TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10740/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ABIOSI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO e IO IE ( ) elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliato in VIA PASSIONE, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. ABIOSI FRANCESCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e QUIROZ Controparte_1 C.F._4
LE ( ) CP_2 C.F._5 CP_3
( ) elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._6 CP_3
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIO VINCENZO Parte_4 C.F._7
e elettivamente domiciliato in VICOLO POZZO, 14 24040 CASIRATE D'ADDA presso il difensore avv. VECCHIO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONOTTO Parte_5 C.F._8
MARCELLO e elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. BONOTTO MARCELLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 1 di 35 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Parte_4 Parte_5
- preliminarmente accertare che i ORi Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ed sono comproprietari, ciascuno per la quota indivisa indicata nella Parte_4 Parte_5 parte espositiva, del compendio immobiliare sito a ME (Milano), in via Sant'Antonio n° 33, identificato al Catasto Fabbricati di tale comune al foglio 9, particella 360, subalterni 13, 15, 16, 17, 20,
701 e 703, nonché particella 510, subalterno 4;
- in via principale, pronunciare sulla domanda di scioglimento della comunione, con ordinanza, nel caso in cui non sorgano contestazioni, con sentenza, nel caso contrario;
- sempre in via principale, dichiarare lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il compendio immobiliare descritto nella parte espositiva ed assegnare in proprietà esclusiva a ciascuno dei condividenti un lotto di valore corrispondente alla quota di rispettiva competenza, così come risultante dal progetto di divisione che sarà predisposto con l'ausilio di un nominando consulente tecnico d'Ufficio;
- sempre in via principale, accertare l'eventuale disparità di valore dei lotti e, per l'effetto, condannare al pagamento dei conseguenti conguagli in favore degli aventi diritto;
- sempre in via principale, accertare la detenzione esclusiva del compendio immobiliare in divisione da parte dei ORi ed e, per l'effetto, condannarli all'immediato rilascio delle CP_1 Parte_5 porzioni attribuite in proprietà esclusiva agli attori;
- in via subordinata e solo nella non creduta ipotesi in cui il compendio immobiliare sia ritenuto non divisibile, disporne la vendita con assegnazione a ciascuno degli attori della parte di ricavato corrispondente al valore della quota di rispettiva competenza;
- in ogni caso, accertare il godimento esclusivo del compendio immobiliare in divisione da parte dei ORi ed e, per l'effetto, condannarli a corrispondere a ciascuno degli attori, CP_1 Parte_5 in parti uguali, i relativi frutti civili da determinare in conformità alle quotazioni correnti di mercato, nella misura del cinquanta per cento a decorrere dal 19 agosto 2017, data della scomparsa della ORa
e nella misura del cento per cento a decorrere dal 23 dicembre 2018, data della Parte_6 scomparsa del OR (senior) e fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
- in ogni caso, compensare sino a concorrenza crediti ed eventuali debiti tra le parti;
- in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione.
Il 4 maggio 2025 si è costituita con comparsa di risposta hiedendo: Parte_4
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che i ORi Parte_4 Controparte_1
e sono comproprietari pro indiviso del Parte_5 Parte_2 Parte_1 compendio immobiliare sito in ME, via Sant'Antonio identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 9, particella 360, sub 13, 15, 16, 17, 20, 701, 703 e foglio 9, particella 510, sub 4, il tutto come meglio descritto ed individuato anche nel corso di causa a seguito di apposita CTU;
sempre in via principale, disporre con ordinanza e/o sentenza, lo scioglimento della comunione, respingendo ogni domanda avversaria, assegnando in proprietà esclusiva a ciascuno dei condividenti un lotto – anche prevedendo un unico lotto a favore di parte attrice – anche con la previsione dei relativi conguagli in denaro, il tutto sulla base del progetto di divisione da realizzarsi con l'ausilio di CTU;
sempre in via principale, accertare la detenzione esclusiva del compendio immobiliare oggetto di divisione da parte di ed e, per l'effetto condannarli all'immediato Controparte_1 Parte_5
pagina 2 di 35 rilascio delle porzioni di immobile che non verranno assegnate loro, condannandoli altresì al pagamento dei frutti civili, come determinati in corso di causa, anche per tramite di CTU o comunque accertati, a favore delle altre parti, in misura pari al 50% a decorrere dal 19 agosto 2017, data del decesso della ORa , e del 100% dal 23 dicembre 2018, data del decesso del dott. Parte_6
fino alla data dell'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria Parte_2 dal dovuto al saldo.
In ogni caso, compensare eventuali crediti e debiti;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Si è costituito con comparsa di risposta del 13 giugno 2022 instando: Controparte_4
VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
2) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del convenuto Dott. della Controparte_4 proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti porzioni immobiliari:
2.1 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di
[...] Parte_5 Parte_4
¾ dei seguenti beni:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 15 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 4 – rendita euro 173,5311;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 16 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 3 – rendita euro 130,1512;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 17 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: T – Cat. C6 – Cl. 2 – 34 mq – rendita euro 112,3813;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 20 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 7 – rendita euro 354,2914; 2.2 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2 ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di ½ delle seguenti
[...] Parte_4 porzioni immobiliari godute in comproprietà col fratello , salvo errori e/o necessità di Pt_5 successive rettifiche e imputazioni, nei termini di legge, due subalterni graffati:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente territorialmente, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità.
IN VIA SUBORDINATA:
3) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto del convenuto insieme ad Controparte_4 Parte_5 comproprietari della complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno – dei beni immobili siti in ME, Via Sant'Antonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la Parte_1 Parte_2 quota di 1/8), e ( per la quota di ¼); Parte_4
pagina 3 di 35 4) Voglia altresì il Tribunale adito, – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli ed i quali ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, in Controparte_4 Parte_5 via indivisa;
5) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria; IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
6) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta di Parte_1 Parte_2 Parte_4 individuazione di lotti da assegnare ai comproprietari ed in particolare con il criterio del “sorteggio a sorte”, costituendo una soluzione divisionale irrealizzabile, in pregiudizio dell'esponente, con abuso di diritto, trattandosi di beni immobili non comodamente divisibili e destinati ad abitazioni e luoghi di lavoro di;
CP_1
7) Nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale disponga l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, per le singole quote, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento delle attività professionale dell'odierno convenuto, a carico degli attori e della Controparte_4 Parte_1 Parte_2 convenuta sorella nonché il risarcimento del danno per la privazione del rapporto lavorativo e Pt_4 del luogo abitativo;
IN OGNI CASO
8) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di Pt_6
in data 19.08.2017, nella misura del 50% e del marito sig. deceduto in
[...] Parte_2 data 23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte degli altri comproprietari ad e del relativo diniego dello stesso;
Controparte_1 9) Nella denega e non creduta ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili a carico dell'odierno convenuto, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale azione giudiziaria (marzo 2022) e comunque limitatamente ai beni immobili destinati all'attività professionale di . Controparte_4
10) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione.
Si è costituito con comparsa di risposta del 14 giugno 2022 domandando: Parte_5
IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
B) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle pagina 4 di 35 seguenti porzioni immobiliari a favore del sig. in danno di Parte_5 Parte_1
e (per le quote di spettanza di ciascuno Parte_2 Parte_4 Controparte_4 di essi) della quota di ¾ dei seguenti beni:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 701 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 4,5 – rendita euro 227,761.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 703 - Via S. Antonio n. 37 – Piano: T – Cat. C3 – Cl. 2 – 55 mq – rendita euro 218,722.
Ed a favore dei ORi e (in parti eguali) in danno di Parte_5 Controparte_4
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di Parte_1 Parte_2 Parte_4 essi) della quota di ½ delle seguenti porzioni immobiliari, salvo rettifiche in corso di causa:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità.
IN SUBORDINE:
C) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dei convenuti e comproprietari della Parte_5 Controparte_4 complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno
– dei beni immobili siti in ME, Via SantAntonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la quota Parte_1 Parte_2 di 1/8), e ( per la quota di ¼); Parte_4
D) Voglia altresì il Tribunale adito – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli e i quali col presente atto CP_1 Pt_5 ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, in via indivisa;
E) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: F) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta a sorella Parte_1 Parte_2 [...] di individuazione di lotti da assegnare ai comproprietari ed in particolare con il criterio del Pt_4
“sorteggio a sorte” trattandosi di compendio immobiliare non comodamente divisibile e destinato ad abitazione e luogo di lavoro di , realizzandosi in tal modo un ingiusto danno in capo a Pt_5 quest'ultimo conseguente all'abuso del diritto di proprietà realizzato dai comproprietari;
G) Nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale disponga comunque l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita all'incanto al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, Voglia il Tribunale adito riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni pagina 5 di 35 patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento della propria attività artigiana a carico degli attori e della convenuta sorella nonché il Pt_1 Parte_2 Pt_4 risarcimento del danno per la privazione del rapporto lavorativo e del luogo abitativo;
IN OGNI CASO:
H) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di
, in data 19.08.2017, nella misura del 50% e del marito sig. Parte_6 Parte_2 deceduto in data 23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi esporti in atti e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte dei altri comproprietari ai fratelli convenuti ed e relativo diniego del convenuto;
CP_1 Parte_5
I) Nella denega, non creduta, ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili a carico dei fratelli odierni convenuti, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale giudizio e comunque limitatamente ai beni immobili destinati ad attività produttiva - artigiana di . Pt_5
J) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione.
Il g.i. all'udienza del 6 luglio 2022 ha disposto che le parti convenute in riconvenzionale procedessero all'espletamento del procedimento di mediazione in quanto quello precedente non aveva riguardato la domanda di usucapione, e ha rinviato la causa all'udienza del 27 ottobre 2022. Constatato l'esito negativo dell'incombente, ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 9 marzo 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che tanto gli attori quanto la convenuta non avessero dedotto alcuna Parte_4 istanza istruttoria in senso tecnico ma soltanto sollecitato l'esercizio die poteri istruttori riservati al prudente apprezzamento del g.i. ovvero la consulenza tecnica d'ufficio;
− ritenuto che i capitoli di prova per interrogatorio formale di e Pt_4 Parte_2 Parte_1 dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma
[...] Controparte_1 sesto c.p.c. fossero inammissibili poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. A visto l'art. 2967 c.c. sulle domande “indennitarie” delle altre
“condividenti”, B, E,F);
− ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli per interrogatorio formale di , Pt_4
e dedotti da nella seconda memoria ex art. Parte_2 Parte_1 Controparte_1
183 comma sesto c.p.c. sub C, D;
− ritenuto che inammissibili i capitoli di prova per testimoni dedotti dalla parte convenuta CP_1 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto
[...] circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 4,, 7 visto il tenore dell'allegazione sottesa, 9, 13 ed in parte generica, 13-bis, 14, 15 , 16,17, 18 , 19, 20 visti i criteri di riparto dell'onere della prova, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ai fini dell'art. 1158 c.c., 45, 47, 49, 54, 55, 61), genericamente formulate (cap, 5, 12, 21, 22 , 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37 ed irrilevanti, 41,42, 52, 59, 65), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 6, 8, 46 e
51, 53 e non contestato, 56 e superfluo, 57, 58, 60, 62 e superfluo, 63, 64, 66, 67, 68, 69,70, 71,
72, , 73, 74, 75);
pagina 6 di 35 − ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova per testimoni dedotti da CP_1 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. sub 1,2,3, 10, 11, 38,39, 40, 43,
[...]
44, 48, 50 con tre testi a scelta;
− ritenuto che i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda Parte_5 memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano inammissibili poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap 1, 21,22,23, 24, 25,26, 27., 30,
33, 34, 42, 47, 49, 53), genericamente formulate (cap, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28,
35, 46 ed irrilevanti, 36, 51, 52), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 20, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 44,45, 48, 50);
− ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova per testimoni dedotti da Pt_5 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. sub. 2,3,4, 5, 8,9, 29, 31, 32 con
[...] tre testi a scelta;
− ritenuta l'inammissibilità dei capitoli dedotti a prova contraria dagli attori nella propria terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. in quanto genericamente formulati;
del pari inammissibili i i testimoni indicati nella citata terza memoria in quanto privi di apparente conoscenza dello stato dei luoghi e dei fatti oggetto dei capitoli a prova diretta ammessi in favore dei convenuti (non potendo il Tribunale ammettere la prova contraria sulle stesse circostanza con gli stessi testimoni indicati dai convenuti);
− ritenuto di dover svolgere un accertamento tecnico nei limiti delle cognizioni tecniche che il Tribunale deve conseguire qualora la domanda “pregiudiziale” di accertamento dell'usucapione non fosse ritenuta fondata (elidendo l'esistenza di una comunione ordinaria); che ciò non riguardi quelle allegazioni in fatto prive di autonomo supporto istruttorio (non potendo il Tribunale tramite l'ausiliario surrogare all'art. 2967 c.c.) o che non concernano fatti o aspetti dipendenti dagli istituti giuridici evocati nel presente giudizio;
− nominato ausiliario del Tribunale l'Arch. ; Persona_1
− fissato l'udienza del 12 maggio 2023 ore 10.00 per l'interrogatorio formale di , Pt_4
e sui capitoli sub C, D dedotti da nella Parte_2 Parte_1 Controparte_1 propria memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. nonché per l'escussione di tre testi a scelta di sui capitoli di prova per testimoni dedotti sub 1,2,3, 10, 11, 38,39, 40, 43, 44, Controparte_1
48, 50 nella propria memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., delegando per l'incombente la G.O.P. dott.ssa Francesca Malesci Baccani,
− fissato l'udienza del 23 maggio 2023 ore 10.00 per l'escussione di tre testi a scelta sui capitoli di prova orale dedotti da sub 2,3,4, 5, 8,9, 29, 31, 32; delegando per Parte_5
l'incombente lo stesso G.O.P.;
− fissato, ex artt. 127 – ter e 193 c.p.c., al C.T.U. nominato termine fino al 21 aprile 2023 per il deposito della dichiarazione sottoscritta, con firma digitale, recante il giuramento e l'accettazione dell'incarico avente ad oggetto il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il compendio immobiliare sito a ME (Milano) in via Sant'Antonio n° 33 ( di cui alla scrittura privata del 14 giugno 1985) e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri
pagina 7 di 35 relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione, 1. descriva il compendio in oggetto e le singole unità immobiliari di cui si compone indicando
i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1 settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n.
52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato del bene in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. dica se sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
7. in caso affermativo – sentite le parti e i loro desiderata - predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche;
8. indichi eventuali spese compiute dai comunisti nell'interesse della comunione se risultino da documenti giustificativi già ritualmente acquisiti agli atti”. 1) rinviato la causa per la discussione della consulenza al 26 ottobre 2023.
Il 12 maggio 2023 è stato assunto l'interrogatorio formale di e Parte_1 Parte_4
e sono stati escussi i testi di parte , Parte_2 Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
e Il 23 maggio 2023 sono stati escussi i testi intimati da
[...] Testimone_3 Parte_5
e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
Il C.T.U. ha svolto le oo.pp. e ha depositato il proprio elaborato (recante anche la replica alle osservazioni ricevute) il 5 ottobre 2023. Al suo esito ha respinto le istanze tanto di integrazione della
C.T.U. quanto di continuazione dell'istruttoria orale con altri testi (per le ragioni diffusamente indicate nell'ordinanza del 23 novembre 2023) e ha rinviato la causa al 23 maggio 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c., nello specifico:
e hanno chiesto: Parte_1 Parte_2
“preliminarmente confermare che i ORi Parte_1 Parte_2 CP_1
ed sono comproprietari del compendio immobiliare sito a
[...] Parte_4 Parte_5 ME in via Sant'Antonio n° 33 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ME al foglio 9, particella 360, subalterni 15, 16, 17, 20, 701 e 703;
- in via principale, dichiarare, con ordinanza o con sentenza, la divisione del predetto compendio immobiliare ed attribuire a ciascuno dei comproprietari la proprietà esclusiva delle porzioni immobiliari risultanti dal progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'Ufficio e con i conguagli in denaro dal medesimo indicati;
pagina 8 di 35 - ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari le conseguenti trascrizioni;
- condannare i ORi ed all'immediato rilascio delle porzioni attribuite in CP_1 Parte_5 proprietà esclusiva agli attori;
- in via subordinata e solo per l'ipotesi, non creduta, in cui il compendio immobiliare sia ritenuto non divisibile, disporne la vendita con attribuzione agli attori della quota parte del ricavato di loro competenza;
- condannare i ORi ed a corrispondere a ciascuno degli attori, per il CP_1 Parte_5 godimento esclusivo dell'intero compendio immobiliare, la quota di propria spettanza dei frutti da determinare in conformità alle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate che indica il valore di mercato delle locazioni a metro quadrato al mese, per il cinquanta per cento a decorrere dal 19 agosto
2017, data della scomparsa della ORa , e per il cento per cento a decorrere dal 23 Parte_6 dicembre 2018, data della scomparsa del OR (senior), e fino alla data Parte_2 dell'effettivo rilascio, oltre rivalutazione ed interessi, operando una compensazione tra quanto eventualmente dovuto dagli attori per conguaglio della quota di loro competenza;
- condannare i ORi ed al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc CP_1 Parte_5 determinato anche in via equitativa, non solo per avere violato il dovere, imposto dall'articolo 88 cpc, di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma anche per avere resistito alla domanda di scioglimento della comproprietà e per avere svolto la domanda riconvenzionale di usucapione con mala fede e colpa grave;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione”.
ha così precisato le conclusioni: Controparte_4
- in via preliminare ha dato atto che il 10 aprile 2024 ha stipulato insieme all'altro coerede da una parte, e ad dall'altra, un accordo transattivo sub. doc. 44 Parte_5 Parte_4
e un atto di acquisto della quota di questa “corrispondente ad ¼ del compendio immobiliare sito in ME, in Via S. Antonio n. 33” (chiedendo la rimessione in termini per l'acquisizione al fascicolo dei citati documenti in quanto sopravvenuti alle preclusioni istruttorie);
- nel merito:
VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
2) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del convenuto Dott. della Controparte_4 proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti porzioni immobiliari:
2.1 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di
[...] Parte_5 Parte_4
¾ dei seguenti beni:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 15 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 4 – rendita euro 173,532;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 16 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 3 – rendita euro 130,153;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 17 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: T – Cat. C6 – Cl. 2 – 34 mq – rendita euro 112,384;
pagina 9 di 35 Foglio 9 – Particella 360 sub 20 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 7 – rendita euro 354,295;
2.2 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2 ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di ½ delle seguenti
[...] Parte_4 porzioni immobiliari godute in comproprietà col fratello , salvo errori e/o necessità di Pt_5 successive rettifiche e imputazioni, nei termini di legge, due subalterni graffati:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente territorialmente, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità. IN VIA SUBORDINATA:
3) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto del convenuto insieme ad Controparte_4 Parte_5 comproprietari della complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno – dei beni immobili siti in ME, Via Sant'Antonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la Parte_1 Parte_2 quota di 1/8), e ( per la quota di ¼); Parte_4
4) Voglia altresì il Tribunale adito, – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli ed i quali ne richiedono congiuntamente l'attribuzione Controparte_4 Parte_5 dell'intero immobile a se stessi, in via indivisa nelle loro quote (rappresentando insieme il 50% del compendio immobiliare, ai sensi dell'art. 720 c.c.) come richiesto specificamente - all'esito della CTU - con separata “Istanza congiunta con il fratello di attribuzione di Parte_5 immobile ex art. 720 c.c.” – a firma dei fratelli e in data 17.10.23 -, con CP_1 Parte_5 trasferimento in capo ai Signori e della quota di ¼ della Sig.ra Controparte_1 Parte_5 [...]
della quota di 1/8 della Signora e della quota di 1/8 del Sig. Pt_4 Parte_1 Parte_2
e contestuale determinazione del valore corrispettivo delle quote come determinato dal
[...] CTU. Ciò valutata l'indivisibilità dell'immobile oggetto di causa, anche in conseguenza delle domande proposte da tutte le parti di procedere alla divisione in natura del compendio immobiliare oggetto di causa in proporzione della loro quota ( ¼, 1/8 e 1/8), Parte_4 Parte_2 Parte_1 non potendo procedere a una ripartizione omogenea del bene tra i condividenti. (Vedi domande ex art. 718 c.c. a p. 6 atto di citazione parte attrice;
p. 5 comparsa di costituzione e p. 16 Parte_4 comparsa di costituzione e p. 27 comparsa di costituzione;
assunto Parte_5 Controparte_1 confermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la non comoda divisibilità dell'immobile è configurabile qualora non sia possibile, anche nei confronti di uno solo dei condividenti, procedere alla omogenea divisione prevista dall'art. 718 c.c. (Cass. n. 21178/2004) anche in considerazione dell'elevata misura dei conguagli dovuti fra le quote da attribuire. 5) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria;
pagina 10 di 35 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
6) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta di Parte_1 Parte_2 Parte_4 individuazione di lotti da assegnare ai comproprietari ed in particolare con il criterio del “sorteggio a sorte”, costituendo una soluzione divisionale irrealizzabile, in pregiudizio dell'esponente, con abuso di diritto, trattandosi di beni immobili non comodamente divisibili e destinati ad abitazioni e luoghi di lavoro di;
CP_1
7) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale disponga l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, per le singole quote, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento delle attività professionale dell'odierno convenuto, a carico degli attori e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 della convenuta sorella nonché il risarcimento del danno per la privazione del rapporto Pt_4 lavorativo e del luogo abitativo;
IN OGNI CASO:
8) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di Pt_6
in data 19.08.2017, nella misura del 50% del marito sig. deceduto in data
[...] Parte_2
23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte degli altri comproprietari ad e del relativo diniego dello stesso;
Controparte_1 9) Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili a carico dell'odierno convenuto, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale azione giudiziaria (marzo 2022) e comunque limitatamente ai beni immobili destinati all'attività professionale di . Controparte_4
10) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione ha dato “atto dell'accordo raggiunto con i fratelli ed Parte_4 Parte_5 [...]
per effetto del quale ha provveduto a trasferire loro le quote di sua proprietà Controparte_4 dell'immobile oggetto di divisione (doc. 13). Per effetto di questa cessione, è venuto meno l'interesse di al proseguo della presente vertenza da cui, pertanto, chiede di essere estromessa. Parte_4 Nel merito, in via principale, dato atto dell'avvenuto trasferimento da parte di a favore Parte_4 di ed delle proprie quote del compendio immobiliare sito Controparte_4 Parte_5 in ME, via Sant'Antonio, è venuto meno l'interesse di al proseguo della vertenza e, Parte_4 pertanto, se ne chiede l'estromissione ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
ha concluso nel seguente modo: Parte_5
- in via preliminare ha dato atto che il “10 aprile 2024, la sig.ra , da una parte, e i Parte_4 sigg.ri e , dall'altra, stipulavano contratto di Controparte_4 Parte_5 cessione di quote di comproprietà dell'immobile sito in Comune di ME, in Via S. Antonio n.
33, di cui è causa, avendo definito transattivamente la lite, senza riconoscimento alcuno delle pagina 11 di 35 eccezioni alla declaranda usucapione;
2) Per l'effetto di tale cessione il sig. Parte_5 come del resto il fratello hanno acquistato la quota di 3/8 ciascuno del compendio CP_1 immobiliare di cui è causa, donde la necessità di depositare in atti – nel contradditorio con le altre parti – tale documento nuovo, la cui produzione in giudizio non è soggetta a preclusioni - processuali. A tal fine ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del relativo documento sub 27;
- nel merito:
IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
B) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti porzioni immobiliari a favore del sig. in danno di Parte_5 Parte_1
e (per le quote di spettanza di ciascuno Parte_2 Parte_4 Controparte_4 di essi) della quota di ¾ dei seguenti beni, ove già non acquisita:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 701 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 4,5 – rendita euro 227,761.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 703 - Via S. Antonio n. 37 – Piano: T – Cat. C3 – Cl. 2 – 55 mq – rendita euro 218,722.
Ed a favore dei ORi e (in parti eguali) in danno di Parte_5 Controparte_4
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di Parte_1 Parte_2 Parte_4 essi) della quota di ½ delle seguenti porzioni immobiliari, salvo rettifiche in corso di causa ed ove non già acquisita:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità.
IN SUBORDINE:
C) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dei convenuti e Parte_5 Controparte_4 comproprietari della complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno – dei beni immobili siti in ME, Via Sant'Antonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la Parte_1 Parte_2 quota di 1/8), e ( per la quota di ¼) salvo l'effetto della cessione della sua quota;
Parte_4
D) Voglia altresì il Tribunale adito – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli e i quali col presente atto ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, CP_1 Pt_5 dell'intero immobile a se stessi, in via indivisa nelle loro quote, rappresentando insieme il 50% del compendio immobiliare, ai sensi dell'art. 720 c.c., come ulteriormente richiesto, all'esito della CTU,
pagina 12 di 35 con separata “Istanza congiunta con il fratello di attribuzione di immobile ex art. 720 Controparte_1 c.c.” – a firma delle medesime parti in data 17.10.23 -, con trasferimento in capo ai Signori Pt_5 e della quota di ¼ della Sig.ra – salvo gli effetti della cessione
[...] Controparte_1 Parte_4 della sua quota - della quota di 1/8 della Signora e della quota di 1/8 del Sig. Parte_1
e contestuale determinazione del valore corrispettivo delle quote come determinato Parte_2 dal CTU.
E) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria; IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
F) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta a sorella Parte_1 Parte_2 [...]
salvo gli effetti della cessione della sua quota, di individuazione di lotti da assegnare ai Pt_4 comproprietari ed in particolare con il criterio del “sorteggio a sorte” trattandosi di compendio immobiliare non comodamente divisibile e destinato ad abitazione e luogo di lavoro di , Pt_5 realizzandosi in tal modo un ingiusto danno in capo a quest'ultimo conseguente all'abuso del diritto di proprietà ed atto emulativo realizzato dai comproprietari come sopra argomentato;
G) Nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale disponga comunque l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita all'incanto al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, Voglia il Tribunale adito riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento della propria attività artigiana a carico degli attori nonché il risarcimento del danno per Pt_1 Parte_2 la privazione del rapporto lavorativo e del luogo abitativo trattandosi si forma di abuso del diritto;
IN OGNI CASO:
H) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di
, in data 19.08.2017, nella misura del 50% e del marito sig. Parte_6 Parte_2 deceduto in data 23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi esporti in atti e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte dei altri comproprietari ai fratelli convenuti ed e relativo diniego del convenuto;
CP_1 Parte_5
I) Nella denega, non creduta, ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili
a carico dei fratelli odierni convenuti, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale giudizio e comunque limitatamente ai beni immobili destinati ad attività produttiva - artigiana di . Pt_5
J) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione”.
La domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e Controparte_4 Pt_5
infondata e va respinta.
[...]
Risulta pregiudiziale in senso tecnico pronunciarsi sulle domande riconvenzionali di usucapione svolte sui diversi cespiti da parte dei convenuti e Controparte_4 Parte_5 pagina 13 di 35 In limine litis andrebbero considerati i singoli rapporti di fatto che questi hanno avuto con i singoli cespiti vista la loro diversa intensità e durata nel tempo, anche in relazione allo stesso decorso del ventennio dalla domanda giudiziale o atto equivalente interruttivo dell'eventuale decorso del possesso. Lo stesso convenuto usucapente ha affermato che il proprio dominio uti Controparte_4 dominus si sarebbe estrinsecato sul cespite definito: “studio medico” a far data dal 2002. Orbene tale assunto comporta di per sé l'insostenibilità dell'allegata usucapione in quanto non si è compiuto il ventennio alla comunicazione della domanda di mediazione espletata dagli attori nel febbraio 2019
(docc. 3 e 4 fasc. quale condizione di procedibilità della domanda a fini divisionali. Pt_1 Va ricordato, infatti, che ai sensi dell'art. 5 comma sesto d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (ratione temporis vigente):” Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. La disposizione parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla 'domanda giudiziale' di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., commi primo e secondo, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso. L'art. 1165 c.c. estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.2934 ss. c.c.) 'in quanto applicabili', ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, certamente si ritrova la mediazione (art. 2944 c.c.)”. A questo proposito va dato atto, previamente, che un simile effetto interruttivo potrebbe predicarsi aderendo al più recente orientamento di legittimità secondo cui la domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti (Cass. II, 17 agosto 2023, n. 24730). Ciò in contrasto con quello più risalente e, maggioritario, secondo cui è “escluso che lo stesso atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria possa interrompere il decorso del tempo utile all'usucapione da parte del convenuto, non essendo tale atto rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso ad usucapionem (Cass. II, 21 marzo 2014, n. 6785), a meno che il possessore, aderendo alla domanda di divisione, riconosca l'altrui proprietà del bene (Cass. VI-II, Ord. 18 settembre 2014, n. 19706) Secondo tale giurisprudenza, recentemente ripresa da Cass. n. 18544/2022, la domanda di divisione giudiziale introdurrebbe un procedimento inteso non alla contestazione diretta ed immediata del possesso da parte della controparte, bensì solo alla mera definizione dei rapporti successori, finalizzato alla divisione del patrimonio ereditario;
invero, tali atti ed il consequenziale procedimento non vengono ad incidere sulla continuità nella materiale disponibilità del bene da parte
(del possessore n.d.r.), id est mediante manifestazioni idonee a dimostrare il venire meno dell'inerzia del proprietario stesso, in riferimento non alla titolarità del diritto ma alla possibilità della sua materiale estrinsecazione sul bene, con la proposizione di azioni recuperatorie del possesso nei confronti del possessore o con il compimento di attività che, incidendo direttamente sulla situazione possessoria altrui, risultino tali da rendere equivoca o non pacifica la situazione medesima» l'idoneità ad interrompere il decorso del termine utile per l'usucapione di quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati (cit. infra Cass.
II, Ord. 8 giugno 2022, n. 18544; Cass.II, 14 novembre 2000, n. 14733; Cass. II, 19 giugno 2003, n.
9845). pagina 14 di 35 In contrasto con tale filone pretorio si pone il citato ultimo arresto della Corte di legittimità (Cass. II, 17 agosto 2023, n. 24730) secondo cui la domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni,
Esso muove da una diversa concezione della natura e della finalità del processo divisorio secondo cui:
- la domanda di divisione giudiziale, nella sua essenza, ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su una o più cose comuni in un diritto di proprietà esclusiva su beni individuali (Cass. n. 12003/1992);
- la domanda giudiziale tende sia all'effetto strumentale della cessazione dello stato giuridico della comunione, sia all'effetto finale della attribuzione in suo favore della porzione cui abbia diritto;
- ai fini attributivi l'individuazione dell'oggetto del nuovo diritto del singolo prescinderebbe dalle richieste della parte in quanto il giudice provvede in modo autonomo a determinare le porzioni e ad attribuirle ai condividenti, esercitando i propri poteri discrezionali, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella domanda in merito alle concrete modalità di attuazione delle operazioni divisionali, ancorché tali manifestazioni possono influire sull'andamento delle operazioni (Cass. n. 5462/1986);
- l'azione (petitoria: Cass. n. 2122/1955) di divisione giudiziale, di per sé, è potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e il conseguente rilascio) di uno qualsiasi delle più cose oggetto di comunione, comprese, ovviamente, le cose eventualmente al possesso esclusivo di uno o l'altro dei compartecipi (tanto da rendere addirittura pleonastiche e superflue le richieste di una pronuncia di condanna al rilascio della porzione che fosse assegnata così come un'eventuale statuizione in tal senso contenuta nel provvedimento (sentenza o ordinanza) che definisce il giudizio;
- il decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione costituisce titolo esecutivo ex art. 195 disp. att. c.p.c. cosicchè il condividenti acquista la piena proprietà della quota toccatagli, ed ha quindi la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del dominio, in esse principalmente compresa quella diretta ad ottenere il rilascio della quota stessa dal condividente, che, in conseguenza della compiuta divisione, non ha più nessun titolo giuridico atto a giustificare l'ulteriore sua detenzione.
In definitiva, la domanda di divisione ha tutti i requisiti richiesti per avere efficacia interruttiva del termine per l'usucapione nei confronti del compartecipe, il quale abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni. Già su questo piano va esclusa la rilevanza dell'asserita estensione del compossesso da nudo comproprietario a quella di pieno proprietario atteso che la domanda di divisione ordinaria è diretta al medesimo scopo e partecipa della stessa natura succitata.
In via assertiva va rilevato, poi, che la difesa degli usucapenti appare contraddittoria. Nello stesso atto propugnano il duraturo possesso uti domini dei beni, per poi affermare, quale difesa dalla richiesta di indennità d'occupazione in caso di rigetto, la sussistenza di un comodato precario che gli sarebbe stato concesso in vita dai genitori (nella stessa contraddizione cadono gli attori rispetto alla domanda di indennità avendo negato il possesso delle controparti- vedi meglio infra).
La possibilità processuale di proporre domande in via gradata fra di loro – perfettamente legittima sul piano processuale – non può consentire l'allegazione di fatti costitutivi in antitesi fra di loro. I petita nono sono stati rassegnati rispetto a diverse e possibili qualificazioni giuridiche degli stessi fatti ma pagina 15 di 35 sulla scorta di fatti che sul piano storico non potevano avvenire contestualmente essendo uno escludente l'altro. Ciò appare in modo assai eloquente già nella comparsa di costituzione e risposta di (pp. 22 e ss ma anche di ) ove il proprio patrono si diffonde Controparte_4 Pt_5 nella seguente allegazione – qualora non dovesse essere riconosciuta l'usucapione:
- “In realtà l'odierno convenuto (analogamente al fratello ) è pienamente legittimato a Pt_5 tale occupazione, come voluto da tutti, con l'assenso dei comproprietari;
- si ricorda infatti che i coniugi e , con il medesimo Atto Parte_2 Parte_6 notarile avevano acquistato in regime di comunione dei beni tra loro, l'usufrutto generale vitalizio ed hanno voluto che i figli e vivessero e/o utilizzassero i Controparte_4 Pt_5 beni suddetti, in pieno accordo tra tutti;
- Non si pone in alcun modo questione di mancanza di consenso, come scrive la difesa di Pt_4 anzi è esattamente il contrario perché in realtà i coeredi, già nudi (com)proprietari, consolidata la proprietà con il decesso dell'ultimo genitore (il padre), hanno sia 1) acconsentito con il loro comportamento l'uso esclusivo da parte dei convenuti, 2) sia non hanno mai manifestato di voler utilizzare – in via diretta i beni;
- Fermo restando la domanda principale di accertamento del possesso ad usucapionem, nell'ipotesi non creduta del suo mancato accoglimento, a fronte certamente almeno di una detenzione qualificata in forza di comodato precario concesso dai genitori titolari del diritto di usufrutto, si chiede dunque il rigetto integrale della domanda di indennità di occupazione stante l'acquiescenza manifestata dai comproprietari, con comportamento consapevole e diretto di consenso all'occupazione e parimenti di inerzia alla data del decesso della sig.ra
e successivamente;
Parte_6
- Si ribadisce che aperta la successione della sig.ra i coeredi tutti, a tutela del coniuge Pt_6 superstite, hanno manutenuto l'eredità in stato di indivisione senza alcuna richiesta di occupazione dei beni, istanza mai pervenuta, e mai denegata. Tra l'altro, anche alla data del decesso del genitore superstite, nessuna richiesta di occupazione e/o corresponsione della relativa indennità è mai pervenuta”.
In disparte la considerazione dell'apertura della successione vista la natura di comunione ordinaria della contitolarità del compendio, si tratta di allegazioni nelle quali si esclude l'estensione del compossesso, da parte dei convenuti sui singoli beni verso gli altri contitolari dei diritti reali. Si discorre di consenso, accordi, comodato precario ovvero di comportamenti integranti atti tolleranza oppure l'esistenza di un titolo obbligatorio foriero di una detenzione qualificata come tale antitetica ad un possesso ad usucapionem.
A ciò si “aggancia” quanto riportato, e prodotto dallo stesso convenuto in ordine Controparte_4 alle considerazioni espresse da una delle odierne parti ( nella causa di divisione Parte_4 ereditaria pendente presso l'adito Tribunale R.G. 51418/2021 (considerazioni alle quali ha aderito anche il convenuto pp. 13 e ss. comparsa conclusionale). Asserzioni che Parte_5 dovrebbero dimostrare l'esistenza e la lunga durata del possesso e che invece, palesano il contrario. Se ne riproducono alcuni stralci significativi pagina 16 di 35 (in fra doc. 11 fasc. p. 2) CP_4
(p. 3 cit. doc. 11)
A questo sostrato assertivo si giustappongono le acquisizioni probatorie, soprattutto, documentali che neutralizzano tanto l'allegazione quanto la valenza probatoria univoca che i convenuti pretenderebbero di offrire alle prove testimoniali assunte e da assumere (nella citata richiesta di prosecuzione dell'istruttoria) e ai documenti dimessi in atti. Sotto questo specifico profilo, quindi, non risultano decisive le dichiarazioni rese dai testimoni (tantomeno quelle frazionate delle parti interrogate) proprio per la forza probatoria sul piano oggettivo e soggettivo che assumono i documenti acquisiti in causa.
Va ricordato, in via preliminare, che nel caso de quo concorreva, ante mortem dei genitori, una comunione ordinaria c.d. impropria in quanto frutto della contitolarità di diritti reali qualitativamente diversi trai partecipi. Da qui la necessità degli usucapenti di esautorare dall'altrui compossesso omogeneo gli altri nudi proprietari e di privare del compossesso minore gli usufruttuari.
pagina 17 di 35 In termini tecnico – giuridici, infatti, va condivisa l'opinio iuris espressa dalla difesa di CP_4 circa l'irrilevanza di una interversio possessionis quale opposizione diretta contro il
[...] possessore ex art. 1164 c.c. La norma disciplina la situazione possessoria nei confronti di chi, avendo inizialmente esercitato il possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui, intenda usucapire la proprietà della stessa cosa, non ritenendosi, invece, corretta, da parte della giurisprudenza,
l'applicazione della norma allorché il possesso si sia estrinsecato, sin dall'inizio, in un'attività corrispondente al diritto di proprietà o di comproprietà (ex multis Cass. II, 17 settembre 2015, n. 18255). Seguendo la sua prospettazione l'attività di fatto del convenuto si sarebbe estrinsecata a guisa di pieno proprietario già all'indomani e, a dispetto, dell'acquisto del titolo petitorio compresso (nuda proprietà). Purtuttavia è d'uopo considerare che in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (ex multis Cass. VI-II; Ord.
19 ottobre 2017, n. 24781; Cass. II, 10 novembre 2011, n. 23539; Cass. II, 20 maggio 2008, n. 12775)., E' anche vero che ai finii della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto che denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria, Cass. 20.6.1996, n. 5687ì) Di contro uno degli elementi fondanti l'allegazione degli usucapenti, infatti, è la indifferenza mostrata dagli altri comunisti all'esercizio del proprio potere di fatto sulle res controverse. Elemento come visto inconferente ai fini dell'affermazione dell'estensione del compossesso a possesso pieno. L'inerzia in parola non può giovare anche perché si inserisce in un contesto familiare più articolato in cui i genitori consentivano ad alcune delle parti l'utilizzo di beni su cui avevano diritti reali pieni o parziali. Il Tribunale ritiene che la posizione dei due convenuti usucapenti – in disparte la diversa intensità e durata rispetto ai singoli cespiti – non possa essere equiparata a quella di possessori in quanto l'attività materiale posata in essere (in astratto valevole ad integrare gli estremi del possesso) è stata consentita e
“agevolata” dagli usufruttuari. Da qui la non decisività delle prove assunte sia orali che documentali a qualificarla quale possesso ad usucapionem. L'aver abitato il compendio per esigenze familiari nonché per la propria attività lavorativa non è stato il frutto di un atto di estensione del compossesso contro gli altri comproprietari ed usufruttuari ma il contrario ovvero un vantaggio tollerato e ammesso dai genitori usufruttuari Si ravvedono gli estremi tanto della tolleranza che – specularmente – dell'assenza dell'animus possidendi (esplicitato in tal guisa a più riprese).
In primo luogo, può discorrersi della sussistenza di veri e propri atti di tolleranza da parte degli altri condomini, soprattutto dei genitori usufruttuari, rispetto al rapporto di fatto costruito con la res.
Sebbene in materia di acquisto per usucapione, l'uso prolungato di un bene non è normalmente compatibile con la mera "tolleranza", essendo quest'ultima configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la "tolleranza" nel caso dei rapporti di parentela
(Cass. II, Ord. 10 maggio 2018, n. 11315; Cass. 4327/2008). Questi e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela (è il caso di specie) giustificano la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, pagina 18 di 35 quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata — integri gli estremi di un fatto che, giusta la previsione dell'art. 115, comma secondo, c.p.c., rientra nella comune esperienza (infra Cass. II, 29 maggio 2015, n. 11277). In questo caso vi sono delle emergenze documentali che depongono in tal senso poiché dimostrano attività corrispondenti al dominio proprietario che sono state svolte dagli usufruttuari, soprattutto, nel corso del tempo. Atti “subiti” dagli odierni usucapenti che si palesano inconciliabili con un dominio pieno della cosa contro i titolari dei diritti reali altri, quali: 1) la concessione edilizia 11 luglio 1985 presentata dagli allora quattro nudi proprietari
[...]
(all. F1 relazione peritale); Parte_7
2) la concessione edilizia 12 maggio 1986 (quale variante) presentata dagli allora quattro nudi proprietari (documento 5 ottobre 2023 C.T.U.); Parte_7
3) l'istanza 11 luglio 1986 (che si evince dal successivo certificato di abitabilità 25 marzo 1987) proposta sempre da (documento 5 ottobre 2023 Parte_7
C.T.U.), nella quale emerge, peraltro, la destinazione di uno dei cespiti ad ambulatorio medico e sala d'attesa ovvero ove il de cuius esercitava l'attività di medico Persona_2
(atto incompatibile in quel locale con un possibile possesso da parte di Controparte_4
4) la DIA 23 gennaio 2006 presentata da (all. H 3 C.T.U) con la quale il Persona_2 de cuius usufruttuario denunciava l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria sull'immobile avente ad oggetto la fusione di vani e il cambio di destinazione d'uso con opere Orbene nel progetto allegato dal tecnico nominato dall'usufruttuario (quale ulteriore atto uti dominus sulla cosa) questi si qualifica in tale modo e non come mero titolare di un diritto reale minore. Stessa affermazione contenuta nella accompagnatoria relazione tecnica dei lavori di manutenzione straordinaria e di frazionamento di unità immobiliare (infra all. H4 C.T.U.). Si tratta del laboratorio dove era presente l'attività artigianale del convenuto e nel verbale di Parte_5 sopralluogo per lavori edili del 24 febbraio 2006 della Polizia Locale di ME così dichiarava
Per questo specifico cespiti, quindi, non soltanto può inferirsi la tolleranza che l'usufruttuario ebbe a tenere rispetto all'uso materiale che ne facesse il figlio della cosa ma questi riconosceva espressamente verso terzi in un atto pubblico la proprietà altrui. Un atto di per sé valevole ad interrompere un ipotetico possesso ad usucapionem eventualmente iniziato in precedenza. Peraltro, si tratta di un contengo espresso e univoco tale da far indurre l'assenza di qualsivoglia animus possidendi nel convenuto rispetto alla cosa con la quale aveva un rapporto di fatto in precedenza.
Sullo stesso cespite si susseguono una “richiesta di permesso di costruire” del 24 maggio 2006 sottoscritta da senior (all. I 2 C.T.U.) con elativo computo metrico estimativo (in Parte_2 cui è indicato proprietario senior -all. I 1 C.T.U.) e attestazione di pagamento degli Parte_2
pagina 19 di 35 oneri di urbanizzazione da parte dello stesso (all. I9 C.T.U.) e finale permesso di costruire in sanatoria del 6 ottobre 2006 (infra all. I5 e I 6 C.T.U.)
Ora vale la pena ricordare che tanto le attività edilizie in parola quanto gli oneri pecuniari ad esse connesse non soltanto non sono stati eseguite dal convenuto usucapente ma, addirittura, da un soggetto che, de iure, non sarebbe stato legittimato a farlo ovvero l'usufruttuario trattandosi di opere e spese straordinarie come tali dovute dal solo proprietario (nudo) ex art. 1005 c.c.. In considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà (Cass. II, Ord. 12 settembre 2019, n. 22797). Inoltre, si ricorda, al fine di depotenziare qualsiasi illazione di un possesso uti dominus sul bene, che il cambio di destinazione d'uso di un bene in usufrutto rientra nel concetto di modificazione della destinazione sua economica ex artt. 981 e 986 c.c. come tale vietata all'usufruttuario. Ne segue che non poteva considerarsi possessore del laboratorio se uno degli usufruttuari aveva Parte_5 compiuto un atto di interversione del possesso come quello di alterazione della destinazione della cosa ex art. 1164 c.c.; 5) il ricorso del 2 novembre 2016 con cui ed hanno chiesto l'apertura CP_1 Parte_5 dell'Amministrazione di Sostegno della madre, riepilogando la di lei Parte_6 consistenza patrimoniale, tra cui l'usufrutto (in comunione col padre) dell'intero compendio immobiliare di ME, via Sant'Antonio (infra p. 8 doc. 6 fasc. ; Pt_1
6) la lettera 27 novembre 2017 con cui lo Studio del commercialista (che gestiva le CP_5 consistenze immobiliare dei genitori delle parti) ricordava ai fratelli amministratori di sostegno di le istruzioni per il pagamento dell'IMU e della TASI 2017 (doc. 8 fasc. Parte_6
per il pagamento anche degli immobili di ME. E le seguenti l'e-mail del 6 Pt_1 dicembre 2017 (doc. 7 fasc. , il riepilogo del calcolo IMU e TASI 2017 (inclusivo di Pt_1 tutti i cespiti del compendio di via Sant'Antonio- doc. 9, 10 fasc. , i modelli F24 Pt_1 imputati ad per il relativo pagamento. Parte_6
Appare evidente che l'imputazione giuridica ed economica delle spese di possesso di un bene ad un soggetto contraddice l'allegazione del possesso esclusivo dello stesso in capo agli odierni convenuti.
