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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/11/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5684 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/12/2024 da: 1) , nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1
2) , nato in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed entrambi con l'Avv. COVRE MARCO presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Iasi (Romania), in data 21/10/2018, non trascritto in Italia;
separati con sentenza n. 88/2025 (passata in giudicato, come da certificazione in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente, dopo quella di separazione, la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la Sig.ra resterà nell'abitazione della coppia subentrando nel contratto Parte_1 di locazione in essere ed assumendosi ogni relativa obbligazione a far data dal deposito della sentenza di separazione;
2) il Sig. acconsente al mantenimento del cognome da parte della moglie anche Parte_2 successivamente al divorzio;
3) i coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento dichiarando di essere autosufficienti e dichiarano di nulla doversi reciprocamente;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno confermato la prosecuzione della separazione e hanno dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, lett a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi, preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia. A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993). Ciò premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la separazione si è protratta per il periodo temporale previsto e che comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto avente a oggetto solo la pronuncia sullo stato. Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Iasi (Romania) in data 21/10/2018 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese. Così deciso in Pordenone, il 31/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/12/2024 da: 1) , nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1
2) , nato in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed entrambi con l'Avv. COVRE MARCO presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Iasi (Romania), in data 21/10/2018, non trascritto in Italia;
separati con sentenza n. 88/2025 (passata in giudicato, come da certificazione in atti)
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente, dopo quella di separazione, la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la Sig.ra resterà nell'abitazione della coppia subentrando nel contratto Parte_1 di locazione in essere ed assumendosi ogni relativa obbligazione a far data dal deposito della sentenza di separazione;
2) il Sig. acconsente al mantenimento del cognome da parte della moglie anche Parte_2 successivamente al divorzio;
3) i coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento dichiarando di essere autosufficienti e dichiarano di nulla doversi reciprocamente;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno confermato la prosecuzione della separazione e hanno dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, lett a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi, preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia. A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993). Ciò premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la separazione si è protratta per il periodo temporale previsto e che comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto avente a oggetto solo la pronuncia sullo stato. Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Iasi (Romania) in data 21/10/2018 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese. Così deciso in Pordenone, il 31/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini