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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 19 dicembre 2022, da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (pec: Email_1
appellante
contro
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1 mandato in calce alla memoria di costituzione in appello dagli avvocati Dario
Suriano e Giada Erminia De Paola (pec:
, Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 432/2022 d.d. 16.11.2022, notificata in data 22.11.2022
In punto: supplenze personale ATA.-
1 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 432/2022 resa dal Tribunale di Padova – Sez Lavoro nel procedimento sub R.G. 2449/2020 e conseguentemente respingere le domande proposte dalla parte appellata – originaria ricorrente – nel ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondate. Spese di I e II grado rifuse.
APPELLATO:
“Voglia codesto l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più opportuna declaratoria, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del
resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di Parte_1 assistenti tecnici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del sig. , CP_1 ma con punteggio deteriore rispetto al Suo;
-accertare e dichiarare la violazione del diritto di parte ricorrente per l'a.s. 2017-2018 a stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ipseoa in luogo di Maria per il periodo Persona_1 dall'8.11.2017 al 17.12.2017 e per l'ulteriore periodo dal 18.12.2017 al 30.6.2018; - accertare e dichiarare la violazione del diritto di parte ricorrente per l'a.s. 2018-2019 a stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ipseoa in luogo di
per il periodo dal 16.10.2018 al 30.6.2019. -a ristoro delle retribuzioni Parte_2 non percepite: condannare il , in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in circa € 1.045,38 per l'a.s. 2017-2018 ed in circa € 1.194,72 per l'a.s.
2018-2019 oltre interessi come per legge o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;
-per il mancato conseguimento del punteggio: in via principale condannare il Controparte_2
ad attribuire al ricorrente il punteggio di ulteriori 3.5 punti per l'a.s. 2017-
[...]
2018 in ragione della mancata stipula dei contratti a tempo determinato e per l'a.s.
2018-2019 attribuire al sig. il punteggio di 4.00 punti sempre in ragione della CP_1 mancata stipula dei contratti a tempo determinato;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova accertava e dichiarava il diritto del ricorrente alla stipulazione del contratto CP_1 di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Ipseoa di Abano Terme (PD) in luogo di (per i periodi dall'8.11.2017 al 17.12.2017 e dal Persona_2
18.12.2017 al 30.6.2018) nonché di (per il periodo dal Parte_2
16.10.2018 al 30.6.2019) nel profilo “assistente tecnico” e, per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento a favore del ricorrente, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, delle differenze retributive tra quanto percepito nei suddetti periodi (impiegato in supplenze brevi nel profilo deteriore di
“collaboratore scolastico”) e quanto avrebbe dovuto percepire (se fosse stato destinatario delle supplenze pretermesse nel profilo “assistente tecnico”), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché all'attribuzione del conseguente corretto punteggio.
Condannava, altresì, il a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, Parte_1 liquidate in € 1.800,00 per compensi (oltre accessori di legge) con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In particolare, il giudice di prime riteneva provato documentalmente che il , CP_1 per il triennio 2014-2017, era iscritto nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto, III fascia, personale ATA, per la classe di concorso AR20, in posizione n. 647 con
9,4 punti e che nell'anno scolastico 2017/2018 l'
[...]
, senza convocare il ricorrente, Parte_3 conferiva due supplenze alla (collocata al 728° Persona_2 posto nella graduatoria di Circolo di III fascia) anziché al ricorrente (in posizione superiore nella graduatoria finale di istituto e cioè al 647° posto con 9,1 punti): una prima supplenza per la classe di concorso AR20 dall'8.11.2017 al 17.12.2017 ed una seconda supplenza, per la stessa classe di concorso dal 18.12.2017 al
30.6.2018.
Nel successivo a.s. 2018/2019 il medesimo Istituto conferiva una supplenza per la classe di concorso AR20 dal 16.10.2018 al 30.6.2019 a (con Parte_2 posizione n. 210 in graduatoria e 10,05 punti) in una posizione inferiore rispetto a quella del ricorrente (con posizione n. 153 in graduatoria e 10,07 punti).
3 Rilevava, altresì, pacifico che gli incarichi erano stati conferiti a soggetti che occupavano entrambi una posizione in graduatoria più bassa e che egli in quei due anni, ha comunque lavorato ed ha avuto un contratto a termine, ma per un profilo deteriore, vale a dire come “collaboratore scolastico” anziché come
“assistente tecnico”, con le differenze di punteggio e di stipendio che ci sono tra i due profili.
A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure valorizzava che nella fattispecie per cui è causa, trova applicazione non il comma 2, come sostenuto Parte dal , ma il comma 4 dell'art. 7 del d.m. 430/2000, emanato in attuazione dell'art. 4 della l. n. 124/1999 e che dunque il ricorrente aveva diritto di accettare le supplenze brevi come “assistente tecnico” anche se con nomina fino all'avente diritto (senza data certa) nonostante fossero in essere supplenze brevi nel profilo di “collaboratore scolastico”.
