Articolo 6 della Legge 30 luglio 1984, n. 399
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 novembre 1984
Art. 6. Sostituzioni, abrogazioni e modifiche 1. L' articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 341. - (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
2. Il primo comma dell'articolo 658 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il locatore puo' intimare al conduttore lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti".
3. L' articolo 661 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 661. - (Giudice competente). - Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata".
4. I primi due commi dell' articolo 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti e' sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa e' di sua competenza.
Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa".
5. Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili".
6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , ed il secondo comma dell'articolo 45 della medesima legge sono abrogati.
7. Il quinto comma dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' sostituito dal seguente:
"In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma".
8. All' articolo 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392 :
nel primo comma sono soppresse le parole: "o il conciliatore";
il secondo comma e' abrogato.
9. Il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' sostituito dal seguente:
"L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale".
10. L' articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 57. - (Esenzioni fiscali ed onorari professionali). - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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