Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- in persona del G.M., Dott.ssa Francesca
Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9342/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all' udienza del 12-3-2025 avente ad oggetto altri istituti in materia di diritti relativi alle successioni e vertente
TRA
C.F. , con sede sociale in Parma, via Parte_1 P.IVA_1
Università, 1 Repertorio Economico Amministrativo n. PR-212837, Albo delle banche n. 5435 -
Società capogruppo Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari n. 6230.7, Parte_1
soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., e per essa Controparte_1
C.F. - quale mandataria speciale della prima - giusta procura autenticata nella firma il P.IVA_2
24/11/2022 in Notar di Parma, rep. 49.483/18.081, registrata a Parma il 29/11/2022 Persona_1
n.21874 Serie 1T, con sede legale a Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, numero di iscrizione nel
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale partecipante al P.IVA_2
Gruppo IVA “ ” – partita IVA (Gruppo IVA) , R.E.A. n. MI – 2521466, in CP_1 P.IVA_3
persona della Dott.ssa , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, giusta atto di conferimento di deleghe autenticato nella firma in Notar C.F._1
di Milano il 02/08/2023, Rep.10860 Racc.6173, registrato a Milano 2 il 09/08/2023 Persona_2
n.83073 Serie 1T, sottoscritto dal Dott. , nato ad Alba il [...], in [...] CP_3
Amministratore Delegato della società " , elettivamente domiciliata in Controparte_1
Catania, alla Via Vittorio Emanuele Orlando, 56 presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via CP_4 C.F._2
D. Alighieri, 53 presso lo studio dell'avv. Antonella Salomone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
1
NONCHE'
C.F. nata ad [...] il Controparte_5 C.F._3
28/7/1962 ed ivi residente a[...] e C.F. Controparte_6
nato a [...] il [...] e residente in Acerra alla via Spiniello, 140, C.F._4
lett. Acac, sc. B
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente esponeva di essere creditrice nei confronti di nata ad [...] il [...] CP_7
( ) e di nato a [...] il [...] (C.F. CodiceFiscale_5 Controparte_6
) della somma di € 66.210,14, in forza del contratto di mutuo fondiario n. C.F._4
33058 Rep., 5660 Racc., del 02/03/2006 in Notar , con cui Persona_3 CP_8
aveva concesso ai predetti un mutuo di € 83.000,00; a garanzia della restituzione della
[...]
somma concessa a mutuo era stata iscritta ipoteca presso l'Ufficio del Territorio di Napoli 2, il 3-3-
2006 ai nn. 13676/4581 per un montante di euro 124.500,00 su un immobile sito ad Afragola, Piazza
San Giorgio, 5 (censito al N.C.E.U. al foglio 20, part. 888, sub 9 CAT A/4) di proprietà della sig.ra
CP_7
Deduceva che la decedeva in data 6-3-2017 in Afragola;
che i figli della defunta, chiamati CP_7 all'eredità, sono gli odierni resistenti, , e;
Controparte_5 CP_4 Controparte_6
che in data 28/5/2018 i predetti avevano trascritto la dichiarazione di successione;
che avevano, altresì, effettuato la voltura catastale del cespite cauzionale che, ad oggi, risulta in testa agli stessi secondo la seguente ripartizione: 333/1000 alla sig.ra 334/1000 alla sig.ra CP_4 [...]
e 333/1000 al sig. , come da estratto della “visura storica per Controparte_5 Controparte_6 immobile” in atti (cfr. denuncia di successione e certificazione catastale relativo all'immobile sito in Afragola, Piazza San Giorgio n.5, piano 2-3, censito al N.C.E.U. al foglio 20, particella 888, sub
9).
Su tali premesse adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l' accertamento, ai sensi degli artt. 476
e 485 c.c., in capo a , e , della qualità di Controparte_5 CP_4 Controparte_6
eredi puri e semplici della defunta nata ad [...] il [...] CP_7
ed ivi deceduta il 6.3.2017 al fine di consentire il recupero del credito CodiceFiscale_5
derivante dal contratto di mutuo del 02/03/2006 n. 33058 Rep. con ordine alla competente Agenzia delle Entrate di procederne alla trascrizione come disposto dall'art. 2650 c.c. con vittoria di spese.
2 R.G. n. 9342/2024
All'udienza del 12-3-2025 la ricorrente dava prova di aver espletato un tentativo di mediazione al quale i resistenti non avevano aderito.
Si costituiva in giudizio soltanto la resistente la quale, argomentando in ordine ad aspetti CP_4
non pertinenti alla fattispecie in esame, dichiarava, in ogni caso, di aver accettato tacitamente l'eredità della de cuius.
