Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2024, proposto da US ES AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo “Paolo Giaccone”, non costituita in giudizio;
nei confronti
di CO NA, US RR, ES NO, PI CO e IA GA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del 17.07.2024, con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo “Paolo Giaccone” ha in parte denegato l’accesso agli atti richiesto;
nonché per l’emanazione
nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo “Paolo Giaccone” di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall’odierno ricorrente con l’istanza di accesso di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, il Prof. AR ha chiesto l’annullamento della nota del 17 luglio 2024 con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo “Paolo Giaccone” ha in parte denegato la sua richiesta di accesso ad atti utili alla sua difesa in giudizio in un ricorso pendente innanzi al Tribunale civile di Palermo.
In fatto il ricorrente espone di essere professore ordinario per il S.C 06/F1 – SSD MED/28 “Malattie odontostomatologiche” presso l’Università degli Studi di Palermo.
Il ricorrente chiarisce di aver formulato nel tempo diverse istanze, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera resistente, volte ad ottenere l’inquadramento tra il personale dedicato all’espletamento di funzioni assistenziali presso il Dipartimento di afferenza, ossia il Dipartimento di Scienze Stomatologiche “G. Messina” (oggi Dipartimento di Medicina di Precisione in area Medica Chirurgica e Critica).
Tuttavia, dette istanze sarebbero rimaste ad oggi inevase.
Pertanto, con ricorso innanzi al Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, RG 9748/2024, l’odierno ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere preposto anche a funzioni assistenziali, attesa la sua qualità di docente ordinario nel SSD MED 28 presso il Dipartimento di Medicina di Precisione in area Medica Chirurgica e Critica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo.
Il ricorrente precisa, altresì, che con il medesimo ricorso civile ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal mancato affidamento delle predette prestazioni per il periodo pregresso.
Pertanto, al fine di istruire adeguatamente la propria difesa nel giudizio civile, con istanza di accesso del 14 giugno 2024 ex art. 22 L. 241/90 ed art. 5 d.lgs. 33/13, l’odierno ricorrente ha chiesto all’Azienda resistente l’ostensione della documentazione di seguito indicata:
- “provvedimenti con cui Codesta Amministrazione ha disposto l’affidamento delle mansioni assistenziali a personale universitario dell’UOC di Odontostomatologia nel periodo dal 2006 fino ad oggi”;
- provvedimenti di collocamento in quiescenza o di cessazione delle funzioni assistenziali di personale docente afferente che svolgeva attività assistenziali nell’ambito dell’odontostomatologia dal 2006 ad oggi;
- istanze, formulate dal 2008 ad oggi, con cui il prof. AR ha reiteratamente richiesto l’affidamento dell’attività assistenziale;
- volume (sia in termini economici che in termini quantitativi) delle prestazioni in regime ALPI rese in materia odontostomatologica negli anni 2021, 2022, 2023.
Tuttavia, in riscontro alla summenzionata istanza di accesso, con nota PEC del 17 luglio 2024, l’Azienda resistente ha fornito unicamente i documenti richiesti al punto 3, denegando l’ostensione dei documenti indicati ai punti 1, 2 e 4 dell’istanza in quanto “Per quanto concerne atti, documenti ed informazioni concernenti terze persone, questo Ufficio ritiene che il Suo cliente non ha diritto di accesso alle stesse oltretutto non avendo neppure fornito una motivazione diretta e specifica, ma apparendo la richiesta motivata da fini meramente esplorativi”.
Seguiva il ricorso odierno supportato da tre censure con le quali parte ricorrente ritiene illegittimo il parziale diniego stante il suo interesse concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta.