Rende, peraltro, palese verso l'esterno (anche all'allora , la sussistenza dei diritti reali in capo CP_6 all'amministrata al fine della giustificazione dei relativi oneri con ciò deprimendo ad illazione la prospettazione di un rapporto uti dominus con le cose. Sul punto si innesta, peraltro, la confutazione tanto assertiva che probatoria degli attori circa la mancata indicazione e prova di qualsivoglia tipo di onere fiscale legato al possesso delle cose che i convenuti hanno anche solo omesso di affermare di aver sostenuto. In atti non risulta la prova di alcuno dei tributi versati per gli immobili usucapendi. Ciò
a discapito della prova contraria di una gestione patrimoniale degli stessi affidati ad un soggetto esterni omesso di svolgere in causa che riceveva i pagamenti dagli usufruttuari;
7) il rendiconto della procedura di amministrazione di sostegno di del 14 dicembre Parte_6
2017 comprensivo di inventario patrimoniale, comprendente tutte le unità immobiliari facenti parte dell'intero compendio immobiliare di ME, via Sant'Antonio, con riconoscimento del cinquanta per cento dell'usufrutto alla medesima, del rimanente cinquanta per cento al OR
pagina 20 di 35 senior. Atto sottoscritto dagli odierni usucapenti (pp. 4.- 5 doc. 16 fasc. Parte_2
; Pt_1
8) il rendiconto della procedura di amministrazione di sostegno di senior del 19 Parte_2 aprile 2019 comprensivo di inventario patrimoniale, comprendente tutte le unità immobiliari facenti parte dell'intero compendio immobiliare di ME, via Sant'Antonio riconoscimento del cinquanta per cento dell'usufrutto allo stesso e della piena proprietà nonché della corrispondente nuda proprietà del compendio alle parti dell'odierno giudizio. Atto sottoscritto dagli odierni usucapenti (pp. 4 e 5 doc. 17 fasc. ; Pt_1
9) l'estratto dal 23 novembre al 31 dicembre 2018 del conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal OR con la (all. 7 doc. 18 Persona_2 Controparte_7 fasc. , gli avvisi di pagamento e relativi f24 (infra all. 33 docc. 19 fasc, , la Pt_1 Pt_1
Fattura n° 122/2018” (all. 34 doc. 20 fasc. , “Bonifico in data Parte_8 Pt_1
29.01.2018 a favore dello (all. 24 doc. 21 fasc. , elenco immobili Parte_8 Pt_1
al 19 agosto 2017 e del 23 dicembre 2018 confezionati dal citato studio Parte_6 commercialistico ai fini gestori anche del compendio di ME (docc. 22, 23 fasc. Pt_1 nonché l'e-mail 13 dicembre 2021 avente ad oggetto “Accertamenti TASI 2016 2017 – Pt_2
” del citato studio (doc. 24 fasc. . Da tale congerie di documenti si evince il Pt_6 Pt_1 perdurante sostenimento degli oneri fiscali ed accessori del compendio in capo ai due usufruttuari ante mortem con quel che ne segue circa l'induzione che anche prima di tale momento (vista la presenza di un soggetto professionale che se ne occupava).
A ciò si può giustappore la valutazione dell'assenza dell'animus possidendi rem sibi habere in capo agli odierni usucapenti quale sostrato volitivo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione. Ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cass. II, 27 febbraio 2007, n. 4444). Circostanza che si desume sia dagli atti di gestione e di pagamento su illustrati posti in essere dagli usufruttuari dei diversi cespiti, sia da tutta una serie di comportamenti materiali e giuridici tenuti dagli odierni usucapenti. Fatti e dichiarazioni che illustrano come gli stessi non avessero mai avuto la volontà di comportarsi come pieni ed unici proprietari della cosa.
Si riportano alcune espressioni documentali di ciò, quali:
a) le e-mail del 4 agosto 2021, con cui l'avvocato Marco Quiroz, per conto e nell'interesse di affermava: “avviso che il dottor ha provveduto nell'interesse di tutti i CP_1 Controparte_1 comproprietari a chiedere anche la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà in conseguenza della morte dei genitori e relativamente agli immobili di via Sant'Antonio in ME che non sono caduti in successione ..le spese dei due atti sono specificate nella nota allegata dallo stesso dott. ovviamente già saldata. Con la presente sono a chiedere pertanto il CP_1 rimborso delle spese dell'atto notorio (339,34 + iva) nella quota di un terzo al tuo cliente
pagina 21 di 35 e quanto alla restante somma (200 per onorari + iva e 142 per anticipazioni) per Parte_9 la riunione dell'usufrutto se ne chiede il rimborso..”(doc. 29 fasc. ; Pt_1
b) la ricevuta di pagamento di € 71 dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2021 nei confronti di per la voltura catastale del ricongiungimento dell'usufrutto del medesimo alla nuda CP_1 proprietà dei tre figli e dei due attori, a seguito della scomparsa (infra Persona_2 doc. 26 fasc. ; Pt_1
c) l'avviso di parcella 22 luglio 2021 e parcella del 29 luglio 2021 del notaio ad per Per_3 CP_1 il compenso a fronte dell'esecuzione della citata voltura catastale del citato ricongiungimento (doc. 27 e 28 fasc. poi oggetto di richiesta di rimborso delle spese ai comproprietari. Pt_1
Si tratta, in questo caso, di dichiarazioni ed atti ante causam particolarmente pregnanti poiché divisano la “naturalezza” dell'odierno usucapente nel richiedere la rifusione di una spesa per la quota di un diritto su bene non considerandolo suo all'evidenza. Da qui l'impossibilità di poter desumere che in precedenza si considerasse proprietario esclusivo dei relativi cespiti. Un proprietario esclusivo non chiede il rimborso di spese necessarie ad una voltura catastale dell'immobile tesa al riconoscimento formale (a vari fini) della comproprietà del cespite tra i quattro compartecipi. Ciò in disparte la valutazione dell'acquisto della quota di comproprietà da (doc. 45 Parte_4 fasc. ; doc. 27 fasc. ) Si tratta, anche questo, di un contegno negoziale che non CP_4 Pt_5 può essere sterilizzato sic et simpliciter dal suo collegamento ad una più generale transazione su altre liti (doc. 44 fasc. ). Allo stesso modo con il riferimento all'insensibilità dell'atto dispositivo CP_4 dello ius possidendi rispetto all'esercizio dello ius possessionis che sorregge l'usucapione.
In questo caso la compravendita fa emergere:
- lo specifico riconoscimento del proprio diritto limitato sulla cosa ovvero: “comproprietari in ragione di 1/4 (un quarto) ciascuno, in Comune di ME, in Via S. Antonio n. 33, di un intero fabbricato con area a cortile pertinenziale.. ..di 1/8 ciascuno..” Appare tanto logicamente che giuridicamente desumere che per il passato gli stessi non si considerassero possessori della cosa quali proprietari esclusivi;
- la circostanza che l'usufrutto corrispondente, quantomeno, alla nuda proprietà di
[...] ma non solo, vista la descrizione petitoria presente nell'atto) non sia stato usucapito Pt_4 negli anni da parte di ed non avrebbe potuto CP_1 Parte_5 Parte_4 cedere “in parti eguali in ragione di 1/8 ciascuno” alcun diritto di piena proprietà sul compendio considerato in generale. L'usucapione maturata anteriormente laverebbe provata di ogni diritto dominicale.
In definitiva va rigettata la domanda di usucapione proposta tanto da che Pt_5 Controparte_4
La domanda di scioglimento della comunione e divisione.
Occorre affrontare una serie di questioni preliminari di merito riguardanti la possibilità giuridica dell'effetto propulsato dalle parti, le quote esitate alla compravendita del 10 aprile 2024 e delle possibili operazioni divisionali cui giungere.
In limine litis, tuttavia, vanno svolte alcune precisazioni di carattere processuale.
In primis va dichiarata l'inammissibilità di tutte le produzioni documentali successive all'udienza di precisazione delle conclusioni (celebrata mediante trattazione scritta) quale ultimo momento utile tanto per precisare le domande di merito e le istanze istruttorie quanto per formulare un'istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti sopravventi al maturare delle preclusioni istruttorie. Istanza
pagina 22 di 35 efficacemente formulata soltanto dai convenuti rispetto ai citati atto di compravendita del 10 aprile
2024 e connessa transazione (docc. 44, 45 fasc. ; doc. non numerato fasc. doc. 27 CP_4 Pt_4 fasc. ). Pt_5
Va censurata, di contro, la condotta processuale della difesa attorea che si è cimentata nella produzione della citazione notificata nonché, soprattutto, di 5 documenti così enumerati in calnce alla memoria di replica:
32) dichiarazione di di carattere edilizio (costituente condizione dell'azione); Parte_2
33) dichiarazione di di conformità catastale (costituente condizione dell'azione); Parte_2
34) denuncia di variazione del Corpo F e cioè dell'abitazione di;
CP_1
35) nuova planimetria del Corpo F e cioè dell'abitazione di;
CP_1
36) ricevuta dell'Agenzia delle Entrate per la denuncia di variazione del Corpo F e cioè dell'abitazione di . CP_1
Documenti, peraltro, formati dalla stessa parte ( durante la fase decisoria. Parte_2
Allo stesso modo la produzione svolta da in uno con la sua comparsa Parte_5 conclusionale docc. 27 a – c.
La comparsa conclusionale è un atto scritto con cui il difensore espone in precise posizioni, cioè conclusioni, i provvedimenti che si richiedono al giudice sulla base delle originarie domande e del globale svolgimento del processo;
in pratica ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
Allo stesso modo la a memoria di replica è un atto scritto avente il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie illustrando ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Non possono, di contro, essere prodotti documenti atti a dimostrare né fatti e conclusioni già rassegnati, né tantomeno, fatti nuovi.
Nel caso attoreo, peraltro, la produzione documentale, di per sé illegittima in questa fase, è stata effettuata in sede di memoria di replica ovvero quando le altre parti non potevano prendere posizione con quel che ne segue circa la lesione del diritto di difesa. La difesa attorea sostiene la possibilità di produrre tali documenti in quanto dimostrativi dell'avvenuta integrazione delle condizioni dell'azione sub specie delle menzioni edilizie e di quelle catastali per gli immobili rispetto ai quali il C.T.U. aveva evidenziato (già a far data dal 5 ottobre 2023) le irregolarità di cui meglio infra. Questo contengo processuale non risulta coerente con la disciplina del processo anche in tema di condizioni dell'azione, della loro integrazione assertiva e della loro prova in quanto il momento ultimo della citata verifica è quello della precisazione delle conclusioni. A nulla rileva la circostanza che un loro difetto possa essere sanato in sede di appello in quanto, come detto, gli scritti finali hanno mera funzione illustrativa sicchè il giudice di primo grado non è tenu8to a conoscere fatti o documenti nuovi.
La possibilità giuridica dello scioglimento della comunione e divisione.
La difesa attorea si è diffusa in modo sistematico nella propria interpretazione dell'incidenza della cc.dd. irregolarità edilizie e catastali emerse in sede di operazioni peritali ed oggetto del relativo contraddittorio tecnico. Ha assunto in via principale la natura formale della dichiarazione di nullità prevista dall'art. 46 del D.PR. 380/2001 e la conseguente sussistenza della relativa condizione alla luce della dichiarazione prodotta sub 32 a firma di uno degli attori. L'assunto è corretto in diritto ma errato processualmente.
pagina 23 di 35 La c.d. presenza delle menzioni urbanistiche concerne unicamente la loro indicazione nell'atto sostanziale e, specularmente, nel processo. Fatto avvenuto nell'ambito dell'elaborato peritale ove è stata indicata
• l'erezione di tutti i corpi di fabbrica ante il 1° settembre 1967;
• i titoli edilizi per gli interventi successivamente apportati (fatto di per sé irrilevante ai fini della validità dell'atto sostanziale e, quindi, della possibilità giuridica della pronuncia di una sentenza che ne tenga luogo) (pp. 43- 45 elaborato peritale)
La sussistenza conformità edilizia del costruito rispetto a tali titoli esula dalla natura di nullità formale delle disposizioni richiamate.
Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L.
n. 47 del 1985, dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre
1967. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021, nello stesso senso Cass. II, Ordinanza n. 9255 del
04/04/2023; Cass. II, n. 9152 del 03/04/2023; Cass. II, n. 7020 del 09/03/2023; Cass. II, n. 26564 del 30/09/2021; Cass. II, n. 26563 del 30/09/2021; Cass. II, n. 17287 del 19/08/2020; Cass. II, n. 16537 del
31/07/2020; Cass. VI- II, n. 13435 del 01/07/2020; Cass. VI- II n. 12963 del 30/06/2020; Cass. II, n.
2675 del 05/02/2020).
La giurisprudenza ha così sintetizzato il principio di diritto (p. 37 citate Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021):”Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio». Precisando – sul piano semantico – che “seppur la nullità scaturisca dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sé (la nullità, tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente;
mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata - ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 3, della legge n. 47 del 1985 - con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta), per ragioni di brevità nel prosieguo si parlerà di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” (p. 9 cit. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). Sotto questo profilo non vi sono ostacoli giuridici in quanto le menzioni urbanistiche sono dimesse in una relazione peritale confezionata da un ausiliario del Giudice nell'esercizio di un munus publucum. Appare del tutto inutile processualmente la illegittima produzione documentale offerta dalla difesa attrice in sede di memoria di replica. La presenza di irregolarità edilizie da sanare mediante opere e procedimenti amministrativi attiene all'intrinseco del bene come tale esulante dalla natura dichiarativa della menzione e della relativa pagina 24 di 35 nullità testuale. Esse possono rilevare nell'ambito della valutazione della stima della porzione da assegnare sulla falsariga del principio secondo cui lee spese occorrenti per sopperire alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini della tutela, appunto, del diritto dei condividenti all'uguaglianza qualitativa delle distinte quote (infra et arg. Cass. II, 2 febbraio 2017, n. 2810; così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14665 del
07/06/2016).
La conformità catastale. L'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 , prescrive che:" Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari";
Il successivo comma 1-ter (introdotto dall'art. 8 comma 1-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. con modif. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 “recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) precisa che: “Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". Si tratta di disposizioni “avulse” dal sistema civilistico ed inerenti unicamente ad aspetti di diritto tributario che concernono non soltanto la conformità allo stato di fatto alla planimetria dell'immobile depositata in catasto, ma anche dei dati catastali, costituendo questi ultimi gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali. L'omissione di tale declaratoria, pertanto, determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale (infra Cass. II, 21 luglio 2016, n. 15073; Cass. II, 3 giugno 2016, n. 11507; Cass. II, 11 aprile 2014, n. 8611).
In giurisprudenza (soprattutto in materia di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.) si è specificato che l'art. 29, comma 1 bis della l. n. 52 del 1985 rechi due distinte disposizioni. La prima - concernente la c.d. “conformità catastale oggettiva”, ossia la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile oggetto del contratto e la rappresentazione catastale del medesimo;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo.
La seconda - concernente la conformità catastale soggettiva, ossia l'identità tra l'autore dell'atto e l'intestatario catastale dell'immobile – che impone al notaio di individuare gli intestatari catastali e di pagina 25 di 35 verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;
essa non introduce un contenuto necessario del contratto, ma impone un'attività al notaio rogante. La prima di tali disposizioni è presidiata con l'espressa previsione della nullità dell'atto privo del contenuto prescritto. La seconda non è invece assistita da alcuna sanzione di nullità dell'atto rogato senza la sua osservanza, cosicché il mancato rispetto della stessa risolve i propri effetti esclusivamente sul piano della responsabilità delle parti e del notaio (per quest'ultimo, tanto sul piano disciplinare quanto su quello dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale). Orbene l'assenza della dichiarazione c.d. conformità catastale oggettiva delle parti o, in via sostitutiva, di un tecnico abilitato, comportando la nullità assoluta dell'atto negoziale non può non assumere rilievo anche in via processuale. La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né comunque, un effetto che eluda le norme di legge che limitano, nella forma e nel contenuto, la loro autonomia negoziale.
I suddetti principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. "conformità edilizia ed urbanistica", devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. "conformità catastale oggettiva", attesa l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive discipline. Deve pertanto ritenersi che anche la "conformità catastale oggettiva" integri una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (SSUU n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19), da intendersi, per le parti, come l'ultimo momento assertivo ovvero l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tra gli effetti negoziali “condizionati” dalla presenza della "conformità catastale oggettiva" vi è lo scioglimento delle comunioni e, quindi, le conseguenti operazioni divisionali. Le comunioni a cui si riferisce la norma sono sia quelle incidentali ereditarie (quale atto inter vivos v. Cass. SS.UU. 7 ottobre
2019, n. 25021) sia quelle volontarie su singoli beni ex art. 1100 c.c.. I comunisti, o un tecnico abilitato in loro sostituzione, devono rilasciare la dichiarazione che i beni oggetto delle comunioni abbiano uno stato di fatto conforme a quello rappresentato nelle planimetrie depositate in catasto.. La disposizione in parola introduce un onere formale ovvero che vi sia tale dichiarazione a prescindere che in fatto sia veritiera o meno assumendosene su un altro piano le parti le relative responsabilità qualora ne rilascino una falsa. Purtuttavia sul piano processuale appare evidente che se le stesse parti o se l'ausiliario del Tribunale (all'esito dell'accertamento tecnico richiesto – come in questo caso -pp. 46 - 485 dall'elaborato peritale) affermino che lo stato di fatto non sia conforme a quello di diritto oppure che la destinazione d'uso sia divergente dalla categoria catastale indicata non è possibile, poi, rilasciare tale dichiarazione al fine di ritenere integrata la condizione dell'azione. L'esito “negativo” di un'eventuale C.T.U. disposta in corso di causa non potrebbe essere superato da una dichiarazione delle parti o di altro tecnico circa la sussistenza di quella conformità non riscontrata in corso di causa. In questo caso dovrebbe intervenire la “regolarizzazione” entro la presa in decisione della controversia affinchè le parti (o un loro tecnico) possano attestare e dichiarare l'effettiva conformità dello stato di fatto a quello di diritto.
In punto di fatto è noto alle parti che il C.T.U. ebbe a rilevare le seguenti irregolarità catastali inficianti la possibilità giuridica del trasferimento: i. difformità tra la categoria catastale indicata nelle visure e la destinazione d'uso concreta della cosa nel c.d. Corpo A – immobile sito a ME (MI) Via S. Antonio n. 35 Abitazione
Residenza [A/4] di cui al– Fg. 9; mapp. 360; Sub. 15. Il cespite è utilizzato dal convenuto come studio medico mentre nelle visure catastali viene indicata Controparte_4
pagina 26 di 35 come civile abitazione. Si tratta di uno iato che incide direttamente sulla rendita catastale e come tale rileva ai fini della impossibilità di rendere in via sostanziale una dichiarazione di conformità ed, in via processuale, a ritenere giuridicamente possibile lo scioglimento della comunione ordinaria su tale cespite;
ii. difformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie depositate in catasto nel c.d. Corpo D Via S.
Antonio n. 33– Fg. 9; mapp. 360; Sub. 20 Abitazione Residenza [A/4];
iii. difformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie depositate in catasto nel c.d. Corpo F sito in
Via S. Antonio n. 37– Fg. 9; mapp. 360; Sub. 703 Laboratorio [C/3].
In via preliminare può dichiararsi l'impossibilità giuridica di procedersi allo scioglimento della comunione ordinaria e alla divisione nel presente processo di primo grado (nei limiti del thema decidendum devoluto dalle parti con le conclusioni precisate) dei cespiti individuati convenzionalmente come corpo A , D, F. Di contro va dichiarata la possibilità giuridica di tali effetti rispetto ai corpi di fabbrica B, C ed E
Il merito della domanda. L'art. 1100 cod. civ. definisce la comunione c.d. "ordinaria", la situazione in cui «la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione. Ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione (art. 1111, primo comma, cod. civ.); e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacché "in communione nemo compellitur invitus detineri". In tale contesto occorre esaminare l'an dividendum sit sotto lo specifico profilo oggettivo e soggettivo. Il primo – depurato dei corpi di fabbrica catastalmente irregolare – può essere individuato nei seguenti cespiti: Con 1) Corpo B Via S. Antonio n. 35, Abitazione Residenza [ ] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
16;
2) Corpo C, Via S. Antonio n. 33, Autorimessa / Box [C/6] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
17;
3) Corpo E, Via S. Antonio n. 33, Abitazione Residenza [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
701;
Ciò in virtù dell'atto di compravendita del 14 giugno 1985 (doc. 1 fasc. con la quale le parti Pt_1 acquistarono pro indiviso il diritto di nuda proprietà del compendio sito ME (Milano) in via Sant'Antonio n° 33, 35, 37 e del fatto che:
- il 19 maggio 2016 scomparve (marito e padre) degli odierni attori- titolari iure Parte_7 hereditario;
- il 19 agosto 2017 è scomparsa (doc. 4 fasc. ); Parte_6 CP_4
- il 23 dicembre 2018 è scomparso (senior – doc. 5 fasc. ), Parte_2 CP_4 così consolidando il diritto di usufrutto nella nuda proprietà delle odierne parti per la quota di un quarto ciascuno in virtù della vis espansiva del diritto dominicale pieno. Naturalmente gli attori non posson che agire pro indiviso in questo giudizio a prescindere da qualsivoglia loro velleità divisoria interna atteso che non è stato né allegato né provato che abbiano proceduto ante litem ad una divisione dell'eredità relitta da Parte_7
In termini soggettivi, poi, assume rilievo sui generis l'atto di compravendita della quota di comproprietà di per un ottavo ciascuno, da parte di e Parte_4 Pt_5 Controparte_4
pagina 27 di 35 stipulato il 10 aprile 2024 soltanto sui seguenti singoli cespiti (residuati dalla declaratoria di cui sopra – pp. 2 e 3 dell'atto): CP_
- Corpo B Via S. Antonio n. 35, Abitazione Residenza ] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
16;
- Corpo C, Via S. Antonio n. 33, Autorimessa / Box [C/6] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 17;
Per quanto concerne, invece, il Corpo E ovvero l'Abitazione di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 701 nell'atto vi è una scomposizione materiale e soggettiva del compendio nella proprietà di che ha Pt_4 ceduto un quarto del suo diritto unicamente rispetto a detto cespite in favore di Parte_5
(nello stesso modo ha proceduto con riferimento al c.d. Corpo D sub 20 in favore di Controparte_4
– bene, come detto, non suscettibile di scioglimento giudiziale). Si tratta all'evidenza di un atto di disposizione privo di efficacia reale in quanto la parte ha disposto – seppur nei limiti della sua quota astratta di un quarto – di uno specifico bene del compendio: in sintesi di una sua porzione materiale.
Purtuttavia, le parti sono in comunione ordinaria in virtù di un unico titolo negoziale che gli conferisce il diritto di disporre della loro intera o frazionata quota ideale e non porzione materiale. Da qui l'inefficacia reale dell'atto dispositivo e l'impossibilità di considerare tanto che CP_1 Pt_5 uali successori a titolo particolare sullo specifico bene. La c.d. cessione ha unicamente un
[...] valore obbligatorio all'esito divisionale (come meglio infra).
Con riguardo alla comunione pro-indiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolare dell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 cc nell'assunta qualità di partecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cui all'art. 1111 cc, potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c. (Cass. VI-II, Ord. 23 febbraio 2018, n. 4428; infra 8315/1990; n.
10629/1999).
Ed infatti un conto è la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo compartecipe, che non modifica, per la ragione già vista, la composizione soggettiva della comunione, altra cosa è l'alienazione della quota astratta di comunione o di una sua frazione parimenti astratta, che comporta il subingresso dell'acquirente nella comunione (infra Cass. II, Ord. 22 agosto 2022, n. 25097; Cass. n. 737/2012; n. 26051/2014).
Ne segue in termini logico- giuridici che deve considerarsi ancora parte della Parte_4 comunione ordinaria sul tutto non potendo esitare a fini processuali alcuna pronuncia di cessata materia del contendere in suo confronto. L'esito divisionale che scaturirà dalla presente sentenza, comporterà contestualmente il dispiegamento di un'efficacia reale della compravendita nei limiti dei beni che saranno attribuiti agli acquirenti ( e . Pt_5 Controparte_4
Ogni questione relativa ad un eventuale conguaglio (attesa la manifesta assenza di istanze di attribuzione o assegnazione di beni da parte di rimane assorbita dal regolamento Parte_4 contrattuale del prezzo avvenuto in sede di compravendita. A questo proposito va declinata incidentalmente ogni questione di nullità dell'atto di compravendita per l'eventuale in veridicità delle dichiarazioni di conformità catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 rilasciate dai contraenti in quella sede con riferimento ai cespiti oggi esclusi dalla divisione. Va notato, infatti, (a prescindere dall'aspetto processuale) che trattasi di una nullità formale sicchè non rileva l'eventuale discrasia di veridicità del suo contenuto (avente rilevanza ad altri pagina 28 di 35 fini). Pertanto, l'atto non può che considerarsi valido – nei limiti della odierna potestas decidendi – ai fini delle operazioni divisionali con le precisazioni di cui sopra.
Questa ricostruzione giuridico- processuale non osta (come rettamente sottolineato dalla difesa attore) ad una divisione “parziale” potendosi mutuare (vista l'eadem ratio) la “disciplina” illustrata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di divisine di un compendio immobiliare recante alcuni immobili privi della dichiarazione o del titolo edilizio originario, secondo cui ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (infra cit. Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n.
25021; Cass. II, 10 ottobre 2023, n. 12656). Stessa nullità testuale e formale, come visto, del difetto di conformità oggettiva catastale.
Chiarito ciò può passarsi alla formazione dei lotti previa loro stima. Sul punto possono recepirsi i criteri valutativi indicati dal C.T.U. (pp. 49 -63 C.T.U.) ed i risultati a cui
è pervenuto (pp. 63- 70 tanto rispetto alla naturale opinabilità della citata materia quanto delle intrinseche caratteristiche delle porzioni del compendio che andranno ad essere divise. Peraltro giova rilevare la condivisione dei citati criteri e coefficienti da parte dei cc.tt.p. delle parti (v. osservazioni) e la quasi coincidenza dei valori di estimo finali. In sintesi:
− Corpo B 60.306,00
− Corpo C 27.945,00
− Corpo E 155.927,00, per complessivi € 244.178,00 Pertanto, ciascun condividente non viene considerata in virtù dell'effetto reale che avrà Parte_10 l'odierno esito divisionale) avrebbe diritto ad una quota di beni in natura pari a nominali € 61.044,50. Al fine di formare le porzioni omogenee secondo il criterio dell'art. 727 c.c. bisogna tener conto della qualità ed quantità di beni a disposizione rispetto al numero di quotisti e alla loro entità. Il tutto, peraltro, in consonanza con il principio di cui all'art. 720 c.c. sulla non comoda divisibilità dei singoli cespiti presenti nella comunione. Ora le vicende assertive e negoziali intervenute fino all'udienza di precisazione delle conclusioni hanno mutato radicalmente il quadro delle istanze attributive dei beni in natura implicando la necessità di valutare il numero e la consistenza delle porzioni da formare.
I convenuti ed hanno chiesto di poter rimanere in comunione tra di loro in Pt_5 Controparte_4 sede di precisazione delle conclusioni così creando una macro - quota di due quarti. A questa, tuttavia, deve aggiungersi la quota di cui ha disposto in via “obbligatoria” atteso che non ha Parte_4 svolto alcuna istanza di partecipazione allo scioglimento della comunione e divisione giudiziale e che l'effetto reale della disposizione delle porzioni fisiche (di cui all'atto del 14 aprile 2024) potrà aversi con l'odierno esito divisionale (ogni altra questione quotistica verrà risolta internamente alle sub porzioni tra ed . CP_1 Parte_5
In definitiva le quote ideale a cui fare riferimento finale sono:
- ¼ indiviso fra e Parte_1 Parte_2
- ¾ indivisi tra e Controparte_4 Parte_5
Nessuno degli immobili CORPO B, C, ed E può considerarsi comodamente divisibile rispetto a tali due quote diseguali e ciò per le caratteristiche intrinseche e strutturali già delineate nella relazione peritale. A fortiori, rispetto agli interessi e ai bisogni che quel tipo di beni rappresentante in modo del tutto diverso fra le parti in giudizio così da deporre per una insussistenza funzionale di comoda divisibilità.
pagina 29 di 35 In questo caso rientra nei poteri del giudice di merito accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. La riduzione dell'entità del conguaglio rappresenta un criterio per indirizzare in via residuale la costruzione della porzione atteso che trattasi di un mero equivalente monetario perequativo della diseguaglianza di valore della porzione rispetto alla quota ideale. Un conguaglio troppo elevato corrisponderebbe ad una sostanziale sostituzione di una cosa caduta in comunione con una esterna. In questo caso, peraltro, non si può ignorare la posizione assunta dalle parti in termini di istanza attributiva in natura dei beni.
Come ricordato anche dalla difesa attorea la disciplina generale in tema di divisione, impone al giudice di dover perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura, posto che la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene solo nel caso in cui il primo risultato non sia conseguibile, individuando quindi come soluzioni alternative, dapprima la richiesta di attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti), ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti (Cass. II, Ord. 12 febbraio 2021, n. 3694). Ne segue che per valore e numero di immobili non possano che formarsi due porzioni. Tema che si interseca, necessariamente, con le istanza attributive rassegnate dalle parti nei termini e limiti degli artt.
183 e 189 c.p.c..
A tal proposito trova una stimmate (processuale) la ridda di domande principali e subordinate di merito in cui si è cimentata la difesa attorea in sede di memoria di replica (in modo assai più articolato rispetto alla comparsa conclusionale) sulla questione divisoria. Si tratta di un contegno processuale incentrato sulla scorretta interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulla natura e proponibilità senza preclusioni delle istanze attributive in sede decisoria. E' certamente vero che il giudizio di scioglimento delle comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (ex multis Cass. II, 13 giugno 2019, n. 15926)
Il giudice, tuttavia pertanto deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale, la quale, a norma dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (infra Cass. II, 25 febbraio
2019, n. 5402; Cass. n. 5399/1979; n. 969/1996; n. 4111/1996).
In un eventuale gravame alla presente sentenza gli attori potranno formulare le conclusioni qui rassegnate soltanto in comparsa conclusionale e memoria di replica (addirittura) ma ai fini della delimitazione del thema decidendum del presente giudizio di primo grado, il Tribunale non potrà che fare riferimento a quelle precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero le note scritte del 21 maggio 2024 aventi il seguente tenore, nell'ambito della divisione: pagina 30 di 35 “Si riportano a tutte le proprie precedenti difese ed insistono per l'assegnazione di un lotto, secondo l'ipotesi di divisione presentata dal consulente tecnico d'Ufficio… in via principale, dichiarare, con ordinanza o con sentenza, la divisione del predetto compendio immobiliare ed attribuire a ciascuno dei comproprietari la proprietà esclusiva delle porzioni immobiliari risultanti dal progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'Ufficio e con i conguagli in denaro dal medesimo indicati;
… - in via subordinata e solo per l'ipotesi, non creduta, in cui il compendio immobiliare sia ritenuto non divisibile, disporne la vendita con attribuzione agli attori della quota parte del ricavato di loro competenza”. Si tratta di un'asserzione direttamente generica ma indirettamente ricostruibile, seppur in via perplessa, rispetto alle ipotesi divisionali in cui si era cimentato l'ausiliario del Tribunale (p. 76 oggetto di ampia contestazione soprattutto da parte dei convenuti). In questo caso esso rileva unicamente al fine di comprendere quale sia l'istanza attributiva rassegnata dagli attori nel precisare le proprie conclusioni: in alternativa ovvero il “Corpo A + B” oppure “Corpo F + C”. Ebbene nella odierna divisone parziale i Corpi A ed F sono stati espunti residuando unicamente quelli
B e C. La parte attrice, comunque, ha insistito in un'attribuzione in natura (che a dispetto di quanto contestato dalla difesa convenuta) non può essere considerato un atto emulativo ma naturale esplicazione del diritto alla divisione in natura di cui all'art. 713 c.c.. La circostanza di fatto che i convenuti e CP_1
abbiano uno specifico interesse familiare e lavorativo non può essere valutata a priori ovvero Pt_5 ostativa all'esercizio del diritto alla divisione in natura laddove questa sia effettivamente possibile vista la pluralità di cespiti. L'unica possibilità di conciliare le opposte richieste nell'ambito dei principi di diritto che vincolano il Tribunale è quella di formare:
- il LOTTO 1 con il Corpo B del valore di € 60.306,00
- il LOTTO 2 recante tanto il Corpo C che E del valore complessivo di € 183.872,00.
Appare necessitato dall'algebra constatare la quasi identità tra il valore dei due e quello delle Pt_11 quote per come su ricostruite e ciò al fine di procedere all'attribuzione diretta ex art. 729 c.c. vista la loro diseguaglianza.
Come segnalato sovente dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto in tema di divisione di comunione ereditaria - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ (infra Cass. 15 ottobre 2010, n. 21319), con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alla quota loro spettante, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere ai sensi dell'articolo 729 cod. civ. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere alla assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice;
cioè in quanto l'alterazione della originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte (infra Cass. II;
10 gennaio 2014, n. 407; Cass. II, 9 ottobre 2007, n. 21085) Logica conseguenza di ciò è l'attribuzione diretta a e Parte_1 Parte_2
(pro indiviso) del con diritto al conguaglio pari ad € 738,50 e del (pro indiviso) a CP_9 CP_10
e Come su spiegato la c.d. cessione delle quote di Controparte_4 Parte_5 aveva un effetto obbligatorio all'esito divisionale sicchè l'attribuzione di alcuni Parte_4
pagina 31 di 35 cespiti (sui quali insisteva anche la sua quota ideale) ai convenuti acquirenti determinerà (al passaggio in giudicato della sentenza) l'automatica efficacia reale della cessione rispetto a questi.
Va da sé – vista anche l'espressa domanda formulata sul punto dagli attori – che Controparte_4 va condannato al rilascio dell'immobile Corpo B (Via S. Antonio n. 35, Abitazione
[...]
Residenza [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 16) al passaggio in giudicato dell'odierna sentenza
(trattasi di una condanna dipendente da un effetto costitutivo immutativo del titolo precedente).
La domanda di condanna alla c.d. indennità di occupazione proposta dagli attori. L'assunto è infondato. E' noto alle parti, de iure, che l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). Ciò legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. II, 14 aprile 2015, n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Tuttavia se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (infra Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Calando tali coordinate ermeneutiche nelle emergenze processuali di causa non può che rigettarsi la domanda in quanto:
pagina 32 di 35 - gli attori non hanno mai chiesto l'utilizzo turnario o pieno di uno dei beni del compendio immobiliare giungendo, di contro, a richiedere soltanto direttamente in giudizio la c.d. indennità di occupazione o fruttificazione del bene goduto da altri a mo' di canone di locazione. Il ragionamento è errato in diritto poiché la giurisprudenza di legittimità riconosce quella situazione giuridica soggettiva soltanto quale contropartita per la preclusione all'utilizzo del bene opposta dagli altri comproprietari. Il disinteresse personale ed economico a tale utilizzo diretto per tutta la durata della comunione non fa sorgere alcuna compensazione indennitaria in quanto il comproprietario si è astenuto da quella facoltà ovvero lo ius utendi;
- gli attori hanno sempre negato l'esercizio di qualsivoglia forma di possesso sul compendio da parte dei convenuti al fine di negare la sussistenza dei presupposti dell'usucapione. Da qui il precipitato logico giuridico che non vi è stata un'esclusione alla volontà degli attori di godere del bene ma una loro tolleranza e disinteresse verso la cosa. Il cortocircuito logico e giuridico in cui incorre la loro difesa emerge in tutti gli scritti difensivi e, soprattutto, in quelli finali di cui all'art. 190 c.p.c., ove discorrono di utilizzazione esclusiva. Delle due l'una o i convenuti hanno posseduto i beni e allora li avrebbero usucapiti oppure vi è stata tolleranza nel loro utilizzo atteso che nessun titolo obbligatorio (sub specie di comodato) è stato provato nel presente giudizio (che avrebbe, peraltro, eliso qualsivoglia diritto ad un compenso qualora gratuito).
Dalla tolleranza per l'altrui ius utendi non deriva alcun diritto alla fruttificazione virtuale del bene.
Ogni altra questione risulta irrilevante.
La domanda di rimborso delle spese proposta in modo eguale da e è CP_1 Parte_5 infondata e va respinta.
I convenuti fondano gli esborsi sulle “riparazioni e migliorie” che avrebbero apportato ai cespiti. In linea di massimo non può che svilupparsi in modo coerente l'induzione giuridica dell'assenza del possesso in capo ai convenuti e del diritto al rimborso per addizioni o migliorie ex art. 1150 e ss. c.c..
In secondo luogo, non possono in astratto chiedere il rimborso di spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria che avessero, in thesi, attinto i beni dei quali sono stati assegnatari in questa sede comportando ciò un arricchimento ingiustificato. Su questo punto, peraltro, non vi sono evidenze di siffatti interventi oggetto di esborso da parte dei convenuti rispetto ai beni oggetto dell'odierna pronuncia divisoria residuale. Si tratta, infatti, di spese per riparazioni e miglioramenti della cosa atte ad un loro miglior godimento e preventive alla vetustà degli immobili (docc. 15-17; 26-34; 35-42 fasc. ; docc. 9- 25 b fasc. ) per come da questi attuato e che non possono essere CP_4 Pt_5 rimborsate.
Allo stesso modo non vi è titolo per il regresso rispetto agli atri ex nudi proprietari per le spese sostenute in quanto di carattere ordinario e non rientranti in quelle ex art. 1005 c.c..
Va da sé che per le ragioni su esposte appaia inconfigurabile in diritto, una qualsiasi ipotesi di illecito aquiliano (in sede decisoria la difesa dei convenuti lo ha così qualificato), derivante dall'esercizio attoreo del diritto alla divisione in natura. Le eventuali conseguenze pregiudizievoli di carattere economico in capo al solo convenuto deriverebbero unicamente dal factum Controparte_4 proprium ovvero dall'aver utilizzato il bene anche altrui per i propri bisogni senza premunirsi di un apposito titolo reale od obbligatorio. La circostanza di essersi avvantaggiato dell'accondiscendenza dei genitori usufruttuari non gi attribuisce alcun diritto in sé né, soprattutto, una posizione soggettiva superiore a quella degli altri comproprietari.
pagina 33 di 35 Un cenno finale sulla posizione di Parte_4
Ella ha così concluso in sede di precisazione delle conclusioni:
“Nel merito, in via principale, dato atto dell'avvenuto trasferimento da parte di a favore Parte_4 di ed delle proprie quote del compendio immobiliare sito Controparte_4 Parte_5 in ME, via Sant'Antonio, è venuto meno l'interesse di al proseguo della vertenza e, Parte_4 pertanto, se ne chiede l'estromissione ai sensi dell'art. 111 c.p.c.”. In via processuale si tratta di conclusioni non collimanti con il regime giuridico dell'atto di compravendita ad effetti obbligatori che ha compiuto e meglio descritti ut supra. La parte, tecnicamente, non poteva uscire dal processo vista l'assenza di effetti reali nell'atto di disposizione materiale dei beni di cui alla sua quota. Effetti che si realizzeranno contestualmente al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. ut supra).
In secundis, peraltro, la c.d. estromissione del dante causa ex art. 111 comma terzo c.p.c. può avvenire unicamente con il consenso di tutte le parti del giudizio. Fatto non occorso in questa sede.
[...] va considerata parte del presente giudizio ancorchè abbia rinunciato a qualsivoglia Pt_4 attribuzione divisionale visto il citato atto del 10 aprile del 2024 e l'annessa transazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza che può predicarsi parzialmente reciproca in via qualitativa e quantitativa. Le spese defensionali insorte in capo agli attori a seguito della domanda riconvenzionale di usucapione vanno poste a carico di e e liquidate Controparte_4 Parte_5 tenendo conto dello scaglione di valore determinato ex art. 15 comma primo c.p.c. (sulla base delle rendite dei fabbricati desumibili dalle visure catastali – all. E C.T.U.) in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Le spese riguardanti la divisione del compendio ereditario e le questioni accessorie vanno compensate integralmente vista la natura potestativa del diritto alla divisione e la soccombenza reciproca sulle domande accessorie.
Allo stesso modo nessuna rifusione è dovuta (peraltro si tratterebbe di un risarcimento del danno) per le spese sostenute dagli attori in sede di mediazione vista la natura del giudizio di divisione e la soggezione a cui la controparte è sottoposta. non ha chiesto la liquazione di spese di lite a suo favore vista la peculiare posizione Parte_4 assunta all'esito dei contratti di compravendita e transazione. Ella sarebbe, in thesi, vittoriosa rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli altri convenuti, e qui respinta. Purtuttavia dalla citata transazione (doc. 44 fasc. ) emerge l'autonoma regolamentazione tra le dette CP_4 parti delle spese di lite di questo giudizio in termini di compensazione integrale. Va dato atto di tale accordo.
Vanno compensate rispetto agli attori vista l'assenza di soccombenza fra le dette parti.
Le spese di C.T.U vengono poste definitivamente a carico delle parti per un quarto ciascuno essendo insorte per un interesse comune della comunione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa 1. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e Controparte_4 contro e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_4 relativamente al compendio immobiliare sito in ME (MI) Via S. Antonio n. 33,35 e 37
(meglio descritti in atti e nella C.T.U. ; Per_1 pagina 34 di 35 2. accerta il diritto di e nella quota di un quarto Parte_1 Parte_2 pro indiviso, allo scioglimento della comunione ordinaria e divisione del citato compendio e di ed per un quarto Controparte_4 Parte_5 Parte_4 ciascuno;
3. accerta la possibilità giuridica della divisione rispetto ai soli immobili descritti come CORPO B,
C ed E (meglio descritti in atti e nella C.T.U. ; Per_1
4. preso atto della compravendita “obbligatoria” di quote del 10 aprile 2024 tra Parte_4 da un lato, e dall'altro, e della comoda Controparte_4 Parte_5 divisibilità del compendio residuo, forma i seguenti due CP_11
1 Via S. Antonio n. 35, Abitazione [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 16 – c.d.
[...]
Corpo B;
LOTTO 2 Via S. Antonio n. 33, Autorimessa / Box [C/6] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub 17
– c.d. Corpo C e Via S. Antonio n. 33, Abitazione Residenza [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp.
360; Sub. 701 – c.d. Corpo E;
5. vista la natura disomogenea delle porzioni e le richieste delle parti, attribuisce a:
− e pro indiviso, il LOTTO 1; Pt_1 Parte_1 Parte_2
− e il LOTTO 2; Controparte_4 Parte_5 con diritto degli attori al conguaglio di € 738,50 a carico di e Controparte_4
Parte_5
6. rigetta ogni altra domanda o eccezione svolta dalle parti;
7. condanna e alla rifusione delle spese Controparte_4 Parte_5 processuali sostenute da e liquidate in € Parte_1 Parte_2
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando le altre;
8. compensa le spese di lite tra e e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_4
9. dichiara compensate le spese di lite tra da un lato, e Parte_4 Controparte_4
dall'altro;
[...] Parte_5
10. pone definitivamente a carico di tutte le parti per un quarto ciascuno le spese di CC.TT.UU. essendo insorte per un interesse comune della comunione.
Milano, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10740/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ABIOSI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO e IO IE ( ) elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliato in VIA PASSIONE, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. ABIOSI FRANCESCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e QUIROZ Controparte_1 C.F._4
LE ( ) CP_2 C.F._5 CP_3
( ) elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._6 CP_3
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIO VINCENZO Parte_4 C.F._7
e elettivamente domiciliato in VICOLO POZZO, 14 24040 CASIRATE D'ADDA presso il difensore avv. VECCHIO VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONOTTO Parte_5 C.F._8
MARCELLO e elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. BONOTTO MARCELLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 1 di 35 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Parte_4 Parte_5
- preliminarmente accertare che i ORi Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ed sono comproprietari, ciascuno per la quota indivisa indicata nella Parte_4 Parte_5 parte espositiva, del compendio immobiliare sito a ME (Milano), in via Sant'Antonio n° 33, identificato al Catasto Fabbricati di tale comune al foglio 9, particella 360, subalterni 13, 15, 16, 17, 20,
701 e 703, nonché particella 510, subalterno 4;
- in via principale, pronunciare sulla domanda di scioglimento della comunione, con ordinanza, nel caso in cui non sorgano contestazioni, con sentenza, nel caso contrario;
- sempre in via principale, dichiarare lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il compendio immobiliare descritto nella parte espositiva ed assegnare in proprietà esclusiva a ciascuno dei condividenti un lotto di valore corrispondente alla quota di rispettiva competenza, così come risultante dal progetto di divisione che sarà predisposto con l'ausilio di un nominando consulente tecnico d'Ufficio;
- sempre in via principale, accertare l'eventuale disparità di valore dei lotti e, per l'effetto, condannare al pagamento dei conseguenti conguagli in favore degli aventi diritto;
- sempre in via principale, accertare la detenzione esclusiva del compendio immobiliare in divisione da parte dei ORi ed e, per l'effetto, condannarli all'immediato rilascio delle CP_1 Parte_5 porzioni attribuite in proprietà esclusiva agli attori;
- in via subordinata e solo nella non creduta ipotesi in cui il compendio immobiliare sia ritenuto non divisibile, disporne la vendita con assegnazione a ciascuno degli attori della parte di ricavato corrispondente al valore della quota di rispettiva competenza;
- in ogni caso, accertare il godimento esclusivo del compendio immobiliare in divisione da parte dei ORi ed e, per l'effetto, condannarli a corrispondere a ciascuno degli attori, CP_1 Parte_5 in parti uguali, i relativi frutti civili da determinare in conformità alle quotazioni correnti di mercato, nella misura del cinquanta per cento a decorrere dal 19 agosto 2017, data della scomparsa della ORa
e nella misura del cento per cento a decorrere dal 23 dicembre 2018, data della Parte_6 scomparsa del OR (senior) e fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
- in ogni caso, compensare sino a concorrenza crediti ed eventuali debiti tra le parti;
- in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione.
Il 4 maggio 2025 si è costituita con comparsa di risposta hiedendo: Parte_4
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che i ORi Parte_4 Controparte_1
e sono comproprietari pro indiviso del Parte_5 Parte_2 Parte_1 compendio immobiliare sito in ME, via Sant'Antonio identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 9, particella 360, sub 13, 15, 16, 17, 20, 701, 703 e foglio 9, particella 510, sub 4, il tutto come meglio descritto ed individuato anche nel corso di causa a seguito di apposita CTU;
sempre in via principale, disporre con ordinanza e/o sentenza, lo scioglimento della comunione, respingendo ogni domanda avversaria, assegnando in proprietà esclusiva a ciascuno dei condividenti un lotto – anche prevedendo un unico lotto a favore di parte attrice – anche con la previsione dei relativi conguagli in denaro, il tutto sulla base del progetto di divisione da realizzarsi con l'ausilio di CTU;
sempre in via principale, accertare la detenzione esclusiva del compendio immobiliare oggetto di divisione da parte di ed e, per l'effetto condannarli all'immediato Controparte_1 Parte_5
pagina 2 di 35 rilascio delle porzioni di immobile che non verranno assegnate loro, condannandoli altresì al pagamento dei frutti civili, come determinati in corso di causa, anche per tramite di CTU o comunque accertati, a favore delle altre parti, in misura pari al 50% a decorrere dal 19 agosto 2017, data del decesso della ORa , e del 100% dal 23 dicembre 2018, data del decesso del dott. Parte_6
fino alla data dell'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria Parte_2 dal dovuto al saldo.
In ogni caso, compensare eventuali crediti e debiti;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
Si è costituito con comparsa di risposta del 13 giugno 2022 instando: Controparte_4
VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
2) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del convenuto Dott. della Controparte_4 proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti porzioni immobiliari:
2.1 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di
[...] Parte_5 Parte_4
¾ dei seguenti beni:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 15 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 4 – rendita euro 173,5311;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 16 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 3 – rendita euro 130,1512;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 17 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: T – Cat. C6 – Cl. 2 – 34 mq – rendita euro 112,3813;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 20 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 7 – rendita euro 354,2914; 2.2 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2 ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di ½ delle seguenti
[...] Parte_4 porzioni immobiliari godute in comproprietà col fratello , salvo errori e/o necessità di Pt_5 successive rettifiche e imputazioni, nei termini di legge, due subalterni graffati:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente territorialmente, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità.
IN VIA SUBORDINATA:
3) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto del convenuto insieme ad Controparte_4 Parte_5 comproprietari della complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno – dei beni immobili siti in ME, Via Sant'Antonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la Parte_1 Parte_2 quota di 1/8), e ( per la quota di ¼); Parte_4
pagina 3 di 35 4) Voglia altresì il Tribunale adito, – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli ed i quali ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, in Controparte_4 Parte_5 via indivisa;
5) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria; IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
6) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta di Parte_1 Parte_2 Parte_4 individuazione di lotti da assegnare ai comproprietari ed in particolare con il criterio del “sorteggio a sorte”, costituendo una soluzione divisionale irrealizzabile, in pregiudizio dell'esponente, con abuso di diritto, trattandosi di beni immobili non comodamente divisibili e destinati ad abitazioni e luoghi di lavoro di;
CP_1
7) Nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale disponga l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, per le singole quote, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento delle attività professionale dell'odierno convenuto, a carico degli attori e della Controparte_4 Parte_1 Parte_2 convenuta sorella nonché il risarcimento del danno per la privazione del rapporto lavorativo e Pt_4 del luogo abitativo;
IN OGNI CASO
8) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di Pt_6
in data 19.08.2017, nella misura del 50% e del marito sig. deceduto in
[...] Parte_2 data 23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte degli altri comproprietari ad e del relativo diniego dello stesso;
Controparte_1 9) Nella denega e non creduta ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili a carico dell'odierno convenuto, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale azione giudiziaria (marzo 2022) e comunque limitatamente ai beni immobili destinati all'attività professionale di . Controparte_4
10) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione.
Si è costituito con comparsa di risposta del 14 giugno 2022 domandando: Parte_5
IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
B) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle pagina 4 di 35 seguenti porzioni immobiliari a favore del sig. in danno di Parte_5 Parte_1
e (per le quote di spettanza di ciascuno Parte_2 Parte_4 Controparte_4 di essi) della quota di ¾ dei seguenti beni:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 701 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 4,5 – rendita euro 227,761.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 703 - Via S. Antonio n. 37 – Piano: T – Cat. C3 – Cl. 2 – 55 mq – rendita euro 218,722.
Ed a favore dei ORi e (in parti eguali) in danno di Parte_5 Controparte_4
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di Parte_1 Parte_2 Parte_4 essi) della quota di ½ delle seguenti porzioni immobiliari, salvo rettifiche in corso di causa:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità.
IN SUBORDINE:
C) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dei convenuti e comproprietari della Parte_5 Controparte_4 complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno
– dei beni immobili siti in ME, Via SantAntonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la quota Parte_1 Parte_2 di 1/8), e ( per la quota di ¼); Parte_4
D) Voglia altresì il Tribunale adito – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli e i quali col presente atto CP_1 Pt_5 ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, in via indivisa;
E) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: F) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta a sorella Parte_1 Parte_2 [...] di individuazione di lotti da assegnare ai comproprietari ed in particolare con il criterio del Pt_4
“sorteggio a sorte” trattandosi di compendio immobiliare non comodamente divisibile e destinato ad abitazione e luogo di lavoro di , realizzandosi in tal modo un ingiusto danno in capo a Pt_5 quest'ultimo conseguente all'abuso del diritto di proprietà realizzato dai comproprietari;
G) Nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale disponga comunque l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita all'incanto al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, Voglia il Tribunale adito riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni pagina 5 di 35 patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento della propria attività artigiana a carico degli attori e della convenuta sorella nonché il Pt_1 Parte_2 Pt_4 risarcimento del danno per la privazione del rapporto lavorativo e del luogo abitativo;
IN OGNI CASO:
H) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di
, in data 19.08.2017, nella misura del 50% e del marito sig. Parte_6 Parte_2 deceduto in data 23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi esporti in atti e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte dei altri comproprietari ai fratelli convenuti ed e relativo diniego del convenuto;
CP_1 Parte_5
I) Nella denega, non creduta, ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili a carico dei fratelli odierni convenuti, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale giudizio e comunque limitatamente ai beni immobili destinati ad attività produttiva - artigiana di . Pt_5
J) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione.
Il g.i. all'udienza del 6 luglio 2022 ha disposto che le parti convenute in riconvenzionale procedessero all'espletamento del procedimento di mediazione in quanto quello precedente non aveva riguardato la domanda di usucapione, e ha rinviato la causa all'udienza del 27 ottobre 2022. Constatato l'esito negativo dell'incombente, ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 9 marzo 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che tanto gli attori quanto la convenuta non avessero dedotto alcuna Parte_4 istanza istruttoria in senso tecnico ma soltanto sollecitato l'esercizio die poteri istruttori riservati al prudente apprezzamento del g.i. ovvero la consulenza tecnica d'ufficio;
− ritenuto che i capitoli di prova per interrogatorio formale di e Pt_4 Parte_2 Parte_1 dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma
[...] Controparte_1 sesto c.p.c. fossero inammissibili poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. A visto l'art. 2967 c.c. sulle domande “indennitarie” delle altre
“condividenti”, B, E,F);
− ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli per interrogatorio formale di , Pt_4
e dedotti da nella seconda memoria ex art. Parte_2 Parte_1 Controparte_1
183 comma sesto c.p.c. sub C, D;
− ritenuto che inammissibili i capitoli di prova per testimoni dedotti dalla parte convenuta CP_1 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto
[...] circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 4,, 7 visto il tenore dell'allegazione sottesa, 9, 13 ed in parte generica, 13-bis, 14, 15 , 16,17, 18 , 19, 20 visti i criteri di riparto dell'onere della prova, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ai fini dell'art. 1158 c.c., 45, 47, 49, 54, 55, 61), genericamente formulate (cap, 5, 12, 21, 22 , 23, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37 ed irrilevanti, 41,42, 52, 59, 65), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 6, 8, 46 e
51, 53 e non contestato, 56 e superfluo, 57, 58, 60, 62 e superfluo, 63, 64, 66, 67, 68, 69,70, 71,
72, , 73, 74, 75);
pagina 6 di 35 − ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova per testimoni dedotti da CP_1 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. sub 1,2,3, 10, 11, 38,39, 40, 43,
[...]
44, 48, 50 con tre testi a scelta;
− ritenuto che i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda Parte_5 memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano inammissibili poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap 1, 21,22,23, 24, 25,26, 27., 30,
33, 34, 42, 47, 49, 53), genericamente formulate (cap, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28,
35, 46 ed irrilevanti, 36, 51, 52), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 20, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 44,45, 48, 50);
− ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova per testimoni dedotti da Pt_5 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. sub. 2,3,4, 5, 8,9, 29, 31, 32 con
[...] tre testi a scelta;
− ritenuta l'inammissibilità dei capitoli dedotti a prova contraria dagli attori nella propria terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. in quanto genericamente formulati;
del pari inammissibili i i testimoni indicati nella citata terza memoria in quanto privi di apparente conoscenza dello stato dei luoghi e dei fatti oggetto dei capitoli a prova diretta ammessi in favore dei convenuti (non potendo il Tribunale ammettere la prova contraria sulle stesse circostanza con gli stessi testimoni indicati dai convenuti);
− ritenuto di dover svolgere un accertamento tecnico nei limiti delle cognizioni tecniche che il Tribunale deve conseguire qualora la domanda “pregiudiziale” di accertamento dell'usucapione non fosse ritenuta fondata (elidendo l'esistenza di una comunione ordinaria); che ciò non riguardi quelle allegazioni in fatto prive di autonomo supporto istruttorio (non potendo il Tribunale tramite l'ausiliario surrogare all'art. 2967 c.c.) o che non concernano fatti o aspetti dipendenti dagli istituti giuridici evocati nel presente giudizio;
− nominato ausiliario del Tribunale l'Arch. ; Persona_1
− fissato l'udienza del 12 maggio 2023 ore 10.00 per l'interrogatorio formale di , Pt_4
e sui capitoli sub C, D dedotti da nella Parte_2 Parte_1 Controparte_1 propria memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. nonché per l'escussione di tre testi a scelta di sui capitoli di prova per testimoni dedotti sub 1,2,3, 10, 11, 38,39, 40, 43, 44, Controparte_1
48, 50 nella propria memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., delegando per l'incombente la G.O.P. dott.ssa Francesca Malesci Baccani,
− fissato l'udienza del 23 maggio 2023 ore 10.00 per l'escussione di tre testi a scelta sui capitoli di prova orale dedotti da sub 2,3,4, 5, 8,9, 29, 31, 32; delegando per Parte_5
l'incombente lo stesso G.O.P.;
− fissato, ex artt. 127 – ter e 193 c.p.c., al C.T.U. nominato termine fino al 21 aprile 2023 per il deposito della dichiarazione sottoscritta, con firma digitale, recante il giuramento e l'accettazione dell'incarico avente ad oggetto il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il compendio immobiliare sito a ME (Milano) in via Sant'Antonio n° 33 ( di cui alla scrittura privata del 14 giugno 1985) e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri
pagina 7 di 35 relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione, 1. descriva il compendio in oggetto e le singole unità immobiliari di cui si compone indicando
i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1 settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n.
52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato del bene in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. dica se sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
7. in caso affermativo – sentite le parti e i loro desiderata - predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche;
8. indichi eventuali spese compiute dai comunisti nell'interesse della comunione se risultino da documenti giustificativi già ritualmente acquisiti agli atti”. 1) rinviato la causa per la discussione della consulenza al 26 ottobre 2023.
Il 12 maggio 2023 è stato assunto l'interrogatorio formale di e Parte_1 Parte_4
e sono stati escussi i testi di parte , Parte_2 Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
e Il 23 maggio 2023 sono stati escussi i testi intimati da
[...] Testimone_3 Parte_5
e Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
Il C.T.U. ha svolto le oo.pp. e ha depositato il proprio elaborato (recante anche la replica alle osservazioni ricevute) il 5 ottobre 2023. Al suo esito ha respinto le istanze tanto di integrazione della
C.T.U. quanto di continuazione dell'istruttoria orale con altri testi (per le ragioni diffusamente indicate nell'ordinanza del 23 novembre 2023) e ha rinviato la causa al 23 maggio 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c., nello specifico:
e hanno chiesto: Parte_1 Parte_2
“preliminarmente confermare che i ORi Parte_1 Parte_2 CP_1
ed sono comproprietari del compendio immobiliare sito a
[...] Parte_4 Parte_5 ME in via Sant'Antonio n° 33 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ME al foglio 9, particella 360, subalterni 15, 16, 17, 20, 701 e 703;
- in via principale, dichiarare, con ordinanza o con sentenza, la divisione del predetto compendio immobiliare ed attribuire a ciascuno dei comproprietari la proprietà esclusiva delle porzioni immobiliari risultanti dal progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'Ufficio e con i conguagli in denaro dal medesimo indicati;
pagina 8 di 35 - ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari le conseguenti trascrizioni;
- condannare i ORi ed all'immediato rilascio delle porzioni attribuite in CP_1 Parte_5 proprietà esclusiva agli attori;
- in via subordinata e solo per l'ipotesi, non creduta, in cui il compendio immobiliare sia ritenuto non divisibile, disporne la vendita con attribuzione agli attori della quota parte del ricavato di loro competenza;
- condannare i ORi ed a corrispondere a ciascuno degli attori, per il CP_1 Parte_5 godimento esclusivo dell'intero compendio immobiliare, la quota di propria spettanza dei frutti da determinare in conformità alle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate che indica il valore di mercato delle locazioni a metro quadrato al mese, per il cinquanta per cento a decorrere dal 19 agosto
2017, data della scomparsa della ORa , e per il cento per cento a decorrere dal 23 Parte_6 dicembre 2018, data della scomparsa del OR (senior), e fino alla data Parte_2 dell'effettivo rilascio, oltre rivalutazione ed interessi, operando una compensazione tra quanto eventualmente dovuto dagli attori per conguaglio della quota di loro competenza;
- condannare i ORi ed al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc CP_1 Parte_5 determinato anche in via equitativa, non solo per avere violato il dovere, imposto dall'articolo 88 cpc, di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma anche per avere resistito alla domanda di scioglimento della comproprietà e per avere svolto la domanda riconvenzionale di usucapione con mala fede e colpa grave;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione”.
ha così precisato le conclusioni: Controparte_4
- in via preliminare ha dato atto che il 10 aprile 2024 ha stipulato insieme all'altro coerede da una parte, e ad dall'altra, un accordo transattivo sub. doc. 44 Parte_5 Parte_4
e un atto di acquisto della quota di questa “corrispondente ad ¼ del compendio immobiliare sito in ME, in Via S. Antonio n. 33” (chiedendo la rimessione in termini per l'acquisizione al fascicolo dei citati documenti in quanto sopravvenuti alle preclusioni istruttorie);
- nel merito:
VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
2) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto da parte del convenuto Dott. della Controparte_4 proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti porzioni immobiliari:
2.1 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di
[...] Parte_5 Parte_4
¾ dei seguenti beni:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 15 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 4 – rendita euro 173,532;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 16 - Via S. Antonio n. 35 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 1 – vani 3 – rendita euro 130,153;
- Foglio 9 – Particella 360 sub 17 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: T – Cat. C6 – Cl. 2 – 34 mq – rendita euro 112,384;
pagina 9 di 35 Foglio 9 – Particella 360 sub 20 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 7 – rendita euro 354,295;
2.2 - a favore del Dott. in danno di Controparte_4 Parte_1 Parte_2 ed (per le quote di spettanza di ciascuno di essi) della quota di ½ delle seguenti
[...] Parte_4 porzioni immobiliari godute in comproprietà col fratello , salvo errori e/o necessità di Pt_5 successive rettifiche e imputazioni, nei termini di legge, due subalterni graffati:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente territorialmente, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità. IN VIA SUBORDINATA:
3) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto del convenuto insieme ad Controparte_4 Parte_5 comproprietari della complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno – dei beni immobili siti in ME, Via Sant'Antonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la Parte_1 Parte_2 quota di 1/8), e ( per la quota di ¼); Parte_4
4) Voglia altresì il Tribunale adito, – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli ed i quali ne richiedono congiuntamente l'attribuzione Controparte_4 Parte_5 dell'intero immobile a se stessi, in via indivisa nelle loro quote (rappresentando insieme il 50% del compendio immobiliare, ai sensi dell'art. 720 c.c.) come richiesto specificamente - all'esito della CTU - con separata “Istanza congiunta con il fratello di attribuzione di Parte_5 immobile ex art. 720 c.c.” – a firma dei fratelli e in data 17.10.23 -, con CP_1 Parte_5 trasferimento in capo ai Signori e della quota di ¼ della Sig.ra Controparte_1 Parte_5 [...]
della quota di 1/8 della Signora e della quota di 1/8 del Sig. Pt_4 Parte_1 Parte_2
e contestuale determinazione del valore corrispettivo delle quote come determinato dal
[...] CTU. Ciò valutata l'indivisibilità dell'immobile oggetto di causa, anche in conseguenza delle domande proposte da tutte le parti di procedere alla divisione in natura del compendio immobiliare oggetto di causa in proporzione della loro quota ( ¼, 1/8 e 1/8), Parte_4 Parte_2 Parte_1 non potendo procedere a una ripartizione omogenea del bene tra i condividenti. (Vedi domande ex art. 718 c.c. a p. 6 atto di citazione parte attrice;
p. 5 comparsa di costituzione e p. 16 Parte_4 comparsa di costituzione e p. 27 comparsa di costituzione;
assunto Parte_5 Controparte_1 confermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la non comoda divisibilità dell'immobile è configurabile qualora non sia possibile, anche nei confronti di uno solo dei condividenti, procedere alla omogenea divisione prevista dall'art. 718 c.c. (Cass. n. 21178/2004) anche in considerazione dell'elevata misura dei conguagli dovuti fra le quote da attribuire. 5) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria;
pagina 10 di 35 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
6) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta di Parte_1 Parte_2 Parte_4 individuazione di lotti da assegnare ai comproprietari ed in particolare con il criterio del “sorteggio a sorte”, costituendo una soluzione divisionale irrealizzabile, in pregiudizio dell'esponente, con abuso di diritto, trattandosi di beni immobili non comodamente divisibili e destinati ad abitazioni e luoghi di lavoro di;
CP_1
7) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale disponga l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, per le singole quote, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento delle attività professionale dell'odierno convenuto, a carico degli attori e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 della convenuta sorella nonché il risarcimento del danno per la privazione del rapporto Pt_4 lavorativo e del luogo abitativo;
IN OGNI CASO:
8) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di Pt_6
in data 19.08.2017, nella misura del 50% del marito sig. deceduto in data
[...] Parte_2
23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte degli altri comproprietari ad e del relativo diniego dello stesso;
Controparte_1 9) Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili a carico dell'odierno convenuto, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale azione giudiziaria (marzo 2022) e comunque limitatamente ai beni immobili destinati all'attività professionale di . Controparte_4
10) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione ha dato “atto dell'accordo raggiunto con i fratelli ed Parte_4 Parte_5 [...]
per effetto del quale ha provveduto a trasferire loro le quote di sua proprietà Controparte_4 dell'immobile oggetto di divisione (doc. 13). Per effetto di questa cessione, è venuto meno l'interesse di al proseguo della presente vertenza da cui, pertanto, chiede di essere estromessa. Parte_4 Nel merito, in via principale, dato atto dell'avvenuto trasferimento da parte di a favore Parte_4 di ed delle proprie quote del compendio immobiliare sito Controparte_4 Parte_5 in ME, via Sant'Antonio, è venuto meno l'interesse di al proseguo della vertenza e, Parte_4 pertanto, se ne chiede l'estromissione ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
ha concluso nel seguente modo: Parte_5
- in via preliminare ha dato atto che il “10 aprile 2024, la sig.ra , da una parte, e i Parte_4 sigg.ri e , dall'altra, stipulavano contratto di Controparte_4 Parte_5 cessione di quote di comproprietà dell'immobile sito in Comune di ME, in Via S. Antonio n.
33, di cui è causa, avendo definito transattivamente la lite, senza riconoscimento alcuno delle pagina 11 di 35 eccezioni alla declaranda usucapione;
2) Per l'effetto di tale cessione il sig. Parte_5 come del resto il fratello hanno acquistato la quota di 3/8 ciascuno del compendio CP_1 immobiliare di cui è causa, donde la necessità di depositare in atti – nel contradditorio con le altre parti – tale documento nuovo, la cui produzione in giudizio non è soggetta a preclusioni - processuali. A tal fine ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del relativo documento sub 27;
- nel merito:
IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettare integralmente le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
B) Accertare la ricorrenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1158 c.c. e ss. e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà piena, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti porzioni immobiliari a favore del sig. in danno di Parte_5 Parte_1
e (per le quote di spettanza di ciascuno Parte_2 Parte_4 Controparte_4 di essi) della quota di ¾ dei seguenti beni, ove già non acquisita:
- Foglio 9 – Particella 360 sub 701 - Via S. Antonio n. 33 – Piano: 1 – Cat. A4 – Cl. 2 – vani 4,5 – rendita euro 227,761.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 703 - Via S. Antonio n. 37 – Piano: T – Cat. C3 – Cl. 2 – 55 mq – rendita euro 218,722.
