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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 840/2023, promossa da in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa degli Parte_1 avv.ti Giuseppe Chiaia Noya, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, e Adriano
Garofalo;
- impugnante - nei confronti di già in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Trisorio Liuzzi, Flora Caputi, Francesco Biga
e Angelantonio Majorano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- impugnata – avverso il lodo arbitrale, depositato in data 31.05.2022, notificato in data 23.06.2023;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
06.05.2025.
Fatto.
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
Parte (d'ora in avanti con socio unico, corrente in Polignano, impugnava il lodo arbitrale sottoscritto dal Collegio Arbitrale in data 31.05.2022, con il quale era stato così statuito:
“1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice per abuso del diritto di recesso da parte della convenuta;
2) Accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda risarcitoria dell'attrice per violazione del dovere di cooperazione da parte della convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima della somma di € 21.593,37, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del recesso e con incremento annuale degli interessi legali;
3) Accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 1671 c.c. e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della prima della somma di € 150.014,70, di cui 23.904,39 per spese rimborsabili, 53.208,03 per lavori eseguiti, € 72.902,28 per mancato guadagno, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del recesso e con incremento annuale degli interessi legali;
4) Rigetta la domanda dell'attrice di rimborso delle spese sostenute nel precedente procedimento arbitrale;
5) Rigetta la domanda della convenuta diretta all'accertamento dell'illegittimità del subappalto effettuato dalla società attrice;
6) Rigetta le altre domande riconvenzionali della convenuta di condanna dell'attrice al pagamento della complessiva somma di € 424.042,83, di cui € 417.750,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente ad un presunto ritardo nell'avvio dell'attività di sala ricevimento per sessantotto giorni;
ed € 6.292,83 per spese di rimontaggio della gru;
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 nella misura di due terzi della somma di € 23.989,00, oltre 15% Controparte_1 rimborso spese generali, cassa forense e IVA, con compensazione fra le parti del residuo terzo;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di ctu;
9) liquida le competenze del Collegio arbitrale e del Segretario, nonché le spese di funzionamento del Collegio stesso, come da separata ordinanza, ponendole solidamente
a carico delle parti ex art. 814 c.p.c. e, nei rapporti interni tra le parti, ponendole nella misura di due terzi a carico di e del residuo terzo Parte_1 compensato fra le parti”.
pagina 2 di 16 All'uopo, esponeva che, quanto alla domanda proposta dalla società , Controparte_1 il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda risarcitoria per abuso del diritto di recesso, rilevando che il recesso della committente altro non era se non la inevitabile conseguenza della rottura del rapporto fiduciario tra le parti, tenuto anche conto della concorrente volontà dell'appaltatrice in tal senso;
in ordine alla domanda di risarcimento del danno per violazione del dovere di cooperazione da parte del committente, la accoglieva, accertando uno squilibrio contrattuale generato da un anomalo andamento dei lavori e liquidando il danno in € 21.593,37 (pari alla differenza tra i valori medi di produzione del cantiere nel periodo 31.10.2016-7.7.2017 ed i valori di produzione effettiva); relativamente alla domanda di pagamento di tutti gli indennizzi ex art. 1671
c.c., ivi compreso quello per mancato guadagno che, invece, essa aveva ritenuto di escludere in quanto non previsto nell'art. 9 del contratto di appalto, la riteneva fondata, riconoscendo all'appaltatrice, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., la somma complessiva di € 150.014,70 (di cui 23.904,39 per spese rimborsabili, € 53.208,07 per lavori eseguiti, € 72.902,28 per mancato guadagno); rigettava poi la domanda attorea di rimborso dei costi sopportati, nel precedente arbitrato estintosi ex art. 821, 2° comma,
c.p.c., per compensi degli arbitri, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e dei difensori e rigettava, inoltre, la domanda della convenuta diretta ad accertare l'illegittimità del subappalto effettuato dalla società attrice, senza autorizzazione della committente, sia per carenza di un chiaro interesse giuridico
(mancando la deduzione di un danno con seguente a tale presunta violazione), sia per espressa previsione contrattuale prevedente la facoltà di subappalto.
Infine, rigettava le domande riconvenzionali della convenuta. Parte Avverso detto lodo, proponeva impugnazione la evidenziando la nullità del lodo ex art. 829, comma terzo, c.p.c., per la violazione del principio di ordine pubblico in relazione ai principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost. e per contraddittorietà ex art. 829, comma 1, n. 4 e 11, c.p.c.
In proposito, deduceva la impugnante:
- che il Collegio arbitrale, interpretando la clausola di cui all'art. 9 del contratto di appalto del 20.10.2016 nel senso che non contenesse una deroga all'art. 1671 c.c. e che, anzi, fosse sintomatica di una volontà pattizia di rifarsi alla disciplina codicistica
(con conseguente applicazione dell'art. 1374 c.c. in tema di integrazione del contratto), aveva interpretato il contratto in violazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c., espressione del principio fondamentale di ordine pubblico di solidarietà,
pagina 3 di 16 tutelato dall'art. 2 Cost., e dei criteri di interpretazione funzionale del contratto, anch'essi posti a presidio dell'ordine pubblico;
- che, nella specie, si era trattato di una interpretazione contrattuale artificiosa, basata su dati inesistenti o su costruzioni cavillose od estranee ala volontà dei fatti;
- che le regole dell'interpretazione secondo buona fede, in quanto costituenti principi fondamentali dell'ordinamento, costituivano quel baluardo posto dall'art. 829, co. 3,
c.p.c. a tutela del “minimo vitale” di logicità e coerenza in sede di lodo arbitrale, che andava oltre la non impugnabilità del lodo per errori di fatto o per violazione delle norme giuridiche relative al merito della controversia, non potendo gli arbitri, assumere decisioni privi di ogni logica e norma;
- che, peraltro, nella ricerca dell'effettiva volontà dei contraenti, il Collegio avrebbe dovuto fare applicazione anche dei criteri dell'interpretazione funzionale, espressi dall'art. 1369 c.c., quali primari criteri di interpretazione soggettiva del negozio, in quanto volti all'accertamento del significato delle dichiarazioni negoziali in coerenza con la relativa causa concreta;
- che l'art. 9 del contratto di appalto conteneva una regolamentazione esaustiva delle conseguenze del recesso, con inequivoca intenzione delle parti di escludere la voce dell'indennizzo per mancato guadagno, limitandolo al rimborso delle spese e al pagamento dei lavori eseguiti;
- che interpretare la clausola nel senso indicato dagli arbitri significava legittimare un'operazione ermeneutica del tutto svilente l'apporto negoziale delle parti e contrastante con il criterio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., poiché in tal modo la clausola non produceva alcun effetto;
- che doveva evincersi la volontà delle parti di derogare all'art. 1671 c.c., nel senso dell'esclusione del mancato guadagno, altresì dalla circostanza che l'art. 9 del contratto era stato inserito tra le clausole oggetto di specifica approvazione per iscritto;
- che il lodo risultava nullo anche nella parte in cui il Collegio arbitrale aveva fondato l'errata interpretazione della clausola sulla presunta ratio dell'art. 1671 c.c. e sul disposto di cui all'art. 1229, co. 1, c.c.;
- che tale argomentazione risultava anch'essa in contrasto con il principio di ordine pubblico, oltreché violativa dell'art. 829, co. 1, n. 4, avendo il Collegio pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato;
- che l'affermare che l'art. 1671 c.c., pur essendo derogabile, lo era solamente con riferimento alle modalità e/o ai vincoli di forma del recesso (peraltro non disciplinati dalla pagina 4 di 16 norma), e non con riferimento alle conseguenze patrimoniali dell'esercizio del recesso, significava non considerare che l'equilibrio tra le posizioni contrattuali doveva ricercarsi, in verità, non nell'astratto dell'interpretazione di una norma, ma nel concreto assetto degli interessi scelto dalle parti;
- che, pertanto, in tal modo, il Collegio si era sostituito alle parti nelle loro decisioni, pronunciando al di fuori della convenzione d'arbitrato, decidendo il merito della controversia al di fuori dei casi in cui il merito poteva essere deciso, violando l'art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c.;
- che l'unico limite all'autonomia contrattuale, derivante dal divieto di cui all'art. 1229, co. 1 c.c., non era in ogni caso applicabile al caso di specie, poiché, nell'ambito di clausole disciplinanti le conseguenze patrimoniali del recesso, non era in rilievo una responsabilità del committente per inadempimento ad un obbligo, ma l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge per il caso di sopravvenuto interesse a che non venisse più eseguita l'opera;
- che, inoltre, nell'ambito del diritto di recesso, non poteva ravvisarsi la distinzione tra colpa lieve, colpa grave o dolo, cosicché ammettere l'applicabilità dell'art. 1229 c.c. con riguardo al recesso del committente significava che, mentre con riguardo al caso di un debitore inadempiente e responsabile, il risarcimento avrebbe potuto essere convenzionalmente escluso o limitato ai casi di colpa non grave, nel caso, invece, di atto lecito (quale il recesso ex art. 1671 c.c.), l'indennizzo non avrebbe mai potuto essere convenzionalmente escluso o limitato.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del lodo limitatamente al capo n. 3) della motivazione ed al punto n. 3) del dispositivo.
In via rescissoria, domandava il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c. con riferimento alla sola voce del mancato guadagno, con condanna della
[...] alla restituzione degli importi ricevuti, pari a € 72.902,28 ed alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite.
Si costituiva la società , la quale deduceva l'assoluta infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione e la correttezza in diritto delle argomentazioni contenute nel lodo.
Nel merito, evidenziava:
- che il recesso accordato ai sensi dell'art. 1671 c.c. era stato correttamente equiparato dal Collegio alla risoluzione per inadempimento del committente medesimo, in ragione dell'obbligo di indennizzo previsto a carico del recedente, riguardante tanto il danno emergente (spese sostenute) quanto il mancato guadagno, dovendo garantire pagina 5 di 16 all'appaltatore il medesimo risultato economico che avrebbe conseguito in caso di regolare svolgimento del rapporto, con la conseguenza che risultavano applicabili gli stessi principi regolatori del risarcimento del danno da inadempimento;
- che, pur essendo l'art. 1671 c.c. una norma derogabile, nel caso di specie la deroga non era ravvisabile nell'art. 9 del contratto di appalto, poiché, dovendo interpretare il contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., un norma dispositiva poteva considerarsi inoperativa soltanto in presenza di un'effettiva pattuizione derogativa, recante la chiara dimostrazione della volontà delle parti di applicare una regolamentazione negoziale diversa da quella legale, non una clausola che si limitava a replicare parzialmente una norma, in assenza di un'esplicita pattuizione derogativa;
- che, anche ove si fossero ritenuti sussistenti dubbi ermeneutici, gli stessi comunque avrebbero dovuto essere risolti nel senso della sussistenza dell'obbligo di liquidazione dell'indennizzo per mancato guadagno, come correttamente effettuato dal Collegio, posto che:
a) la soluzione elaborata dal Collegio rispondeva a tutti i canoni legali di interpretazione contrattuale, con particolare riguardo a quelli dettati dall'art. 1364 c.c. (impossibilità di estendere la previsione negoziale ad oggetti non previsti) e dell'art. 1371 c.c. (equilibrio degli interessi delle parti nei rapporti a titolo oneroso);
b) l'esclusione del mancato guadagno avrebbe contrastato con i principi di equità e buona fede, intesa quale necessità di garantire un giusto contemperamento degli interessi delle parti;
c) una clausola limitativa dell'indennizzo sarebbe stata parzialmente nulla per contrasto con l'art. 1228 c.c., norma imperativa, destinata ad operare in via analogica nel caso di specie;
d) la soluzione offerta dal Collegio rispondeva all'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserito nel contratto predisposto da uno dei contraenti dovevano essere interpretate, nel dubbio, a favore dell'altro.
Tanto premesso, concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'avversa impugnazione.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
06.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, tenutasi in modalità scritta, all'esito della quale, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
pagina 6 di 16 Parte Quale principale motivo di impugnazione, la ha dedotto la nullità della parte del lodo che ha riconosciuto, al punto 3) della motivazione (e del dispositivo) del lodo, all'impresa appaltatrice l'indennizzo ex art. 1671 c.c. per mancato guadagno, CP_1 evidenziando la violazione dell'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. e la contraddittorietà ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., nonché il superamento dei limiti della convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
Quanto alla violazione dell'ordine pubblico, l'impugnante società ha richiamato la nozione di ordine pubblico c.d. “economico” (art. 41, comma 1, Cost.), espressione di un principio di solidarietà sociale che, nella specie, sarebbe stato violato da un'interpretazione “cavillosa”, “artificiosa” e “fuorviante” del Collegio arbitrale, tramite la quale sarebbe stata pretermessa l'autonomia privata e trasformata la clausola di cui all'art. 9 del contratto (disciplinante le conseguenze del recesso), da norma derogabile in una norma inderogabile.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che il Collegio arbitrale ha ritenuto che la clausola di cui all'art. 9 del contratto di appalto, disciplinante il diritto di recesso della committente, non comporta una deroga all'art. 1671 c.c. (nella parte in cui prevede il diritto dell'appaltatore all'indennizzo per le opere non eseguite) e, quindi, non esclude il diritto dell'appaltatore a vedersi riconoscere anche il mancato guadagno, oltre che le spese sostenute e i lavori già eseguiti;
ha altresì osservato che, quand'anche una clausola siffatta prevedesse l'esclusione del diritto al mancato guadagno, essa sarebbe invalida per i principi affermati dall'art. 1229 c.c., citando anche la giurisprudenza di legittimità in merito.
Ora, deve rammentarsi che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e, quindi, di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34687 del 12/12/2023; Sez. 6-3, Ordinanza
n. 32786 del 08/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016; Sez. 3, Sentenza
n. 25840 del 09/12/2014).
L'aver ritenuto che la clausola non fosse derogatoria dell'art. 1671 c.c. costituisce – a parere della Corte – una valutazione di merito non sindacabile dal giudice dell'impugnazione, che deve attenersi al principio secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale deve avere ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte:
pagina 7 di 16 pertanto, l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri - qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere - non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 32838 del 08/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020; Sez.
6-1, Ordinanza n. 12321 del 18/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 13511 del 08/06/2007).
Va ancora rammentato che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà delle parti si traduce in un'indagine di fatto, e tale accertamento è censurabile dal giudice dell'impugnazione soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (v. anche Cass., Sez. I,
8/04/2011, n. 8049; Cass., Sez. I, 7/02/2007, n. 2717; Cass., Sez. I, 22/09/2000, n.
12550).
