Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 2
Incorre in responsabilità il debitore che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (con riferimento a contratto di trasporto, marittimo di persone la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di pace aveva considerato violato, da parte del vettore professionale, l'obbligo di particolare diligenza richiesto dall'art. 1176, 2° comma, cod. civ., per aver intrapreso il viaggio nonostante le previsioni di condizioni metereologiche particolarmente avverse rendessero incerto il rientro pomeridiano, giacché, pur se le stesse ebbero a manifestarsi con una violenza ancora maggiore del previsto, <
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Nell'affermare il suindicato principio la S.C., con riferimento a contratto di trasporto marittimo di persone ha ritenuto violato l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza dal comportamento del vettore professionale il quale, nell'impossibilità di affrontare il viaggio di ritorno per le avverse condizioni metereologiche, aveva mancato di accordarsi con altro vettore <<pur di non pagare qualche soldo in più rispetto al costo del biglietto pagato dai passeggeri>>, non consentendo conseguentemente ai medesimi di rientrare in serata sul continente e di evitare il pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, privo di alberghi).
Commentari • 21
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. I principi di correttezza e buona fede. 2. Cass. 15.2.2007 n. 3462. 3. Buona Fede quale strumento di riequilibrio di opposti interessi. 4. Sufficienza dell'agere della banca. 5. L'abusivo o brutale recesso dal contratto di affidamento da parte della banca. 6. La giustizia contrattuale. 7. Il significato unitario di giustizia contrattuale. 8. … Ne consegue un obbligo di diligenza qualificato. 9. La diligenza del bonus argentarius 1. I principi di correttezza e buona fede Se da un lato la disciplina legale dettata dall'art. 1845, 1° co. non prevede alcun obbligo di preavviso da parte della banca, dall'altro, il comportamento della banca recedente, deve essere apprezzato in …
Leggi di più… - 2. Note in materia di rinvio d'assemblea della società per azioni e buona fede dei soci e del presidente dell'assembleaGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
class="WordSection1"> APPELLO DI ROMA, Sezione II, 3 luglio 2013, n. 3813 – Silvio Sorace, Presidente – Pierluigi Cianfrocca, Estensore – Salini Costruttori S.p.a. et al. (Avv. Iannotta) c. Sapar S.r.l. et al. (Avv.ti Bussoletti, La Marca, Nuzzo) Società di capitali – Assemblea dei soci – Rinvio dell'assemblea – Diritto potestativo – Buona fede – Correttezza – Quiescenza dell'organo assembleare – Abuso della minoranza (Art. 2374 c.c.) Il diritto di cui all'art. 2374 c.c. si configura come diritto potestativo a chiedere ed ottenere il rinvio dell'assemblea, quando la conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno non sia sufficiente affinché i soci possano esprimere il proprio …
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Leggi di più… - 4. Quando le trattative interrompono la prescrizione: Cassazione n. 6270/2026Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 20 marzo 2026
Introduzione Le trattative interrompono la prescrizione? La risposta tradizionale è negativa: le semplici trattative non producono effetti interruttivi. Tuttavia, la giurisprudenza più recente mostra un'evoluzione significativa: in presenza di comportamenti concludenti e contrari alla buona fede, il quadro può cambiare radicalmente. Il problema, quindi, non è più solo stabilire se le trattative interrompano la prescrizione, ma come debba essere valutato il comportamento delle parti nel caso concreto. La regola tradizionale: le trattative non interrompono la prescrizione Quando un diritto è soggetto a prescrizione, questa può essere interrotta o da una domanda giudiziale o dal …
Leggi di più… - 5. La dichiarazione falsa, omessa o reticente secondo l’Adunanza Plenaria (nota a Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16)Clara Napolitano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La dichiarazione falsa, omessa o reticente secondo l'Adunanza Plenaria (nota a Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16) di Clara Napolitano Sommario: 1. Premesse. – 2. Il fatto e la decisione di prime cure. – 3. L'ordinanza di rimessione: la necessaria perimetrazione degli obblighi dichiarativi. – 4. Il principio dettato dalla Plenaria. – 5. Osservazioni conclusive: il criterio di specialità e le zone d'ombra. 1. Premesse. L'Adunanza plenaria si esprime in relazione a una controversia in materia di appalti, affrontando il tema della perimetrazione dei cc.dd. obblighi dichiarativi che gravano in capo ai concorrenti alle procedure a evidenza pubblica. La necessità di delimitare la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.T.M. SRL, in persona del legale rappresentante sig. CI MA LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell'avvocato NOLA STEFANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MI UC, LI NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAMPELLI ELISABETTA, che li difende unitamente all'avvocato TEDESCHI F. ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4171/03 del Giudice di pace di BARI, emessa il 25/06/03, depositata il 16/07/03, R.G.5803/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 03/11/06 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;
udito l'Avvocato RAMPELLI Elisabetta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per la correzione del ruolo;
inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri UO LU e DA LI convenivano la società C.T.M. s.r.l. avanti al Giudice di pace di Bari per ivi sentir dichiarare risolto il contratto di trasporto per la tratta Peschici - Isole Tremiti - Peschici a bordo della motonave "DA UR" per fatto e colpa della convenuta, "atteso il previsto peggioramento, da parte dei bollettini meteo, delle condizioni climatiche e la prevedibile impossibilità del viaggio di ritorno"; nonché condannare la medesima al risarcimento dei danni sia contrattuali sia ex art. 2043 c.c. conseguentemente sofferti, indicati nell'ammontare di Euro
1.032,00 - o quello dal giudicante in via equitativa diversamente determinato entro i limiti di cui all'art. 113 c.p.c., comma 2, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda. Nella resistenza della società convenuta l'adito giudice di pace in accoglimento della domanda condannava la società C.T.M. s.r.l. al pagamento di Euro 1.032,00 in favore di ciascuno degli attori, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con rifusione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza la società C.T.M. s.r.l. propone ora ricorso per Cassazione, sulla base di 2 motivi.
Resistono con controricorso, illustrato da memoria, i sigg.ri UO e LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art.246 c.p.c, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Lamenta che siano stati escussi i testi RE e NT, incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto anch'essi passeggeri della motonave nel trasporto de quo e pertanto aventi "titolo a intervenire quantomeno in via autonoma nel detto giudizio per le stesse ragioni e titoli vantati dagli attori", in spregio invero dell'eccezione sollevata all'udienza anteriormente all'inizio dell'assunzione della prova.
Si duole dell'erroneità della motivazione resa al riguardo dal giudicante, che ha ritenuto i suddetti testi "escutibili per il solo fatto di non essere intervenuti nel presente giudizio, pur potendo promuoverne uno autonomo, qualificando l'interesse del teste di mero fatto".
Il motivo è infondato.
Va anzitutto premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno tracciato, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716 (con argomentazioni condivise dalla successiva giurisprudenza e anche da questo Collegio) i limiti del controllo esercitatile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, enunciando il principio secondo cui tali sentenze sono ricorribili per Cassazione, per violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2 e 4 (in quest'ultimo caso sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, seconda parte, che rispettivamente impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata;
nonché con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), tenendo presente il carattere non sillogistico bensì intuitivo del giudizio di equità: v. Cass., 12/4/2006, n. 8620;
Cass., 3/8/2005, n. 16254; Cass., 24/10/2003, n. 16004 ); nonché ai sensi del n. 5 del medesimo articolo, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato risulti inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione;
mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del citato art. 360 c.p.c., n. 3, è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie (v. Cass., 27/7/2006, n. 17144; Cass., 11/11/2003, n. 16939). Nella specie, risultando denunziata la violazione di norma processuale, la censura è ammissibile (cfr. Cass., 27/2/2001, n. 2842). La stessa risulta peraltro infondata. Osservato anzitutto che, vertendosi in tema di error in procedendo, questa Corte può verificare gli atti tramite diretto esame, va posto in rilievo come nella specie l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. risulta invero sanata.
Sollevata ritualmente dal procuratore del convenuto prima dell'inizio della prova, essa non è stata infatti riproposta all'esito dell'escussione dei suindicati testi.
