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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/08/2025, n. 12027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12027 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa FU TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62091 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mario Parte_1 C.F._1 Cutelli della Raiata, giusta procura in atti
- attrice
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bernardini, giusta procura in atti
- convenuto
OGGETTO: danni ad immobile da infiltrazione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, parte attrice ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “accertare e dichiarare il in persona Controparte_1 dell'Amministratore legale rappresentante dott. , responsabile per i fatti di cui alla Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, condannare il medesimo all'integrale risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti dalla sig.ra materiali, patrimoniali diretti e indiretti che, allo stato si Parte_1 quantificano in € 25.000,00 o ella misura maggiore o minore misura che verrà accertata in giudizio o che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria a far data dal 1/1/2013 sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese di lite. pagina 1 di 6 Ha esposto: di essere proprietaria di una cantina sita nello stabile di , Controparte_1 CP_1 censito al N.C.E.U. al foglio 549, part. 167, sub 18, zona censuaria 2, cat. A2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita 1.781,78; che in detta cantina esiste una vecchia tubatura relativa alla fognatura condominiale, che -da parecchi anni- presenta vistose perdite;
che tali perdite avevano imbibito sia la parete della cantina sia il pavimento, e rovinato quanto riposto e conservato all'interno, anche perché dalla fogna erano entrati -all'interno della cantina medesima- svariati topi;
che ella, dal 2021, aveva chiesto ai vari amministratori succedutisi nel tempo di provvedere al risarcimento dei danni;
che, tuttavia, le di lei richieste erano state inserite all'ordine del giorno di tre diverse assemblee condominiali, ma mai votate;
che del tutto vanamente si era rivolta anche all'amministratore di condominio in carica per ottenere il risarcimento del danno.
Nella specie, l'attrice ha dedotto che i danni verificatisi nella cantina di sua proprietà sono di tre diversi tipi: il primo riguarda i danni alla muratura e al pavimento (quantificato in euro 18.000,00 - come da relazione del tecnico di parte); il secondo la perdita degli oggetti indicati nell'atto introduttivo (quantificato in via forfettaria in euro 2.000,00) e il terzo le spese sostenute per pagare la ditta presso i cui locali erano stati depositati i mobili (quantificato in euro 5.000,00 - pari a cinque anni di deposito).
Si è costituita in giudizio parte convenuta, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e rappresentato per le ragioni diffusamente esposte nella comparsa di costituzione e ha chiesto di
“rigettare le domande ex adverso avanzate per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e/o perché non provate e, in ogni caso, poiché infondate in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza del 24.02.2023, è stato assegnato termine per la notificazione dell'invito alla negoziazione assistita a cura della parte attrice, con rinvio della causa per l'eventuale ulteriore trattazione all'udienza del 22.06.2023.
Nelle more, espletata infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita (cfr. deposito di parte attrice del 08.06.2023), all'udienza del 22.06.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con riserva all'esito.
Con ordinanza del 05.01.2024, sono state rigettate le istanze istruttorie della parte attrice e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2024 (poi differita d'ufficio al 30.01.2025).
Con ordinanza in data 13.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va confermata integralmente l'ordinanza del 05.01.2024 in punto di rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, per le ragioni ivi esposte.
Più in dettaglio, si evidenzia – quanto al capitolo 1 – che la circostanza della riparazione della fognatura nel 2012 è già dedotta dal convenuto e, dunque, non è contestata;
che – quanto al capitolo 2 – la “vistosa perdita dal 2021” non corrisponde ad una precisa deduzione nell'atto di citazione, neanche indirettamente tramite gli allegati (nella specie: i doc. 2 e 3 sono del 2012; i doc. 4 e 5 sono rispettivamente di marzo e giugno 2021 e parlano, piuttosto genericamente e confusamente, di questioni varie e non di nuove perdite fognarie;
il doc. 6 è del 2014; i doc. 7 e 8 non si riferiscono a perdite fognarie;
il doc. 10 è del luglio 2013 ed è relativo al periodo 2012/2013); che – quanto ai capitoli 3 e 4 – questi concernono la relazione del Geometra già depositata da parte attrice;
CP_3 che – quanto al capitolo 5 – si tratta di formulazione valutativa e – quanto ai capitoli 6 e 7 sui lavori fatti dall'impresa – le circostanze non corrispondono a deduzioni dell'atto di citazione (nella CP_3
pagina 2 di 6 quale, anzi, le espressioni laconiche e generiche utilizzate lasciano dubbio l'avvenuto, o meno, ripristino dei danni) e, semmai, sono da provare documentalmente.
