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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO
NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, in persona dei seguenti giudici:
dott. Damiano Dazzi Presidente
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Daniele Mercadante Giudice rel.
ha emesso la seguente OGGETTO: SENTENZA ADOZIONE DI
EN nella causa iscritta al n. 3417/2025 R.G., promossa da
e Parte_1 Parte_2
[...]
per l'adozione della persona maggiore d'età
Persona_1
[...]
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
27.10.2025, insistendo per la pronuncia dell'adozione con l'assunzione da parte dell' del nome “ Per_1 [...]
”. Parte_3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli Adottanti domandavano che venisse disposta l'adozione da parte loro dell' e rappresentavano, a questo proposito, di non Per_1
avere discendenti;
di essere molto affezionati all' , che Per_1
convive con loro dal 2008 per provvedimento di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna;
che tra i tre si è creato un rapporto assimilabile a quello tra genitori e figlia e che intendono dare a questo una veste giuridica.
Quanto ai genitori dell' , questi non avrebbero contatti con Per_1
lei sin dall'anno 2007.
Ai sensi dell'art. 296 e 311, c. 1, c.c. (“[p]er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottanda”; “[i]l consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza”), è stato raccolto in udienza il consenso degli interessati.
In ottemperanza all'art. 297, c. 1, c.c. (“[p]er l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”), sono stati allegati al ricorso gli assensi scritti all'adozione dei genitori naturali dell' . Per_1
Risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 291, c.c., relativamente ai requisiti d'età di adottante e adottando (“[l]'adozione
è permessa alle persone […] che hanno compiuto gli anni
2 trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”).
Le parti hanno domandato che, a séguito dell'adozione, l'adottanda anteponga il proprio cognome al cognome paterno. La domanda deve essere accolta.
L'art. 299, c. 1, c.c., prescrive: “[l]'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tuttavia il terzo ed il quarto comma della norma dispongono: “[s]e l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”.
La disposizione relativa all'adozione compiuta da due coniugi è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità (sent. n. 286.2016) nella parte in cui “non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione”);
Ancora, la Corte costituzionale, con la Sent. n. 131.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità di una pluralità di disposizioni, attraverso il seguente dispositivo:
“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
3 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n.
87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n.
87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
4 Da tali decisioni deve farsi discendere il principio, che può ritenersi allo stato consolidato nella giurisprudenza costituzionale, per il quale l'inserimento di un figlio, per un qualunque evento della vita (nascita, riconoscimento successivo alla nascita, adozione di persona maggiore d'età, adozione di persona minore d'età), all'interno di una famiglia composta da entrambi i genitori, laddove comporti la necessità di assumere una scelta relativa al cognome del figlio stesso, richieda che i cognomi materno e paterno ricevano la medesima considerazione ed il medesimo trattamento, fatto salvo l'accordo delle parti sul punto, che permette di attribuire alla prole il cognome concordemente individuato dagli interessati, interessati tra i quali, nel caso dell'adozione della persona maggiore di età, deve includersi l'adottando.
Per tali motivi anche nella fattispecie che occupa, ovverosia l'adozione della persona maggiore di età da parte del coniuge del padre dell'adottando, deve ritenersi costituzionalmente obbligata la lettura dell'art. 299, c.c., nel senso che, salva la pari dignità dei cognomi della madre e del padre, il consenso di entrambi i genitori e dell'adottando possa legittimare la scelta di un solo cognome.
Infine, con la Sentenza n. 153.2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, c. 1, c.c., “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
5 Ai sensi dell'art. 312, c.c., il Tribunale deve valutare “se l'adozione conviene all'adottando”.
In questo senso deve evidenziarsi come, per evidenti motivi di coerenza sistematica con un ordinamento liberal-democratico e personalista, caratteristiche essenziali del vigente sistema legale, il giudizio, qualificato dal Codice civile come di 'convenienza', non possa spingersi fino a sostituire un particolare orientamento del giudice relativamente alle caratteristiche di una ipotetica 'buona adozione' alla valutazione che le parti abbiano fatto circa la rispondenza dell'istituto dell'adozione della persona maggiore di età alle esigenze, appunto, personalistiche che intendono soddisfare entrando in tale peculiare relazione regolata dal diritto.
A questo proposito Cass., Ord. 29684.2024, ha avuto modo di precisare che “[n]ell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti”
(richiamando Cass., n. 3766.2024 e C. cost., n. 89.1993, la quale ultima qualifica la valutazione di convenienza da parte del giudice come un “ristretto potere”).
Per tali motivi si palesa pleonastico rilevare come nel caso di specie la domanda di adozione sia chiaramente volta a dare consacrazione giuridica alla formazione familiare costituita dai coniugi e dal minore che essi per lunghi anni hanno accolto tramite l'istituto dell'affidamento - funzione che pure la giurisprudenza anche costituzionale ha riconosciuta come tipica dell'istituto –, in quanto
6 l'unico tipo di controllo ammissibile in merito alla convenienza dell'adozione per l'adottando consiste nel valutare – oltre alla sussistenza di eventuali vizi del consenso, ai quali intende porre rimedio la previsione già citata che impone la prestazione dello stesso personalmente davanti al giudice –, l'eventuale vero e proprio pervertimento dello strumento legale per la realizzazione di scopi contrari all'ordine pubblico, al buon costume o, comunque, talmente abnormi e forieri di concreto pregiudizio da qualificare ipso facto come oggettivamente – e non già ideologicamente -. dannosa per l'adottando - e solo per questi, non già per la coscienza sociale maggioritaria, stante il chiaro tenore della norma - l'adozione.
Ciò precisato appare evidente come nel caso di specie l'adozione, nel senso precisato sopra e nei ristretti limiti in cui a questo Tribunale è consentito sindacare sul punto, sia conveniente per l' . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, dispone l'adozione di nata a Persona_1
Scandiano (RE) il 9.12.2005, da parte di , nato a Parte_1
Bologna il giorno 8.12.1956 e di , nata a [...] Parte_2
di Puglia (BA) il 15.12.1957, con assunzione da parte dell'adottata del nome “ ”. Parte_3
Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Emilia, 11/11/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Mercadante dott. Damiano Dazzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO
NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, in persona dei seguenti giudici:
dott. Damiano Dazzi Presidente
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Daniele Mercadante Giudice rel.
ha emesso la seguente OGGETTO: SENTENZA ADOZIONE DI
EN nella causa iscritta al n. 3417/2025 R.G., promossa da
e Parte_1 Parte_2
[...]
per l'adozione della persona maggiore d'età
Persona_1
[...]
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
27.10.2025, insistendo per la pronuncia dell'adozione con l'assunzione da parte dell' del nome “ Per_1 [...]
”. Parte_3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli Adottanti domandavano che venisse disposta l'adozione da parte loro dell' e rappresentavano, a questo proposito, di non Per_1
avere discendenti;
di essere molto affezionati all' , che Per_1
convive con loro dal 2008 per provvedimento di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna;
che tra i tre si è creato un rapporto assimilabile a quello tra genitori e figlia e che intendono dare a questo una veste giuridica.
Quanto ai genitori dell' , questi non avrebbero contatti con Per_1
lei sin dall'anno 2007.
Ai sensi dell'art. 296 e 311, c. 1, c.c. (“[p]er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottanda”; “[i]l consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza”), è stato raccolto in udienza il consenso degli interessati.
In ottemperanza all'art. 297, c. 1, c.c. (“[p]er l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”), sono stati allegati al ricorso gli assensi scritti all'adozione dei genitori naturali dell' . Per_1
Risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 291, c.c., relativamente ai requisiti d'età di adottante e adottando (“[l]'adozione
è permessa alle persone […] che hanno compiuto gli anni
2 trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”).
Le parti hanno domandato che, a séguito dell'adozione, l'adottanda anteponga il proprio cognome al cognome paterno. La domanda deve essere accolta.
L'art. 299, c. 1, c.c., prescrive: “[l]'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tuttavia il terzo ed il quarto comma della norma dispongono: “[s]e l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”.
La disposizione relativa all'adozione compiuta da due coniugi è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità (sent. n. 286.2016) nella parte in cui “non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione”);
Ancora, la Corte costituzionale, con la Sent. n. 131.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità di una pluralità di disposizioni, attraverso il seguente dispositivo:
“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
3 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n.
87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n.
87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
4 Da tali decisioni deve farsi discendere il principio, che può ritenersi allo stato consolidato nella giurisprudenza costituzionale, per il quale l'inserimento di un figlio, per un qualunque evento della vita (nascita, riconoscimento successivo alla nascita, adozione di persona maggiore d'età, adozione di persona minore d'età), all'interno di una famiglia composta da entrambi i genitori, laddove comporti la necessità di assumere una scelta relativa al cognome del figlio stesso, richieda che i cognomi materno e paterno ricevano la medesima considerazione ed il medesimo trattamento, fatto salvo l'accordo delle parti sul punto, che permette di attribuire alla prole il cognome concordemente individuato dagli interessati, interessati tra i quali, nel caso dell'adozione della persona maggiore di età, deve includersi l'adottando.
Per tali motivi anche nella fattispecie che occupa, ovverosia l'adozione della persona maggiore di età da parte del coniuge del padre dell'adottando, deve ritenersi costituzionalmente obbligata la lettura dell'art. 299, c.c., nel senso che, salva la pari dignità dei cognomi della madre e del padre, il consenso di entrambi i genitori e dell'adottando possa legittimare la scelta di un solo cognome.
Infine, con la Sentenza n. 153.2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, c. 1, c.c., “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
5 Ai sensi dell'art. 312, c.c., il Tribunale deve valutare “se l'adozione conviene all'adottando”.
In questo senso deve evidenziarsi come, per evidenti motivi di coerenza sistematica con un ordinamento liberal-democratico e personalista, caratteristiche essenziali del vigente sistema legale, il giudizio, qualificato dal Codice civile come di 'convenienza', non possa spingersi fino a sostituire un particolare orientamento del giudice relativamente alle caratteristiche di una ipotetica 'buona adozione' alla valutazione che le parti abbiano fatto circa la rispondenza dell'istituto dell'adozione della persona maggiore di età alle esigenze, appunto, personalistiche che intendono soddisfare entrando in tale peculiare relazione regolata dal diritto.
A questo proposito Cass., Ord. 29684.2024, ha avuto modo di precisare che “[n]ell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti”
(richiamando Cass., n. 3766.2024 e C. cost., n. 89.1993, la quale ultima qualifica la valutazione di convenienza da parte del giudice come un “ristretto potere”).
Per tali motivi si palesa pleonastico rilevare come nel caso di specie la domanda di adozione sia chiaramente volta a dare consacrazione giuridica alla formazione familiare costituita dai coniugi e dal minore che essi per lunghi anni hanno accolto tramite l'istituto dell'affidamento - funzione che pure la giurisprudenza anche costituzionale ha riconosciuta come tipica dell'istituto –, in quanto
6 l'unico tipo di controllo ammissibile in merito alla convenienza dell'adozione per l'adottando consiste nel valutare – oltre alla sussistenza di eventuali vizi del consenso, ai quali intende porre rimedio la previsione già citata che impone la prestazione dello stesso personalmente davanti al giudice –, l'eventuale vero e proprio pervertimento dello strumento legale per la realizzazione di scopi contrari all'ordine pubblico, al buon costume o, comunque, talmente abnormi e forieri di concreto pregiudizio da qualificare ipso facto come oggettivamente – e non già ideologicamente -. dannosa per l'adottando - e solo per questi, non già per la coscienza sociale maggioritaria, stante il chiaro tenore della norma - l'adozione.
Ciò precisato appare evidente come nel caso di specie l'adozione, nel senso precisato sopra e nei ristretti limiti in cui a questo Tribunale è consentito sindacare sul punto, sia conveniente per l' . Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, dispone l'adozione di nata a Persona_1
Scandiano (RE) il 9.12.2005, da parte di , nato a Parte_1
Bologna il giorno 8.12.1956 e di , nata a [...] Parte_2
di Puglia (BA) il 15.12.1957, con assunzione da parte dell'adottata del nome “ ”. Parte_3
Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Emilia, 11/11/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Mercadante dott. Damiano Dazzi
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