Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2007, n. 2717
CASS
Sentenza 7 febbraio 2007

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L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.

Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovino applicazione le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2007, n. 2717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2717
    Data del deposito : 7 febbraio 2007

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