Orbene, nella specie, dalla lettura del lodo, è perfettamente comprensibile la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri: si legge invero che “… se ci si pone nell'ottica dell'attribuzione di natura dispositiva alla norma in questione, occorre essere particolarmente rigorosi nell'accertamento di ipotesi derogatorie convenzionali. In particolare, considerato che il legislatore ha voluto bilanciare il privilegio concesso al committente con rimedi tipici della risoluzione per inadempimento (prevedendo un'ipotesi di fatto lecito dannoso), potrà parlarsi di deroga della norma in questione soltanto ove risulti un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la disciplina legale dettata dell'articolo 1671
c.c. a favore di quella convenzionale. Nel caso in esame questa espressa enunciazione derogatoria non è ravvisabile nell'art. 9 del contratto, dal cui testo, anzi (nella parte in cui si prevede il rimborso per i lavori effettuati e le spese sostenute) emerge la volontà pattizia, sia pure espressa in modo embrionale, di rifarsi alla disciplina codicistica. Il che, da un lato, porta ad escludere l'ipotesi di deroga della disciplina legale, dall'altro, porta all'applicazione dell'articolo 1374 c.c. in forza del quale il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità. Peraltro, pur a non voler condividere l'opinione espressa (e cioè che nella fattispecie non si sarebbe in presenza di una comune intenzione delle parti di escludere la disciplina legale ex articolo
1671 c.c., comunque la situazione non evolverebbe in senso favorevole alle ragioni della società convenuta. Si consiglieri, a riguardo, che secondo autorevolissima, ancorché
pagina 8 di 16 risalente, dottrina, sarebbero nulli perché immorali dei patti che escludono totalmente la facoltà di recesso del committente ex art. 1671 c.c., di guisa che sarebbero ammissibili soltanto clausole che limitano l'esercizio dello ius poenitendi. Se così è, e si vuole preservare l'equilibrio sotteso alla previsione dell'articolo 1671 c.c. tra il privilegio concesso al committente e i costi di detto privilegio, è necessaria un'interpretazione della normativa in questione che tenga conto di tale ratio e non comporti uno squilibrio delle posizioni contrattuali a vantaggio dell'una o dell'altra parte”.
Ne deriva che non solo la motivazione è sussistente, ma che è perfettamente ricostruibile e comprensibile l'iter logico giuridico che è stato seguito dagli arbitri per ritenere che la clausola in questione non fosse derogatoria dell'art. 1671 c.c.
Stante l'adeguatezza della motivazione adottata dagli arbitri in punto di interpretazione della clausola, l'impugnante ha dedotto il contrasto della interpretazione del contratto adottata dagli arbitri con l'ordine pubblico c.d. “interno” e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza contrattuale, che deve presiedere l'interpretazione del contratto da parte degli arbitri, ex art. 1362 e 1366 c.c., e che costituisce principio immanente alla solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost. e, quindi, all'ordine pubblico interno.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che la buona fede o correttezza oggettiva costituisce regola (artt.1337,
1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento [quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n.22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un.,
25/11/2008, n. 28056) che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v.
Cass., 6/5/2020, n. 8494; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n.
28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n.
3462; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass.,
24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775], e regola (art. 1366 c.c.) anche di interpretazione del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295).
Proprio in tema di interpretazione del contratto, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale - la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica, proprio per pagina 9 di 16 il suo rapporto sinergico con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. - applicabile, sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale (v., fra le altre,
Cass. 15.2.2007 n. 3462).
In questa prospettiva, si è giunti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del “giusto equilibrio degli opposti interessi” (v.
S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti).
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte
(Cass. 11.1.2006 n. 264; Cass.
7.6.2006 n. 13345).
Orbene, sulla base dei principi enunciati, deve rilevarsi che l'interpretazione della clausola (art. 9) fornita dagli arbitri non si ponga affatto in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono presiedere i criteri ermeneutici, posto che, proprio nell'ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, il collegio arbitrale ha interpretato la clausola nel senso che essa non fosse derogatoria dell'art. 1671 c.c. (e cioè avesse escluso l'indennizzo per mancato guadagno in capo all'appaltatore), in quanto non solo mancava un'enunciazione espressa di tale deroga, ma, al contrario, emergeva la volontà delle parti di rifarsi alla disciplina pattizia ex art. 1374 c.c.
Non si ravvede, pertanto, in tale argomentazione, alcuna lesione del principio di correttezza e buona fede nella interpretazione del contratto, posto che, anzi, la clausola
è stata esplicitamente interpretata proprio in funzione di garanzia del giusto equilibrio e di un bilanciamento degli opposti interessi delle parti.
Ne deriva che, pur volendo considerare il principio della buona fede nella interpretazione del contratto come un principio immanente all'ordine pubblico interno, che consente di valutare l'interpretazione del contratto operata degli arbitri per verificare se essa sia, cioè, cavillosa, fuorviante o del tutto estranea ai principi di correttezza tra le parti, non si ravvisa alcuna violazione di tale principio.
Venendo adesso all'altro corno della motivazione del lodo, anch'esso impugnato, va premesso che il collegio arbitrale ha così motivato: «…. Peraltro, pur a non voler condividere l'opinione testé espressa (e cioè che nella fattispecie non si sarebbe in presenza di una comune intenzione delle parti di escludere la disciplina legale ex art.
1671 c.c.), comunque la situazione non evolverebbe in senso favorevole alle ragioni della
pagina 10 di 16 società convenuta. Si consideri, a riguardo, che secondo autorevolissima, ancorché risalente, dottrina, sarebbero nulli perché immorali i patti che escludono totalmente la facoltà di recesso del committente ex art. 1671 c.c., di guisa che sarebbero ammissibili soltanto clausole che limitano l'esercizio dello ius poenitendi. Se così è, e se si vuole preservare l'equilibrio sotteso alla previsione dell'art. 1671 c.c. tra il privilegio concesso al committente e i costi di detto privilegio, è necessaria un'interpretazione della normativa in questione che tenga conto di tale ratio e non comporti uno squilibrio delle posizioni contrattuali a vantaggio dell'una o dell'altra parte. D'altronde, tale approdo ermeneutico è imposto altresì dal rispetto dell'art. 1229, 1° comma, c.c., a mente del quale è nullo qualsiasi patto che esclude o delimita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Invero, se si consentisse di escludere o di limitare significativamente la responsabilità dell'appaltatore in caso di sua consapevole scelta di recedere in corso di esecuzione del contratto, inevitabilmente sarebbero frustate le esigenze di tutela imperiosamente imposte dall'art. 1229 c.c. Né varrebbe obbiettare che tale norma non sarebbe applicabile nel caso in esame, posto che deve concordarsi con
l'autorevolissima dottrina che ne ha sostenuto l'applicabilità anche nei casi di clausole limitative della facoltà di recesso. Non senza trascurare che l'operatività dell'art. 1229
c.c. per altri versi sarebbe imposta proprio dell'innanzi evidenziato parallelismo tra le conseguenze del recesso ex art. 1671 c.c. e la risoluzione per inadempimento. Ciò induce a ritenere che le possibilità di deroga della disciplina dettata dall'art. 1671 c.c. debbano essere limitate alla facoltà di prevedere particolari modalità o vincoli di forma del recesso. Ed è questa, a ben vedere, la strada intrapresa dal giudice di legittimità (per tutte, v. Cass. 5368/2018, 12368/2002), allorché afferma che le parti possano
<prevedere nell della loro autonomia che il recesso del committente debba>
essere esercitato, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola>. Né tanto meno tale indirizzo è smentito da Cass.
1295/2002, dal momento che, secondo la Corte << la norma non ha carattere inderogabile e le parti ben possono regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso e liquidare anticipatamente e forfettariamente spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli, come nella specie, nell'appalto di servizio ai canoni per un determinato periodo futuro>>. Il che sta a significare che la misura indennitaria non ha costituito affatto oggetto di deroga ma è stata semplicemente anticipata e sussunta nel prezzo dell'appalto, pagata tempo per tempo. Dunque, è necessario ricercare, all'interno del contratto, la ragione giustificativa del privilegio
pagina 11 di 16 concesso al committente anche perché non si può dubitare del fatto che il legislatore abbia ritenuto di riconoscere al committente un privilegio (diritto potestativo insindacabile), per il cui esercizio non c'è bisogno di giustificazione, obbligandolo, però, al pagamento di un indennizzo tale da garantire all'appaltatore il medesimo risultato economico che avrebbe potuto conseguire in caso di regolare svolgimento dell'appalto
( – Il contratto – sostiene che le norme codicistiche che regolano il recesso c.d. “di Pt_3 pentimento” obbligano il recedente ad indennizzare o risarcire l'altra parte sicché il recesso deve avere un costo e la parte che lo può esercitare si trova in una posizione non dissimile da quella della parte che pur non avendone diritto, di fatto non esegua il contratto esponendosi con ciò alla conseguente responsabilità; altri Autori parlano di obbligo con funzioni indennitarie). In definitiva, alla luce dei rilievi svolti, deve affermarsi
l'obbligo della committente, a seguito del suo recesso in corso di esecuzione del contratto, a tener indenne la società appaltatrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno».