Evidenziava che il comma 2 del d.m. n. 430/2000 presuppone che si tratti di supplenze per il medesimo profilo e, dunque, relative alla medesima graduatoria e che in forza dell'art. 4 comma 7 della l. n. 124/1999 l'unico presupposto per l'accesso alla supplenza breve (“fino al rientro dell'avente diritto” o per
“sostituzione di personale assente”) è il collocamento in una graduatoria di circolo o di istituto, con conseguente diritto del - utilmente collocato in una CP_1 graduatoria di circolo e di istituto - all'assunzione come “assistente tecnico ATA”
“fino al rientro dell'avente diritto”.
2. Impugna la sentenza il svolgendo due motivi di Controparte_2 appello.
Nella premessa in fatto, valorizza che, al momento della convocazione, il ricorrente risultava occupato in altra supplenza temporanea per il profilo di collaboratore scolastico e che l'ufficio scolastico, pertanto, non riteneva possibile convocarlo ex art. 7, comma 2, D.M. 430/2000.
Le due supplenze conferite dall'08.11.2017 al 17.12.2017 e dal 18.12.2017 al
30.06.2018 non conseguivano, invero, due supplenze distinte, ma, stante l'intervenuta proroga, si trattava di un'unica nomina a tempo determinato,
4 essendo l'incarico conferito dal 18.12.2017 al 30.06.2018 la mera prosecuzione/conferma della supplenza già conferita a far data dall'08.11.2017.
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per errata interpretazione della l. n.
124/1999 e degli artt. 4 e 7 del D.M. 430/2000.
Con riferimento all'art. 7, comma 2 del D.M. 430/2000 rileva che il suddetto articolo non precisa che debba trattarsi di supplenze per il medesimo profilo e che, pertanto, non esclude la sua operatività agli incarichi per profili diversi.
In merito all'applicazione non del 2° comma ma del 4° comma dell'art. 7 del
D.M. 430/2000 evidenzia che diversamente da quanto sancito dal Giudice, la fattispecie non possa essere ricompresa nella previsione di cui al comma 4 dell'art 7 citata.
Rileva che “le graduatorie di cui all'articolo 2” sono quelle da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine "delle attività didattiche”, ipotesi diversa da quella in esame, ove il posto rivendicato riguardava una supplenza temporanea, avuto anche riguardo del fatto che in ogni caso, il CP_1 era inserito solo nelle graduatorie di Istituto di terza fascia”
Con riferimento all'art. 4, comma 7 della l. n. 124/1999 valorizza che dalla lettura sistematica delle norme previste non è configurabile un automatismo tale per cui la collocazione in una posizione precedente in graduatoria comporti in via diretta il diritto alla supplenza.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, si duole dell'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., laddove il ricorrente non ha fornito prova alcuna del danno subito, con conseguente contestazione del riconoscimento delle differenze retributive a titolo di risarcimento del danno.
3. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza, chiedendone CP_1
l'integrale conferma.
3.1. Evidenzia che il giudice di prime cure ha correttamente ricondotto la fattispecie concreta all'ipotesi speciale di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 430/2000
3.2. Con particolare riferimento al secondo motivo di appello, rileva che l'odierno appellato richiede il risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione come assistente tecnico ATA, così costituito:
a) mancato guadagno pari ad € 2.240,10 (€ 1.045,38 per l'anno scolastico
5 2017/2018 ed € 1.194,72 per l'anno scolastico 2018/2019);
b) mancata attribuzione di 7,5 punti utili per la maturazione di un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi necessari, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009, per inserire il ricorrente nella graduatoria di circolo e/o di istituto di prima fascia per il profilo di assistente tecnico e per l'immissione in ruolo.
Con riferimento ai punteggi che andavano attribuiti al ricorrente, evidenzia di aver partecipato ad una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo per il profilo di Assistente Tecnico e che a seguito della verifica effettuata dall'
[...]
, è emerso che “l'aspirante non è in possesso Controparte_3 CP_1 dei titoli di servizio necessari per l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale ATA, profilo di assistente tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del dell'OM n. 21 del 23/02/2009”, con conseguente revoca dell'immissione in ruolo, precedentemente disposta.
In merito alle differenze retributive rileva la mancata contestazione di controparte.
4. Dopo un paio di rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 13 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. E' pacifico fra le parti che tanto le supplenze in essere (nel profilo “collaboratore scolastico”) quanto quelle pretermesse (nel profilo “assistente tecnico”) erano relative al conferimento di supplenze temporanee di cui all'art. 4 comma 3° e
11° del Dlgs. n. 124/1999 nella medesima posizione giuridica di “supplenza fino alla nomina dell'avente diritto”.
