Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2019
Decreto decisorio 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 28/09/2021, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 00924/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2008, proposto da
RO OV, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe SO in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;
contro
Comune di Arsiero - (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Tonolo, Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
per l'annullamento
del provvedimento comunale 3.3.2008 n. 2139, recante il diniego di permesso di costruire una strada in un’area soggetta a vincolo ambientale-paesaggistico e forestale-idrogeologico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Arsiero;
Vista l’ordinanza Presidenziale istruttoria n.. 938 del 30 dicembre 2019;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 938 del 30 dicembre 2019, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso, con l’avvertenza della valutabilità dell’inerzia quale contegno concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
che, nel termine fissato, nessuna utile produzione è stata effettuata, e ciò è sufficiente a confermare l’attuale carenza d’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 28 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO