Art. 27.
I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.
I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.