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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Barata Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4871/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Messina Viale S. Martino is. 154, presso lo studio dell'avvocato
SCRIMA VENERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) Via Filippo C.F._2
Turati n. 19, presso lo studio dell'avvocato IANNINO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nella qualità di curatore speciale del minore , nato il CP_2 Persona_1
23/04/2015 a TAORMINA (ME), C.F. , che lo rappresenta e difende ex C.F._3
1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Via Firenze n. 172
INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni limitatamente alla pronuncia sulla separazione personale come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al
Collegio solo sullo status, senza termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 06/04/2022, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale dal marito , Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio in data 05/12/2013, unione dalla quale è nato il figlio PE
(il 23/04/2015).
La ricorrente ha esposto che il matrimonio è entrato irrimediabilmente in crisi a causa del comportamento del marito e ha chiesto, oltre che la pronuncia di separazione personale dei coniugi di addebitare la separazione personale al marito;
di disporre l'affidamento del figlio a sé; di porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile per il CP_1 suo mantenimento e per il mantenimento del figlio, nella misura non inferiore ad € 200,00 l'uno, quindi un mantenimento complessivo di € 400,00 mensili, o nella maggior somma che si riterrà opportuna, oltre rivalutazione ISTAT e contribuzione nella misura del 50 % delle spese straordinarie (spese mediche, scolastiche etc.) per il figlio, o nella maggior misura ritenuta opportuna dal giudice.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione giudiziale Controparte_1
tra i coniugi, e chiedendo altresì - previa audizione ove necessario del figlio minore Persona_1
– di disporre ex art. 709 bis c.p.c. sentenza parziale sullo status; di disporre l'affidamento
[...]
condiviso del figlio minore con collocamento e con pernottamento dello stesso Persona_1
con il padre;
di disporre che la madre possa frequentare il figlio minore secondo le modalità indicate o decise dal giudice, in presenza del padre o degli assistenti sociali per i motivi esposti, disponendo il percorso indicato in narrativa;
di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
2 corrispondere a , quale contributo per il mantenimento del figlio minore, un Controparte_1 assegno mensile dell'importo di € 300,00, o quello maggiore o minore ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di questi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche, ricreative e sportive) necessarie per il figlio, secondo le linee guida del Tribunale Civile di Catania o del CNF;
infine, di accertare l'addebito della separazione a carico di e di rigettare la Parte_1
domanda di addebito al marito;
nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della
[...]
. Pt_1
All'udienza presidenziale del 13/09/2022 sono stati sentiti i coniugi e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata emessa l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
Successivamente parte ricorrente e parte convenuta, rispettivamente con memoria integrativa e comparsa di costituzione e risposta, hanno precisato le rispettive domande formulate nei precedenti scritti difensivi.
Nominato nel corso del procedimento il curatore speciale del minore, parte convenuta ha chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, alla quale si è associata parte ricorrente;
pertanto, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini solo sullo status.
Il Pubblico Ministero ha concluso nulla opponendo.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il perdurare della separazione di fatto almeno dall'anno 2018, a causa della crisi coniugale, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio, come da separata ordinanza.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4871/2022 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1
a GI (CT), e , nato il [...] a [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a IA (CT) in data 05/12/2013, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di IA al N. 5, Parte 1, anno 2013;
DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Barata Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4871/2022
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Messina Viale S. Martino is. 154, presso lo studio dell'avvocato
SCRIMA VENERA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) Via Filippo C.F._2
Turati n. 19, presso lo studio dell'avvocato IANNINO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nella qualità di curatore speciale del minore , nato il CP_2 Persona_1
23/04/2015 a TAORMINA (ME), C.F. , che lo rappresenta e difende ex C.F._3
1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Via Firenze n. 172
INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni limitatamente alla pronuncia sulla separazione personale come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al
Collegio solo sullo status, senza termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 06/04/2022, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale dal marito , Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio in data 05/12/2013, unione dalla quale è nato il figlio PE
(il 23/04/2015).
La ricorrente ha esposto che il matrimonio è entrato irrimediabilmente in crisi a causa del comportamento del marito e ha chiesto, oltre che la pronuncia di separazione personale dei coniugi di addebitare la separazione personale al marito;
di disporre l'affidamento del figlio a sé; di porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile per il CP_1 suo mantenimento e per il mantenimento del figlio, nella misura non inferiore ad € 200,00 l'uno, quindi un mantenimento complessivo di € 400,00 mensili, o nella maggior somma che si riterrà opportuna, oltre rivalutazione ISTAT e contribuzione nella misura del 50 % delle spese straordinarie (spese mediche, scolastiche etc.) per il figlio, o nella maggior misura ritenuta opportuna dal giudice.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione giudiziale Controparte_1
tra i coniugi, e chiedendo altresì - previa audizione ove necessario del figlio minore Persona_1
– di disporre ex art. 709 bis c.p.c. sentenza parziale sullo status; di disporre l'affidamento
[...]
condiviso del figlio minore con collocamento e con pernottamento dello stesso Persona_1
con il padre;
di disporre che la madre possa frequentare il figlio minore secondo le modalità indicate o decise dal giudice, in presenza del padre o degli assistenti sociali per i motivi esposti, disponendo il percorso indicato in narrativa;
di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
2 corrispondere a , quale contributo per il mantenimento del figlio minore, un Controparte_1 assegno mensile dell'importo di € 300,00, o quello maggiore o minore ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di questi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche, ricreative e sportive) necessarie per il figlio, secondo le linee guida del Tribunale Civile di Catania o del CNF;
infine, di accertare l'addebito della separazione a carico di e di rigettare la Parte_1
domanda di addebito al marito;
nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della
[...]
. Pt_1
All'udienza presidenziale del 13/09/2022 sono stati sentiti i coniugi e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata emessa l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
Successivamente parte ricorrente e parte convenuta, rispettivamente con memoria integrativa e comparsa di costituzione e risposta, hanno precisato le rispettive domande formulate nei precedenti scritti difensivi.
Nominato nel corso del procedimento il curatore speciale del minore, parte convenuta ha chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, alla quale si è associata parte ricorrente;
pertanto, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini solo sullo status.
Il Pubblico Ministero ha concluso nulla opponendo.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il perdurare della separazione di fatto almeno dall'anno 2018, a causa della crisi coniugale, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio, come da separata ordinanza.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4871/2022 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1
a GI (CT), e , nato il [...] a [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a IA (CT) in data 05/12/2013, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di IA al N. 5, Parte 1, anno 2013;
DISPONE per il prosieguo con separata ordinanza;
SPESE al definitivo;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 8/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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