno di tali orientamenti la L. n. 590 del 1965, art. 31, il quale precisa che (pure ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione) sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano alla coltivazione dei terreni ed all'allevamento del bestiame, non si riferisce a requisiti che si debbono cumulare tra loro, ma contiene due previsioni distinte (Cass. 26.7.2001, n. 10218; Cass. 13.1.1996, n. 253); secondo l'altro orientamento la qualità di coltivatore diretto va intesa in senso restrittivo e perciò non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente al governo ed all'allevamento del bestiame, ma va ravvisata in chi associa tale attività a quella di coltivazione del fondo (Cass. 24.5.2002, n. 7635; Cass. 20.12.2005, n. 28237); a tale orientamento presta adesione il collegio, considerato che la scelta del legislatore è di favorire l'acquisto della proprietà di un fondo con il quale già sussiste una relazione;
per cui la qualità di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto spetta ai titolari di contratti finalizzati alla coltivazione vera e propria secondo un concetto restrittivo, rappresentando l'allevamento e la cura del bestiame mera evenienza ovvero attività complementare da sola inidonea a legittimare la prelazione ed il riscatto.
4.3. Per quanto concerne la qualificazione del rapporto va considerato che il contratto è di vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) quando si trasferiscono le erbe prodotte dal fondo considerate come bene distinto da esso per un canone commisurato alla quantità di erbe utilizzabile in relazione al numero degli animali introdotti per un certo periodo di tempo nel fondo, così che l'uso dello stesso rappresenta il mezzo di apprensione delle erbe;
è, invece, di affitto di fondo pascolativo quando oggetto ne è il diretto godimento del fondo a fini produttivi senza alcuna limitazione e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erbe prodotta, di modo che il godimento è il risultato di una gestione produttiva (Cass. 22.6.2000, n. 8489; Cass. 11.2.1998, n. 138 5; Cass. 18.2.1987, n. 1507).
4.4. Tanto i contratti di affitto di fondo pascolativo quanto - a maggior ragione - quelli di vendita di erbe sono estranei alla previsione della L. n. 590 del 1965, art. 8 che attribuisce il diritto di prelazione e quello di riscatto solo agli affittuari coltivatori diretti, fra i quali non rientrano i conduttori che si dedicano all'allevamento ed alla cura del bestiame senza svolgere una vera e propria attività di coltivazione del fondo (Cass. 13.3.1995, n. 2906; Cass. 27.12.1991, n. 13927).
4.5. Agli indicati principi si è attenuto il tribunale il quale ha negato al OZ il diritto di prelazione e quello di riscatto in quanto ha ritenuto che il medesimo si occupasse principalmente dell'allevamento e del governo degli ovini, costituendo la coltivazione di erba medica e trifoglio semplice attività connessa all'allevamento, sulla base di elementi dotati di efficienza probatoria desunti dagli scritti difensivi e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero ed ha qualificato il contratto affitto di fondo pascolativo.
5. Con il quinto motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 606, art. 3, sulla prova del contratto di affitto e l'esonero per il coltivatore diretto dall'onere della prova"; il menzionato art. 3 esonera il coltivatore diretto dall'onere di provare per iscritto il contratto di affitto di fondo rustico;
ne consegue che il tribunale ha violato tale articolo allorquando ha invocato l'art. 2721 c.c. per non ammettere la prova testimoniale intesa a dimostrare l'esistenza del contratto di affitto e la qualità di coltivatore diretto;
lo stesso tribunale ha negato la prelazione anche perché non è stata dimostrata la coltivazione del fondo nel biennio precedente;
una tale dimostrazione non era, però, necessaria in presenza dell'allegazione relativa alla durata ultrannale del rapporto non contestata dalle controparti.
5.1. Il motivo non può ricevere accoglimento.
5.2. Vale in proposito considerare che la domanda è stata rigettata non già perché non è stata fornita la prova documentale del contratto, ma perché è stato qualificato il contratto come affitto di fondo pascolativo per il quale non è ammesso riscatto;
il limite di valore di cui all'art. 2721 c.c. non ha alcuna attinenza con il rigetto della richiesta di prova testimoniale che trova in altro la sua ragione giustificativa (irrilevanza, superfluità ed altro), mentre la mancata riproduzione delle circostanze di fatto da provare non consente la valutazione di decisività delle medesime;
è estraneo alla motivazione di rigetto della domanda il requisito della coltivazione biennale del fondo.
6. In conclusione il ricorso è rigettato;
nella peculiarità della fattispecie si ravvisano, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2007