A detta della HGP, anche detta interpretazione sarebbe in contrasto con il principio di ordine pubblico innanzi delineato, perché così si trasformerebbe l'art. 1671 c.c. in una norma inderogabile, senza considerare che l'equilibrio tra le posizioni contrattuali non risiede nell'astrattezza di un'interpretazione della norma di legge, ma nel concreto assetto degli interessi che le parti si sono dati con quello specifico contratto e che, in quanto tale, si sottrae al sindacato da parte del giudice.
Ne deriva che, secondo l'impugnante, gli arbitri si sarebbero ingeriti nell'autonomia negoziale delle parti e ad esse sostituiti, esorbitando dai loro compiti, con conseguente nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., alla stregua del quale ricorre la causa di nullità “se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso”.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, quanto alla violazione dell'ordine pubblico, va premesso che la motivazione del collegio arbitrale contiene una duplice argomentazione, la prima – già esaminata – relativa al fatto che la clausola (art. 9) non sarebbe derogatoria dell'art. 1671 e la seconda, alla stregua della quale quand'anche - per ipotesi – la clausola fosse interpretata nel senso derogatorio della disciplina dell'art. 1671 c.c., detta clausola urterebbe contro il disposto dell'art. 1229 c.c., applicabile per analogia alle conseguenze del recesso da un appalto, nonché con il principio secondo cui le possibilità di deroga pagina 12 di 16 della disciplina dettata dall'art. 1671 c.c. devono essere limitate alla facoltà di prevedere particolari modalità o vincoli di forma del recesso.
Anche la seconda parte della motivazione, a parere della Corte, sfugge al vizio di contrarietà all'ordine pubblico nella interpretazione del contratto.
Ed invero, proprio al fine di salvaguardare l'equilibrio sotteso alla previsione dell'art. 1671 c.c., il collegio arbitrale ha evidenziato che la clausola, se interpretata alla stregua Parte dell'opzione fornita dalla sarebbe stata in contrasto con l'art. 1229 c.c., analogicamente applicabile al recesso, premurandosi anche di spiegare le ragioni per le quali l'art. 1229 era applicabile al caso di specie, citando la giurisprudenza di legittimità in materia ed avvertendo che, nel caso esaminato dalla S.C., la misura indennitaria non aveva costituito affatto oggetto di deroga, ma era stata semplicemente anticipata e sussunta nel prezzo dell'appalto, pagata tempo per tempo.
Ne deriva che, al fine di ricercare l'equilibrio tra le parti contrapposte ed una interpretazione corretta della clausola, in conformità proprio al principio di buona fede, è stato riconosciuto all'appaltatore il diritto a conseguire il medesimo risultato economico che avrebbe potuto conseguire in caso di regolare svolgimento dell'appalto.
Ne deriva che non v'è stata alcuna violazione dell'ordine pubblico nel senso anzidetto, non potendosi ritenere l'interpretazione adottata né artificiosa né cavillosa (e quindi contraria all'interpretazione secondo buona fede), avendo il Collegio delineato in modo rigoroso e coerente le ragioni per le quali l'esclusione del diritto dell'appaltatore all'indennizzo per mancato guadagno, non solo non era stata espressamente prevista nell'art. 9 del contratto, ma, laddove prevista, sarebbe stata comunque contraria al disposto dell'art. 1229 c.c. (e quindi sarebbe stata disapplicata dal collegio).
Al di là del fatto che detta interpretazione si possa o meno condividere, quel che è certo Parte è che detta interpretazione, non condivisa da non può essere oggetto di rivalutazione da parte della Corte, poiché si impingerebbe nel merito dell'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è, appunto, quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere.
Quanto alla violazione dell'art. 829, comma primo, n. 11, c.p.c., è agevole rilevare che tale ipotesi ricorre solo in caso di contrasto fra le varie parti del dispositivo del lodo o tra dispositivo e motivazione, allorchè in ragione di tale contrasto la pronuncia risulti ineseguibile: "in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma
pagina 13 di 16 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri." (Cass, sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del
12/01/2021)".
Va altresì rilevato che, soltanto in sede di comparsa conclusionale, l'impugnante ha dedotto che “… la contraddittorietà, poi, va ricercata proprio nella tecnica adoperata dal
Collegio che, pur riconoscendo la natura non imperativa dell'art. 1671 c.c. ha scelto una via interpretativa della clausola contrattuale che, di fatto, ha comportato l'inserzione coattiva della norma (…)” (v. p. 5, comparsa conclusionale di parte impugnante), prospettando un'ipotesi di contraddittorietà c.d. interna.
Sul punto, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “(…) in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie
(corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ.) (…) va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l"'iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. Sez. I, 21/06/2021, n.
17645, che richiama Cass., Sez. 1, 28/05/2014, n. 11895 e Cass. n. 3768/2006; Cass. civ., Sez. I, 05/02/2021, n. 2747; Cass., Sez. VI - 1, 12/01/2021, n. 291), per sostanziale inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5 c.p.c. (v. Corte
d'Appello Milano, 07/11/2012).
Non pare dunque che possa dirsi sussistente l'eccesso di potere giurisdizionale in cui sono (asseritamente) incorsi gli arbitri, posto che l'art. 829, comma primo, n. 11 c.p.c. prevede l'annullabilità della pronunzia arbitrale - correlativamente limitando il detto pagina 14 di 16 controllo - solo nelle ipotesi in cui tra le varie statuizioni del dispositivo o tra questo ultimo e la motivazione sia ravvisabile una contraddittorietà tale da tradursi nella impossibilità di ricostruire la ratio decidendi o nella radicale mancanza di un'esposizione sia pure sommaria dei motivi.
Ipotesi, come detto, non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla violazione dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., che ricorre allorchè la pronuncia sia resa ultra petita ovvero quando l'arbitro si pronunci oltre i limiti imposti dal compromesso, oltre l'ambito oggettivo della clausola compromissoria, o quando gli arbitri esorbitino dai limiti della convenzione di arbitrato, cosicché la loro potestas iudicandi, non trovando ivi la sua attribuzione, non può essere legittimamente esercitata, con conseguente nullità del lodo (Cass. 12175/2000; 9111/1999), va detto che neppure tale violazione è riscontrabile nel caso di specie, posto che non può confondersi la sfera di operatività della clausola di cui all'art. 9 del contratto (rispetto alla quale si è ritenuto che le parti non avessero derogato alla disciplina pattizia) con l'ambito di operatività dell'arbitrato, in cui la domanda di indennizzo (sulla base del contratto di appalto in atti) aveva formato puntuale oggetto di richiesta da parte dell'appaltatore e sulla quale il collegio si è correttamente pronunciato, senza violare il principio del contraddittorio, sotto il profilo della osservanza della regola tra il chiesto e il pronunciato.
In conclusione, l'impugnazione dev'essere respinta, in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo da liquidarsi secondo i parametri minimi previsti dal D.M. di riferimento (scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), come da dispositivo che segue.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei presupposti CP_3 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale depositato in data 31.05.2022 e Parte_1 notificato in data 23.06.2023, così provvede:
- rigetta, in quanto infondata, l'impugnazione;
- condanna l'impugnante a rifondere a parte impugnata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'impugnante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater
D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 840/2023, promossa da in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa degli Parte_1 avv.ti Giuseppe Chiaia Noya, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, e Adriano
Garofalo;
- impugnante - nei confronti di già in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Trisorio Liuzzi, Flora Caputi, Francesco Biga
e Angelantonio Majorano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- impugnata – avverso il lodo arbitrale, depositato in data 31.05.2022, notificato in data 23.06.2023;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
06.05.2025.
