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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr.ssa Rosa LAROCCA, nella causa nr. 70/2025 R.G.V.G.;
- visto il ricorso depositato in data 02.02.2025 con cui con sede legale in Muro Parte_1
Lucano, alla Contrada Santa Domenica s.n.c., codice fiscale e partita IVA in persona P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
Lucano in Contrada Santa Domenica s.n.c., c.f. , ha chiesto la condanna del C.F._1
al pagamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001, già modificata dall'art. 55 Controparte_1
d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n. 208/2015, entrata in vigore il
1°gennaio 2016;
- dato atto: che la causa presupposta ha avuto origine in data 12.10.2016, con il deposito dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 03.10.2016, con il quale l'odierno ricorrente ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la con CP_2 Controparte_3
sede in Muro Lucano, in Contrada Santa Domenica s.n.c., con Partita IVA , in persona P.IVA_2
del legale rappresentante p.t.; che la società opposta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il 10.10.2017; che, all'udienza del 26.11.2024 stante la definizione dei rapporti intercorrenti tra le parti in causa, definiti su proposta formulata dal C.T.U., le stesse non sono comparse in udienza per cui il Giudice ha disposto un rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; e che, alla successiva udienza del 17.12.2024, il Giudice ha adottato decreto di cancellazione della causa dal ruolo;
- rilevato che “l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a seguito di accordo tra le parti, non fa venir meno il diritto all'equa riparazione, in quanto l'accordo raggiunto è indice della sussistenza della controversia tra le parti fino a quel momento e, quindi, fino a quella data le parti hanno subito i patimenti legati alla durata del processo (Cass. ord. 1° giugno 2020, n. 10336)”;
- considerato che il valore della causa presupposta è pari a euro 19.968,58;
- rilevato che il giudizio de quo diverrà definitivo, ex art. 327 c.p.c., in data 25.05.2025;
- rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 4 della legge 89/2001 nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere il risarcimento per equa riparazione in caso di pendenza del giudizio presupposto, di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del termine di sospensione feriale;
- rilevato che la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria il 02.02.2025;
- ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- rilevato che la durata ragionevole è stata superata, quanto al primo ed unico grado, per 4 anni, 8 mesi e 7 giorni (a partire dal 12.10.2016, data di deposito dell'atto di citazione, fino all'estinzione del giudizio di primo grado, avvenuto in data 26.11.2024), posto che dal periodo complessivo di 8 anni,
1 mese e 14 giorni di durata del giudizio presupposto vanno espunti:
- il periodo di 3 anni di ragionevole durata del processo per il procedimento di primo grado;
- il periodo intercorrente tra il 9/3/2020 e il 16/09/2020 (poiché l'udienza fissata era prevista per il giorno 11/3/2020, rinviata poi per l'emergenza sanitaria in atto, si applica, in questo caso, l'art. 83, comma 10, del D.L. 18/2020, che prevede che “Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.”), per rinvii determinati dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia per Covid – 19, per un periodo di 5 mesi e 7 giorni;
per un periodo della durata complessiva di 5 anni, considerato l'arrotondamento per eccesso di cui all'art.
2-bis comma 1 L. 89/2001;
- ritenuto che occorre attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015, e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- rilevato pertanto che procedendo al calcolo di cui sopra, si addiviene alla somma di euro 2.000,00
(euro 400,00 x 5 anni ex art. 2 bis, co. 1) a titolo di indennizzo spettante al ricorrente per l'irragionevole protrarsi della causa presupposta;
- considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, L. 89/2001, l'indennizzo calcolato come sopra non supera il valore della causa presupposta, che è pari a euro 19.968,58;
- ritenuto, quanto alle spese vive, che esse risultano documentate nella misura di euro 27,00;
INGIUNGE al di pagare in favore di in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante p.t. la somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento Parte_2
danni da irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 473,00 ed ulteriori euro 27,00 per spese vive documentate, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Mariani, procuratore antistatario , oltre
I.V.A., C.P.A. e R.F. come per legge;
avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha facoltà di proporre opposizione;
dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati. Potenza, 4 aprile 2025
Il Consigliere
dr. Rosa Larocca