Ed a favore dei ORi e (in parti eguali) in danno di Parte_5 Controparte_4
ed (per le quote di spettanza di ciascuno di Parte_1 Parte_2 Parte_4 essi) della quota di ½ delle seguenti porzioni immobiliari, salvo rettifiche in corso di causa ed ove non già acquisita:
- Foglio 9 – Particella 510 sub 4 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79.
- Foglio 9 – Particella 360 sub 13 – Via S. Antonio n. 17 – Piano: T – Cat. A4 – Cl. 3 – vani 2 – rendita euro 118,79. ed in conseguenza di ciò, altresì voglia ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità.
IN SUBORDINE:
C) Nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dei convenuti e Parte_5 Controparte_4 comproprietari della complessiva quota di ½ (un mezzo) dell'intero – pari alla quota di ¼ (un quarto) ciascuno – dei beni immobili siti in ME, Via Sant'Antonio 33, allo scioglimento della comunione per le rispettive quote con i sig.ri (per la quota di 1/8), (per la Parte_1 Parte_2 quota di 1/8), e ( per la quota di ¼) salvo l'effetto della cessione della sua quota;
Parte_4
D) Voglia altresì il Tribunale adito – previo accertamento sia della detenzione qualificata sull'intero compendio immobiliare, in forza di un comodato concesso in vita dai genitori, sia della non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa – ex art. 720 c.c., comprendere per intero il compendio immobiliare del quo, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di entrambi i fratelli e i quali col presente atto ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, CP_1 Pt_5 dell'intero immobile a se stessi, in via indivisa nelle loro quote, rappresentando insieme il 50% del compendio immobiliare, ai sensi dell'art. 720 c.c., come ulteriormente richiesto, all'esito della CTU,
pagina 12 di 35 con separata “Istanza congiunta con il fratello di attribuzione di immobile ex art. 720 Controparte_1 c.c.” – a firma delle medesime parti in data 17.10.23 -, con trasferimento in capo ai Signori Pt_5 e della quota di ¼ della Sig.ra – salvo gli effetti della cessione
[...] Controparte_1 Parte_4 della sua quota - della quota di 1/8 della Signora e della quota di 1/8 del Sig. Parte_1
e contestuale determinazione del valore corrispettivo delle quote come determinato Parte_2 dal CTU.
E) Voglia, inoltre, disporre gli eventuali conguagli, se dovuti, a favore dei comproprietari, per le rispettive quote di legge, al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione nel corso dell'istruttoria; IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
F) Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente, ed in ogni caso, le domande ex adverso formulate dagli attori e dalla convenuta a sorella Parte_1 Parte_2 [...]
salvo gli effetti della cessione della sua quota, di individuazione di lotti da assegnare ai Pt_4 comproprietari ed in particolare con il criterio del “sorteggio a sorte” trattandosi di compendio immobiliare non comodamente divisibile e destinato ad abitazione e luogo di lavoro di , Pt_5 realizzandosi in tal modo un ingiusto danno in capo a quest'ultimo conseguente all'abuso del diritto di proprietà ed atto emulativo realizzato dai comproprietari come sopra argomentato;
G) Nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale disponga comunque l'individuazione di lotti da assegnare ai singoli comproprietari, anche con la modalità del sorteggio, con i relativi conguagli e/o in ipotesi di vendita all'incanto al netto del diritto al rimborso da parte dei possessori delle spese anticipate per le riparazioni e le migliorie sui beni comuni, con riserva di quantificazione, nel corso dell'istruttoria, Voglia il Tribunale adito riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno per la perdita dell'avviamento della propria attività artigiana a carico degli attori nonché il risarcimento del danno per Pt_1 Parte_2 la privazione del rapporto lavorativo e del luogo abitativo trattandosi si forma di abuso del diritto;
IN OGNI CASO:
H) Rigettare la richiesta di indennità di occupazione con decorrenza dalla successione in morte di
, in data 19.08.2017, nella misura del 50% e del marito sig. Parte_6 Parte_2 deceduto in data 23.12.2018, nella misura del 100%, per tutti i motivi esporti in atti e comunque stante l'acquiescenza degli altri comproprietari, in assenza di alcuna richiesta di occupazione da parte dei altri comproprietari ai fratelli convenuti ed e relativo diniego del convenuto;
CP_1 Parte_5
I) Nella denega, non creduta, ipotesi di riconoscimento dell'indennità di occupazione dei beni immobili
a carico dei fratelli odierni convenuti, disporne la decorrenza, nella misura delle sole quote di spettanza dei comproprietari, a fronte del godimento in via indiretta, esclusivamente dalla proposizione dell'attuale giudizio e comunque limitatamente ai beni immobili destinati ad attività produttiva - artigiana di . Pt_5
J) Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza o comunque dell'equivalente provvedimento giudiziale di scioglimento della comunione”.
La domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e Controparte_4 Pt_5
infondata e va respinta.
[...]
Risulta pregiudiziale in senso tecnico pronunciarsi sulle domande riconvenzionali di usucapione svolte sui diversi cespiti da parte dei convenuti e Controparte_4 Parte_5 pagina 13 di 35 In limine litis andrebbero considerati i singoli rapporti di fatto che questi hanno avuto con i singoli cespiti vista la loro diversa intensità e durata nel tempo, anche in relazione allo stesso decorso del ventennio dalla domanda giudiziale o atto equivalente interruttivo dell'eventuale decorso del possesso. Lo stesso convenuto usucapente ha affermato che il proprio dominio uti Controparte_4 dominus si sarebbe estrinsecato sul cespite definito: “studio medico” a far data dal 2002. Orbene tale assunto comporta di per sé l'insostenibilità dell'allegata usucapione in quanto non si è compiuto il ventennio alla comunicazione della domanda di mediazione espletata dagli attori nel febbraio 2019
(docc. 3 e 4 fasc. quale condizione di procedibilità della domanda a fini divisionali. Pt_1 Va ricordato, infatti, che ai sensi dell'art. 5 comma sesto d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (ratione temporis vigente):” Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. La disposizione parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla 'domanda giudiziale' di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., commi primo e secondo, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso. L'art. 1165 c.c. estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.2934 ss. c.c.) 'in quanto applicabili', ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per la usucapione. Tra le cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, certamente si ritrova la mediazione (art. 2944 c.c.)”. A questo proposito va dato atto, previamente, che un simile effetto interruttivo potrebbe predicarsi aderendo al più recente orientamento di legittimità secondo cui la domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti (Cass. II, 17 agosto 2023, n. 24730). Ciò in contrasto con quello più risalente e, maggioritario, secondo cui è “escluso che lo stesso atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria possa interrompere il decorso del tempo utile all'usucapione da parte del convenuto, non essendo tale atto rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso ad usucapionem (Cass. II, 21 marzo 2014, n. 6785), a meno che il possessore, aderendo alla domanda di divisione, riconosca l'altrui proprietà del bene (Cass. VI-II, Ord. 18 settembre 2014, n. 19706) Secondo tale giurisprudenza, recentemente ripresa da Cass. n. 18544/2022, la domanda di divisione giudiziale introdurrebbe un procedimento inteso non alla contestazione diretta ed immediata del possesso da parte della controparte, bensì solo alla mera definizione dei rapporti successori, finalizzato alla divisione del patrimonio ereditario;
invero, tali atti ed il consequenziale procedimento non vengono ad incidere sulla continuità nella materiale disponibilità del bene da parte
(del possessore n.d.r.), id est mediante manifestazioni idonee a dimostrare il venire meno dell'inerzia del proprietario stesso, in riferimento non alla titolarità del diritto ma alla possibilità della sua materiale estrinsecazione sul bene, con la proposizione di azioni recuperatorie del possesso nei confronti del possessore o con il compimento di attività che, incidendo direttamente sulla situazione possessoria altrui, risultino tali da rendere equivoca o non pacifica la situazione medesima» l'idoneità ad interrompere il decorso del termine utile per l'usucapione di quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati (cit. infra Cass.
II, Ord. 8 giugno 2022, n. 18544; Cass.II, 14 novembre 2000, n. 14733; Cass. II, 19 giugno 2003, n.
9845). pagina 14 di 35 In contrasto con tale filone pretorio si pone il citato ultimo arresto della Corte di legittimità (Cass. II, 17 agosto 2023, n. 24730) secondo cui la domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni,
Esso muove da una diversa concezione della natura e della finalità del processo divisorio secondo cui:
- la domanda di divisione giudiziale, nella sua essenza, ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su una o più cose comuni in un diritto di proprietà esclusiva su beni individuali (Cass. n. 12003/1992);
- la domanda giudiziale tende sia all'effetto strumentale della cessazione dello stato giuridico della comunione, sia all'effetto finale della attribuzione in suo favore della porzione cui abbia diritto;
- ai fini attributivi l'individuazione dell'oggetto del nuovo diritto del singolo prescinderebbe dalle richieste della parte in quanto il giudice provvede in modo autonomo a determinare le porzioni e ad attribuirle ai condividenti, esercitando i propri poteri discrezionali, indipendentemente dalle indicazioni contenute nella domanda in merito alle concrete modalità di attuazione delle operazioni divisionali, ancorché tali manifestazioni possono influire sull'andamento delle operazioni (Cass. n. 5462/1986);
- l'azione (petitoria: Cass. n. 2122/1955) di divisione giudiziale, di per sé, è potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e il conseguente rilascio) di uno qualsiasi delle più cose oggetto di comunione, comprese, ovviamente, le cose eventualmente al possesso esclusivo di uno o l'altro dei compartecipi (tanto da rendere addirittura pleonastiche e superflue le richieste di una pronuncia di condanna al rilascio della porzione che fosse assegnata così come un'eventuale statuizione in tal senso contenuta nel provvedimento (sentenza o ordinanza) che definisce il giudizio;
- il decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione costituisce titolo esecutivo ex art. 195 disp. att. c.p.c. cosicchè il condividenti acquista la piena proprietà della quota toccatagli, ed ha quindi la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del dominio, in esse principalmente compresa quella diretta ad ottenere il rilascio della quota stessa dal condividente, che, in conseguenza della compiuta divisione, non ha più nessun titolo giuridico atto a giustificare l'ulteriore sua detenzione.
In definitiva, la domanda di divisione ha tutti i requisiti richiesti per avere efficacia interruttiva del termine per l'usucapione nei confronti del compartecipe, il quale abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni. Già su questo piano va esclusa la rilevanza dell'asserita estensione del compossesso da nudo comproprietario a quella di pieno proprietario atteso che la domanda di divisione ordinaria è diretta al medesimo scopo e partecipa della stessa natura succitata.
In via assertiva va rilevato, poi, che la difesa degli usucapenti appare contraddittoria. Nello stesso atto propugnano il duraturo possesso uti domini dei beni, per poi affermare, quale difesa dalla richiesta di indennità d'occupazione in caso di rigetto, la sussistenza di un comodato precario che gli sarebbe stato concesso in vita dai genitori (nella stessa contraddizione cadono gli attori rispetto alla domanda di indennità avendo negato il possesso delle controparti- vedi meglio infra).
La possibilità processuale di proporre domande in via gradata fra di loro – perfettamente legittima sul piano processuale – non può consentire l'allegazione di fatti costitutivi in antitesi fra di loro. I petita nono sono stati rassegnati rispetto a diverse e possibili qualificazioni giuridiche degli stessi fatti ma pagina 15 di 35 sulla scorta di fatti che sul piano storico non potevano avvenire contestualmente essendo uno escludente l'altro. Ciò appare in modo assai eloquente già nella comparsa di costituzione e risposta di (pp. 22 e ss ma anche di ) ove il proprio patrono si diffonde Controparte_4 Pt_5 nella seguente allegazione – qualora non dovesse essere riconosciuta l'usucapione:
- “In realtà l'odierno convenuto (analogamente al fratello ) è pienamente legittimato a Pt_5 tale occupazione, come voluto da tutti, con l'assenso dei comproprietari;
- si ricorda infatti che i coniugi e , con il medesimo Atto Parte_2 Parte_6 notarile avevano acquistato in regime di comunione dei beni tra loro, l'usufrutto generale vitalizio ed hanno voluto che i figli e vivessero e/o utilizzassero i Controparte_4 Pt_5 beni suddetti, in pieno accordo tra tutti;
- Non si pone in alcun modo questione di mancanza di consenso, come scrive la difesa di Pt_4 anzi è esattamente il contrario perché in realtà i coeredi, già nudi (com)proprietari, consolidata la proprietà con il decesso dell'ultimo genitore (il padre), hanno sia 1) acconsentito con il loro comportamento l'uso esclusivo da parte dei convenuti, 2) sia non hanno mai manifestato di voler utilizzare – in via diretta i beni;
- Fermo restando la domanda principale di accertamento del possesso ad usucapionem, nell'ipotesi non creduta del suo mancato accoglimento, a fronte certamente almeno di una detenzione qualificata in forza di comodato precario concesso dai genitori titolari del diritto di usufrutto, si chiede dunque il rigetto integrale della domanda di indennità di occupazione stante l'acquiescenza manifestata dai comproprietari, con comportamento consapevole e diretto di consenso all'occupazione e parimenti di inerzia alla data del decesso della sig.ra
e successivamente;
Parte_6
- Si ribadisce che aperta la successione della sig.ra i coeredi tutti, a tutela del coniuge Pt_6 superstite, hanno manutenuto l'eredità in stato di indivisione senza alcuna richiesta di occupazione dei beni, istanza mai pervenuta, e mai denegata. Tra l'altro, anche alla data del decesso del genitore superstite, nessuna richiesta di occupazione e/o corresponsione della relativa indennità è mai pervenuta”.
In disparte la considerazione dell'apertura della successione vista la natura di comunione ordinaria della contitolarità del compendio, si tratta di allegazioni nelle quali si esclude l'estensione del compossesso, da parte dei convenuti sui singoli beni verso gli altri contitolari dei diritti reali. Si discorre di consenso, accordi, comodato precario ovvero di comportamenti integranti atti tolleranza oppure l'esistenza di un titolo obbligatorio foriero di una detenzione qualificata come tale antitetica ad un possesso ad usucapionem.
A ciò si “aggancia” quanto riportato, e prodotto dallo stesso convenuto in ordine Controparte_4 alle considerazioni espresse da una delle odierne parti ( nella causa di divisione Parte_4 ereditaria pendente presso l'adito Tribunale R.G. 51418/2021 (considerazioni alle quali ha aderito anche il convenuto pp. 13 e ss. comparsa conclusionale). Asserzioni che Parte_5 dovrebbero dimostrare l'esistenza e la lunga durata del possesso e che invece, palesano il contrario. Se ne riproducono alcuni stralci significativi pagina 16 di 35 (in fra doc. 11 fasc. p. 2) CP_4
(p. 3 cit. doc. 11)
A questo sostrato assertivo si giustappongono le acquisizioni probatorie, soprattutto, documentali che neutralizzano tanto l'allegazione quanto la valenza probatoria univoca che i convenuti pretenderebbero di offrire alle prove testimoniali assunte e da assumere (nella citata richiesta di prosecuzione dell'istruttoria) e ai documenti dimessi in atti. Sotto questo specifico profilo, quindi, non risultano decisive le dichiarazioni rese dai testimoni (tantomeno quelle frazionate delle parti interrogate) proprio per la forza probatoria sul piano oggettivo e soggettivo che assumono i documenti acquisiti in causa.
Va ricordato, in via preliminare, che nel caso de quo concorreva, ante mortem dei genitori, una comunione ordinaria c.d. impropria in quanto frutto della contitolarità di diritti reali qualitativamente diversi trai partecipi. Da qui la necessità degli usucapenti di esautorare dall'altrui compossesso omogeneo gli altri nudi proprietari e di privare del compossesso minore gli usufruttuari.
pagina 17 di 35 In termini tecnico – giuridici, infatti, va condivisa l'opinio iuris espressa dalla difesa di CP_4 circa l'irrilevanza di una interversio possessionis quale opposizione diretta contro il
[...] possessore ex art. 1164 c.c. La norma disciplina la situazione possessoria nei confronti di chi, avendo inizialmente esercitato il possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui, intenda usucapire la proprietà della stessa cosa, non ritenendosi, invece, corretta, da parte della giurisprudenza,
l'applicazione della norma allorché il possesso si sia estrinsecato, sin dall'inizio, in un'attività corrispondente al diritto di proprietà o di comproprietà (ex multis Cass. II, 17 settembre 2015, n. 18255). Seguendo la sua prospettazione l'attività di fatto del convenuto si sarebbe estrinsecata a guisa di pieno proprietario già all'indomani e, a dispetto, dell'acquisto del titolo petitorio compresso (nuda proprietà). Purtuttavia è d'uopo considerare che in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (ex multis Cass. VI-II; Ord.
19 ottobre 2017, n. 24781; Cass. II, 10 novembre 2011, n. 23539; Cass. II, 20 maggio 2008, n. 12775)., E' anche vero che ai finii della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto che denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria, Cass. 20.6.1996, n. 5687ì) Di contro uno degli elementi fondanti l'allegazione degli usucapenti, infatti, è la indifferenza mostrata dagli altri comunisti all'esercizio del proprio potere di fatto sulle res controverse. Elemento come visto inconferente ai fini dell'affermazione dell'estensione del compossesso a possesso pieno. L'inerzia in parola non può giovare anche perché si inserisce in un contesto familiare più articolato in cui i genitori consentivano ad alcune delle parti l'utilizzo di beni su cui avevano diritti reali pieni o parziali. Il Tribunale ritiene che la posizione dei due convenuti usucapenti – in disparte la diversa intensità e durata rispetto ai singoli cespiti – non possa essere equiparata a quella di possessori in quanto l'attività materiale posata in essere (in astratto valevole ad integrare gli estremi del possesso) è stata consentita e
“agevolata” dagli usufruttuari. Da qui la non decisività delle prove assunte sia orali che documentali a qualificarla quale possesso ad usucapionem. L'aver abitato il compendio per esigenze familiari nonché per la propria attività lavorativa non è stato il frutto di un atto di estensione del compossesso contro gli altri comproprietari ed usufruttuari ma il contrario ovvero un vantaggio tollerato e ammesso dai genitori usufruttuari Si ravvedono gli estremi tanto della tolleranza che – specularmente – dell'assenza dell'animus possidendi (esplicitato in tal guisa a più riprese).
In primo luogo, può discorrersi della sussistenza di veri e propri atti di tolleranza da parte degli altri condomini, soprattutto dei genitori usufruttuari, rispetto al rapporto di fatto costruito con la res.
Sebbene in materia di acquisto per usucapione, l'uso prolungato di un bene non è normalmente compatibile con la mera "tolleranza", essendo quest'ultima configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la "tolleranza" nel caso dei rapporti di parentela
(Cass. II, Ord. 10 maggio 2018, n. 11315; Cass. 4327/2008). Questi e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela (è il caso di specie) giustificano la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, pagina 18 di 35 quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata — integri gli estremi di un fatto che, giusta la previsione dell'art. 115, comma secondo, c.p.c., rientra nella comune esperienza (infra Cass. II, 29 maggio 2015, n. 11277). In questo caso vi sono delle emergenze documentali che depongono in tal senso poiché dimostrano attività corrispondenti al dominio proprietario che sono state svolte dagli usufruttuari, soprattutto, nel corso del tempo. Atti “subiti” dagli odierni usucapenti che si palesano inconciliabili con un dominio pieno della cosa contro i titolari dei diritti reali altri, quali: 1) la concessione edilizia 11 luglio 1985 presentata dagli allora quattro nudi proprietari
[...]
(all. F1 relazione peritale); Parte_7
2) la concessione edilizia 12 maggio 1986 (quale variante) presentata dagli allora quattro nudi proprietari (documento 5 ottobre 2023 C.T.U.); Parte_7
3) l'istanza 11 luglio 1986 (che si evince dal successivo certificato di abitabilità 25 marzo 1987) proposta sempre da (documento 5 ottobre 2023 Parte_7
C.T.U.), nella quale emerge, peraltro, la destinazione di uno dei cespiti ad ambulatorio medico e sala d'attesa ovvero ove il de cuius esercitava l'attività di medico Persona_2
(atto incompatibile in quel locale con un possibile possesso da parte di Controparte_4
4) la DIA 23 gennaio 2006 presentata da (all. H 3 C.T.U) con la quale il Persona_2 de cuius usufruttuario denunciava l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria sull'immobile avente ad oggetto la fusione di vani e il cambio di destinazione d'uso con opere Orbene nel progetto allegato dal tecnico nominato dall'usufruttuario (quale ulteriore atto uti dominus sulla cosa) questi si qualifica in tale modo e non come mero titolare di un diritto reale minore. Stessa affermazione contenuta nella accompagnatoria relazione tecnica dei lavori di manutenzione straordinaria e di frazionamento di unità immobiliare (infra all. H4 C.T.U.). Si tratta del laboratorio dove era presente l'attività artigianale del convenuto e nel verbale di Parte_5 sopralluogo per lavori edili del 24 febbraio 2006 della Polizia Locale di ME così dichiarava
Per questo specifico cespiti, quindi, non soltanto può inferirsi la tolleranza che l'usufruttuario ebbe a tenere rispetto all'uso materiale che ne facesse il figlio della cosa ma questi riconosceva espressamente verso terzi in un atto pubblico la proprietà altrui. Un atto di per sé valevole ad interrompere un ipotetico possesso ad usucapionem eventualmente iniziato in precedenza. Peraltro, si tratta di un contengo espresso e univoco tale da far indurre l'assenza di qualsivoglia animus possidendi nel convenuto rispetto alla cosa con la quale aveva un rapporto di fatto in precedenza.
Sullo stesso cespite si susseguono una “richiesta di permesso di costruire” del 24 maggio 2006 sottoscritta da senior (all. I 2 C.T.U.) con elativo computo metrico estimativo (in Parte_2 cui è indicato proprietario senior -all. I 1 C.T.U.) e attestazione di pagamento degli Parte_2
pagina 19 di 35 oneri di urbanizzazione da parte dello stesso (all. I9 C.T.U.) e finale permesso di costruire in sanatoria del 6 ottobre 2006 (infra all. I5 e I 6 C.T.U.)
