Art. 7. Abrogazioni 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562 , sono abrogati.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562 (Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), come modificato della presente legge:
«Art. 3. - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidita'.
4. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562 (Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato), come modificato della presente legge:
«Art. 3. - 1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. Il materiale di confezionamento deve essere conforme alle norme previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, e tale da consentire la protezione dalla luce e dall'umidita'.
4. Il potassio ioduro e il potassio iodato utilizzati devono rispondere ai requisiti di cui alla Farmacopea ufficiale italiana.».