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Sentenza 12 maggio 2021
Sentenza 12 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2021, n. 18710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18710 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AN, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 29/10/2019 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di ER AN per i reati di bancarotta fraudolenta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18710 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 23/03/2021 documentale e patrimoniale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Nuova Park Italia s.r.I., fallita nel corso del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con i primi due motivi deduce erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato, posto che la fattispecie contestata e ritenuta è quella prevista nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico, mentre la Corte territoriale sul punto si sarebbe limitata a fare riferimento alla consapevolezza dell'imputato di ostacolare con la propria condotta la ricostruzione del movimento degli affari della fallita, circostanza peraltro smentita dal fatto che tale ricostruzione era stata resa possibile dalla documentazione rinvenuta presso il commercialista della società. Con il terzo motivo analoghi vizi vengono denunziati in merito alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale anziché come bancarotta semplice documentale, mentre con il quarto, con riguardo all'imputazione di bancarotta patrimoniale, lamenta il difetto del depauperamento del patrimonio della fallita in assenza di creditori rimasti insoddisfatti o della prova di tipici atti di distrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai termini di legge. 2. Preliminarmente va ricordato che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, anche d'appello, non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. Ciò in quanto, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, c.p.p., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470). Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pronunziata all'udienza del 20 ottobre 2019 in assenza dell'imputato e depositata nei termini di cui all'art. 544 comma 2 c.p.p. Alla luce dei principi sopra ricordati, alcuna notifica era dovuta allo stesso od al suo difensore (peraltro presente all'udienza indicata), per i quali il termine per impugnare era dunque quello di trenta giorni di cui all'art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p., che ha iniziato a decorrere dal 13 novembre 2019 con scadenza il successivo 12 2 dicembre dello stesso anno. Pertanto il ricorso, presentato il 5 febbraio 2020, deve ritenersi irrimediabilmente depositato oltre il termine suddetto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di ER AN per i reati di bancarotta fraudolenta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18710 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 23/03/2021 documentale e patrimoniale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Nuova Park Italia s.r.I., fallita nel corso del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con i primi due motivi deduce erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato, posto che la fattispecie contestata e ritenuta è quella prevista nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico, mentre la Corte territoriale sul punto si sarebbe limitata a fare riferimento alla consapevolezza dell'imputato di ostacolare con la propria condotta la ricostruzione del movimento degli affari della fallita, circostanza peraltro smentita dal fatto che tale ricostruzione era stata resa possibile dalla documentazione rinvenuta presso il commercialista della società. Con il terzo motivo analoghi vizi vengono denunziati in merito alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale anziché come bancarotta semplice documentale, mentre con il quarto, con riguardo all'imputazione di bancarotta patrimoniale, lamenta il difetto del depauperamento del patrimonio della fallita in assenza di creditori rimasti insoddisfatti o della prova di tipici atti di distrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai termini di legge. 2. Preliminarmente va ricordato che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, anche d'appello, non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. Ciò in quanto, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, c.p.p., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470). Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pronunziata all'udienza del 20 ottobre 2019 in assenza dell'imputato e depositata nei termini di cui all'art. 544 comma 2 c.p.p. Alla luce dei principi sopra ricordati, alcuna notifica era dovuta allo stesso od al suo difensore (peraltro presente all'udienza indicata), per i quali il termine per impugnare era dunque quello di trenta giorni di cui all'art. 585 comma 1 lett. b) c.p.p., che ha iniziato a decorrere dal 13 novembre 2019 con scadenza il successivo 12 2 dicembre dello stesso anno. Pertanto il ricorso, presentato il 5 febbraio 2020, deve ritenersi irrimediabilmente depositato oltre il termine suddetto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2021