TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3911/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima sezione –in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti –ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3911 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello – altri contratti d'opera, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Vallata (AV) al C.so Kennedy Parte_1
n.19, presso lo studio dell'avv.to Enrico Cicchetti dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti
APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa da se stessa, CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 80 del 2021, il Giudice di Pace di Mirabella Eclano accoglieva l'opposizione proposta da , odierno appellante, con Parte_1
rideterminazione del credito, e rigettava la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta.
Con atto di appello notificato come in atti, avverso la predetta sentenza proponeva appello il impugnando esclusivamente la parte del provvedimento relativo al Pt_1
pagina 1 di 4 rigetto della riconvenzionale;
deduceva, in particolare, l'incompetenza per valore del
GdP ex art.7 co. 1 cpc e l'errata valutazione della documentazione esibita.
L'appellata, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di ordinanza resa all'esito del procedimento di cui agli artt. 3,
4 e 14 del D.Lgs n. 150/201, e nel merito contestava la fondatezza dell'appello.
Ciò posto, l'appello va dichiarato inammissibile.
E' noto che il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della l.n. 794 del 1942 e regolate dal rito di cui all'art. 14 del d.lgs.
n. 150 del 2011 (Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8929; sul punto anche ordinanza n. 5991 del 2020 che ha ritenuto ricorribile per cassazione, e non appellabile, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, la decisione del giudice di pace sull'opposizione contro decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di prestazioni professionali dell'avvocato in sede giudiziale civile).
In particolare, già la sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt.
3, comma 1, e 14, comma 2, in riferimento alla Cost., art. 76, nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario, aveva affermato che la riserva di collegialità del tribunale si conformava al criterio direttivo posto dalla legge delega n. 69 del
2009, art. 54, comma 4, lett. a), alla luce di quanto disposto dall'art. 50-bis c.p.c. e dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, mentre la non convertibilità del rito sommario in ordinario era a sua volta conforme alla legge delega, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2.
Pertanto, la riserva di collegialità prevista dalla disposizione nella versione vigente ratione temporis non è suscettibile di escludere la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo tale riserva un tratto essenziale di tale procedimento.
Quanto al regime impugnatorio del provvedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, è stato precisato che, a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal pagina 2 di 4 cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte, assumendo rilevanza, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, la forma adottata dal giudice (Cassazione civile sez. II, 21/03/2023,
n.8040).
Ne deriva che l'impugnazione attraverso il ricorso immediato per cassazione deve ritenersi applicabile alle controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14
e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n. 794 del 1942 (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022).
Ciò posto, nella specie, il provvedimento impugnato, pur reso nella forma della sentenza, deve intendersi non appellabile, ma ricorribile per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, nella formulazione applicabile vigente ratione temporis (antecedente alla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022), avendo il gdp, come si evince agevolmente dal contenuto dell'ordinanza del 10 febbraio 2020 con cui è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario in sommario), fatto applicazione del rito sommario speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, in applicazione del principio di apparenza (Cass., Sez. Un., 25 febbraio
2011, n. 4617; Cass., Sez. III, 23 ottobre 2020, n. 23390; Cass., Sez. I, 21 giugno
2021, n. 17646).
Ne consegue che, avendo il Tribunale disposto il mutamento del rito e quindi deciso facendo applicazione delle regole dettate per il processo sommario speciale,
l'appello deve ritenersi inammissibile, assorbita ogni altra questione.
Non sposta i termini della questione la forma del provvedimento finale (sentenza o ordinanza), dovendosi comunque il procedimento, come qualificato dal gdp, ricondurre alla previsione del rito sommario speciale di cui all'art. 14 D.lgs. 150/11.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Le spese devono essere compensate, stante la definizione del procedimento con una pronuncia in rito.
pagina 3 di 4 Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-compensa integralmente le spese di lite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 23 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima sezione –in persona del Giudice monocratico dott.ssa Enrica Nasti –ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3911 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello – altri contratti d'opera, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Vallata (AV) al C.so Kennedy Parte_1
n.19, presso lo studio dell'avv.to Enrico Cicchetti dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti
APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa da se stessa, CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 80 del 2021, il Giudice di Pace di Mirabella Eclano accoglieva l'opposizione proposta da , odierno appellante, con Parte_1
rideterminazione del credito, e rigettava la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta.
Con atto di appello notificato come in atti, avverso la predetta sentenza proponeva appello il impugnando esclusivamente la parte del provvedimento relativo al Pt_1
pagina 1 di 4 rigetto della riconvenzionale;
deduceva, in particolare, l'incompetenza per valore del
GdP ex art.7 co. 1 cpc e l'errata valutazione della documentazione esibita.
L'appellata, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di ordinanza resa all'esito del procedimento di cui agli artt. 3,
4 e 14 del D.Lgs n. 150/201, e nel merito contestava la fondatezza dell'appello.
Ciò posto, l'appello va dichiarato inammissibile.
E' noto che il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della l.n. 794 del 1942 e regolate dal rito di cui all'art. 14 del d.lgs.
n. 150 del 2011 (Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8929; sul punto anche ordinanza n. 5991 del 2020 che ha ritenuto ricorribile per cassazione, e non appellabile, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, la decisione del giudice di pace sull'opposizione contro decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di prestazioni professionali dell'avvocato in sede giudiziale civile).
In particolare, già la sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt.
3, comma 1, e 14, comma 2, in riferimento alla Cost., art. 76, nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario, aveva affermato che la riserva di collegialità del tribunale si conformava al criterio direttivo posto dalla legge delega n. 69 del
2009, art. 54, comma 4, lett. a), alla luce di quanto disposto dall'art. 50-bis c.p.c. e dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, mentre la non convertibilità del rito sommario in ordinario era a sua volta conforme alla legge delega, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2.
Pertanto, la riserva di collegialità prevista dalla disposizione nella versione vigente ratione temporis non è suscettibile di escludere la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo tale riserva un tratto essenziale di tale procedimento.
Quanto al regime impugnatorio del provvedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, è stato precisato che, a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal pagina 2 di 4 cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte, assumendo rilevanza, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, la forma adottata dal giudice (Cassazione civile sez. II, 21/03/2023,
n.8040).
Ne deriva che l'impugnazione attraverso il ricorso immediato per cassazione deve ritenersi applicabile alle controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14
e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n. 794 del 1942 (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022).
Ciò posto, nella specie, il provvedimento impugnato, pur reso nella forma della sentenza, deve intendersi non appellabile, ma ricorribile per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, nella formulazione applicabile vigente ratione temporis (antecedente alla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022), avendo il gdp, come si evince agevolmente dal contenuto dell'ordinanza del 10 febbraio 2020 con cui è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario in sommario), fatto applicazione del rito sommario speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 14, in applicazione del principio di apparenza (Cass., Sez. Un., 25 febbraio
2011, n. 4617; Cass., Sez. III, 23 ottobre 2020, n. 23390; Cass., Sez. I, 21 giugno
2021, n. 17646).
Ne consegue che, avendo il Tribunale disposto il mutamento del rito e quindi deciso facendo applicazione delle regole dettate per il processo sommario speciale,
l'appello deve ritenersi inammissibile, assorbita ogni altra questione.
Non sposta i termini della questione la forma del provvedimento finale (sentenza o ordinanza), dovendosi comunque il procedimento, come qualificato dal gdp, ricondurre alla previsione del rito sommario speciale di cui all'art. 14 D.lgs. 150/11.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Le spese devono essere compensate, stante la definizione del procedimento con una pronuncia in rito.
pagina 3 di 4 Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-compensa integralmente le spese di lite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 23 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4