Si tratta allora per entrambi i casi di supplenze brevi relative ad incarichi diversi
(in essere quale collaboratore scolastico in fieri quale assistente tecnico) conferite sulla base delle graduatorie di istituto (e non delle graduatorie dei concorsi provinciali o in mancanza degli elenchi provinciali);
6. Il primo motivo di gravame è fondato con conseguente assorbimento del secondo, derivando un tanto dalla corretta lettura delle disposizioni primarie e secondarie che regolano l'istituto della supplenza nonché le Categorie del
Comparto Scuola.
6 7. Ritiene la Corte che nella fattispecie non fosse consentito al ricorrente di transitare da una supplenza all'altra per le seguenti ragioni:
1) le categorie professionali del Comparto Istruzione e Ricerca si dividono in personale docente e personale A.T.A. (amministrativo, tecnico e ausiliario);
2) l'art. 542 del Dlgs. n. 297/1994 rinvia alla contrattazione di comparto per la disciplina del rapporto di lavoro del personale ATA, laddove la categoria professionale ATA è unica (art. 33 del CCNL 2019-2021) è unici ne sono i compiti che si caratterizzano per svolgere funzioni “connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente”;
3) il comma 4° dell'art. 7 del d.m. n. 430/2000 - che stabilisce “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2” - consente al personale in supplenza (tutto il personale ATA dunque anche i “collaboratori scolastici” e gli “assistenti tecnici”) sulla base delle graduatorie di “circolo e di istituto” di risolvere tali supplenze;
tale facoltà, però, è esercitabile solo in sede di conferimento delle supplenze di cui all'art. 2 (rubricato: graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine “delle attività didattiche”) attingendo dalla graduatorie dei concorsi provinciali (o in subordine dalle graduatorie permanenti provinciali); nel caso di specie invece si tratta (tanto in entrata quanto in uscita) di supplenze brevi con termine fino alla “nomina dell'avente diritto” titolare della cattedra
(conferite sulla base delle graduatorie di istituto);
4) il comma 2° dell'art. 7 del citato d.m. n. 430/2000 - che recita “il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine” - consente la risoluzione anticipata delle supplenze in essere solo qualora concorrano due condizioni:
a) quella in corso non deve essere “sino al termine delle attività didattiche”;
7 b) quella da conferire deve invece essere “sino al termine delle attività didattiche”; nel caso di specie, si ribadisce, la supplenza pretermessa ha pur sempre natura di supplenza breve con termine fino alla “nomina dell'avente diritto” titolare della cattedra, per cui difetta la seconda condizione;
5) è irrilevante che tanto per la supplenza da risolvere quanto per quella da conferire si sia proceduto sulla base delle “graduatorie di istituto”, laddove il comma 1° dell'art. 7 del d.m. n. 430/2000 regola diversamente gli esiti negativi di una proposta di supplenza a seconda che si tratti di supplenza conferita sulla base delle graduatorie provinciali fino al termine “delle attività didattiche” (art. 2) piuttosto che di una supplenza conferita sulla base “delle graduatorie di circolo e di istituto” (art. 6); al contrario i citati comma 2° e 4° dell'art. 7 disciplinano indistintamente per tutte le supplenze
(senza data certa, con data certa) la possibilità di assumere un altro incarico limitandole a quelle di cui all'art. 2 (supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche);
6) né la disciplina primaria (art. 4 della l. n. 124/1999 che regola le supplenze anche per il personale A.T.A.) né il d.m. attuativo n. 430/2000, stabiliscono che debba trattarsi di supplenze del medesimo profilo e, dunque, nessuna norma prevede il libero passaggio da una supplenza per un profilo
(collaboratore scolastico) all'altro (assistente tecnico);
7) il d.m. n. 430/2000 nel prevedere limitazioni per il passaggio da una supplenza all'altra non si pone in contrasto con l'art. 4 comma 5° della l. n.
124/1999, laddove peraltro il comma 14bis evidenzia che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze sono necessari “per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”; è allora di tutta evidenza che nella fattispecie è recedente l'interesse del lavoratore
(peraltro non di ruolo e dunque non vincitore di pubblico concorso a differenza di quanto sostenuto dal nel ricorso ex art. 414 c.p.c.) ad CP_1 assumere altra supplenza per la quale è parimenti incerta la durata
(trattandosi di sostituzione temporanea in attesa del conferimento dell'incarico “all'avente diritto”) rispetto a quello pubblicistico al rispetto del
8 principio della continuità del servizio didattico, che risulta pur sempre proiezione dell'art. 97 Cost.;
8) dunque, l'ipotesi eccezionale di risoluzione anticipata della supplenza in corso è il passaggio da una supplenza breve ad una supplenza lunga (avente data certa), ipotesi che contempera l'interesse della P.A. a garantire più a lungo la continuità del servizio con quella del collaboratore ad una minore precarietà del proprio impegno.
6. Stante la novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta le domande formulate proposte dal ricorrente in primo grado;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Venezia, 13.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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