Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 23273
CASS
Sentenza 27 ottobre 2006

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La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto o, a maggior ragione, il suo accoglimento.

Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere "ex se" , ove provato, un danno risarcibile. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento dei danni una banca attivatasi in via monitoria contro i fideiussori, con immediata iscrizione dell'ipoteca giudiziale, benché non vi fosse la prova della ricezione del recesso dal rapporto e, "a fortori", dello spirare del termine di adempimento intimato ai debitori ingiunti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 23273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23273
Data del deposito : 27 ottobre 2006

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