3. Le domande proposte dalla parte attrice non possono essere accolte.
3.1. Ed invero, la – proprietaria della cantina indicata in atti – ha dedotto che, all'interno della Pt_1 suddetta cantina, esiste una vecchia tubatura relativa alla fognatura condominiale, dalla quale emergono vistose perdite, causa di danni all'immobile stesso ed agli oggetti ivi presenti, tra i quali: mobili, vestiario, quadri, borse, valigie, disegni professionali;
ha poi dedotto che, dall'anno 2021, ella aveva vanamente chiesto ai vari amministratori di condominio di provvedere a risarcire i danni subiti, rappresentando inoltre che già precedentemente si erano verificate infiltrazioni nei medesimi luoghi, mai risolte.
Al fine di individuare i danni, parte attrice ha commissionato al Geometra di redigere CP_4 una relazione sull'accaduto, relazione datata settembre 2022 con quantificazione dei danni da parte del tecnico incaricato in complessivi euro 18.000,00; l'attrice ha inoltre stimato, in via forfettaria, in euro 2.000,00 il danno patito per la perdita degli oggetti presenti all'interno della cantina al momento dell'evento, oltre ad euro 5.000,00 per le spese dalla stessa sopportate al fine della custodia dei beni mobili collocati nella cantina in questione presso un deposito ad hoc.
A sostegno delle proprie ragioni, la ha prodotto: fotografie (cfr. doc. 1 atto di citazione); Pt_1 mail/lettere agli amministratori di condominio del 2012 e del 2021 (cfr. doc.
2-5 atto di citazione); convocazione assemblea per il giorno 03.12.2014 e per il giorno 16.05.2022, nonché verbale assemblea del luglio 2021 (cfr. doc.
6-8 atto di citazione); relazione CTP del settembre 2022 (cfr. doc. 9 atto di citazione); diffida di pagamento ricevuta per canoni di deposito non versati del 04.07.2013 (cfr. doc. 10 atto di citazione).
3.2. Il ha offerto una diversa ricostruzione degli eventi e, preliminarmente eccependo CP_1 l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, ha contestato la sussistenza della propria responsabilità, nonché dei danni lamentati dalla controparte e la relativa quantificazione.
A fondamento delle proprie ragioni, parte convenuta ha prodotto: verbale assemblea del 06.03.2021; rendiconto del 2012 relativo a lavori di fognatura;
verbale assemblea del 17.05.2022 – tutti allegati alla comparsa di costituzione;
inoltre, in allegato alla memoria di replica ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha prodotto nota in data 28.06.2022 del legale dell'attrice all'amministratore del condominio, con il relativo allegato, e nota in data 01.07.2022 dell'amministratore stesso all'assicuratore del condominio, con i relativi allegati.
3.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge che la rottura dell'impianto fognario condominiale in corrispondenza della cantina della sig.ra risale agli anni 2011/2012, Pt_1 come confermato dalla documentazione prodotta dalla medesima parte attrice (cfr. solleciti della all'amministratore di condominio per eseguire la riparazione dell'impianto fognario, datati Pt_1 10.02.2012 e 23.03.2012, di cui ai doc. 2 e 3 atto di citazione;
cfr. anche convocazione assemblea 2014, di cui al doc. 6 atto di citazione, e diffida di pagamento per spese di deposito del mobilio, datata 04.07.2013, di cui al doc. 10 atto di citazione) e dal tenore della domanda di risarcimento, con la quale l'attrice ha chiesto l'applicazione, sulla somma pretesa a titolo risarcitorio, di rivalutazione ed interessi a decorrere dal 01.01.2013.
E' inoltre pacifico che il abbia riparato -a propria cura e spese- il tratto fognario nell'anno CP_1 2012 (cfr. doc. 1 e 2 comparsa di costituzione – delibera del 06.03.2012 sul punto 5 all'o.d.g. con pagina 3 di 6 preventivo approvato allegato al verbale e successivo rendiconto dei medesimi lavori eseguiti nel corso dell'esercizio 2012) e, infatti, le richieste della sig.ra poste all'o.d.g. dell'assemblea del Pt_1 successivo 04.12.2014 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice) e delle più recenti assemblee del 21.07.2021 e del 16.05.2022 (cfr. doc. 7 e 8 ibidem) risultano limitate al risarcimento dei danni patiti e non hanno ad oggetto il ripristino della fognatura (ripristino del quale si è discusso, per l'ultima volta, in occasione dell'assemblea del 06.03.2012, ossia quando è stata deliberata la riparazione approvando il relativo preventivo).
Si rileva che l'attrice ha depositato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 16.05.2022 (in prima convocazione – cfr. doc. 8 allegato citazione), ma non il verbale assembleare del 17.05.2022 (in seconda convocazione – cfr. doc. 3 del convenuto, nel quale, sul punto 7 all'o.d.g. è stata riportata la seguente dichiarazione “… La Signora in relazione ai danni alla cantina farà avere una CP_5 richiesta circostanziale all'Amministratore per l'opportuna denuncia assicurativa e successiva perizia dei danni stessi…”: la richiesta non è stata versata in atti dalla e il ha specificato Pt_1 CP_1 di non aver mai presentato alcuna denuncia assicurativa, circostanza, quest'ultima, non contestata dall'attrice).
L'attrice ha prodotto solo una relazione tecnica del settembre 2022, dalla quale non è dato trarsi con certezza l'epoca di verificazione di quanto nella stessa descritto (né il manifestarsi dell'evento, né la rimozione della causa e, nemmeno, le “riparazioni” asseritamente eseguite). Si consideri, più in particolare, che -nella prima parte della relazione- si fa riferimento ad impianti condominiali ubicati presso aree comuni (e non, dunque, alla cantina dell'attrice o a rotture di impianti fognari) e -nella seconda parte della stessa relazione- ad una problematica relativa ad una conduttura (aerea) del gas non afferente alla domanda risarcitoria e ad una perdita della fognatura condominiale di incerta collocazione temporale.
Di contro, il convenuto ha prodotto la nota in data 28.06.2022 del legale dell'attrice all'amministratore del Condomino, con il relativo allegato, e la nota in data 01.07.2022 dell'amministratore stesso all'assicuratore del condominio, con i relativi allegati: dall'esame dei suddetti documenti emerge che, con la prima comunicazione, l'attrice, per il tramite del proprio legale e facendo espressamente seguito all'assemblea del 17.05.2022, ha trasmesso una relazione tecnica datata 23.06.2022, evidenziando una problematica relativa allo spargimento d'acqua proveniente da un'autoclave ubicata nel corridoio condominiale (questione, quindi, del tutto estranea ai tratti di fognatura all'interno della cantina individuale), mentre, con la seconda comunicazione, l'amministratore ha chiesto all'assicuratore l'apertura di un sinistro limitatamente a quanto allegato circa la problematica dell'autoclave.
E', dunque, pienamente fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. sollevata dalla parte convenuta, atteso che l'attrice ha depositato documentazione che, per un verso, fa risalire l'evento dannoso agli anni 2011/2012 e, per altro verso, testimonia di una richiesta (esclusivamente) risarcitoria (e non già di ripristino) posta all'ordine del giorno di un'assemblea del 2014, successivamente alle riparazioni eseguite dal Condominio;
la successiva richiesta risarcitoria (non sufficientemente documentata dall'attrice) è del 2021.
In proposito, si osserva che l'unica rottura nota del tratto fognario presso la cantina dell'attrice risale all'anno 2011/2012 e risulta riparata dal nel corso del 2012: la circostanza è documentata CP_1 dal convenuto (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di parte convenuta) e, in corso di causa, è stata riconosciuta dall'attrice, ancorché nell'ambito del tentativo di mutare la causa petendi, alludendo a perdite fognarie verificatesi (anche) successivamente e sino agli anni 2021/2022 (perdite riferite solo nella memoria di parte attrice n. 1, non già nell'atto di citazione); inoltre, sulla scorta della documentazione depositata dall'attrice, emerge che la ha chiesto al Condominio, pur in termini generici, di essere risarcita Pt_1 pagina 4 di 6 sino al 2014, per poi intervenire nuovamente negli anni 2021/2022, allorché era dunque già maturata la prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2947 c.c.: ed invero, è documentato che l'attrice ha richiesto, seppur genericamente, il risarcimento del danno nel 2012, nel 2014 e, successivamente, solo nel 2021; in esito all'eccezione di prescrizione della controparte nella comparsa di costituzione, l'attrice non ha fornito la prova dell'intervento di eventuali atti interruttivi tra il 2014 ed il 2021, sostenendo, invece, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che il sinistro dedotto in citazione sarebbe avvenuto nell'anno 2021. In ogni caso, si rileva che l'attrice non ha provato la verificazione di un evento dannoso avvenuto nel 2021 ed attribuibile al fatto del né l'esistenza di danni ad CP_1 esso conseguenti.
Si aggiunga che quanto prodotto da parte attrice è, comunque, del tutto inidoneo a provare la responsabilità della controparte e il danno che ella ha lamentato di aver patito: le fotografie, tutte di scarsa qualità, sono prive di data certa e di riferimenti che consentano di associare la riproduzione alla cantina della le mail/lettere inoltrate agli amministratori di condominio sono, talune, risalenti Pt_1 nel tempo e, in ogni caso, contengono affermazioni generiche e non sufficientemente circostanziate;
la relazione del Geometra è un documento di parte, non suffragato da ulteriori riscontri oggettivi e, peraltro, sembra riferirsi a ripristini ormai già fatti e con riguardo ai quali la parte attrice non ha depositato documentazione afferente agli esborsi sopportati;
la diffida di pagamento per canoni di custodia ricevuta dalla pure risalente nel tempo, non documenta affatto l'esborso ma, anzi, Pt_1 dimostra il contrario e, comunque, non può essere utilizzata -ex se- come base per la quantificazione del danno. Non è stato, poi, in alcun modo provato che la riparazione dell'impianto fognario avvenuta nel 2012 da parte del non sia stata risolutiva ed è rimasta altresì indimostrata la CP_1 circostanza, solo genericamente prospettata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di ulteriori perdite fognarie risalenti ad un periodo successivo alla suddetta riparazione: in particolare, nessun documento è stato depositato circa la nuova perdita dell'impianto fognario, solo menzionata dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e parimenti nessun documento è stato prodotto circa gli esborsi riferiti dall'attrice sempre nella memoria n. 1; in ogni caso, si tratta di fatti che, come già osservato, non sono corrispondenti a quelli dedotti in citazione e che non sono adeguatamente suffragati dalla relazione tecnica di parte.
Per quanto esposto, le domande spiegate dalla parte attrice vanno integralmente rigettate.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella parte dispositiva, sulla base del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Sussistono gli estremi per la condanna della parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che dalla condotta processuale tenuta è emersa l'evidente pretestuosità dell'azione, per le ragioni già rimarcate nel precedente paragrafo 3 e specialmente per ciò che attiene alla sostanziale modifica – all'esito dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto – della causa petendi, collocando l'evento dannoso nel 2021 anziché, come invece documentato dalla medesima parte attrice in citazione, negli anni 2011/2012, con inutile aggravio dell'attività processuale.
Non può trovare applicazione, ratione temporis, il comma 4 dell'art. 96 c.p.c. invocato da parte convenuta, atteso che la previsione secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000” è stata introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140 (c.d. “Riforma Cartabia”); si rammenta, al riguardo, che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che
“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a pagina 5 di 6 decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali per la presente causa, liquidate in euro 3.300,00 per compensi di difesa, oltre oneri di legge se dovuti;
3. condanna la parte attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma pari ad euro 1.000,00 in favore della parte convenuta.
Roma, 28.08.2025
Il Giudice
FU TO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa FU TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62091 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mario Parte_1 C.F._1 Cutelli della Raiata, giusta procura in atti
- attrice
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bernardini, giusta procura in atti
- convenuto
OGGETTO: danni ad immobile da infiltrazione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, parte attrice ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “accertare e dichiarare il in persona Controparte_1 dell'Amministratore legale rappresentante dott. , responsabile per i fatti di cui alla Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, condannare il medesimo all'integrale risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti dalla sig.ra materiali, patrimoniali diretti e indiretti che, allo stato si Parte_1 quantificano in € 25.000,00 o ella misura maggiore o minore misura che verrà accertata in giudizio o che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria a far data dal 1/1/2013 sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese di lite. pagina 1 di 6 Ha esposto: di essere proprietaria di una cantina sita nello stabile di , Controparte_1 CP_1 censito al N.C.E.U. al foglio 549, part. 167, sub 18, zona censuaria 2, cat. A2, classe 3, consistenza 6 vani, rendita 1.781,78; che in detta cantina esiste una vecchia tubatura relativa alla fognatura condominiale, che -da parecchi anni- presenta vistose perdite;
che tali perdite avevano imbibito sia la parete della cantina sia il pavimento, e rovinato quanto riposto e conservato all'interno, anche perché dalla fogna erano entrati -all'interno della cantina medesima- svariati topi;
che ella, dal 2021, aveva chiesto ai vari amministratori succedutisi nel tempo di provvedere al risarcimento dei danni;
che, tuttavia, le di lei richieste erano state inserite all'ordine del giorno di tre diverse assemblee condominiali, ma mai votate;
che del tutto vanamente si era rivolta anche all'amministratore di condominio in carica per ottenere il risarcimento del danno.
Nella specie, l'attrice ha dedotto che i danni verificatisi nella cantina di sua proprietà sono di tre diversi tipi: il primo riguarda i danni alla muratura e al pavimento (quantificato in euro 18.000,00 - come da relazione del tecnico di parte); il secondo la perdita degli oggetti indicati nell'atto introduttivo (quantificato in via forfettaria in euro 2.000,00) e il terzo le spese sostenute per pagare la ditta presso i cui locali erano stati depositati i mobili (quantificato in euro 5.000,00 - pari a cinque anni di deposito).
Si è costituita in giudizio parte convenuta, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e rappresentato per le ragioni diffusamente esposte nella comparsa di costituzione e ha chiesto di
“rigettare le domande ex adverso avanzate per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e/o perché non provate e, in ogni caso, poiché infondate in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza del 24.02.2023, è stato assegnato termine per la notificazione dell'invito alla negoziazione assistita a cura della parte attrice, con rinvio della causa per l'eventuale ulteriore trattazione all'udienza del 22.06.2023.
Nelle more, espletata infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita (cfr. deposito di parte attrice del 08.06.2023), all'udienza del 22.06.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con riserva all'esito.
Con ordinanza del 05.01.2024, sono state rigettate le istanze istruttorie della parte attrice e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.05.2024 (poi differita d'ufficio al 30.01.2025).
Con ordinanza in data 13.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Va confermata integralmente l'ordinanza del 05.01.2024 in punto di rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, per le ragioni ivi esposte.
Più in dettaglio, si evidenzia – quanto al capitolo 1 – che la circostanza della riparazione della fognatura nel 2012 è già dedotta dal convenuto e, dunque, non è contestata;
che – quanto al capitolo 2 – la “vistosa perdita dal 2021” non corrisponde ad una precisa deduzione nell'atto di citazione, neanche indirettamente tramite gli allegati (nella specie: i doc. 2 e 3 sono del 2012; i doc. 4 e 5 sono rispettivamente di marzo e giugno 2021 e parlano, piuttosto genericamente e confusamente, di questioni varie e non di nuove perdite fognarie;
il doc. 6 è del 2014; i doc. 7 e 8 non si riferiscono a perdite fognarie;
il doc. 10 è del luglio 2013 ed è relativo al periodo 2012/2013); che – quanto ai capitoli 3 e 4 – questi concernono la relazione del Geometra già depositata da parte attrice;
CP_3 che – quanto al capitolo 5 – si tratta di formulazione valutativa e – quanto ai capitoli 6 e 7 sui lavori fatti dall'impresa – le circostanze non corrispondono a deduzioni dell'atto di citazione (nella CP_3
pagina 2 di 6 quale, anzi, le espressioni laconiche e generiche utilizzate lasciano dubbio l'avvenuto, o meno, ripristino dei danni) e, semmai, sono da provare documentalmente.
3. Le domande proposte dalla parte attrice non possono essere accolte.
3.1. Ed invero, la – proprietaria della cantina indicata in atti – ha dedotto che, all'interno della Pt_1 suddetta cantina, esiste una vecchia tubatura relativa alla fognatura condominiale, dalla quale emergono vistose perdite, causa di danni all'immobile stesso ed agli oggetti ivi presenti, tra i quali: mobili, vestiario, quadri, borse, valigie, disegni professionali;
ha poi dedotto che, dall'anno 2021, ella aveva vanamente chiesto ai vari amministratori di condominio di provvedere a risarcire i danni subiti, rappresentando inoltre che già precedentemente si erano verificate infiltrazioni nei medesimi luoghi, mai risolte.
Al fine di individuare i danni, parte attrice ha commissionato al Geometra di redigere CP_4 una relazione sull'accaduto, relazione datata settembre 2022 con quantificazione dei danni da parte del tecnico incaricato in complessivi euro 18.000,00; l'attrice ha inoltre stimato, in via forfettaria, in euro 2.000,00 il danno patito per la perdita degli oggetti presenti all'interno della cantina al momento dell'evento, oltre ad euro 5.000,00 per le spese dalla stessa sopportate al fine della custodia dei beni mobili collocati nella cantina in questione presso un deposito ad hoc.
A sostegno delle proprie ragioni, la ha prodotto: fotografie (cfr. doc. 1 atto di citazione); Pt_1 mail/lettere agli amministratori di condominio del 2012 e del 2021 (cfr. doc.
2-5 atto di citazione); convocazione assemblea per il giorno 03.12.2014 e per il giorno 16.05.2022, nonché verbale assemblea del luglio 2021 (cfr. doc.
6-8 atto di citazione); relazione CTP del settembre 2022 (cfr. doc. 9 atto di citazione); diffida di pagamento ricevuta per canoni di deposito non versati del 04.07.2013 (cfr. doc. 10 atto di citazione).
3.2. Il ha offerto una diversa ricostruzione degli eventi e, preliminarmente eccependo CP_1 l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, ha contestato la sussistenza della propria responsabilità, nonché dei danni lamentati dalla controparte e la relativa quantificazione.
A fondamento delle proprie ragioni, parte convenuta ha prodotto: verbale assemblea del 06.03.2021; rendiconto del 2012 relativo a lavori di fognatura;
verbale assemblea del 17.05.2022 – tutti allegati alla comparsa di costituzione;
inoltre, in allegato alla memoria di replica ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha prodotto nota in data 28.06.2022 del legale dell'attrice all'amministratore del condominio, con il relativo allegato, e nota in data 01.07.2022 dell'amministratore stesso all'assicuratore del condominio, con i relativi allegati.
3.3. Tanto premesso, dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge che la rottura dell'impianto fognario condominiale in corrispondenza della cantina della sig.ra risale agli anni 2011/2012, Pt_1 come confermato dalla documentazione prodotta dalla medesima parte attrice (cfr. solleciti della all'amministratore di condominio per eseguire la riparazione dell'impianto fognario, datati Pt_1 10.02.2012 e 23.03.2012, di cui ai doc. 2 e 3 atto di citazione;
cfr. anche convocazione assemblea 2014, di cui al doc. 6 atto di citazione, e diffida di pagamento per spese di deposito del mobilio, datata 04.07.2013, di cui al doc. 10 atto di citazione) e dal tenore della domanda di risarcimento, con la quale l'attrice ha chiesto l'applicazione, sulla somma pretesa a titolo risarcitorio, di rivalutazione ed interessi a decorrere dal 01.01.2013.
E' inoltre pacifico che il abbia riparato -a propria cura e spese- il tratto fognario nell'anno CP_1 2012 (cfr. doc. 1 e 2 comparsa di costituzione – delibera del 06.03.2012 sul punto 5 all'o.d.g. con pagina 3 di 6 preventivo approvato allegato al verbale e successivo rendiconto dei medesimi lavori eseguiti nel corso dell'esercizio 2012) e, infatti, le richieste della sig.ra poste all'o.d.g. dell'assemblea del Pt_1 successivo 04.12.2014 (cfr. doc. 6 fascicolo di parte attrice) e delle più recenti assemblee del 21.07.2021 e del 16.05.2022 (cfr. doc. 7 e 8 ibidem) risultano limitate al risarcimento dei danni patiti e non hanno ad oggetto il ripristino della fognatura (ripristino del quale si è discusso, per l'ultima volta, in occasione dell'assemblea del 06.03.2012, ossia quando è stata deliberata la riparazione approvando il relativo preventivo).
Si rileva che l'attrice ha depositato l'avviso di convocazione dell'assemblea del 16.05.2022 (in prima convocazione – cfr. doc. 8 allegato citazione), ma non il verbale assembleare del 17.05.2022 (in seconda convocazione – cfr. doc. 3 del convenuto, nel quale, sul punto 7 all'o.d.g. è stata riportata la seguente dichiarazione “… La Signora in relazione ai danni alla cantina farà avere una CP_5 richiesta circostanziale all'Amministratore per l'opportuna denuncia assicurativa e successiva perizia dei danni stessi…”: la richiesta non è stata versata in atti dalla e il ha specificato Pt_1 CP_1 di non aver mai presentato alcuna denuncia assicurativa, circostanza, quest'ultima, non contestata dall'attrice).
L'attrice ha prodotto solo una relazione tecnica del settembre 2022, dalla quale non è dato trarsi con certezza l'epoca di verificazione di quanto nella stessa descritto (né il manifestarsi dell'evento, né la rimozione della causa e, nemmeno, le “riparazioni” asseritamente eseguite). Si consideri, più in particolare, che -nella prima parte della relazione- si fa riferimento ad impianti condominiali ubicati presso aree comuni (e non, dunque, alla cantina dell'attrice o a rotture di impianti fognari) e -nella seconda parte della stessa relazione- ad una problematica relativa ad una conduttura (aerea) del gas non afferente alla domanda risarcitoria e ad una perdita della fognatura condominiale di incerta collocazione temporale.
Di contro, il convenuto ha prodotto la nota in data 28.06.2022 del legale dell'attrice all'amministratore del Condomino, con il relativo allegato, e la nota in data 01.07.2022 dell'amministratore stesso all'assicuratore del condominio, con i relativi allegati: dall'esame dei suddetti documenti emerge che, con la prima comunicazione, l'attrice, per il tramite del proprio legale e facendo espressamente seguito all'assemblea del 17.05.2022, ha trasmesso una relazione tecnica datata 23.06.2022, evidenziando una problematica relativa allo spargimento d'acqua proveniente da un'autoclave ubicata nel corridoio condominiale (questione, quindi, del tutto estranea ai tratti di fognatura all'interno della cantina individuale), mentre, con la seconda comunicazione, l'amministratore ha chiesto all'assicuratore l'apertura di un sinistro limitatamente a quanto allegato circa la problematica dell'autoclave.
E', dunque, pienamente fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. sollevata dalla parte convenuta, atteso che l'attrice ha depositato documentazione che, per un verso, fa risalire l'evento dannoso agli anni 2011/2012 e, per altro verso, testimonia di una richiesta (esclusivamente) risarcitoria (e non già di ripristino) posta all'ordine del giorno di un'assemblea del 2014, successivamente alle riparazioni eseguite dal Condominio;
la successiva richiesta risarcitoria (non sufficientemente documentata dall'attrice) è del 2021.
In proposito, si osserva che l'unica rottura nota del tratto fognario presso la cantina dell'attrice risale all'anno 2011/2012 e risulta riparata dal nel corso del 2012: la circostanza è documentata CP_1 dal convenuto (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di parte convenuta) e, in corso di causa, è stata riconosciuta dall'attrice, ancorché nell'ambito del tentativo di mutare la causa petendi, alludendo a perdite fognarie verificatesi (anche) successivamente e sino agli anni 2021/2022 (perdite riferite solo nella memoria di parte attrice n. 1, non già nell'atto di citazione); inoltre, sulla scorta della documentazione depositata dall'attrice, emerge che la ha chiesto al Condominio, pur in termini generici, di essere risarcita Pt_1 pagina 4 di 6 sino al 2014, per poi intervenire nuovamente negli anni 2021/2022, allorché era dunque già maturata la prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2947 c.c.: ed invero, è documentato che l'attrice ha richiesto, seppur genericamente, il risarcimento del danno nel 2012, nel 2014 e, successivamente, solo nel 2021; in esito all'eccezione di prescrizione della controparte nella comparsa di costituzione, l'attrice non ha fornito la prova dell'intervento di eventuali atti interruttivi tra il 2014 ed il 2021, sostenendo, invece, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che il sinistro dedotto in citazione sarebbe avvenuto nell'anno 2021. In ogni caso, si rileva che l'attrice non ha provato la verificazione di un evento dannoso avvenuto nel 2021 ed attribuibile al fatto del né l'esistenza di danni ad CP_1 esso conseguenti.
Si aggiunga che quanto prodotto da parte attrice è, comunque, del tutto inidoneo a provare la responsabilità della controparte e il danno che ella ha lamentato di aver patito: le fotografie, tutte di scarsa qualità, sono prive di data certa e di riferimenti che consentano di associare la riproduzione alla cantina della le mail/lettere inoltrate agli amministratori di condominio sono, talune, risalenti Pt_1 nel tempo e, in ogni caso, contengono affermazioni generiche e non sufficientemente circostanziate;
la relazione del Geometra è un documento di parte, non suffragato da ulteriori riscontri oggettivi e, peraltro, sembra riferirsi a ripristini ormai già fatti e con riguardo ai quali la parte attrice non ha depositato documentazione afferente agli esborsi sopportati;
la diffida di pagamento per canoni di custodia ricevuta dalla pure risalente nel tempo, non documenta affatto l'esborso ma, anzi, Pt_1 dimostra il contrario e, comunque, non può essere utilizzata -ex se- come base per la quantificazione del danno. Non è stato, poi, in alcun modo provato che la riparazione dell'impianto fognario avvenuta nel 2012 da parte del non sia stata risolutiva ed è rimasta altresì indimostrata la CP_1 circostanza, solo genericamente prospettata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di ulteriori perdite fognarie risalenti ad un periodo successivo alla suddetta riparazione: in particolare, nessun documento è stato depositato circa la nuova perdita dell'impianto fognario, solo menzionata dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e parimenti nessun documento è stato prodotto circa gli esborsi riferiti dall'attrice sempre nella memoria n. 1; in ogni caso, si tratta di fatti che, come già osservato, non sono corrispondenti a quelli dedotti in citazione e che non sono adeguatamente suffragati dalla relazione tecnica di parte.
Per quanto esposto, le domande spiegate dalla parte attrice vanno integralmente rigettate.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella parte dispositiva, sulla base del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Sussistono gli estremi per la condanna della parte attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che dalla condotta processuale tenuta è emersa l'evidente pretestuosità dell'azione, per le ragioni già rimarcate nel precedente paragrafo 3 e specialmente per ciò che attiene alla sostanziale modifica – all'esito dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto – della causa petendi, collocando l'evento dannoso nel 2021 anziché, come invece documentato dalla medesima parte attrice in citazione, negli anni 2011/2012, con inutile aggravio dell'attività processuale.
Non può trovare applicazione, ratione temporis, il comma 4 dell'art. 96 c.p.c. invocato da parte convenuta, atteso che la previsione secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000” è stata introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140 (c.d. “Riforma Cartabia”); si rammenta, al riguardo, che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che
“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a pagina 5 di 6 decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali per la presente causa, liquidate in euro 3.300,00 per compensi di difesa, oltre oneri di legge se dovuti;
3. condanna la parte attrice, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma pari ad euro 1.000,00 in favore della parte convenuta.
Roma, 28.08.2025
Il Giudice
FU TO
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