Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2399/2024 R.G. promosso da
, nata in [...] il [...], elettivamente dom. Parte_1
presso lo studio dell'avv. Maria Castellano che rapp. e dif. per procura in atti.
E
nato in [...] il [...], elettivamente dom. Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Maria Castellano che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza dinnanzi al Giudice relatore-delegato, Cons. dott.
Cannata Baratta, in data 17/12/2024 le parti chiedono l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o
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Tanto premesso, l'accordo delle parti procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
1) affidamento del figlio minorenne ad entrambi i Per_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
2) Il padre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio minorenne nei seguenti modi: Per_1
a) ogni settimana, ad eccezione dell'ultima di ogni mese, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, accompagnando il figlio direttamente presso l'istituto scolastico;
resta in facoltà delle parti la possibilità di modificare le giornate e gli orari degli incontri compatibilmente con gli impegni del minore, previa intesa telefonica;
b) 15 giorni non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere
2 individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) sei giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il
Natale al Capodanno e tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, alternando la Pasqua col Lunedì dell'Angelo. I genitori potranno, tuttavia, concordare modifiche alle superiori modalità in ragione delle reciproche esigenze di lavoro o delle esigenze del figlio.
3) Il Sig. dovrà corrispondere, a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da pagarsi,
dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato a . La sig.ra continuerà, Parte_1 Pt_1
altresì, a ricevere per intero il beneficio economico di cui al nuovo assegno unico per i figli.
4) Le spese straordinarie per le esigenze del figlio, preventivamente comunicate e concordate tra i genitori,
saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: le spese mediche e scolastiche aventi natura straordinaria e non prevedibile, le spese per gite scolastiche, viaggi di studio e vacanze, con esclusione di quelle trascorse con uno dei genitori.
3 5) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i CP_1
sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e non sarà
economicamente indipendente.
6) Ciascun coniuge si impegna a dare preventiva comunicazione all'altro di ogni spostamento fuori regione insieme con il figlio e a comunicare la durata del viaggio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque,
configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ex art. 91 cpc.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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