Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 2
La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o, a maggior ragione, il suo accoglimento.
Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere "ex se" , ove provato, un danno risarcibile. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento dei danni una banca attivatasi in via monitoria contro i fideiussori, con immediata iscrizione dell'ipoteca giudiziale, benché non vi fosse la prova della ricezione del recesso dal rapporto e, "a fortori", dello spirare del termine di adempimento intimato ai debitori ingiunti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 23273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23273 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. CULTRERA MA Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Aniene n. 14, presso l'avv. Emanuele Pasca, e rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pasca, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Tecnoservizi s.rl. - Tecnos s.rl. - Fingest s.r.l. - MB NR - PI MA ER - TO AN NO - AN EL - elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 16, presso l'avv. Andrea Zanelle, e rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'Avv. Eugenio Caterina;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 965 depositata il 18 novembre 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.7.06 dal Relatore Cons. Cultrera M. Rosaria;
Udito l'avv. Caterina;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone AN che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.10.1993 il Monte dei Paschi di Siena s.p.a chiese che il Presidente del Tribunale di Sala Consilina ingiungesse alla società Tecnos s.r.l., quale debitore principale, ed ai sigg. AN EL, TO AN NO, PI MA ER, NR MB, RT TI e della società Fingest s.r.l. quali fideiussori con vincolo di solidarietà passiva, il pagamento della somma di L. 212.506.402 oltre interessi al tasso convenzionale del 19,50% dal 20.10.93 al saldo, pari allo scoperto del c/c n. 1700, acceso presso di esso dalla società Tecnos, maturato dopo la revoca della linea di credito affidata, comprovato da certificato di saldaconto, ex art. 102 legge bancaria all'epoca vigente.
L'ingiunzione venne regolarmente emessa nei confronti di tutte e parti indicate, e la banca istante provvide ad accendere ipoteca giudiziale sui beni dei garanti EL, NO, NO e MB.
Gli intimati tutti proposero opposizione innanzi al Tribunale di Sala Consilina, deducendo inesigibilità del credito alla data del decreto, siccome chiesto prima della lettera di chiusura del conto, illegittimità del recesso in quanto privo di motivazione e non ispirato a canoni di correttezza e buona fede, ed inefficacia probatoria del certificato di saldaconto;
contestarono inoltre la misura degli interessi, applicati tenendo conto delle condizioni praticate su piazza, e, con riguardo in particolare alla posizione dei fideiussori, denunciarono la nullità e/o inefficacia delle clausole derogatrici degli artt. 1956, 1957, 1939 c.c. Chiesero quindi sia la revoca dell'ingiunzione, sia che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di conto corrente con condanna dell'istituto bancario al risarcimento del danno anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 171 del 22.10,97, revocò l'ingiunzione dichiarando la nullità della clausola del contratto di c/c relativa alla misura degli interessi, ma rigettò nel resto l'opposizione.
Avendo il MPS impugnato la decisione innanzi alla Corte d'appello Salerno, gli appellati proposero impugnazione incidentale in relazione al capo della pronuncia che aveva disatteso la loro domanda di declaratoria d'illegittimità del recesso della banca e susseguente risoluzione del contratto e di risarcimento del danno correlata ad essa correlata.
Con la decisione in esame n. 965 depositata il 18 novembre 2003, la Corte salernitana ha respinto l'appello principale ed ha invece accolto quello incidentale, pronunciando quindi condanna della banca al risarcimento dei danni, avendo ritenuto che la domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti fosse collegata non solo alla domanda d'illegittimità del recesso e dei connessi adempimenti, ma anche alla violazione da parte dell'azienda di credito dei canoni di correttezza e buona fede dettati dall'art.1375 c.c. che, benché rappresentata nell'atto di opposizione in uno alla domanda di condanna di parte avversa per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., era stata pretermessa dal giudice di prima istanza, e quindi era stata ribadita nel ricorso incidentale.
Il MPS ricorre per cassazione contro questa sentenza con unico mezzo al quale hanno resistito tutti gli intimati con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente MPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ascrive alla Corte di merito vizio di extrapetizione per aver accolto l'appello incidentale degli opponenti, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni, fondandola sulla denuncia di violazione dei canoni di buona fede e correttezza posti dall'art.1375 c.c. che non risulta invece prospettata da alcuno degli intimati, ne' in primo ne' in secondo grado. Ed invero un qualche accenno a siffatta regola di comportamento è contenuto solo nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di gravame, ma sempre nell'ottica di fornire elementi per la qualificazione d'illegittimità del recesso.
Il resistente osserva in replica che l'interpretazione della domanda rientra nei compiti dei giudici del merito e, stante la corretta motivazione della sentenza impugnata, non è sindacabile in questa sede. Resta comunque accertato che gli opponenti formularono la domanda di risarcimento fondandola anche sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede dettati dall'art. 1375 cod. civ. Il ricorso appare infondato.