Ora vale la pena ricordare che tanto le attività edilizie in parola quanto gli oneri pecuniari ad esse connesse non soltanto non sono stati eseguite dal convenuto usucapente ma, addirittura, da un soggetto che, de iure, non sarebbe stato legittimato a farlo ovvero l'usufruttuario trattandosi di opere e spese straordinarie come tali dovute dal solo proprietario (nudo) ex art. 1005 c.c.. In considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà (Cass. II, Ord. 12 settembre 2019, n. 22797). Inoltre, si ricorda, al fine di depotenziare qualsiasi illazione di un possesso uti dominus sul bene, che il cambio di destinazione d'uso di un bene in usufrutto rientra nel concetto di modificazione della destinazione sua economica ex artt. 981 e 986 c.c. come tale vietata all'usufruttuario. Ne segue che non poteva considerarsi possessore del laboratorio se uno degli usufruttuari aveva Parte_5 compiuto un atto di interversione del possesso come quello di alterazione della destinazione della cosa ex art. 1164 c.c.; 5) il ricorso del 2 novembre 2016 con cui ed hanno chiesto l'apertura CP_1 Parte_5 dell'Amministrazione di Sostegno della madre, riepilogando la di lei Parte_6 consistenza patrimoniale, tra cui l'usufrutto (in comunione col padre) dell'intero compendio immobiliare di ME, via Sant'Antonio (infra p. 8 doc. 6 fasc. ; Pt_1
6) la lettera 27 novembre 2017 con cui lo Studio del commercialista (che gestiva le CP_5 consistenze immobiliare dei genitori delle parti) ricordava ai fratelli amministratori di sostegno di le istruzioni per il pagamento dell'IMU e della TASI 2017 (doc. 8 fasc. Parte_6
per il pagamento anche degli immobili di ME. E le seguenti l'e-mail del 6 Pt_1 dicembre 2017 (doc. 7 fasc. , il riepilogo del calcolo IMU e TASI 2017 (inclusivo di Pt_1 tutti i cespiti del compendio di via Sant'Antonio- doc. 9, 10 fasc. , i modelli F24 Pt_1 imputati ad per il relativo pagamento. Parte_6
Appare evidente che l'imputazione giuridica ed economica delle spese di possesso di un bene ad un soggetto contraddice l'allegazione del possesso esclusivo dello stesso in capo agli odierni convenuti.
Rende, peraltro, palese verso l'esterno (anche all'allora , la sussistenza dei diritti reali in capo CP_6 all'amministrata al fine della giustificazione dei relativi oneri con ciò deprimendo ad illazione la prospettazione di un rapporto uti dominus con le cose. Sul punto si innesta, peraltro, la confutazione tanto assertiva che probatoria degli attori circa la mancata indicazione e prova di qualsivoglia tipo di onere fiscale legato al possesso delle cose che i convenuti hanno anche solo omesso di affermare di aver sostenuto. In atti non risulta la prova di alcuno dei tributi versati per gli immobili usucapendi. Ciò
a discapito della prova contraria di una gestione patrimoniale degli stessi affidati ad un soggetto esterni omesso di svolgere in causa che riceveva i pagamenti dagli usufruttuari;
7) il rendiconto della procedura di amministrazione di sostegno di del 14 dicembre Parte_6
2017 comprensivo di inventario patrimoniale, comprendente tutte le unità immobiliari facenti parte dell'intero compendio immobiliare di ME, via Sant'Antonio, con riconoscimento del cinquanta per cento dell'usufrutto alla medesima, del rimanente cinquanta per cento al OR
pagina 20 di 35 senior. Atto sottoscritto dagli odierni usucapenti (pp. 4.- 5 doc. 16 fasc. Parte_2
; Pt_1
8) il rendiconto della procedura di amministrazione di sostegno di senior del 19 Parte_2 aprile 2019 comprensivo di inventario patrimoniale, comprendente tutte le unità immobiliari facenti parte dell'intero compendio immobiliare di ME, via Sant'Antonio riconoscimento del cinquanta per cento dell'usufrutto allo stesso e della piena proprietà nonché della corrispondente nuda proprietà del compendio alle parti dell'odierno giudizio. Atto sottoscritto dagli odierni usucapenti (pp. 4 e 5 doc. 17 fasc. ; Pt_1
9) l'estratto dal 23 novembre al 31 dicembre 2018 del conto corrente di corrispondenza intrattenuto dal OR con la (all. 7 doc. 18 Persona_2 Controparte_7 fasc. , gli avvisi di pagamento e relativi f24 (infra all. 33 docc. 19 fasc, , la Pt_1 Pt_1
Fattura n° 122/2018” (all. 34 doc. 20 fasc. , “Bonifico in data Parte_8 Pt_1
29.01.2018 a favore dello (all. 24 doc. 21 fasc. , elenco immobili Parte_8 Pt_1
al 19 agosto 2017 e del 23 dicembre 2018 confezionati dal citato studio Parte_6 commercialistico ai fini gestori anche del compendio di ME (docc. 22, 23 fasc. Pt_1 nonché l'e-mail 13 dicembre 2021 avente ad oggetto “Accertamenti TASI 2016 2017 – Pt_2
” del citato studio (doc. 24 fasc. . Da tale congerie di documenti si evince il Pt_6 Pt_1 perdurante sostenimento degli oneri fiscali ed accessori del compendio in capo ai due usufruttuari ante mortem con quel che ne segue circa l'induzione che anche prima di tale momento (vista la presenza di un soggetto professionale che se ne occupava).
A ciò si può giustappore la valutazione dell'assenza dell'animus possidendi rem sibi habere in capo agli odierni usucapenti quale sostrato volitivo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione. Ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cass. II, 27 febbraio 2007, n. 4444). Circostanza che si desume sia dagli atti di gestione e di pagamento su illustrati posti in essere dagli usufruttuari dei diversi cespiti, sia da tutta una serie di comportamenti materiali e giuridici tenuti dagli odierni usucapenti. Fatti e dichiarazioni che illustrano come gli stessi non avessero mai avuto la volontà di comportarsi come pieni ed unici proprietari della cosa.
Si riportano alcune espressioni documentali di ciò, quali:
a) le e-mail del 4 agosto 2021, con cui l'avvocato Marco Quiroz, per conto e nell'interesse di affermava: “avviso che il dottor ha provveduto nell'interesse di tutti i CP_1 Controparte_1 comproprietari a chiedere anche la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà in conseguenza della morte dei genitori e relativamente agli immobili di via Sant'Antonio in ME che non sono caduti in successione ..le spese dei due atti sono specificate nella nota allegata dallo stesso dott. ovviamente già saldata. Con la presente sono a chiedere pertanto il CP_1 rimborso delle spese dell'atto notorio (339,34 + iva) nella quota di un terzo al tuo cliente
pagina 21 di 35 e quanto alla restante somma (200 per onorari + iva e 142 per anticipazioni) per Parte_9 la riunione dell'usufrutto se ne chiede il rimborso..”(doc. 29 fasc. ; Pt_1
b) la ricevuta di pagamento di € 71 dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2021 nei confronti di per la voltura catastale del ricongiungimento dell'usufrutto del medesimo alla nuda CP_1 proprietà dei tre figli e dei due attori, a seguito della scomparsa (infra Persona_2 doc. 26 fasc. ; Pt_1
c) l'avviso di parcella 22 luglio 2021 e parcella del 29 luglio 2021 del notaio ad per Per_3 CP_1 il compenso a fronte dell'esecuzione della citata voltura catastale del citato ricongiungimento (doc. 27 e 28 fasc. poi oggetto di richiesta di rimborso delle spese ai comproprietari. Pt_1
Si tratta, in questo caso, di dichiarazioni ed atti ante causam particolarmente pregnanti poiché divisano la “naturalezza” dell'odierno usucapente nel richiedere la rifusione di una spesa per la quota di un diritto su bene non considerandolo suo all'evidenza. Da qui l'impossibilità di poter desumere che in precedenza si considerasse proprietario esclusivo dei relativi cespiti. Un proprietario esclusivo non chiede il rimborso di spese necessarie ad una voltura catastale dell'immobile tesa al riconoscimento formale (a vari fini) della comproprietà del cespite tra i quattro compartecipi. Ciò in disparte la valutazione dell'acquisto della quota di comproprietà da (doc. 45 Parte_4 fasc. ; doc. 27 fasc. ) Si tratta, anche questo, di un contegno negoziale che non CP_4 Pt_5 può essere sterilizzato sic et simpliciter dal suo collegamento ad una più generale transazione su altre liti (doc. 44 fasc. ). Allo stesso modo con il riferimento all'insensibilità dell'atto dispositivo CP_4 dello ius possidendi rispetto all'esercizio dello ius possessionis che sorregge l'usucapione.
In questo caso la compravendita fa emergere:
- lo specifico riconoscimento del proprio diritto limitato sulla cosa ovvero: “comproprietari in ragione di 1/4 (un quarto) ciascuno, in Comune di ME, in Via S. Antonio n. 33, di un intero fabbricato con area a cortile pertinenziale.. ..di 1/8 ciascuno..” Appare tanto logicamente che giuridicamente desumere che per il passato gli stessi non si considerassero possessori della cosa quali proprietari esclusivi;
- la circostanza che l'usufrutto corrispondente, quantomeno, alla nuda proprietà di
[...] ma non solo, vista la descrizione petitoria presente nell'atto) non sia stato usucapito Pt_4 negli anni da parte di ed non avrebbe potuto CP_1 Parte_5 Parte_4 cedere “in parti eguali in ragione di 1/8 ciascuno” alcun diritto di piena proprietà sul compendio considerato in generale. L'usucapione maturata anteriormente laverebbe provata di ogni diritto dominicale.
In definitiva va rigettata la domanda di usucapione proposta tanto da che Pt_5 Controparte_4
La domanda di scioglimento della comunione e divisione.
Occorre affrontare una serie di questioni preliminari di merito riguardanti la possibilità giuridica dell'effetto propulsato dalle parti, le quote esitate alla compravendita del 10 aprile 2024 e delle possibili operazioni divisionali cui giungere.
In limine litis, tuttavia, vanno svolte alcune precisazioni di carattere processuale.
In primis va dichiarata l'inammissibilità di tutte le produzioni documentali successive all'udienza di precisazione delle conclusioni (celebrata mediante trattazione scritta) quale ultimo momento utile tanto per precisare le domande di merito e le istanze istruttorie quanto per formulare un'istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti sopravventi al maturare delle preclusioni istruttorie. Istanza
pagina 22 di 35 efficacemente formulata soltanto dai convenuti rispetto ai citati atto di compravendita del 10 aprile
2024 e connessa transazione (docc. 44, 45 fasc. ; doc. non numerato fasc. doc. 27 CP_4 Pt_4 fasc. ). Pt_5
Va censurata, di contro, la condotta processuale della difesa attorea che si è cimentata nella produzione della citazione notificata nonché, soprattutto, di 5 documenti così enumerati in calnce alla memoria di replica:
32) dichiarazione di di carattere edilizio (costituente condizione dell'azione); Parte_2
33) dichiarazione di di conformità catastale (costituente condizione dell'azione); Parte_2
34) denuncia di variazione del Corpo F e cioè dell'abitazione di;
CP_1
35) nuova planimetria del Corpo F e cioè dell'abitazione di;
CP_1
36) ricevuta dell'Agenzia delle Entrate per la denuncia di variazione del Corpo F e cioè dell'abitazione di . CP_1
Documenti, peraltro, formati dalla stessa parte ( durante la fase decisoria. Parte_2
Allo stesso modo la produzione svolta da in uno con la sua comparsa Parte_5 conclusionale docc. 27 a – c.
La comparsa conclusionale è un atto scritto con cui il difensore espone in precise posizioni, cioè conclusioni, i provvedimenti che si richiedono al giudice sulla base delle originarie domande e del globale svolgimento del processo;
in pratica ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
Allo stesso modo la a memoria di replica è un atto scritto avente il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie illustrando ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Non possono, di contro, essere prodotti documenti atti a dimostrare né fatti e conclusioni già rassegnati, né tantomeno, fatti nuovi.
Nel caso attoreo, peraltro, la produzione documentale, di per sé illegittima in questa fase, è stata effettuata in sede di memoria di replica ovvero quando le altre parti non potevano prendere posizione con quel che ne segue circa la lesione del diritto di difesa. La difesa attorea sostiene la possibilità di produrre tali documenti in quanto dimostrativi dell'avvenuta integrazione delle condizioni dell'azione sub specie delle menzioni edilizie e di quelle catastali per gli immobili rispetto ai quali il C.T.U. aveva evidenziato (già a far data dal 5 ottobre 2023) le irregolarità di cui meglio infra. Questo contengo processuale non risulta coerente con la disciplina del processo anche in tema di condizioni dell'azione, della loro integrazione assertiva e della loro prova in quanto il momento ultimo della citata verifica è quello della precisazione delle conclusioni. A nulla rileva la circostanza che un loro difetto possa essere sanato in sede di appello in quanto, come detto, gli scritti finali hanno mera funzione illustrativa sicchè il giudice di primo grado non è tenu8to a conoscere fatti o documenti nuovi.
La possibilità giuridica dello scioglimento della comunione e divisione.
La difesa attorea si è diffusa in modo sistematico nella propria interpretazione dell'incidenza della cc.dd. irregolarità edilizie e catastali emerse in sede di operazioni peritali ed oggetto del relativo contraddittorio tecnico. Ha assunto in via principale la natura formale della dichiarazione di nullità prevista dall'art. 46 del D.PR. 380/2001 e la conseguente sussistenza della relativa condizione alla luce della dichiarazione prodotta sub 32 a firma di uno degli attori. L'assunto è corretto in diritto ma errato processualmente.
pagina 23 di 35 La c.d. presenza delle menzioni urbanistiche concerne unicamente la loro indicazione nell'atto sostanziale e, specularmente, nel processo. Fatto avvenuto nell'ambito dell'elaborato peritale ove è stata indicata
• l'erezione di tutti i corpi di fabbrica ante il 1° settembre 1967;
• i titoli edilizi per gli interventi successivamente apportati (fatto di per sé irrilevante ai fini della validità dell'atto sostanziale e, quindi, della possibilità giuridica della pronuncia di una sentenza che ne tenga luogo) (pp. 43- 45 elaborato peritale)
La sussistenza conformità edilizia del costruito rispetto a tali titoli esula dalla natura di nullità formale delle disposizioni richiamate.
Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L.
n. 47 del 1985, dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre
1967. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021, nello stesso senso Cass. II, Ordinanza n. 9255 del
04/04/2023; Cass. II, n. 9152 del 03/04/2023; Cass. II, n. 7020 del 09/03/2023; Cass. II, n. 26564 del 30/09/2021; Cass. II, n. 26563 del 30/09/2021; Cass. II, n. 17287 del 19/08/2020; Cass. II, n. 16537 del
31/07/2020; Cass. VI- II, n. 13435 del 01/07/2020; Cass. VI- II n. 12963 del 30/06/2020; Cass. II, n.
2675 del 05/02/2020).
La giurisprudenza ha così sintetizzato il principio di diritto (p. 37 citate Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021):”Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio». Precisando – sul piano semantico – che “seppur la nullità scaturisca dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sé (la nullità, tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente;
mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata - ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 3, della legge n. 47 del 1985 - con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta), per ragioni di brevità nel prosieguo si parlerà di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” (p. 9 cit. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). Sotto questo profilo non vi sono ostacoli giuridici in quanto le menzioni urbanistiche sono dimesse in una relazione peritale confezionata da un ausiliario del Giudice nell'esercizio di un munus publucum. Appare del tutto inutile processualmente la illegittima produzione documentale offerta dalla difesa attrice in sede di memoria di replica. La presenza di irregolarità edilizie da sanare mediante opere e procedimenti amministrativi attiene all'intrinseco del bene come tale esulante dalla natura dichiarativa della menzione e della relativa pagina 24 di 35 nullità testuale. Esse possono rilevare nell'ambito della valutazione della stima della porzione da assegnare sulla falsariga del principio secondo cui lee spese occorrenti per sopperire alla vetustà degli elementi strutturali di alcuni dei beni da dividere vanno calcolate nella stima della porzione che li comprende, ai fini della tutela, appunto, del diritto dei condividenti all'uguaglianza qualitativa delle distinte quote (infra et arg. Cass. II, 2 febbraio 2017, n. 2810; così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14665 del
07/06/2016).
La conformità catastale. L'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 , prescrive che:" Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari";
Il successivo comma 1-ter (introdotto dall'art. 8 comma 1-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. con modif. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 “recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) precisa che: “Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità' rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". Si tratta di disposizioni “avulse” dal sistema civilistico ed inerenti unicamente ad aspetti di diritto tributario che concernono non soltanto la conformità allo stato di fatto alla planimetria dell'immobile depositata in catasto, ma anche dei dati catastali, costituendo questi ultimi gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali. L'omissione di tale declaratoria, pertanto, determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale (infra Cass. II, 21 luglio 2016, n. 15073; Cass. II, 3 giugno 2016, n. 11507; Cass. II, 11 aprile 2014, n. 8611).
In giurisprudenza (soprattutto in materia di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.) si è specificato che l'art. 29, comma 1 bis della l. n. 52 del 1985 rechi due distinte disposizioni. La prima - concernente la c.d. “conformità catastale oggettiva”, ossia la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile oggetto del contratto e la rappresentazione catastale del medesimo;
essa impone, quindi, un contenuto necessario del contratto (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto, dichiarazione degli intestatari o attestazione di un tecnico aventi ad oggetto la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) e attiene alla sfera della validità del medesimo.
La seconda - concernente la conformità catastale soggettiva, ossia l'identità tra l'autore dell'atto e l'intestatario catastale dell'immobile – che impone al notaio di individuare gli intestatari catastali e di pagina 25 di 35 verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;
essa non introduce un contenuto necessario del contratto, ma impone un'attività al notaio rogante. La prima di tali disposizioni è presidiata con l'espressa previsione della nullità dell'atto privo del contenuto prescritto. La seconda non è invece assistita da alcuna sanzione di nullità dell'atto rogato senza la sua osservanza, cosicché il mancato rispetto della stessa risolve i propri effetti esclusivamente sul piano della responsabilità delle parti e del notaio (per quest'ultimo, tanto sul piano disciplinare quanto su quello dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale). Orbene l'assenza della dichiarazione c.d. conformità catastale oggettiva delle parti o, in via sostitutiva, di un tecnico abilitato, comportando la nullità assoluta dell'atto negoziale non può non assumere rilievo anche in via processuale. La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né comunque, un effetto che eluda le norme di legge che limitano, nella forma e nel contenuto, la loro autonomia negoziale.
I suddetti principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla c.d. "conformità edilizia ed urbanistica", devono ritenersi operanti anche con riferimento alla c.d. "conformità catastale oggettiva", attesa l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive discipline. Deve pertanto ritenersi che anche la "conformità catastale oggettiva" integri una condizione dell'azione; con la conseguenza che essa soggiace al principio generale che, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, rileva non il momento della domanda, bensì quello della decisione (SSUU n. 23825/09; da ultimo, Cass. 16068/19), da intendersi, per le parti, come l'ultimo momento assertivo ovvero l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tra gli effetti negoziali “condizionati” dalla presenza della "conformità catastale oggettiva" vi è lo scioglimento delle comunioni e, quindi, le conseguenti operazioni divisionali. Le comunioni a cui si riferisce la norma sono sia quelle incidentali ereditarie (quale atto inter vivos v. Cass. SS.UU. 7 ottobre
2019, n. 25021) sia quelle volontarie su singoli beni ex art. 1100 c.c.. I comunisti, o un tecnico abilitato in loro sostituzione, devono rilasciare la dichiarazione che i beni oggetto delle comunioni abbiano uno stato di fatto conforme a quello rappresentato nelle planimetrie depositate in catasto.. La disposizione in parola introduce un onere formale ovvero che vi sia tale dichiarazione a prescindere che in fatto sia veritiera o meno assumendosene su un altro piano le parti le relative responsabilità qualora ne rilascino una falsa. Purtuttavia sul piano processuale appare evidente che se le stesse parti o se l'ausiliario del Tribunale (all'esito dell'accertamento tecnico richiesto – come in questo caso -pp. 46 - 485 dall'elaborato peritale) affermino che lo stato di fatto non sia conforme a quello di diritto oppure che la destinazione d'uso sia divergente dalla categoria catastale indicata non è possibile, poi, rilasciare tale dichiarazione al fine di ritenere integrata la condizione dell'azione. L'esito “negativo” di un'eventuale C.T.U. disposta in corso di causa non potrebbe essere superato da una dichiarazione delle parti o di altro tecnico circa la sussistenza di quella conformità non riscontrata in corso di causa. In questo caso dovrebbe intervenire la “regolarizzazione” entro la presa in decisione della controversia affinchè le parti (o un loro tecnico) possano attestare e dichiarare l'effettiva conformità dello stato di fatto a quello di diritto.
In punto di fatto è noto alle parti che il C.T.U. ebbe a rilevare le seguenti irregolarità catastali inficianti la possibilità giuridica del trasferimento: i. difformità tra la categoria catastale indicata nelle visure e la destinazione d'uso concreta della cosa nel c.d. Corpo A – immobile sito a ME (MI) Via S. Antonio n. 35 Abitazione
Residenza [A/4] di cui al– Fg. 9; mapp. 360; Sub. 15. Il cespite è utilizzato dal convenuto come studio medico mentre nelle visure catastali viene indicata Controparte_4
pagina 26 di 35 come civile abitazione. Si tratta di uno iato che incide direttamente sulla rendita catastale e come tale rileva ai fini della impossibilità di rendere in via sostanziale una dichiarazione di conformità ed, in via processuale, a ritenere giuridicamente possibile lo scioglimento della comunione ordinaria su tale cespite;
ii. difformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie depositate in catasto nel c.d. Corpo D Via S.
Antonio n. 33– Fg. 9; mapp. 360; Sub. 20 Abitazione Residenza [A/4];
iii. difformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie depositate in catasto nel c.d. Corpo F sito in
Via S. Antonio n. 37– Fg. 9; mapp. 360; Sub. 703 Laboratorio [C/3].
In via preliminare può dichiararsi l'impossibilità giuridica di procedersi allo scioglimento della comunione ordinaria e alla divisione nel presente processo di primo grado (nei limiti del thema decidendum devoluto dalle parti con le conclusioni precisate) dei cespiti individuati convenzionalmente come corpo A , D, F. Di contro va dichiarata la possibilità giuridica di tali effetti rispetto ai corpi di fabbrica B, C ed E
Il merito della domanda. L'art. 1100 cod. civ. definisce la comunione c.d. "ordinaria", la situazione in cui «la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione. Ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione (art. 1111, primo comma, cod. civ.); e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacché "in communione nemo compellitur invitus detineri". In tale contesto occorre esaminare l'an dividendum sit sotto lo specifico profilo oggettivo e soggettivo. Il primo – depurato dei corpi di fabbrica catastalmente irregolare – può essere individuato nei seguenti cespiti: Con 1) Corpo B Via S. Antonio n. 35, Abitazione Residenza [ ] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
16;
2) Corpo C, Via S. Antonio n. 33, Autorimessa / Box [C/6] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
17;
3) Corpo E, Via S. Antonio n. 33, Abitazione Residenza [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
701;
Ciò in virtù dell'atto di compravendita del 14 giugno 1985 (doc. 1 fasc. con la quale le parti Pt_1 acquistarono pro indiviso il diritto di nuda proprietà del compendio sito ME (Milano) in via Sant'Antonio n° 33, 35, 37 e del fatto che:
- il 19 maggio 2016 scomparve (marito e padre) degli odierni attori- titolari iure Parte_7 hereditario;
- il 19 agosto 2017 è scomparsa (doc. 4 fasc. ); Parte_6 CP_4
- il 23 dicembre 2018 è scomparso (senior – doc. 5 fasc. ), Parte_2 CP_4 così consolidando il diritto di usufrutto nella nuda proprietà delle odierne parti per la quota di un quarto ciascuno in virtù della vis espansiva del diritto dominicale pieno. Naturalmente gli attori non posson che agire pro indiviso in questo giudizio a prescindere da qualsivoglia loro velleità divisoria interna atteso che non è stato né allegato né provato che abbiano proceduto ante litem ad una divisione dell'eredità relitta da Parte_7
In termini soggettivi, poi, assume rilievo sui generis l'atto di compravendita della quota di comproprietà di per un ottavo ciascuno, da parte di e Parte_4 Pt_5 Controparte_4
pagina 27 di 35 stipulato il 10 aprile 2024 soltanto sui seguenti singoli cespiti (residuati dalla declaratoria di cui sopra – pp. 2 e 3 dell'atto): CP_
- Corpo B Via S. Antonio n. 35, Abitazione Residenza ] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub.