Fatto.
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
Parte (d'ora in avanti con socio unico, corrente in Polignano, impugnava il lodo arbitrale sottoscritto dal Collegio Arbitrale in data 31.05.2022, con il quale era stato così statuito:
“1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice per abuso del diritto di recesso da parte della convenuta;
2) Accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda risarcitoria dell'attrice per violazione del dovere di cooperazione da parte della convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima della somma di € 21.593,37, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del recesso e con incremento annuale degli interessi legali;
3) Accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 1671 c.c. e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della prima della somma di € 150.014,70, di cui 23.904,39 per spese rimborsabili, 53.208,03 per lavori eseguiti, € 72.902,28 per mancato guadagno, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del recesso e con incremento annuale degli interessi legali;
4) Rigetta la domanda dell'attrice di rimborso delle spese sostenute nel precedente procedimento arbitrale;
5) Rigetta la domanda della convenuta diretta all'accertamento dell'illegittimità del subappalto effettuato dalla società attrice;
6) Rigetta le altre domande riconvenzionali della convenuta di condanna dell'attrice al pagamento della complessiva somma di € 424.042,83, di cui € 417.750,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente ad un presunto ritardo nell'avvio dell'attività di sala ricevimento per sessantotto giorni;
ed € 6.292,83 per spese di rimontaggio della gru;
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 nella misura di due terzi della somma di € 23.989,00, oltre 15% Controparte_1 rimborso spese generali, cassa forense e IVA, con compensazione fra le parti del residuo terzo;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di ctu;
9) liquida le competenze del Collegio arbitrale e del Segretario, nonché le spese di funzionamento del Collegio stesso, come da separata ordinanza, ponendole solidamente
a carico delle parti ex art. 814 c.p.c. e, nei rapporti interni tra le parti, ponendole nella misura di due terzi a carico di e del residuo terzo Parte_1 compensato fra le parti”.
pagina 2 di 16 All'uopo, esponeva che, quanto alla domanda proposta dalla società , Controparte_1 il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda risarcitoria per abuso del diritto di recesso, rilevando che il recesso della committente altro non era se non la inevitabile conseguenza della rottura del rapporto fiduciario tra le parti, tenuto anche conto della concorrente volontà dell'appaltatrice in tal senso;
in ordine alla domanda di risarcimento del danno per violazione del dovere di cooperazione da parte del committente, la accoglieva, accertando uno squilibrio contrattuale generato da un anomalo andamento dei lavori e liquidando il danno in € 21.593,37 (pari alla differenza tra i valori medi di produzione del cantiere nel periodo 31.10.2016-7.7.2017 ed i valori di produzione effettiva); relativamente alla domanda di pagamento di tutti gli indennizzi ex art. 1671
c.c., ivi compreso quello per mancato guadagno che, invece, essa aveva ritenuto di escludere in quanto non previsto nell'art. 9 del contratto di appalto, la riteneva fondata, riconoscendo all'appaltatrice, a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., la somma complessiva di € 150.014,70 (di cui 23.904,39 per spese rimborsabili, € 53.208,07 per lavori eseguiti, € 72.902,28 per mancato guadagno); rigettava poi la domanda attorea di rimborso dei costi sopportati, nel precedente arbitrato estintosi ex art. 821, 2° comma,
c.p.c., per compensi degli arbitri, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e dei difensori e rigettava, inoltre, la domanda della convenuta diretta ad accertare l'illegittimità del subappalto effettuato dalla società attrice, senza autorizzazione della committente, sia per carenza di un chiaro interesse giuridico
(mancando la deduzione di un danno con seguente a tale presunta violazione), sia per espressa previsione contrattuale prevedente la facoltà di subappalto.
Infine, rigettava le domande riconvenzionali della convenuta. Parte Avverso detto lodo, proponeva impugnazione la evidenziando la nullità del lodo ex art. 829, comma terzo, c.p.c., per la violazione del principio di ordine pubblico in relazione ai principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost. e per contraddittorietà ex art. 829, comma 1, n. 4 e 11, c.p.c.
In proposito, deduceva la impugnante:
- che il Collegio arbitrale, interpretando la clausola di cui all'art. 9 del contratto di appalto del 20.10.2016 nel senso che non contenesse una deroga all'art. 1671 c.c. e che, anzi, fosse sintomatica di una volontà pattizia di rifarsi alla disciplina codicistica
(con conseguente applicazione dell'art. 1374 c.c. in tema di integrazione del contratto), aveva interpretato il contratto in violazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c., espressione del principio fondamentale di ordine pubblico di solidarietà,
pagina 3 di 16 tutelato dall'art. 2 Cost., e dei criteri di interpretazione funzionale del contratto, anch'essi posti a presidio dell'ordine pubblico;
- che, nella specie, si era trattato di una interpretazione contrattuale artificiosa, basata su dati inesistenti o su costruzioni cavillose od estranee ala volontà dei fatti;
- che le regole dell'interpretazione secondo buona fede, in quanto costituenti principi fondamentali dell'ordinamento, costituivano quel baluardo posto dall'art. 829, co. 3,
c.p.c. a tutela del “minimo vitale” di logicità e coerenza in sede di lodo arbitrale, che andava oltre la non impugnabilità del lodo per errori di fatto o per violazione delle norme giuridiche relative al merito della controversia, non potendo gli arbitri, assumere decisioni privi di ogni logica e norma;
- che, peraltro, nella ricerca dell'effettiva volontà dei contraenti, il Collegio avrebbe dovuto fare applicazione anche dei criteri dell'interpretazione funzionale, espressi dall'art. 1369 c.c., quali primari criteri di interpretazione soggettiva del negozio, in quanto volti all'accertamento del significato delle dichiarazioni negoziali in coerenza con la relativa causa concreta;
- che l'art. 9 del contratto di appalto conteneva una regolamentazione esaustiva delle conseguenze del recesso, con inequivoca intenzione delle parti di escludere la voce dell'indennizzo per mancato guadagno, limitandolo al rimborso delle spese e al pagamento dei lavori eseguiti;
- che interpretare la clausola nel senso indicato dagli arbitri significava legittimare un'operazione ermeneutica del tutto svilente l'apporto negoziale delle parti e contrastante con il criterio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., poiché in tal modo la clausola non produceva alcun effetto;
- che doveva evincersi la volontà delle parti di derogare all'art. 1671 c.c., nel senso dell'esclusione del mancato guadagno, altresì dalla circostanza che l'art. 9 del contratto era stato inserito tra le clausole oggetto di specifica approvazione per iscritto;
- che il lodo risultava nullo anche nella parte in cui il Collegio arbitrale aveva fondato l'errata interpretazione della clausola sulla presunta ratio dell'art. 1671 c.c. e sul disposto di cui all'art. 1229, co. 1, c.c.;
- che tale argomentazione risultava anch'essa in contrasto con il principio di ordine pubblico, oltreché violativa dell'art. 829, co. 1, n. 4, avendo il Collegio pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato;
- che l'affermare che l'art. 1671 c.c., pur essendo derogabile, lo era solamente con riferimento alle modalità e/o ai vincoli di forma del recesso (peraltro non disciplinati dalla pagina 4 di 16 norma), e non con riferimento alle conseguenze patrimoniali dell'esercizio del recesso, significava non considerare che l'equilibrio tra le posizioni contrattuali doveva ricercarsi, in verità, non nell'astratto dell'interpretazione di una norma, ma nel concreto assetto degli interessi scelto dalle parti;
- che, pertanto, in tal modo, il Collegio si era sostituito alle parti nelle loro decisioni, pronunciando al di fuori della convenzione d'arbitrato, decidendo il merito della controversia al di fuori dei casi in cui il merito poteva essere deciso, violando l'art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c.;
- che l'unico limite all'autonomia contrattuale, derivante dal divieto di cui all'art. 1229, co. 1 c.c., non era in ogni caso applicabile al caso di specie, poiché, nell'ambito di clausole disciplinanti le conseguenze patrimoniali del recesso, non era in rilievo una responsabilità del committente per inadempimento ad un obbligo, ma l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge per il caso di sopravvenuto interesse a che non venisse più eseguita l'opera;
- che, inoltre, nell'ambito del diritto di recesso, non poteva ravvisarsi la distinzione tra colpa lieve, colpa grave o dolo, cosicché ammettere l'applicabilità dell'art. 1229 c.c. con riguardo al recesso del committente significava che, mentre con riguardo al caso di un debitore inadempiente e responsabile, il risarcimento avrebbe potuto essere convenzionalmente escluso o limitato ai casi di colpa non grave, nel caso, invece, di atto lecito (quale il recesso ex art. 1671 c.c.), l'indennizzo non avrebbe mai potuto essere convenzionalmente escluso o limitato.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del lodo limitatamente al capo n. 3) della motivazione ed al punto n. 3) del dispositivo.
In via rescissoria, domandava il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c. con riferimento alla sola voce del mancato guadagno, con condanna della
[...] alla restituzione degli importi ricevuti, pari a € 72.902,28 ed alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite.
Si costituiva la società , la quale deduceva l'assoluta infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione e la correttezza in diritto delle argomentazioni contenute nel lodo.
Nel merito, evidenziava:
- che il recesso accordato ai sensi dell'art. 1671 c.c. era stato correttamente equiparato dal Collegio alla risoluzione per inadempimento del committente medesimo, in ragione dell'obbligo di indennizzo previsto a carico del recedente, riguardante tanto il danno emergente (spese sostenute) quanto il mancato guadagno, dovendo garantire pagina 5 di 16 all'appaltatore il medesimo risultato economico che avrebbe conseguito in caso di regolare svolgimento del rapporto, con la conseguenza che risultavano applicabili gli stessi principi regolatori del risarcimento del danno da inadempimento;
- che, pur essendo l'art. 1671 c.c. una norma derogabile, nel caso di specie la deroga non era ravvisabile nell'art. 9 del contratto di appalto, poiché, dovendo interpretare il contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., un norma dispositiva poteva considerarsi inoperativa soltanto in presenza di un'effettiva pattuizione derogativa, recante la chiara dimostrazione della volontà delle parti di applicare una regolamentazione negoziale diversa da quella legale, non una clausola che si limitava a replicare parzialmente una norma, in assenza di un'esplicita pattuizione derogativa;
- che, anche ove si fossero ritenuti sussistenti dubbi ermeneutici, gli stessi comunque avrebbero dovuto essere risolti nel senso della sussistenza dell'obbligo di liquidazione dell'indennizzo per mancato guadagno, come correttamente effettuato dal Collegio, posto che:
a) la soluzione elaborata dal Collegio rispondeva a tutti i canoni legali di interpretazione contrattuale, con particolare riguardo a quelli dettati dall'art. 1364 c.c. (impossibilità di estendere la previsione negoziale ad oggetti non previsti) e dell'art. 1371 c.c. (equilibrio degli interessi delle parti nei rapporti a titolo oneroso);
b) l'esclusione del mancato guadagno avrebbe contrastato con i principi di equità e buona fede, intesa quale necessità di garantire un giusto contemperamento degli interessi delle parti;
c) una clausola limitativa dell'indennizzo sarebbe stata parzialmente nulla per contrasto con l'art. 1228 c.c., norma imperativa, destinata ad operare in via analogica nel caso di specie;
d) la soluzione offerta dal Collegio rispondeva all'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserito nel contratto predisposto da uno dei contraenti dovevano essere interpretate, nel dubbio, a favore dell'altro.
Tanto premesso, concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'avversa impugnazione.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
06.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, tenutasi in modalità scritta, all'esito della quale, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
pagina 6 di 16 Parte Quale principale motivo di impugnazione, la ha dedotto la nullità della parte del lodo che ha riconosciuto, al punto 3) della motivazione (e del dispositivo) del lodo, all'impresa appaltatrice l'indennizzo ex art. 1671 c.c. per mancato guadagno, CP_1 evidenziando la violazione dell'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. e la contraddittorietà ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., nonché il superamento dei limiti della convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
Quanto alla violazione dell'ordine pubblico, l'impugnante società ha richiamato la nozione di ordine pubblico c.d. “economico” (art. 41, comma 1, Cost.), espressione di un principio di solidarietà sociale che, nella specie, sarebbe stato violato da un'interpretazione “cavillosa”, “artificiosa” e “fuorviante” del Collegio arbitrale, tramite la quale sarebbe stata pretermessa l'autonomia privata e trasformata la clausola di cui all'art. 9 del contratto (disciplinante le conseguenze del recesso), da norma derogabile in una norma inderogabile.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che il Collegio arbitrale ha ritenuto che la clausola di cui all'art. 9 del contratto di appalto, disciplinante il diritto di recesso della committente, non comporta una deroga all'art. 1671 c.c. (nella parte in cui prevede il diritto dell'appaltatore all'indennizzo per le opere non eseguite) e, quindi, non esclude il diritto dell'appaltatore a vedersi riconoscere anche il mancato guadagno, oltre che le spese sostenute e i lavori già eseguiti;
ha altresì osservato che, quand'anche una clausola siffatta prevedesse l'esclusione del diritto al mancato guadagno, essa sarebbe invalida per i principi affermati dall'art. 1229 c.c., citando anche la giurisprudenza di legittimità in merito.
Ora, deve rammentarsi che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e, quindi, di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34687 del 12/12/2023; Sez. 6-3, Ordinanza
n. 32786 del 08/11/2022; Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016; Sez. 3, Sentenza
n. 25840 del 09/12/2014).
L'aver ritenuto che la clausola non fosse derogatoria dell'art. 1671 c.c. costituisce – a parere della Corte – una valutazione di merito non sindacabile dal giudice dell'impugnazione, che deve attenersi al principio secondo cui il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale deve avere ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte:
pagina 7 di 16 pertanto, l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri - qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere - non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (v. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 32838 del 08/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 19602 del 18/09/2020; Sez.
6-1, Ordinanza n. 12321 del 18/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 13511 del 08/06/2007).
Va ancora rammentato che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà delle parti si traduce in un'indagine di fatto, e tale accertamento è censurabile dal giudice dell'impugnazione soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (v. anche Cass., Sez. I,
8/04/2011, n. 8049; Cass., Sez. I, 7/02/2007, n. 2717; Cass., Sez. I, 22/09/2000, n.
12550).
Orbene, nella specie, dalla lettura del lodo, è perfettamente comprensibile la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri: si legge invero che “… se ci si pone nell'ottica dell'attribuzione di natura dispositiva alla norma in questione, occorre essere particolarmente rigorosi nell'accertamento di ipotesi derogatorie convenzionali. In particolare, considerato che il legislatore ha voluto bilanciare il privilegio concesso al committente con rimedi tipici della risoluzione per inadempimento (prevedendo un'ipotesi di fatto lecito dannoso), potrà parlarsi di deroga della norma in questione soltanto ove risulti un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la disciplina legale dettata dell'articolo 1671
c.c. a favore di quella convenzionale. Nel caso in esame questa espressa enunciazione derogatoria non è ravvisabile nell'art. 9 del contratto, dal cui testo, anzi (nella parte in cui si prevede il rimborso per i lavori effettuati e le spese sostenute) emerge la volontà pattizia, sia pure espressa in modo embrionale, di rifarsi alla disciplina codicistica. Il che, da un lato, porta ad escludere l'ipotesi di deroga della disciplina legale, dall'altro, porta all'applicazione dell'articolo 1374 c.c. in forza del quale il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità. Peraltro, pur a non voler condividere l'opinione espressa (e cioè che nella fattispecie non si sarebbe in presenza di una comune intenzione delle parti di escludere la disciplina legale ex articolo
1671 c.c., comunque la situazione non evolverebbe in senso favorevole alle ragioni della società convenuta. Si consiglieri, a riguardo, che secondo autorevolissima, ancorché
pagina 8 di 16 risalente, dottrina, sarebbero nulli perché immorali dei patti che escludono totalmente la facoltà di recesso del committente ex art. 1671 c.c., di guisa che sarebbero ammissibili soltanto clausole che limitano l'esercizio dello ius poenitendi. Se così è, e si vuole preservare l'equilibrio sotteso alla previsione dell'articolo 1671 c.c. tra il privilegio concesso al committente e i costi di detto privilegio, è necessaria un'interpretazione della normativa in questione che tenga conto di tale ratio e non comporti uno squilibrio delle posizioni contrattuali a vantaggio dell'una o dell'altra parte”.
Ne deriva che non solo la motivazione è sussistente, ma che è perfettamente ricostruibile e comprensibile l'iter logico giuridico che è stato seguito dagli arbitri per ritenere che la clausola in questione non fosse derogatoria dell'art. 1671 c.c.
Stante l'adeguatezza della motivazione adottata dagli arbitri in punto di interpretazione della clausola, l'impugnante ha dedotto il contrasto della interpretazione del contratto adottata dagli arbitri con l'ordine pubblico c.d. “interno” e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza contrattuale, che deve presiedere l'interpretazione del contratto da parte degli arbitri, ex art. 1362 e 1366 c.c., e che costituisce principio immanente alla solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost. e, quindi, all'ordine pubblico interno.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Va premesso che la buona fede o correttezza oggettiva costituisce regola (artt.1337,
1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento [quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n.22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un.,
25/11/2008, n. 28056) che trova applicazione anche a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v.
Cass., 6/5/2020, n. 8494; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n.
28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n.
3462; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass.,
24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775], e regola (art. 1366 c.c.) anche di interpretazione del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295).
Proprio in tema di interpretazione del contratto, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale - la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica, proprio per pagina 9 di 16 il suo rapporto sinergico con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. - applicabile, sia in ambito contrattuale, sia in quello extracontrattuale (v., fra le altre,
Cass. 15.2.2007 n. 3462).
In questa prospettiva, si è giunti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del “giusto equilibrio degli opposti interessi” (v.
S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti).
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte
(Cass. 11.1.2006 n. 264; Cass.
7.6.2006 n. 13345).
Orbene, sulla base dei principi enunciati, deve rilevarsi che l'interpretazione della clausola (art. 9) fornita dagli arbitri non si ponga affatto in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono presiedere i criteri ermeneutici, posto che, proprio nell'ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, il collegio arbitrale ha interpretato la clausola nel senso che essa non fosse derogatoria dell'art. 1671 c.c. (e cioè avesse escluso l'indennizzo per mancato guadagno in capo all'appaltatore), in quanto non solo mancava un'enunciazione espressa di tale deroga, ma, al contrario, emergeva la volontà delle parti di rifarsi alla disciplina pattizia ex art. 1374 c.c.
Non si ravvede, pertanto, in tale argomentazione, alcuna lesione del principio di correttezza e buona fede nella interpretazione del contratto, posto che, anzi, la clausola
è stata esplicitamente interpretata proprio in funzione di garanzia del giusto equilibrio e di un bilanciamento degli opposti interessi delle parti.
Ne deriva che, pur volendo considerare il principio della buona fede nella interpretazione del contratto come un principio immanente all'ordine pubblico interno, che consente di valutare l'interpretazione del contratto operata degli arbitri per verificare se essa sia, cioè, cavillosa, fuorviante o del tutto estranea ai principi di correttezza tra le parti, non si ravvisa alcuna violazione di tale principio.
Venendo adesso all'altro corno della motivazione del lodo, anch'esso impugnato, va premesso che il collegio arbitrale ha così motivato: «…. Peraltro, pur a non voler condividere l'opinione testé espressa (e cioè che nella fattispecie non si sarebbe in presenza di una comune intenzione delle parti di escludere la disciplina legale ex art.
1671 c.c.), comunque la situazione non evolverebbe in senso favorevole alle ragioni della
pagina 10 di 16 società convenuta. Si consideri, a riguardo, che secondo autorevolissima, ancorché risalente, dottrina, sarebbero nulli perché immorali i patti che escludono totalmente la facoltà di recesso del committente ex art. 1671 c.c., di guisa che sarebbero ammissibili soltanto clausole che limitano l'esercizio dello ius poenitendi. Se così è, e se si vuole preservare l'equilibrio sotteso alla previsione dell'art. 1671 c.c. tra il privilegio concesso al committente e i costi di detto privilegio, è necessaria un'interpretazione della normativa in questione che tenga conto di tale ratio e non comporti uno squilibrio delle posizioni contrattuali a vantaggio dell'una o dell'altra parte. D'altronde, tale approdo ermeneutico è imposto altresì dal rispetto dell'art. 1229, 1° comma, c.c., a mente del quale è nullo qualsiasi patto che esclude o delimita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Invero, se si consentisse di escludere o di limitare significativamente la responsabilità dell'appaltatore in caso di sua consapevole scelta di recedere in corso di esecuzione del contratto, inevitabilmente sarebbero frustate le esigenze di tutela imperiosamente imposte dall'art. 1229 c.c. Né varrebbe obbiettare che tale norma non sarebbe applicabile nel caso in esame, posto che deve concordarsi con
l'autorevolissima dottrina che ne ha sostenuto l'applicabilità anche nei casi di clausole limitative della facoltà di recesso. Non senza trascurare che l'operatività dell'art. 1229
c.c. per altri versi sarebbe imposta proprio dell'innanzi evidenziato parallelismo tra le conseguenze del recesso ex art. 1671 c.c. e la risoluzione per inadempimento. Ciò induce a ritenere che le possibilità di deroga della disciplina dettata dall'art. 1671 c.c. debbano essere limitate alla facoltà di prevedere particolari modalità o vincoli di forma del recesso. Ed è questa, a ben vedere, la strada intrapresa dal giudice di legittimità (per tutte, v. Cass. 5368/2018, 12368/2002), allorché afferma che le parti possano
<prevedere nell della loro autonomia che il recesso del committente debba>
essere esercitato, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola>. Né tanto meno tale indirizzo è smentito da Cass.
1295/2002, dal momento che, secondo la Corte << la norma non ha carattere inderogabile e le parti ben possono regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso e liquidare anticipatamente e forfettariamente spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore, commisurandoli, come nella specie, nell'appalto di servizio ai canoni per un determinato periodo futuro>>. Il che sta a significare che la misura indennitaria non ha costituito affatto oggetto di deroga ma è stata semplicemente anticipata e sussunta nel prezzo dell'appalto, pagata tempo per tempo. Dunque, è necessario ricercare, all'interno del contratto, la ragione giustificativa del privilegio
pagina 11 di 16 concesso al committente anche perché non si può dubitare del fatto che il legislatore abbia ritenuto di riconoscere al committente un privilegio (diritto potestativo insindacabile), per il cui esercizio non c'è bisogno di giustificazione, obbligandolo, però, al pagamento di un indennizzo tale da garantire all'appaltatore il medesimo risultato economico che avrebbe potuto conseguire in caso di regolare svolgimento dell'appalto
( – Il contratto – sostiene che le norme codicistiche che regolano il recesso c.d. “di Pt_3 pentimento” obbligano il recedente ad indennizzare o risarcire l'altra parte sicché il recesso deve avere un costo e la parte che lo può esercitare si trova in una posizione non dissimile da quella della parte che pur non avendone diritto, di fatto non esegua il contratto esponendosi con ciò alla conseguente responsabilità; altri Autori parlano di obbligo con funzioni indennitarie). In definitiva, alla luce dei rilievi svolti, deve affermarsi
l'obbligo della committente, a seguito del suo recesso in corso di esecuzione del contratto, a tener indenne la società appaltatrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno».
A detta della HGP, anche detta interpretazione sarebbe in contrasto con il principio di ordine pubblico innanzi delineato, perché così si trasformerebbe l'art. 1671 c.c. in una norma inderogabile, senza considerare che l'equilibrio tra le posizioni contrattuali non risiede nell'astrattezza di un'interpretazione della norma di legge, ma nel concreto assetto degli interessi che le parti si sono dati con quello specifico contratto e che, in quanto tale, si sottrae al sindacato da parte del giudice.
Ne deriva che, secondo l'impugnante, gli arbitri si sarebbero ingeriti nell'autonomia negoziale delle parti e ad esse sostituiti, esorbitando dai loro compiti, con conseguente nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., alla stregua del quale ricorre la causa di nullità “se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso”.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, quanto alla violazione dell'ordine pubblico, va premesso che la motivazione del collegio arbitrale contiene una duplice argomentazione, la prima – già esaminata – relativa al fatto che la clausola (art. 9) non sarebbe derogatoria dell'art. 1671 e la seconda, alla stregua della quale quand'anche - per ipotesi – la clausola fosse interpretata nel senso derogatorio della disciplina dell'art. 1671 c.c., detta clausola urterebbe contro il disposto dell'art. 1229 c.c., applicabile per analogia alle conseguenze del recesso da un appalto, nonché con il principio secondo cui le possibilità di deroga pagina 12 di 16 della disciplina dettata dall'art. 1671 c.c. devono essere limitate alla facoltà di prevedere particolari modalità o vincoli di forma del recesso.
Anche la seconda parte della motivazione, a parere della Corte, sfugge al vizio di contrarietà all'ordine pubblico nella interpretazione del contratto.
Ed invero, proprio al fine di salvaguardare l'equilibrio sotteso alla previsione dell'art. 1671 c.c., il collegio arbitrale ha evidenziato che la clausola, se interpretata alla stregua Parte dell'opzione fornita dalla sarebbe stata in contrasto con l'art. 1229 c.c., analogicamente applicabile al recesso, premurandosi anche di spiegare le ragioni per le quali l'art. 1229 era applicabile al caso di specie, citando la giurisprudenza di legittimità in materia ed avvertendo che, nel caso esaminato dalla S.C., la misura indennitaria non aveva costituito affatto oggetto di deroga, ma era stata semplicemente anticipata e sussunta nel prezzo dell'appalto, pagata tempo per tempo.
Ne deriva che, al fine di ricercare l'equilibrio tra le parti contrapposte ed una interpretazione corretta della clausola, in conformità proprio al principio di buona fede, è stato riconosciuto all'appaltatore il diritto a conseguire il medesimo risultato economico che avrebbe potuto conseguire in caso di regolare svolgimento dell'appalto.
Ne deriva che non v'è stata alcuna violazione dell'ordine pubblico nel senso anzidetto, non potendosi ritenere l'interpretazione adottata né artificiosa né cavillosa (e quindi contraria all'interpretazione secondo buona fede), avendo il Collegio delineato in modo rigoroso e coerente le ragioni per le quali l'esclusione del diritto dell'appaltatore all'indennizzo per mancato guadagno, non solo non era stata espressamente prevista nell'art. 9 del contratto, ma, laddove prevista, sarebbe stata comunque contraria al disposto dell'art. 1229 c.c. (e quindi sarebbe stata disapplicata dal collegio).
Al di là del fatto che detta interpretazione si possa o meno condividere, quel che è certo Parte è che detta interpretazione, non condivisa da non può essere oggetto di rivalutazione da parte della Corte, poiché si impingerebbe nel merito dell'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è, appunto, quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere.
Quanto alla violazione dell'art. 829, comma primo, n. 11, c.p.c., è agevole rilevare che tale ipotesi ricorre solo in caso di contrasto fra le varie parti del dispositivo del lodo o tra dispositivo e motivazione, allorchè in ragione di tale contrasto la pronuncia risulti ineseguibile: "in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma
pagina 13 di 16 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri." (Cass, sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del
12/01/2021)".
Va altresì rilevato che, soltanto in sede di comparsa conclusionale, l'impugnante ha dedotto che “… la contraddittorietà, poi, va ricercata proprio nella tecnica adoperata dal
Collegio che, pur riconoscendo la natura non imperativa dell'art. 1671 c.c. ha scelto una via interpretativa della clausola contrattuale che, di fatto, ha comportato l'inserzione coattiva della norma (…)” (v. p. 5, comparsa conclusionale di parte impugnante), prospettando un'ipotesi di contraddittorietà c.d. interna.
Sul punto, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “(…) in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie
(corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ.) (…) va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l"'iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. Sez. I, 21/06/2021, n.
17645, che richiama Cass., Sez. 1, 28/05/2014, n. 11895 e Cass. n. 3768/2006; Cass. civ., Sez. I, 05/02/2021, n. 2747; Cass., Sez. VI - 1, 12/01/2021, n. 291), per sostanziale inesistenza della motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5 c.p.c. (v. Corte
d'Appello Milano, 07/11/2012).
Non pare dunque che possa dirsi sussistente l'eccesso di potere giurisdizionale in cui sono (asseritamente) incorsi gli arbitri, posto che l'art. 829, comma primo, n. 11 c.p.c. prevede l'annullabilità della pronunzia arbitrale - correlativamente limitando il detto pagina 14 di 16 controllo - solo nelle ipotesi in cui tra le varie statuizioni del dispositivo o tra questo ultimo e la motivazione sia ravvisabile una contraddittorietà tale da tradursi nella impossibilità di ricostruire la ratio decidendi o nella radicale mancanza di un'esposizione sia pure sommaria dei motivi.
Ipotesi, come detto, non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla violazione dell'art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c., che ricorre allorchè la pronuncia sia resa ultra petita ovvero quando l'arbitro si pronunci oltre i limiti imposti dal compromesso, oltre l'ambito oggettivo della clausola compromissoria, o quando gli arbitri esorbitino dai limiti della convenzione di arbitrato, cosicché la loro potestas iudicandi, non trovando ivi la sua attribuzione, non può essere legittimamente esercitata, con conseguente nullità del lodo (Cass. 12175/2000; 9111/1999), va detto che neppure tale violazione è riscontrabile nel caso di specie, posto che non può confondersi la sfera di operatività della clausola di cui all'art. 9 del contratto (rispetto alla quale si è ritenuto che le parti non avessero derogato alla disciplina pattizia) con l'ambito di operatività dell'arbitrato, in cui la domanda di indennizzo (sulla base del contratto di appalto in atti) aveva formato puntuale oggetto di richiesta da parte dell'appaltatore e sulla quale il collegio si è correttamente pronunciato, senza violare il principio del contraddittorio, sotto il profilo della osservanza della regola tra il chiesto e il pronunciato.
In conclusione, l'impugnazione dev'essere respinta, in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo da liquidarsi secondo i parametri minimi previsti dal D.M. di riferimento (scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), come da dispositivo che segue.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co. , della sussistenza dei presupposti CP_3 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale depositato in data 31.05.2022 e Parte_1 notificato in data 23.06.2023, così provvede:
- rigetta, in quanto infondata, l'impugnazione;
- condanna l'impugnante a rifondere a parte impugnata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 7.052,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'impugnante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater
D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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