Nella specie, la nota di replica dell’Azienda resistente sarebbe illegittima nella parte in cui cerca di contestare l’utilità della documentazione richiesta, asserendo che non vi sarebbe “disponibilità di posti in organico per la posizione richiesta dal suo cliente” in quanto “ad oggi in pianta organica sono previsti 9 Dirigenti Medici oltre il primario, di fatto sono presenti n.13 Dirigenti Medici a tempo indeterminato, n.1 Dirigente Medico a tempo determinato e il primario”. A dire del ricorrente, infatti, in sede di accesso, all’Amministrazione che detiene i documenti non è consentito addentrarsi nelle questioni circa l’effettiva incidenza di tale documentazione in ordine all’utilità che i documenti oggetto dell’accesso hanno nell’eventuale azione proposta, essendo sufficiente la prova dell’interesse strumentale all’accesso.
In ultimo, l’amministrazione non avrebbe nemmeno tenuto in debito conto che l’istanza è stata presentata anche ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/13, ragione per cui l’istante non avrebbe alcun onere di dimostrare la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, né alcun nesso strumentale tra la documentazione richiesta e una eventuale esigenza difensiva.
Pur se regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo “P. Giaccone”.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in ragione della fondatezza della prima censura.
Come evidenziato in ricorso e chiaramente evincibile anche dall’istanza di accesso, la documentazione richiesta dal ricorrente è finalizzata a rendere edotto il Giudice del Lavoro di alcune circostanze al fine del decidere. In particolare, il ricorrente vuole provare che l’Azienda resistente in più occasioni avrebbe affidato mansioni assistenziali in favore di altri docenti afferenti all’UOC di Odontostomatologia, contestualmente negandole al prof. AR, odierno ricorrente. Inoltre, nel 2006 sarebbero stati collocati in quiescenza numerosi professori a cui l’azienda aveva affidato in passato mansioni assistenziali, con conseguente vacanza di posti disponibili.
La documentazione richiesta sarebbe anche destinata a provare l’esistenza di un danno economico derivante dall’impossibilità di svolgere attività intramoenia, in quanto il docente che non è iscritto nel ruolo sanitario non può svolgere dette prestazioni, con conseguente perdita economica.
Come correttamente lamentato dal ricorrente, quindi, la documentazione richiesta può effettivamente fornire un valido ausilio in sede giudiziaria ai fini della dimostrazione che l’Azienda resistente potrebbe aver affidato le funzioni assistenziali ad alcuni docenti negandole ad altri, come l’odierno ricorrente sostiene.
Si rammenta che in tema di accesso ai documenti amministrativi, le necessità difensive riconducibili all'effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost. debbono ritenersi, di regola e salvo limitate eccezioni da motivare adeguatamente, prevalenti rispetto a quelle di riservatezza. L'art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 configura la prevalenza dell'accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni della riservatezza, prevedendo che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (in termini, Cons. Stato, Sez. VII, 06/02/2024, n. 1228).
Per quanto detto, risulta provato l’interesse concreto ed attuale del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta stante la pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, RG 9748/24.
Inoltre, per quanto riguarda la replica dell’amministrazione, secondo cui: “atti, documenti ed informazioni concernenti terze persone, questo Ufficio ritiene che il Suo cliente non ha diritto di accesso oltretutto non avendo neppure fornito una motivazione diretta e specifica, ma apparendo la richiesta motivata da fini meramente esplorativi”, questa non convince essendo notorio che in tema di diritto di accesso agli atti, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non implica la riduzione dell'accesso ad una situazione meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante. L'accesso, in tal senso, assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre; ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dall'art. 22 l. n. 241/1990 costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest'ottica, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, comma 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. T.A.R. Roma, sez. III, 15/12/2020, n.13530).
Ed ancora, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021, ha chiarito che “La pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso”.
Nella fattispecie per cui è causa, quindi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla ostensione della documentazione residua richiesta, con condanna dell’Amministrazione resistente a consentirne l’accesso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura dell’interessato se anteriore, della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo “Paolo Giaccone” al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente, anticipatorio, che quantifica in euro 1.000 (mille/00), oltre oneri e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | ES Bruno |
IL SEGRETARIO