16;
- Corpo C, Via S. Antonio n. 33, Autorimessa / Box [C/6] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 17;
Per quanto concerne, invece, il Corpo E ovvero l'Abitazione di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 701 nell'atto vi è una scomposizione materiale e soggettiva del compendio nella proprietà di che ha Pt_4 ceduto un quarto del suo diritto unicamente rispetto a detto cespite in favore di Parte_5
(nello stesso modo ha proceduto con riferimento al c.d. Corpo D sub 20 in favore di Controparte_4
– bene, come detto, non suscettibile di scioglimento giudiziale). Si tratta all'evidenza di un atto di disposizione privo di efficacia reale in quanto la parte ha disposto – seppur nei limiti della sua quota astratta di un quarto – di uno specifico bene del compendio: in sintesi di una sua porzione materiale.
Purtuttavia, le parti sono in comunione ordinaria in virtù di un unico titolo negoziale che gli conferisce il diritto di disporre della loro intera o frazionata quota ideale e non porzione materiale. Da qui l'inefficacia reale dell'atto dispositivo e l'impossibilità di considerare tanto che CP_1 Pt_5 uali successori a titolo particolare sullo specifico bene. La c.d. cessione ha unicamente un
[...] valore obbligatorio all'esito divisionale (come meglio infra).
Con riguardo alla comunione pro-indiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo diritto determina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel caso in cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con la conseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolare dell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento della comunione a norma dell'art. 1111 cc nell'assunta qualità di partecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di un singolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nella comunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì solo obbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a far parte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cui all'art. 1111 cc, potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 1113 c.c. (Cass. VI-II, Ord. 23 febbraio 2018, n. 4428; infra 8315/1990; n.
10629/1999).
Ed infatti un conto è la vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo compartecipe, che non modifica, per la ragione già vista, la composizione soggettiva della comunione, altra cosa è l'alienazione della quota astratta di comunione o di una sua frazione parimenti astratta, che comporta il subingresso dell'acquirente nella comunione (infra Cass. II, Ord. 22 agosto 2022, n. 25097; Cass. n. 737/2012; n. 26051/2014).
Ne segue in termini logico- giuridici che deve considerarsi ancora parte della Parte_4 comunione ordinaria sul tutto non potendo esitare a fini processuali alcuna pronuncia di cessata materia del contendere in suo confronto. L'esito divisionale che scaturirà dalla presente sentenza, comporterà contestualmente il dispiegamento di un'efficacia reale della compravendita nei limiti dei beni che saranno attribuiti agli acquirenti ( e . Pt_5 Controparte_4
Ogni questione relativa ad un eventuale conguaglio (attesa la manifesta assenza di istanze di attribuzione o assegnazione di beni da parte di rimane assorbita dal regolamento Parte_4 contrattuale del prezzo avvenuto in sede di compravendita. A questo proposito va declinata incidentalmente ogni questione di nullità dell'atto di compravendita per l'eventuale in veridicità delle dichiarazioni di conformità catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 rilasciate dai contraenti in quella sede con riferimento ai cespiti oggi esclusi dalla divisione. Va notato, infatti, (a prescindere dall'aspetto processuale) che trattasi di una nullità formale sicchè non rileva l'eventuale discrasia di veridicità del suo contenuto (avente rilevanza ad altri pagina 28 di 35 fini). Pertanto, l'atto non può che considerarsi valido – nei limiti della odierna potestas decidendi – ai fini delle operazioni divisionali con le precisazioni di cui sopra.
Questa ricostruzione giuridico- processuale non osta (come rettamente sottolineato dalla difesa attore) ad una divisione “parziale” potendosi mutuare (vista l'eadem ratio) la “disciplina” illustrata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di divisine di un compendio immobiliare recante alcuni immobili privi della dichiarazione o del titolo edilizio originario, secondo cui ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (infra cit. Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n.
25021; Cass. II, 10 ottobre 2023, n. 12656). Stessa nullità testuale e formale, come visto, del difetto di conformità oggettiva catastale.
Chiarito ciò può passarsi alla formazione dei lotti previa loro stima. Sul punto possono recepirsi i criteri valutativi indicati dal C.T.U. (pp. 49 -63 C.T.U.) ed i risultati a cui
è pervenuto (pp. 63- 70 tanto rispetto alla naturale opinabilità della citata materia quanto delle intrinseche caratteristiche delle porzioni del compendio che andranno ad essere divise. Peraltro giova rilevare la condivisione dei citati criteri e coefficienti da parte dei cc.tt.p. delle parti (v. osservazioni) e la quasi coincidenza dei valori di estimo finali. In sintesi:
− Corpo B 60.306,00
− Corpo C 27.945,00
− Corpo E 155.927,00, per complessivi € 244.178,00 Pertanto, ciascun condividente non viene considerata in virtù dell'effetto reale che avrà Parte_10 l'odierno esito divisionale) avrebbe diritto ad una quota di beni in natura pari a nominali € 61.044,50. Al fine di formare le porzioni omogenee secondo il criterio dell'art. 727 c.c. bisogna tener conto della qualità ed quantità di beni a disposizione rispetto al numero di quotisti e alla loro entità. Il tutto, peraltro, in consonanza con il principio di cui all'art. 720 c.c. sulla non comoda divisibilità dei singoli cespiti presenti nella comunione. Ora le vicende assertive e negoziali intervenute fino all'udienza di precisazione delle conclusioni hanno mutato radicalmente il quadro delle istanze attributive dei beni in natura implicando la necessità di valutare il numero e la consistenza delle porzioni da formare.
I convenuti ed hanno chiesto di poter rimanere in comunione tra di loro in Pt_5 Controparte_4 sede di precisazione delle conclusioni così creando una macro - quota di due quarti. A questa, tuttavia, deve aggiungersi la quota di cui ha disposto in via “obbligatoria” atteso che non ha Parte_4 svolto alcuna istanza di partecipazione allo scioglimento della comunione e divisione giudiziale e che l'effetto reale della disposizione delle porzioni fisiche (di cui all'atto del 14 aprile 2024) potrà aversi con l'odierno esito divisionale (ogni altra questione quotistica verrà risolta internamente alle sub porzioni tra ed . CP_1 Parte_5
In definitiva le quote ideale a cui fare riferimento finale sono:
- ¼ indiviso fra e Parte_1 Parte_2
- ¾ indivisi tra e Controparte_4 Parte_5
Nessuno degli immobili CORPO B, C, ed E può considerarsi comodamente divisibile rispetto a tali due quote diseguali e ciò per le caratteristiche intrinseche e strutturali già delineate nella relazione peritale. A fortiori, rispetto agli interessi e ai bisogni che quel tipo di beni rappresentante in modo del tutto diverso fra le parti in giudizio così da deporre per una insussistenza funzionale di comoda divisibilità.
pagina 29 di 35 In questo caso rientra nei poteri del giudice di merito accertare se, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. La riduzione dell'entità del conguaglio rappresenta un criterio per indirizzare in via residuale la costruzione della porzione atteso che trattasi di un mero equivalente monetario perequativo della diseguaglianza di valore della porzione rispetto alla quota ideale. Un conguaglio troppo elevato corrisponderebbe ad una sostanziale sostituzione di una cosa caduta in comunione con una esterna. In questo caso, peraltro, non si può ignorare la posizione assunta dalle parti in termini di istanza attributiva in natura dei beni.
Come ricordato anche dalla difesa attorea la disciplina generale in tema di divisione, impone al giudice di dover perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura, posto che la regola dettata dall'art. 720 c.c. interviene solo nel caso in cui il primo risultato non sia conseguibile, individuando quindi come soluzioni alternative, dapprima la richiesta di attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti), ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti (Cass. II, Ord. 12 febbraio 2021, n. 3694). Ne segue che per valore e numero di immobili non possano che formarsi due porzioni. Tema che si interseca, necessariamente, con le istanza attributive rassegnate dalle parti nei termini e limiti degli artt.
183 e 189 c.p.c..
A tal proposito trova una stimmate (processuale) la ridda di domande principali e subordinate di merito in cui si è cimentata la difesa attorea in sede di memoria di replica (in modo assai più articolato rispetto alla comparsa conclusionale) sulla questione divisoria. Si tratta di un contegno processuale incentrato sulla scorretta interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulla natura e proponibilità senza preclusioni delle istanze attributive in sede decisoria. E' certamente vero che il giudizio di scioglimento delle comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (ex multis Cass. II, 13 giugno 2019, n. 15926)
Il giudice, tuttavia pertanto deve tener conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale, la quale, a norma dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (infra Cass. II, 25 febbraio
2019, n. 5402; Cass. n. 5399/1979; n. 969/1996; n. 4111/1996).
In un eventuale gravame alla presente sentenza gli attori potranno formulare le conclusioni qui rassegnate soltanto in comparsa conclusionale e memoria di replica (addirittura) ma ai fini della delimitazione del thema decidendum del presente giudizio di primo grado, il Tribunale non potrà che fare riferimento a quelle precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero le note scritte del 21 maggio 2024 aventi il seguente tenore, nell'ambito della divisione: pagina 30 di 35 “Si riportano a tutte le proprie precedenti difese ed insistono per l'assegnazione di un lotto, secondo l'ipotesi di divisione presentata dal consulente tecnico d'Ufficio… in via principale, dichiarare, con ordinanza o con sentenza, la divisione del predetto compendio immobiliare ed attribuire a ciascuno dei comproprietari la proprietà esclusiva delle porzioni immobiliari risultanti dal progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'Ufficio e con i conguagli in denaro dal medesimo indicati;
… - in via subordinata e solo per l'ipotesi, non creduta, in cui il compendio immobiliare sia ritenuto non divisibile, disporne la vendita con attribuzione agli attori della quota parte del ricavato di loro competenza”. Si tratta di un'asserzione direttamente generica ma indirettamente ricostruibile, seppur in via perplessa, rispetto alle ipotesi divisionali in cui si era cimentato l'ausiliario del Tribunale (p. 76 oggetto di ampia contestazione soprattutto da parte dei convenuti). In questo caso esso rileva unicamente al fine di comprendere quale sia l'istanza attributiva rassegnata dagli attori nel precisare le proprie conclusioni: in alternativa ovvero il “Corpo A + B” oppure “Corpo F + C”. Ebbene nella odierna divisone parziale i Corpi A ed F sono stati espunti residuando unicamente quelli
B e C. La parte attrice, comunque, ha insistito in un'attribuzione in natura (che a dispetto di quanto contestato dalla difesa convenuta) non può essere considerato un atto emulativo ma naturale esplicazione del diritto alla divisione in natura di cui all'art. 713 c.c.. La circostanza di fatto che i convenuti e CP_1
abbiano uno specifico interesse familiare e lavorativo non può essere valutata a priori ovvero Pt_5 ostativa all'esercizio del diritto alla divisione in natura laddove questa sia effettivamente possibile vista la pluralità di cespiti. L'unica possibilità di conciliare le opposte richieste nell'ambito dei principi di diritto che vincolano il Tribunale è quella di formare:
- il LOTTO 1 con il Corpo B del valore di € 60.306,00
- il LOTTO 2 recante tanto il Corpo C che E del valore complessivo di € 183.872,00.
Appare necessitato dall'algebra constatare la quasi identità tra il valore dei due e quello delle Pt_11 quote per come su ricostruite e ciò al fine di procedere all'attribuzione diretta ex art. 729 c.c. vista la loro diseguaglianza.
Come segnalato sovente dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto in tema di divisione di comunione ereditaria - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ (infra Cass. 15 ottobre 2010, n. 21319), con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alla quota loro spettante, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere ai sensi dell'articolo 729 cod. civ. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere alla assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice;
cioè in quanto l'alterazione della originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte (infra Cass. II;
10 gennaio 2014, n. 407; Cass. II, 9 ottobre 2007, n. 21085) Logica conseguenza di ciò è l'attribuzione diretta a e Parte_1 Parte_2
(pro indiviso) del con diritto al conguaglio pari ad € 738,50 e del (pro indiviso) a CP_9 CP_10
e Come su spiegato la c.d. cessione delle quote di Controparte_4 Parte_5 aveva un effetto obbligatorio all'esito divisionale sicchè l'attribuzione di alcuni Parte_4
pagina 31 di 35 cespiti (sui quali insisteva anche la sua quota ideale) ai convenuti acquirenti determinerà (al passaggio in giudicato della sentenza) l'automatica efficacia reale della cessione rispetto a questi.
Va da sé – vista anche l'espressa domanda formulata sul punto dagli attori – che Controparte_4 va condannato al rilascio dell'immobile Corpo B (Via S. Antonio n. 35, Abitazione
[...]
Residenza [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 16) al passaggio in giudicato dell'odierna sentenza
(trattasi di una condanna dipendente da un effetto costitutivo immutativo del titolo precedente).
La domanda di condanna alla c.d. indennità di occupazione proposta dagli attori. L'assunto è infondato. E' noto alle parti, de iure, che l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). Ciò legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016).
Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. II, 14 aprile 2015, n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Tuttavia se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (infra Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Calando tali coordinate ermeneutiche nelle emergenze processuali di causa non può che rigettarsi la domanda in quanto:
pagina 32 di 35 - gli attori non hanno mai chiesto l'utilizzo turnario o pieno di uno dei beni del compendio immobiliare giungendo, di contro, a richiedere soltanto direttamente in giudizio la c.d. indennità di occupazione o fruttificazione del bene goduto da altri a mo' di canone di locazione. Il ragionamento è errato in diritto poiché la giurisprudenza di legittimità riconosce quella situazione giuridica soggettiva soltanto quale contropartita per la preclusione all'utilizzo del bene opposta dagli altri comproprietari. Il disinteresse personale ed economico a tale utilizzo diretto per tutta la durata della comunione non fa sorgere alcuna compensazione indennitaria in quanto il comproprietario si è astenuto da quella facoltà ovvero lo ius utendi;
- gli attori hanno sempre negato l'esercizio di qualsivoglia forma di possesso sul compendio da parte dei convenuti al fine di negare la sussistenza dei presupposti dell'usucapione. Da qui il precipitato logico giuridico che non vi è stata un'esclusione alla volontà degli attori di godere del bene ma una loro tolleranza e disinteresse verso la cosa. Il cortocircuito logico e giuridico in cui incorre la loro difesa emerge in tutti gli scritti difensivi e, soprattutto, in quelli finali di cui all'art. 190 c.p.c., ove discorrono di utilizzazione esclusiva. Delle due l'una o i convenuti hanno posseduto i beni e allora li avrebbero usucapiti oppure vi è stata tolleranza nel loro utilizzo atteso che nessun titolo obbligatorio (sub specie di comodato) è stato provato nel presente giudizio (che avrebbe, peraltro, eliso qualsivoglia diritto ad un compenso qualora gratuito).
Dalla tolleranza per l'altrui ius utendi non deriva alcun diritto alla fruttificazione virtuale del bene.
Ogni altra questione risulta irrilevante.
La domanda di rimborso delle spese proposta in modo eguale da e è CP_1 Parte_5 infondata e va respinta.
I convenuti fondano gli esborsi sulle “riparazioni e migliorie” che avrebbero apportato ai cespiti. In linea di massimo non può che svilupparsi in modo coerente l'induzione giuridica dell'assenza del possesso in capo ai convenuti e del diritto al rimborso per addizioni o migliorie ex art. 1150 e ss. c.c..
In secondo luogo, non possono in astratto chiedere il rimborso di spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria che avessero, in thesi, attinto i beni dei quali sono stati assegnatari in questa sede comportando ciò un arricchimento ingiustificato. Su questo punto, peraltro, non vi sono evidenze di siffatti interventi oggetto di esborso da parte dei convenuti rispetto ai beni oggetto dell'odierna pronuncia divisoria residuale. Si tratta, infatti, di spese per riparazioni e miglioramenti della cosa atte ad un loro miglior godimento e preventive alla vetustà degli immobili (docc. 15-17; 26-34; 35-42 fasc. ; docc. 9- 25 b fasc. ) per come da questi attuato e che non possono essere CP_4 Pt_5 rimborsate.
Allo stesso modo non vi è titolo per il regresso rispetto agli atri ex nudi proprietari per le spese sostenute in quanto di carattere ordinario e non rientranti in quelle ex art. 1005 c.c..
Va da sé che per le ragioni su esposte appaia inconfigurabile in diritto, una qualsiasi ipotesi di illecito aquiliano (in sede decisoria la difesa dei convenuti lo ha così qualificato), derivante dall'esercizio attoreo del diritto alla divisione in natura. Le eventuali conseguenze pregiudizievoli di carattere economico in capo al solo convenuto deriverebbero unicamente dal factum Controparte_4 proprium ovvero dall'aver utilizzato il bene anche altrui per i propri bisogni senza premunirsi di un apposito titolo reale od obbligatorio. La circostanza di essersi avvantaggiato dell'accondiscendenza dei genitori usufruttuari non gi attribuisce alcun diritto in sé né, soprattutto, una posizione soggettiva superiore a quella degli altri comproprietari.
pagina 33 di 35 Un cenno finale sulla posizione di Parte_4
Ella ha così concluso in sede di precisazione delle conclusioni:
“Nel merito, in via principale, dato atto dell'avvenuto trasferimento da parte di a favore Parte_4 di ed delle proprie quote del compendio immobiliare sito Controparte_4 Parte_5 in ME, via Sant'Antonio, è venuto meno l'interesse di al proseguo della vertenza e, Parte_4 pertanto, se ne chiede l'estromissione ai sensi dell'art. 111 c.p.c.”. In via processuale si tratta di conclusioni non collimanti con il regime giuridico dell'atto di compravendita ad effetti obbligatori che ha compiuto e meglio descritti ut supra. La parte, tecnicamente, non poteva uscire dal processo vista l'assenza di effetti reali nell'atto di disposizione materiale dei beni di cui alla sua quota. Effetti che si realizzeranno contestualmente al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. ut supra).
In secundis, peraltro, la c.d. estromissione del dante causa ex art. 111 comma terzo c.p.c. può avvenire unicamente con il consenso di tutte le parti del giudizio. Fatto non occorso in questa sede.
[...] va considerata parte del presente giudizio ancorchè abbia rinunciato a qualsivoglia Pt_4 attribuzione divisionale visto il citato atto del 10 aprile del 2024 e l'annessa transazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza che può predicarsi parzialmente reciproca in via qualitativa e quantitativa. Le spese defensionali insorte in capo agli attori a seguito della domanda riconvenzionale di usucapione vanno poste a carico di e e liquidate Controparte_4 Parte_5 tenendo conto dello scaglione di valore determinato ex art. 15 comma primo c.p.c. (sulla base delle rendite dei fabbricati desumibili dalle visure catastali – all. E C.T.U.) in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Le spese riguardanti la divisione del compendio ereditario e le questioni accessorie vanno compensate integralmente vista la natura potestativa del diritto alla divisione e la soccombenza reciproca sulle domande accessorie.
Allo stesso modo nessuna rifusione è dovuta (peraltro si tratterebbe di un risarcimento del danno) per le spese sostenute dagli attori in sede di mediazione vista la natura del giudizio di divisione e la soggezione a cui la controparte è sottoposta. non ha chiesto la liquazione di spese di lite a suo favore vista la peculiare posizione Parte_4 assunta all'esito dei contratti di compravendita e transazione. Ella sarebbe, in thesi, vittoriosa rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli altri convenuti, e qui respinta. Purtuttavia dalla citata transazione (doc. 44 fasc. ) emerge l'autonoma regolamentazione tra le dette CP_4 parti delle spese di lite di questo giudizio in termini di compensazione integrale. Va dato atto di tale accordo.
Vanno compensate rispetto agli attori vista l'assenza di soccombenza fra le dette parti.
Le spese di C.T.U vengono poste definitivamente a carico delle parti per un quarto ciascuno essendo insorte per un interesse comune della comunione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa 1. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da e Controparte_4 contro e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_4 relativamente al compendio immobiliare sito in ME (MI) Via S. Antonio n. 33,35 e 37
(meglio descritti in atti e nella C.T.U. ; Per_1 pagina 34 di 35 2. accerta il diritto di e nella quota di un quarto Parte_1 Parte_2 pro indiviso, allo scioglimento della comunione ordinaria e divisione del citato compendio e di ed per un quarto Controparte_4 Parte_5 Parte_4 ciascuno;
3. accerta la possibilità giuridica della divisione rispetto ai soli immobili descritti come CORPO B,
C ed E (meglio descritti in atti e nella C.T.U. ; Per_1
4. preso atto della compravendita “obbligatoria” di quote del 10 aprile 2024 tra Parte_4 da un lato, e dall'altro, e della comoda Controparte_4 Parte_5 divisibilità del compendio residuo, forma i seguenti due CP_11
1 Via S. Antonio n. 35, Abitazione [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub. 16 – c.d.
[...]
Corpo B;
LOTTO 2 Via S. Antonio n. 33, Autorimessa / Box [C/6] di cui al – Fg. 9; mapp. 360; Sub 17
– c.d. Corpo C e Via S. Antonio n. 33, Abitazione Residenza [A/4] di cui al – Fg. 9; mapp.
360; Sub. 701 – c.d. Corpo E;
5. vista la natura disomogenea delle porzioni e le richieste delle parti, attribuisce a:
− e pro indiviso, il LOTTO 1; Pt_1 Parte_1 Parte_2
− e il LOTTO 2; Controparte_4 Parte_5 con diritto degli attori al conguaglio di € 738,50 a carico di e Controparte_4
Parte_5
6. rigetta ogni altra domanda o eccezione svolta dalle parti;
7. condanna e alla rifusione delle spese Controparte_4 Parte_5 processuali sostenute da e liquidate in € Parte_1 Parte_2
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando le altre;
8. compensa le spese di lite tra e e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_4
9. dichiara compensate le spese di lite tra da un lato, e Parte_4 Controparte_4
dall'altro;
[...] Parte_5
10. pone definitivamente a carico di tutte le parti per un quarto ciascuno le spese di CC.TT.UU. essendo insorte per un interesse comune della comunione.
Milano, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 35 di 35