A tale stregua, è rimasto disatteso il principio posto da questa Corte in base al quale, poiché le disposizioni limitative della capacità dei testimoni sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, la relativa inosservanza va denunziata al momento dell'espletamento della prova (o nella prima udienza successiva, nel caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio), rimanendo altrimenti la nullità sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, (v. Cass., 12/1/2006, n. 903), senza che in contrario possa riconoscersi rilievo all'eccezione d'incapacità di testimoniare a norma del citato art.246 c.p.c. (che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'art. 100 c.p.c.) formulata anteriormente al relativo espletamento, non essendo quest'ultima comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione (v. Cass., 1675/2006, n. 11377; Cass., 1/7/2002, n. 9553; Cass., 20/6/1997, n. 5534). Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia contraddittoria ed insanabile motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. Si duole che il giudice di pace abbia ritenuto sussistere la sua responsabilità sulla base di una motivazione "assolutamente fantasiosa", in "aperta contraddizione con le risultanze processuali e, in particolare, con le deposizioni testimoniali rese da tutti i testi". Sicché la ritenuta "prevedibile impossibilità del viaggio di ritorno nello stesso giorno sul presupposto che... le condizioni metereologiche erano previste in peggioramento in ragione dei depositati bollettini meteorologici e l'11.8.01 doveva prevedersi il tempo brutto e l'impossibilità di tornare dalle Isole Tremiti", risultava in particolare "smentita" dai "bollettini in atti, che prevedevano condizioni di tempo buono per l'11.8.01 per la tratta Peschici - Isole Tremiti".
Lamenta che siano stati dal giudice stravolti fatti obiettivi, immotivatamente affermando essere i testi LA e IA inattendibili, in quanto essi "volevano occultare proprie responsabilità"; e che "la motonave DUR non aveva la capacità di affrontare neanche il mare forza quattro", non tenendo al riguardo invero neanche conto del "certificato di idoneità in atti rilasciato dal RINA e valido fino al marzo 2004 ove si classifica la nave DUR abilitata alla navigazione, con apparecchi di salvataggio per complessive 360 persone (tanti ne può trasportare tra equipaggio e passeggeri".
Deduce che, diversamente da quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, "l'evento che ha causato il permanere sulle Isole Tremiti dei passeggeri della motonave DUR è da qualificarsi come assolutamente imprevedibile ed eccezionale e non dovuto a colpa del vettore".
Lamenta che ancor più immotivato è poi "l'addebito" fattole nell'ascriverle il mancato ritorno "sulla terra ferma da parte dei passeggeri col traghetto dell'Adriatica", attesa la pacifica circostanza che "il comandante della C.T.M. era sulla nave, e non in banchina e, quindi, non poteva contattare nessuno", e che "ove i passeggeri avessero optato per il rientro con il traghetto dell'Adriatica, certamente non gli poteva essere ciò impedito dalla C.T.M., che non doveva fare accordi di nessun tipo con nessuno". Si duole della assoluta mancanza di motivazione in ordine al riconosciuto diritto delle controparti al preteso risarcimento dei danni, "atteso che tra i testi escussi nessuno ha potuto affermare che proprio la UO ed il LI avevano dormito in giacigli di fortuna, e, subito altri disagi".
Il motivo è inammissibile.
Stante i sopra richiamati limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del giudice di pace emesse secondo equità, va invero escluso che nel caso la motivazione possa dirsi meramente apparente o insanabilmente contraddittoria. Il giudice di pace ha infatti posto in rilievo essere rimasto nel caso accertato, alla stregua delle risultanze probatorie (documentali e testimoniali) acquisite, che "le previsioni metereologiche... sin dal 10 agosto prevedevano condizioni metereologiche avverse", con "precipitazioni temporalesche", che localmente avrebbero potuto assumere "carattere di forte intensità" anche su Abruzzo e Molise a partire "dalle prime ore della giornata di... sabato 11 agosto, e per le successive 12 - 18 ore", per poi nel corso della mattinata trasferirsi "sulle restanti regioni adriatiche".