I procuratori chiedevano, pertanto, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla resistente la difesa di parte ricorrente chiedeva la decisione della causa con termine CP_4
per note;
la causa veniva, pertanto, riservata in decisione con termine di 20 giorni per note.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di C.F. Controparte_5
e C.F. i quali, benché C.F._3 Controparte_6 C.F._4
ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
La domanda è fondata e merita accoglimento, essendo stata accertata in capo ai resistenti la qualità di eredi puri e semplici della defunta sig.ra per averne accettato tacitamente l'eredità a CP_7
mezzo di atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi e/o concludenti e/o significativi dell'accettazione.
In punto di diritto ai sensi dell'art. 476 c.c. si ha accettazione tacita dell'eredità ogniqualvolta il chiamato compia atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" o per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" dell' eredità .
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato il principio secondo cui i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità al fine di non essere considerati legittimati passivi alla lite (Cass., Sez. III Civ., 28 giugno
2019, n. 17445, Cass., Sezione III Civ., Sentenza del 8 giugno 2007, n. 13384).
Inoltre “Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti
3 R.G. n. 9342/2024
conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. cfr. Cass. 14499/2018).
Ciò posto, nel caso in esame, dai documenti in atti si avvalora l'accettazione tacita di eredità da parte dei resistenti (i quali sono rimasti contumaci ad eccezione di che ha dichiarato in CP_4
udienza di aver accettato tacitamente l'eredità).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. in questi termini Cass. sent. n. 1438/2020, n. 5319/2016
e n.10796/2009) l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile».; inoltre, come di recente affermato dalla Suprema Corte la voltura catastale -a differenza della dichiarazione di successione, che ha valenza esclusivamente fiscale- è un «atto a contenuto legale prestabilito», che come tale è pienamente valevole agli effetti civili trattandosi di un atto volontario non imposto dalla legge (cfr. in questi termini: Cass. ord. n.
22679/2024; Cass. n. 12259/2022; Cass. n. 11478/2021; Cass. n. 178/1996; Cass. n. 5463/1988;
Cass. n. 5688/1988; Cass. 7075/1999; per la giurisprudenza di merito Tribunale di Brescia n.
4552/2024; Tribunale Milano n. 1994/2013).
Risulta per tabulas che i resistenti hanno effettuato la voltura catastale del cespite concesso dalla de cuius a garanzia del contratto di mutuo del 02/03/2006 n. 33058 Rep., ossia dell'immobile sito in
Afragola, alla Piazza San Giorgio , 5, piano 2-3, censito al N.C.E.U. al foglio 20, particella 888, sub.
9 che risulta, pertanto, di proprietà per la quota di 333/1000 della sig.ra per la quota di CP_4
334/1000 della sig.ra e per la quota di 333/1000 del sig. Controparte_5 Controparte_6
(cfr. doc. in atti).
In definitiva consegue l'accettazione tacita ex lege dell'eredità e, pertanto, i resistenti sono divenuti coeredi puri e semplici dell'eredità della defunta madre con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal DM 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio ed a quella decisionale con la maggiorazione ex art 4 comma 2 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale.
Tenuto conto dell'adesione della resistente le spese di lite tra la ricorrente e la resistente CP_4
sono compensate CP_4
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P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di C.F. e Controparte_5 C.F._3
di C.F. ; Controparte_6 C.F._4
b) in accoglimento della domanda dichiara i resistenti C.F. CP_4
; C.F. ed C.F._2 Controparte_5 C.F._3
C.F. coeredi universali puri e semplici della de cuius Controparte_6 C.F._4
nata ad [...] il [...] C.F. ed ivi deceduta in data 6- CP_7 C.F._6
3-2017;
c) ordina al -Conservatore dei RR.II. di Napoli- di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
d) compensa le spese di lite tra la ricorrente ed;
CP_4
e) condanna C.F. ed Controparte_5 C.F._3 [...]
C.F. al pagamento in solido, in favore dell'istante CP_6 C.F._4 [...]
C.F. , con sede sociale in Parma, via Università, 1 Parte_1 P.IVA_1
Repertorio Economico Amministrativo n. PR-212837, Albo delle banche n. 5435 - Società capogruppo Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia - Albo dei Gruppi Bancari n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A., e per essa C.F. Controparte_1
- quale mandataria speciale della prima- delle spese processuali che liquida P.IVA_2
complessivamente in euro € 4.645,54 (di cui € 867,74 per esborsi, comprensivi delle spese di mediazione ed € 3.777,80 per compensi), oltre Iva e Cpa come per legge
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa il 22 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Sequino
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