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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4399/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1
Ferraro, e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ardolino Diodata, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.8.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data di revisione del 6.11.2019, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 25.9.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 7.5.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della Persona_1 relazione peritale al fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 11.9.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente, è affetta da ““Esiti (dic. 2016) di pregressa quadrantectomia a carico della mammella sinistra, con lin- foadenectomia ascellare omolaterale, per l'exeresi di un adenocarcinoma, con successivo trattamento radioterapico ed in assenza, allo stato, di segni di una eventuale ripresa della patologia oncologica, in paziente di anni 54, affetta da sindrome depressiva endoreattiva grave”. In definitiva, dunque, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accer- tate, sulla scorta delle già menzionate tabelle approvate con D.M. 05.02.1992 (G.U. 26.02.1992 supp. ord.) ed in considerazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11.1988 n° 509, riteniamo di poter affermare che il complesso patologico riscontrato nella ricorrente non riduca permanentemente la capacità di lavoro di quest'ultima in misura non inferiore al 74% in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e che, comunque, il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa della sig. sia da valutare Parte_1 nella misura del 68% dall'epoca della Visita Medica di Revisione del 06.11.2019 sino al 30.11.2024, e poi, tenuto conto dell'assenza, allo stato, di segni di una eventuale ripresa della patologia oncologica, nella misura del 54% dall'01.12.2024 a tutt'oggi. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione Persona_1 nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4399/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1
Ferraro, e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ardolino Diodata, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.8.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data di revisione del 6.11.2019, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 25.9.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 7.5.2024, ritenutane l'opportunità, veniva chiesto al CTU già nominato nella fase di ATP, dott. di procedere ad una integrazione della Persona_1 relazione peritale al fine di valutare se, alla luce della nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente, si fosse verificato un eventuale aggravamento delle infermità incidente sul complesso invalidante in precedenza riscontrato. A seguito delle operazioni peritali, il predetto ctu depositava la relazione tecnica il 11.9.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente, è affetta da ““Esiti (dic. 2016) di pregressa quadrantectomia a carico della mammella sinistra, con lin- foadenectomia ascellare omolaterale, per l'exeresi di un adenocarcinoma, con successivo trattamento radioterapico ed in assenza, allo stato, di segni di una eventuale ripresa della patologia oncologica, in paziente di anni 54, affetta da sindrome depressiva endoreattiva grave”. In definitiva, dunque, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accer- tate, sulla scorta delle già menzionate tabelle approvate con D.M. 05.02.1992 (G.U. 26.02.1992 supp. ord.) ed in considerazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11.1988 n° 509, riteniamo di poter affermare che il complesso patologico riscontrato nella ricorrente non riduca permanentemente la capacità di lavoro di quest'ultima in misura non inferiore al 74% in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e che, comunque, il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa della sig. sia da valutare Parte_1 nella misura del 68% dall'epoca della Visita Medica di Revisione del 06.11.2019 sino al 30.11.2024, e poi, tenuto conto dell'assenza, allo stato, di segni di una eventuale ripresa della patologia oncologica, nella misura del 54% dall'01.12.2024 a tutt'oggi. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione Persona_1 nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separato decreto.
Così deciso in Nola il 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza