Sentenza 4 aprile 1987
Massime • 1
Nel caso della malattia del lavoratore (art. 2110 cod. civ.), ove la disciplina collettiva preveda unicamente il comporto secco per l'ipotesi della malattia unica e continuativa e non anche il comporto per sommatoria per l'ipotesi di più eventi morbosi reiterati e discontinui, il giudice del merito deve integrare secondo equità la disciplina suddetta, ma, nel fissare il comporto per sommatoria, non può tener conto anche dell'eventuale prolungamento del comporto secco eventualmente previsto dalla norma contrattuale per il caso della ricaduta nella stessa malattia stante la diversità dei presupposti oggettivi e soggettivi di quest'ultima. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - procedendo all'integrazione secondo equità dell'art. 19 CCNL 16 luglio 1979 per i dipendenti della industria metalmeccanica privata - aveva fissato il comporto per sommatoria come pari allo stesso comporto secco computato nel triennio anteriore alla data del licenziamento, senza tener conto del prolungamento dello stesso previsto dalla norma contrattuale per l'ipotesi della ricaduta). ( V 3088/84, mass n 435130).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/1987, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1987 |
Testo completo
Nel caso della malattia del lavoratore (art. 2110 cod. civ.), ove la disciplina collettiva preveda unicamente il comporto secco per l'ipotesi della malattia unica e continuativa e non anche il comporto per sommatoria per l'ipotesi di più eventi morbosi reiterati e discontinui, il giudice del merito deve integrare secondo equità la disciplina suddetta, ma, nel fissare il comporto per sommatoria, non può tener conto anche dell'eventuale prolungamento del comporto secco eventualmente previsto dalla norma contrattuale per il caso della ricaduta nella stessa malattia stante la diversità dei presupposti oggettivi e soggettivi di quest'ultima. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - procedendo all'integrazione secondo equità dell'art. 19 CCNL 16 luglio 1979 per i dipendenti della industria metalmeccanica privata - aveva fissato il comporto per sommatoria come pari allo stesso comporto secco computato nel triennio anteriore alla data del licenziamento, senza tener conto del prolungamento dello stesso previsto dalla norma contrattuale per l'ipotesi della ricaduta). ( V 3088/84, mass n 435130).*