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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Loris Lisi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 18/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori nati fuori dal matrimonio ex artt. 337-bis e ss. c.c. depositato in data 23/01/2025, premesso Parte_1 che dall'unione non coniugale con era nato il figlio (il Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 6 31/12/2023) e che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, i rapporti genitori- figlio e il mantenimento del minore alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 16/05/2025, avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, che insisteva per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Il Giudice, verificato il perfezionamento della notifica al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia e adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “considerata la totale assenza del padre dalla vita del figlio, dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, attribuendo alla stessa anche le decisioni sulle questioni di maggior interesse per la vita del figlio. Il bambino sarà collocato presso la madre, il padre potrà vederlo previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze del minore. Pone a carico di ( ) un contributo al Controparte_1 C.F._3 mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna”, disponendo ex art. 213 c.p.c.
l'acquisizione di informazioni da Agenzia delle Entrate e Inps circa la situazione reddituale e previdenziale del resistente.
Depositata la documentazione richiesta, all'udienza del 18/10/2025 il difensore della ricorrente discuteva oralmente la causa, chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti. Il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, quanto ai provvedimenti relativi al figlio, deve essere confermato l'affidamento c.d. super esclusivo dello stesso alla madre, con collocazione presso la stessa.
Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con provvedimento motivato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore …
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in pagina 2 di 6 positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...” (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.
Nel caso di specie, la condotta anche processuale di , non costituitosi Controparte_1 nel presente giudizio, dimostra un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso.
Quanto alla madre, deve essere formulata una prognosi favorevole in ordine all'idoneità genitoriale, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata del figlio con continuità e responsabilità nel corso degli anni.
Stante il disinteresse del padre, alla madre devono essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore (in termini Tribunale di Milano, Sezione IX Civile ordinanza 20/3/2014: “L'affido
(super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore … sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”).
È altresì opportuno chiarire come questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incida sulla titolarità della stessa, al contrario ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario rimane pertanto, a norma dell'art. 337-quater ultimo comma c.c., il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per il minore (ex plurimis Trib. Mantova, n. 533/2016).
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'attuale assenza di ogni rapporto e il totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio impongono di stabilire che, in caso di ripresa dei rapporti, il padre dovrà accordarsi con la madre, al fine di prevedere un apposito programma di visite, nel rispetto delle esigenze del minore.
pagina 3 di 6 Quanto alla misura del contributo al mantenimento da porre a carico del , occorre far CP_1 riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli.
La documentazione reddituale e patrimoniale acquisita ex art. 213 c.p.c. comprova che il è CP_1 inserito nel mondo del lavoro da svariati anni e che nel 2021 e 2022 ha lavorato come dipendente per alcuni mesi. Sebbene negli ultimi due anni non risultino dichiarati redditi, quanto meno in Italia (la coppia, infatti, fino alla nascita del figlio era residente nei Paesi Bassi), in ragione dell'età del resistente
(33 anni) e non essendo emersi elementi di segno contrario, deve desumersi che questi sia dotato di piena capacità lavorativa.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto delle normali esigenze del bambino e dei tempi di permanenza dello stesso, esclusivi presso la madre, ritiene congruo determinare il contributo paterno al suo mantenimento in euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat.
A carico del RICEVUTO va altresì posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del figlio regolate secondo il Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua spettanza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici. pagina 4 di 6 - Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della mancata opposizione del resistente e delle conclusioni formulate sul punto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il figlio (nato il [...]) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, Per_1 disponendo che le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle in materia di residenza, salute e istruzione, siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la madre;
- dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate dal
Protocollo del Tribunale di Bologna;
- compensa le spese di lite. pagina 5 di 6 Così è deciso nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Loris Lisi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 18/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori nati fuori dal matrimonio ex artt. 337-bis e ss. c.c. depositato in data 23/01/2025, premesso Parte_1 che dall'unione non coniugale con era nato il figlio (il Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 6 31/12/2023) e che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, i rapporti genitori- figlio e il mantenimento del minore alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 16/05/2025, avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, che insisteva per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Il Giudice, verificato il perfezionamento della notifica al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia e adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “considerata la totale assenza del padre dalla vita del figlio, dispone l'affido esclusivo del minore alla madre, attribuendo alla stessa anche le decisioni sulle questioni di maggior interesse per la vita del figlio. Il bambino sarà collocato presso la madre, il padre potrà vederlo previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze del minore. Pone a carico di ( ) un contributo al Controparte_1 C.F._3 mantenimento del figlio di € 350,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna”, disponendo ex art. 213 c.p.c.
l'acquisizione di informazioni da Agenzia delle Entrate e Inps circa la situazione reddituale e previdenziale del resistente.
Depositata la documentazione richiesta, all'udienza del 18/10/2025 il difensore della ricorrente discuteva oralmente la causa, chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti. Il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
***
Così riassunto lo svolgimento del processo, quanto ai provvedimenti relativi al figlio, deve essere confermato l'affidamento c.d. super esclusivo dello stesso alla madre, con collocazione presso la stessa.
Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con provvedimento motivato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore …
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in pagina 2 di 6 positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...” (cfr. Cass. n. 18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.
Nel caso di specie, la condotta anche processuale di , non costituitosi Controparte_1 nel presente giudizio, dimostra un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso.
Quanto alla madre, deve essere formulata una prognosi favorevole in ordine all'idoneità genitoriale, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata del figlio con continuità e responsabilità nel corso degli anni.
Stante il disinteresse del padre, alla madre devono essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore (in termini Tribunale di Milano, Sezione IX Civile ordinanza 20/3/2014: “L'affido
(super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore … sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”).
È altresì opportuno chiarire come questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incida sulla titolarità della stessa, al contrario ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario rimane pertanto, a norma dell'art. 337-quater ultimo comma c.c., il diritto e il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio, con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per il minore (ex plurimis Trib. Mantova, n. 533/2016).
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'attuale assenza di ogni rapporto e il totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio impongono di stabilire che, in caso di ripresa dei rapporti, il padre dovrà accordarsi con la madre, al fine di prevedere un apposito programma di visite, nel rispetto delle esigenze del minore.
pagina 3 di 6 Quanto alla misura del contributo al mantenimento da porre a carico del , occorre far CP_1 riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli.
La documentazione reddituale e patrimoniale acquisita ex art. 213 c.p.c. comprova che il è CP_1 inserito nel mondo del lavoro da svariati anni e che nel 2021 e 2022 ha lavorato come dipendente per alcuni mesi. Sebbene negli ultimi due anni non risultino dichiarati redditi, quanto meno in Italia (la coppia, infatti, fino alla nascita del figlio era residente nei Paesi Bassi), in ragione dell'età del resistente
(33 anni) e non essendo emersi elementi di segno contrario, deve desumersi che questi sia dotato di piena capacità lavorativa.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto delle normali esigenze del bambino e dei tempi di permanenza dello stesso, esclusivi presso la madre, ritiene congruo determinare il contributo paterno al suo mantenimento in euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat.
A carico del RICEVUTO va altresì posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del figlio regolate secondo il Protocollo in uso Per_1 presso il Tribunale di Bologna.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua spettanza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici. pagina 4 di 6 - Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della mancata opposizione del resistente e delle conclusioni formulate sul punto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il figlio (nato il [...]) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, Per_1 disponendo che le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle in materia di residenza, salute e istruzione, siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la madre;
- dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate dal
Protocollo del Tribunale di Bologna;
- compensa le spese di lite. pagina 5 di 6 Così è deciso nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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