Articolo 8 bis del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 settembre 2016
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Versione
27 gennaio 2018
Art. 8-bis. (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti ((nel rispetto degli)) standard di sicurezza fissati dall'Agid.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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