Ha al riguardo osservato che "queste previsioni non potevano e non dovevano essere ignorate dalla C.T.M., stante da un lato la modesta stazza delle proprie navi abilitate a navigare solo in condizioni meteomarine favorevoli, e dall'altro la pesantissima responsabilità che la C.T.M. si assumeva col trasporto di 300 persone non solo per il viaggio da Peschici alle Tremiti alle 9,30, ma anche dovendo provvedere al ritorno alle ore 17 dello stesso giorno". E che "l'aver ignorato queste chiare previsioni meteo costituisce colpa grave della convenuta, specie in ragione dell'esercizio professionale dell'attività da essa svolta, violando l'obbligo di particolare diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c., comma 2... La verità è che da Peschici quel mattino la m/n DA UR non doveva partire e il Comandante la Capitaneria non doveva autorizzare la partenza, essendo tutt'altro che certa (e doveva essere certa) la possibilità di un rientro pomeridiano con la m/n DA UR dalle Tremiti a Peschici... Il fatto che gli eventi metereologici intervenuti nel primo pomeriggio si manifestarono con una violenza ancora maggiore del previsto non sposta di una virgola la grave responsabilità della convenuta, attesa che, indipendentemente dalla tromba d'aria, l'DA UR non aveva comunque la capacità di affrontare il mare mosso con un carico di 300 passeggeri con il vento forza 7, e neanche con vento forza 4. E non basta...la C.T.M...preferì lasciare 300 persone in condizioni estremamente precarie per quasi 24 ore pur di non pagare qualche soldo in più alla Adriatica rispetto al costo del biglietto pagato dai passeggeri. Ironia della sorte il giorno dopo... fu comunque costretta a far rientrare i passeggeri con navi dell'Adriatica. I disagi, le traversie, le afflizioni, e le allucinanti difficoltà cui furono sottoposti i passeggeri, costretti a trascorrere la notte presso un museo e una chiesa, con giacigli di fortuna sul pavimento e coperte fornite dai Carabinieri, dal Sindaco e dalla protezione civile, in condizioni igieniche facilmente intuibili sia perché i passeggeri non avevano previsto la permanenza alle Tremiti fino al giorno dopo, e sia per la mancanza di alberghi alle Tremiti, configurano appieno la responsabilità per fatto colposo della C.T.M., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'ingiusto danno procurato ai passeggeri. A questo danno si aggiunge che i passeggeri furono privati della possibilità di provvedere alle loro normali occupazioni per tutto il giorno successivo a quello che doveva essere una gita di piacere".
Ha quindi concluso sottolineando che la fattispecie realizza anche il cosiddetto danno esistenziale, inteso come peggioramento della sfera personale determinato da alterazione, ad opera del fatto illecito di un terzo, delle normali attività quotidiane, quali le attività familiari, sociali, di svago, di riposo, di relax, cui ciascun soggetto ha diritto, e che incidono nella sfera psichica del soggetto leso in relazione alla diversa sensibilità individuale e struttura della personalità".
Orbene, emerge evidente come debba escludersi che la motivazione nel caso possa ritenersi solo formalmen-te sussistente e meramente apparente (cfr. Cass., 24/3/2006, n. 6593; Cass., 16/2/2005, n. 27730), essendo viceversa da essa senz'altro possibile evincersi pienamente la ratio decidendi (cfr. Cass., 31/10/2005, n. 21112;
Cass., 11/6/2003, n. 9393; Cass., 26/5/2003, n. 8335), da individuarsi nella ravvisata responsabilità dell'odierna ricorrente in ragione del comportamento nella vicenda mantenuto. Comportamento espressamente indicato come non conforme all'adeguata diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta, e in particolare alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, che come questa Corte ha già avuto modo di precisare si estrinseca (sia il debitore professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (v., da ultimo, Cass., 31/5/2006, n. 12995). Nell'impugnata sentenza viene altresì espressamente evocato e censurato il mancato accordo dell'odierna ricorrente con la società dei traghetti Adriatica, sì da consentire ai passeggeri il rientro in serata sul continente, evitando così il pernottamento di fortuna sull'isola ("la C.T.M.... preferì lasciare 300 persone in condizioni estremamente precarie per quasi 24 ore pur di non pagare qualche soldo in più alla Adriatica rispetto al costo del biglietto pagato dai passeggeri"), inteso quale comportamento fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed invero più correttamente da ricondursi alla violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione in ambito sia contrattuale che extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale - specificantesi in obblighi di informazione e di avviso - nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. v. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Il rigetto del ricorso comporta la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00, di cui 700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007