Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3319/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3319/2024, introdotta da:
(c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
06/05/1981 Con il patrocinio dell'Avv. VIVALDI MAIMONE SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
06/07/1968 Con il patrocinio dell'Avv. VIVALDI MAIMONE SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: La casa coniugale di proprietà della moglie verrà assegnata completa di mobilia e suppellettili alla stessa che continuerà ad abitarla con la figlia e a pagarne il mutuo residuo.
Pag. 1
- AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLA MINORE:
Per La minore verrà affidata ad entrambi con collocazione prevalente e residenza formale presso la madre. I nonni materni partecipano attivamente alla gestione della bambina sin dalla nascita e continueranno a farlo con il consenso dei genitori. Il Sig. in rispetto delle esigenze della figlia, garantendo in suo favore la gestione sino ad ora Controparte_1
Per goduta i impegni lavorativi dei genitori vedrà , salvo diversi accordi tra i genitori: con pernottamento dal sabato sera sino al martedì mattina quando la pagnerà a scuola. Quando la mamma sarà libera dal lavoro potrà tenere la bambina il fine settimana concordando con il papà che si sarà reso disponibile all'evenienza.
Per Durante le festività natalizie starà con la mamma;
Per quanto alle festività pasquali starà con il papà; il periodo estivo andrà cadenz tro il mese di maggio di ogni anno, indicativamente 10 giorni consecutivi a giugno
Per
starà con la mamma e 10 giorni consecutivi ad agosto con il papà; Per
da metà giugno a fine luglio frequenterà il centro estivo, la spesa verrà suddivisa tra i genitori e si intende sin d'ora concordata ed approvata;
le ulteriori festività da calendario, civili e religiose, saranno trascorse con ciascun genitore in via alternata di anno in anno, in accordo tra i genitori anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
i compleanni verranno festeggiati con entrambi i genitori, qualora la circostanza divenisse irrealizzabile, saranno trascorsi con ciascun genitore in via alternata di anno in anno, in ogni caso verrà garantita la possibilità di incontro con l'altro genitore per lo scambio di auguri e regali;
Festa della Mamma con la mamma, Festa del Papà con il papà. Entrambi i genitori, quando la figlia sarà con lui/lei, dovranno garantire il rispetto degli impegni cadenzati e no, siano essi scolastici, sportivi o ricreativi, attivandosi per la gestione degli stessi. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute (compresa la scelta o la modifica del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare la minore nel suo percorso educativo e di crescita, istituzioni con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche;
scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Fatte salve, le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni siano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore. La responsabilità genitoriale sarà invece esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione ed alle decisioni del quotidiano. Per Nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche avente natura extrascolastica, i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati, con facoltà di partecipare ai relativi eventi in quanto la partecipazione di entrambi i genitori è ritenuta fondamentale per la sua corretta crescita psico-fisica ed affettiva. I genitori favoriranno ed agevoleranno i reciproci rapporti con la figlia, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali. Essi avranno come unico interesse il benessere della figlia e, pertanto, si impegneranno ad evitare qualsiasi suo coinvolgimento nella crisi della relazione familiare, a mantenere, particolarmente di fronte alla minore, un atteggiamento civile, collaborativo ed assolutamente educato, a cooperare al fine di costruire attorno alla figlia un'atmosfera serena, a non svalutare l'immagine dell'altro genitore e ad assicurarne il diritto di visita;
ad ispirare le sue scelte di vita al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo di crescita. Anche quando la minore si troverà presso l'altro genitore sarà garantita comunque la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente. Sarà garantita la comunicazione telefonica con i nonni e il diritto di visita degli stessi, nonché dei parenti di ogni ramo genitoriale, in via saltuaria ma costante.
Pag. 2 Nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, se ne ricorresse necessità la figlia starà con l'altro genitore che, qualora libero da impegni lavorativi si sarà dimostrato disponibile, senza comunque che ne risulti alterato il principio dell'alternanza nei periodi di pertinenza. Ciascun genitore si impegnerà formalmente a provvedere personalmente alla cura, all'educazione della figlia quando si trovi presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso assisterla per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, nonché a favorirne la socializzazione. I genitori concederanno autorizzazione per il passaporto affinché la minore possa recarsi all'estero per vacanze con il padre o la madre separatamente.
- CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA FIGLIA: da versarsi da parte del padre entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate della Sig.ra pari ad € 250,00 Parte_1 oltre rivalutazione Istat, cifra da rivedere in aumento al termine dei prestiti contrat o scioglimento del matrimonio;
le spese straordinarie scolastiche, sanitarie, ludico sportive saranno, invece, ripartite in egual misura al 50%, tra i genitori come di seguito precisato: I) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (da documentare, anche successivamente all'esborso): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche che richiedono il preventivo accordo (da documentare, anche successivamente all'esborso): a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo (da documentare, anche successivamente all'esborso): a) tasse/assicurazioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa - buoni pasto;
IV) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (da documentare, anche successivamente all'esborso): a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione/musicali/teatrali o attività sportive dal secondo in poi (un corso all'anno per figlio è da intendersi già approvato dai genitori), attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi, vacanze (week-end compresi); c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
d) patente, mezzi di locomozione: auto, moto, assicurazione e bollo.
- Il post scuola è una spesa già concordata tra i genitori, così pure il centro estivo.
Pag. 3 Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
- Le spese che necessitano di preventivo accordo andranno comunicate ed accettate a mezzo mail.
- Nel caso in cui le spese dovessero essere superiori ad euro 150, ciascuno anticiperà la propria quota.
- L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
QUESTIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI:
- i coniugi rinunciano entrambi alla corresponsione della somma di mantenimento per sè, dichiarandosi autosufficienti;
- ciascuno terrà per sé l'auto già in uso, la moglie la Peugeot 407 targata FS881RX, il marito la Peugeot 107 targata DB180CJ, impegnandosi a procedere ai rispettivi trasferimenti di proprietà;
- il finanziamento con rata di € 508,00 attualmente sospeso, a giugno verrà rimodulato nell'importo e nella scadenza ed onorato da entrambi per metà rata mensile ciascuno;
- la polizza vita verrà pagata per metà ciascuno;
- ognuno pagherà i propri prestiti personali senza nulla a pretendere dall'altro/a. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi ai fini dell'espatrio per sé e per il minore;
o mutuo I coniugi faranno fronte alle spese legali, già oggetto di separate pro forma sottoscritte.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in ROMANIA, in data 06.07.1968 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Novara al n. 57, parte II, serie C, anno 2016. Per_ Dall'unione matrimoniale è nata in data [...], minorenne. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
NOVARA in data 06/05/1981 e , nato in [...]_1 in data 06/07/1968;
Pag. 4 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7.2.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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