La Corte salernitana ha interpretato la domanda di risarcimento danni formulata dagli opponenti nei confronti dell'azienda di credito attrice ritenendola correlata, non - solo alla domanda di risoluzione del contratto e di accertamento d'illegittimità del recesso, ma anche alla violazione dei dettati dell'art. 1375 c.c., rinvenendone il richiamo sia nell'atto d'opposizione che nei motivi d'appello, di cui ha riprodotto fedelmente e con puntualità il testo. E quindi, respinta la domanda di risarcimento per inadempimento, alla quale la domanda anzidetta non era inscindibilmente correlata, avendo gli istanti, anche nell'appello incidentale chiesto "comunque" la condanna generica della banca, e verificati i fatti dedotti dagli istanti, gli stessi introdotti nel dibattito processuale, ha ritenuto che ricorressero gli elementi costituitivi di responsabilità postulati dalla norma citata, avendo ritenuto che l'istituto di credito avesse agito in modo arbitrario ed imprevisto, benché inidoneo a provocare la risoluzione, pronunciando per l'effetto condanna generica.
Deve allora escludersi il vizio denunciato, siccome esso ricorre solo allorché il giudice integri o sostituisca in tutto od in parte gli elementi della causa petendi, ponendo a fondamento della pronuncia un fatto giuridico costitutivo diverso da quello dedotto dall'attore ed estraneo al thema decidendum, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. In tale ipotesi si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., e dunque errore di natura processuale, in verità neppure denunciato nel presente ricorso che prospetta invece, nella sua effettiva articolazione, errata interpretazione del contenuto della domanda di risarcimento formulata dagli ingiunti siccome sarebbe stata condotta in maniera distorta e travisata, ponendo un'inesistente correlazione fra i canoni richiamati e la domanda effettivamente formulata.
In questa prospettiva, la denuncia in esame, che non esprime, neanche implicitamente, denuncia circa presunti vizi di motivazione, appare indirizzata contro la ricostruzione della volontà della parte istante, che è però affidata al potere esclusivo del giudice di merito, il cui esercizio non può essere sindacato in questa sede, comportando l'identificazione di tale volontà in relazione alle finalità perseguite che costituisce in tipico accertamento di fatto, censurabile solo se venga denunciato il canone ermeneutico violato, ovvero se la motivazione è giuridicamente o logicamente viziata (per tutte cfr. Cass. n. 11199/2001). Rientra infatti nel potere-dovere del giudice di merito definire l'esatta natura del rapporto controverso, precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nell'ambito delle questioni, riproposte ove si versi in fase di gravame, nuovi elementi di fatto.
La sentenza in esame non ha travalicato siffatti limiti, siccome, con motivazione chiara ed esaustiva, che, come si è rilevato, d'altronde neppure è stata censurata, ha interpretato la domanda risarcitoria correlandola anche alla violazione dei dettami della norma che le parti opponenti avevano espressamente richiamato, la cui enunciazione negli atti introduttivi dei rispettivi giudizi di merito riferibili alle parti ingiunte resta dato indiscusso, e non smentito neppure nel presente ricorso, e quindi, sulla base di tale ricostruzione, è approdata alla soluzione conclusiva, fondandola su duplice corretta impostazione giuridica. Ed invero, la Corte di merito ha pronunciato condanna generica della banca al risarcimento dei danni, dopo averne accertato comportamento imprevisto ed arbitrario, avendo attribuito natura autonoma alla domanda fondata sulla violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza, sia perché non ne ha escluso l'inscindibilità con la domanda di risoluzione, che ha invece respinto, sia perché ha ritenuto immediatamente operante il canone sancito nella norma codicistica applicata.
In ambedue le prospettive, il decisum risulta corretto. È pacifico infatti che la domanda di risarcimento è indipendente da quella di risoluzione o di adempimento, e può anche essere proposta in via autonoma dal momento che la disposizione contenuta nell'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, non subordina l'azione risarcitoria al necessario esperimento dell'azione di risoluzione, ne', a maggior ragione, al suo accoglimento {cfr. Cass. n. 5774/1998, n. 10741/2002). Per altro verso, come ha sostenuto acuta dottrina e si è ritenuto infine anche in questa sede di legittimità (cfr. Cass. n. 12310/1999 e n. 2788/1999), il principio di correttezza e buona fede, "il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere inteso in senso oggettivo, ed in questa chiave enuncia un dovere di solidarietà che permea la vita intera del contratto, dalia fase delle trattative sino a quella della sua esecuzione, operando come criterio di solidarietà, lo stesso enunciato nell'art. 2 Cost., che esplica rilevanza a prescindere dal fatto che esso sia stato espressamente consacrato in concreto in specifici obblighi contrattuali, ovvero sia richiamato dalle norme di legge che governano il singolo rapporto. Trattasi infatti di un dovere giuridico autonomo, regola di comportamento fondamentale nella disciplina legale delle obbligazioni, dalla cui violazione, tenendo conto delle circostanze concrete, può discendere ex se, se provato, un danno risarcibile.
Nella specie, peraltro, come leggesi nella decisione impugnata, il comportamento della banca sanzionato, concretatosi nell'attivazione del monitorio e nell'immediata iscrizione dell'ipoteca giudiziale in danno dei soggetti ingiunti benché non vi fosse la prova della ricezione del recesso, e a fortori dello spirare del termine di adempimento, era risultato contrario "ai diritti pattiziamente accordati".
Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2006