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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 227/2025 avente ad oggetto: “vendita di cose mobili”,
Tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pozzallo, in via Calabria, n. 23, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Galazzo (C.F.: e Ciro Galazzo (C.F.: C.F._2
). C.F._3
- Appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro - tempore, Controparte_1
(P.iva: ), con sede in Modica, in via Sorda Sampieri, n. 128/A ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Modica, in via Sacro Cuore, n. 74/C, presso lo studio dell'avv. Omar Falla (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in atti.
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 14 ottobre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 218/2025, pubblicata il 10.2.2025 (e resa nel procedimento n.
477/2019 R.G.), il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda proposta dalla
(con cui quest'ultima aveva chiesto la condanna della Controparte_1
convenuta al pagamento della somma di euro 5.900,00, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 1197, comma 2, c.c.), e condannava la stessa convenuta anche alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2025, proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2025, la Controparte_1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...] sentenza impugnata.
All'udienza del 14 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico - giuridica, deve essere preliminarmente preso in esame il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante deduce la violazione dell'art. 132, comma 3, c.p.c. per omessa indicazione, nell'impugnata sentenza, delle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il motivo è infondato.
E invero, l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti in sentenza non comporta nullità se dalla motivazione e dal contesto generale è possibile desumere
(come nel caso di specie) che le conclusioni sono state esaminate e che il giudice ha deciso sulle questioni proposte (per tutte, Cass. civ., ordinanza n. 10465 del 2024). Sempre per ragioni di priorità logico - giuridica, deve essere, poi, preso in esame il terzo, articolato motivo di impugnazione, con cui l'appellante, deducendo la violazione degli artt. 1491 e 1495 c.c., si duole dell'erroneo accoglimento, in favore dell'odierna appellata, della domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale (ex art. 1453 c.c.,), rilevando che il bene mobile
(veicolo usato) consegnato da essa -all'atto della stipulazione del contratto del Pt_1
15 maggio 2018- presentava dei vizi conosciuti, in quanto evidenti e/o facilmente riconoscibili, con la conseguente esclusione dell'operatività della garanzia per l'inosservanza del termine normativamente prescritto per la denuncia degli stessi vizi.
Il motivo in esame va disatteso, in quanto, anche a prescindere dai profili di inammissibilità della censura per difetto di un adeguato e necessario confronto con la ratio decidendi posta dal primo giudice a sostegno delle sue statuizioni e imperniata sulla qualificazione (non specificamente impugnata) del rapporto contrattuale tra le parti in termini (non già di parziale permuta, bensì) di vendita con pattuizione di datio pro solvendo (sub specie di trasferimento della proprietà di un'autovettura usata dalla compratrice dell'autoveicolo nuovo alla venditrice di quest'ultimo, a titolo di pagamento di una parte del complessivo prezzo ), esso è, comunque, infondato nel merito.
E invero, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il negozio traslativo della proprietà di bene mobile (autovettura nuova) stipulato tra le parti (con la pattuizione di un prezzo complessivo di euro 12.200,00, di cui euro 6.300,00 in denaro ed euro 5.900,00 mediante consegna di una cosa in natura, costituita da un veicolo usato di proprietà dell'appellante ) integrava gli estremi della vendita Pt_1
con parziale datio in solutum e non già della permuta parziale, perché le stesse parti hanno stabilito di sostituire al saldo del prezzo una cosa (equivalente al residuo pecuniario dovuto per l'acquisto del nuovo autoveicolo) da dare in solutum.
E ciò in coerenza con il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della corretta qualificazione giuridica di un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale -come nella specie- “la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi” (Cass civ., sentenza n.
5605 del 11/03/2014; Cass. civ., sentenza n. 9088 del 16/04/2007).
Ne consegue l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame, con cui l'appellante deduce la violazione dell'art. 342, comma 2, c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'odierna appellata dalla garanzia per i lamentati vizi
(del veicolo usato), eccezione sollevata in primo grado dalla stessa appellante.
Infatti, essendo stato il contratto in questione qualificato (con statuizione non specificamente impugnata) in termini di vendita con patto di parziale datio in solutum, e avendo la società venditrice optato, nell'ambito di tale figura contrattuale, non già per la garanzia per i vizi, bensì per la condanna dell'acquirente all'adempimento della prestazione originaria (pagamento in denaro del residuo prezzo di vendita), non operano le regole sui termini di decadenza dalla garanzia
(artt. 1490 e s.s. c.c.) ma si applicano -come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice- le norme generali (di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.) sull'inadempimento contrattuale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi (a eccezione della fase di trattazione, cui viene applicato il parametro minimo, attesa l'assenza di una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense
(d.m. Giustizia del 13.08.2022, n. 147, e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione
è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 227/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 218/2025 del Parte_1
Tribunale di Ragusa, pubblicata il 10.2.2025 (e resa nel procedimento n. 477/2019
R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, I.V.A e C.P.A come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 21 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 227/2025 avente ad oggetto: “vendita di cose mobili”,
Tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pozzallo, in via Calabria, n. 23, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Galazzo (C.F.: e Ciro Galazzo (C.F.: C.F._2
). C.F._3
- Appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro - tempore, Controparte_1
(P.iva: ), con sede in Modica, in via Sorda Sampieri, n. 128/A ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Modica, in via Sacro Cuore, n. 74/C, presso lo studio dell'avv. Omar Falla (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in atti.
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 14 ottobre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 218/2025, pubblicata il 10.2.2025 (e resa nel procedimento n.
477/2019 R.G.), il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda proposta dalla
(con cui quest'ultima aveva chiesto la condanna della Controparte_1
convenuta al pagamento della somma di euro 5.900,00, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 1197, comma 2, c.c.), e condannava la stessa convenuta anche alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge.
Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2025, proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2025, la Controparte_1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della
[...] sentenza impugnata.
All'udienza del 14 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico - giuridica, deve essere preliminarmente preso in esame il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante deduce la violazione dell'art. 132, comma 3, c.p.c. per omessa indicazione, nell'impugnata sentenza, delle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il motivo è infondato.
E invero, l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti in sentenza non comporta nullità se dalla motivazione e dal contesto generale è possibile desumere
(come nel caso di specie) che le conclusioni sono state esaminate e che il giudice ha deciso sulle questioni proposte (per tutte, Cass. civ., ordinanza n. 10465 del 2024). Sempre per ragioni di priorità logico - giuridica, deve essere, poi, preso in esame il terzo, articolato motivo di impugnazione, con cui l'appellante, deducendo la violazione degli artt. 1491 e 1495 c.c., si duole dell'erroneo accoglimento, in favore dell'odierna appellata, della domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale (ex art. 1453 c.c.,), rilevando che il bene mobile
(veicolo usato) consegnato da essa -all'atto della stipulazione del contratto del Pt_1
15 maggio 2018- presentava dei vizi conosciuti, in quanto evidenti e/o facilmente riconoscibili, con la conseguente esclusione dell'operatività della garanzia per l'inosservanza del termine normativamente prescritto per la denuncia degli stessi vizi.
Il motivo in esame va disatteso, in quanto, anche a prescindere dai profili di inammissibilità della censura per difetto di un adeguato e necessario confronto con la ratio decidendi posta dal primo giudice a sostegno delle sue statuizioni e imperniata sulla qualificazione (non specificamente impugnata) del rapporto contrattuale tra le parti in termini (non già di parziale permuta, bensì) di vendita con pattuizione di datio pro solvendo (sub specie di trasferimento della proprietà di un'autovettura usata dalla compratrice dell'autoveicolo nuovo alla venditrice di quest'ultimo, a titolo di pagamento di una parte del complessivo prezzo ), esso è, comunque, infondato nel merito.
E invero, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il negozio traslativo della proprietà di bene mobile (autovettura nuova) stipulato tra le parti (con la pattuizione di un prezzo complessivo di euro 12.200,00, di cui euro 6.300,00 in denaro ed euro 5.900,00 mediante consegna di una cosa in natura, costituita da un veicolo usato di proprietà dell'appellante ) integrava gli estremi della vendita Pt_1
con parziale datio in solutum e non già della permuta parziale, perché le stesse parti hanno stabilito di sostituire al saldo del prezzo una cosa (equivalente al residuo pecuniario dovuto per l'acquisto del nuovo autoveicolo) da dare in solutum.
E ciò in coerenza con il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della corretta qualificazione giuridica di un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale -come nella specie- “la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi” (Cass civ., sentenza n.
5605 del 11/03/2014; Cass. civ., sentenza n. 9088 del 16/04/2007).
Ne consegue l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame, con cui l'appellante deduce la violazione dell'art. 342, comma 2, c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'odierna appellata dalla garanzia per i lamentati vizi
(del veicolo usato), eccezione sollevata in primo grado dalla stessa appellante.
Infatti, essendo stato il contratto in questione qualificato (con statuizione non specificamente impugnata) in termini di vendita con patto di parziale datio in solutum, e avendo la società venditrice optato, nell'ambito di tale figura contrattuale, non già per la garanzia per i vizi, bensì per la condanna dell'acquirente all'adempimento della prestazione originaria (pagamento in denaro del residuo prezzo di vendita), non operano le regole sui termini di decadenza dalla garanzia
(artt. 1490 e s.s. c.c.) ma si applicano -come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice- le norme generali (di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.) sull'inadempimento contrattuale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi (a eccezione della fase di trattazione, cui viene applicato il parametro minimo, attesa l'assenza di una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense
(d.m. Giustizia del 13.08.2022, n. 147, e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione
è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 227/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 218/2025 del Parte_1
Tribunale di Ragusa, pubblicata il 10.2.2025 (e resa nel procedimento n. 477/2019
R.G.), che conferma;
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, I.V.A e C.P.A come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 21 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro