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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3091 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il Parte_1
18.04.1993 e residente in [...]vico Giustizia n. 21, codice fiscale
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Aldo Lombardo (C.F. – C.F._2 Email_1
– telefax 0907386165) con studio in Messina via dei Mille n. 134 ed ivi elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
vico Giustizia n. 21; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
25/07/2024, premesso che in data Parte_1
1 26.01.2023 aveva contrato matrimonio a Messina con Controparte_1
(atto iscritto al n. 6 parte 1 anno 2023); che dal matrimonio non erano nati figli;
che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi avevano deciso di vivere separatamente;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del e CP_1
che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 670,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.09.2024.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente
2 imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n.
7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., posto che i coniugi vivono ormai da tempo separati e che il resistente, non comparendo neppure all'udienza finalizzata all'espletamento del tentativo di conciliazione, ha mostrato di non avere alcun interesse alla prosecuzione del vincolo matrimoniale.
Vanno, invece, disattese le altre domande volte all'addebito della separazione a carico del marito ed al riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema
Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza
(Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Nondimeno, nella
3 fattispecie in esame la ricorente non ha neppure allegato quali condotte sarebbero state poste in essere dal marito in violazione dei doveri coniugali e, comunque, non è stata fornita prova che la definitiva disgregazione dell'unità familiare sia una conseguenza dei comportamenti del marito.
Quanto infine, al mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n.
5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
Nondimeno, nel caso in esame non sono noti i redditi delle parti e non vi sono elementi di alcun tipo che sussista uno squilibrio nelle condizioni economiche dei coniugi tale da richiedere un intervento perequantivo.
D'altronde, va osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass.
5.08.1997 n. 7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass. 13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ.
6.08.1997 n. 7269; Cass. civ.
24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003 n. 2076).
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non
4 costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché, anche in considerazione del rigetto di alcune delle domande avanzate dalla ricorrente, non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
3091/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...]
nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio a Messina il 26.01.2023 con atto iscritto al n. 6 parte 1 anno
2023;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
03/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3091 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il Parte_1
18.04.1993 e residente in [...]vico Giustizia n. 21, codice fiscale
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Aldo Lombardo (C.F. – C.F._2 Email_1
– telefax 0907386165) con studio in Messina via dei Mille n. 134 ed ivi elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
vico Giustizia n. 21; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
25/07/2024, premesso che in data Parte_1
1 26.01.2023 aveva contrato matrimonio a Messina con Controparte_1
(atto iscritto al n. 6 parte 1 anno 2023); che dal matrimonio non erano nati figli;
che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi avevano deciso di vivere separatamente;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del e CP_1
che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 670,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.09.2024.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente
2 imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n.
7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., posto che i coniugi vivono ormai da tempo separati e che il resistente, non comparendo neppure all'udienza finalizzata all'espletamento del tentativo di conciliazione, ha mostrato di non avere alcun interesse alla prosecuzione del vincolo matrimoniale.
Vanno, invece, disattese le altre domande volte all'addebito della separazione a carico del marito ed al riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema
Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza
(Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Nondimeno, nella
3 fattispecie in esame la ricorente non ha neppure allegato quali condotte sarebbero state poste in essere dal marito in violazione dei doveri coniugali e, comunque, non è stata fornita prova che la definitiva disgregazione dell'unità familiare sia una conseguenza dei comportamenti del marito.
Quanto infine, al mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n.
5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
Nondimeno, nel caso in esame non sono noti i redditi delle parti e non vi sono elementi di alcun tipo che sussista uno squilibrio nelle condizioni economiche dei coniugi tale da richiedere un intervento perequantivo.
D'altronde, va osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass.
5.08.1997 n. 7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass. 13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ.
6.08.1997 n. 7269; Cass. civ.
24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003 n. 2076).
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non
4 costituendosi, non ha neppure svolto alcuna ingiustificata opposizione alle domande della controparte, sicché, anche in considerazione del rigetto di alcune delle domande avanzate dalla ricorrente, non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
3091/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...]
nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio a Messina il 26.01.2023 con atto iscritto al n. 6 parte 1 anno
2023;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
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