Ordinanza collegiale 7 novembre 2022
Sentenza 18 maggio 2023
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FATTO E DIRITTO 1. La questione controversa riguarda l'approvazione del Piano urbanistico generale del Comune appellato di Castellaneta, ritenuta lesiva della capacità edificatoria delle società ricorrenti, la Rosa Immobiliare s.r.l. e la T.I.E. s.r.l. In particolare, le società hanno lamentato in primo grado, con un unico e articolato motivo di doglianza, la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della l. n. 1150/1942; la violazione e falsa applicazione, nonché l'inosservanza della l. n. 1766/1927, della l.r. n. 7/1998 (in particolare, dell'art. 9) e della d.G.r. n. 1651/2012. Rilevavano, inoltre, l'inosservanza delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia. A seguito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 07/11/2022, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01332/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2018, proposto da
T.I.E. Turismo Ionio Europa S.r.l. e Rosa Immobiliare S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Natale Clemente e Antonella Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Pancallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
degli atti di approvazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Castellaneta ed i relativi atti, in quanto lesivi, ivi compresi i seguenti: a ) deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PUG n. 40 del 6.8.2018, in B.U.R.P. Regione Puglia n. 110/2018; b ) deliberazione di Giunta Regionale n. 1075 del 19.6.2018, in B.U.R.P. Regione Puglia n. 95 del 17.7.2018; c ) di tutti gli atti di conferenza di servizi, ivi compresi quelli delle sedute del 30.1.2018, 7.2.2018, 14.2.2018, 21.2.2018 e 26.2.2018, gli esiti intesa di cui alle predette conferenze di servizi; d ) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 7.4.2017; e ) di tutti gli atti del Comune di Castellaneta e della Regione Puglia (ivi compresi quelli del Servizio osservatorio abusivismo e usi civici; Sezioni regionali Autorizzazioni Ambientali, Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, Sezione urbanistica, ecc.); f ) di tutti gli atti del procedimento, nessuno escluso, ivi compresi quelli riassunti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2018, a cui si rimanda; g ) della revoca implicita alla convenzione di lottizzazione manifestata con l’approvazione del PUG;
- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ancorché non conosciuto in quanto lesivo;
nonché per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti alla conferma in sede di P.R.G. delle previsioni edificatorie di cui alla lottizzazione “Peronello-Catalano” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellaneta e della Regione Puglia;
Visto l’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che la difesa attorea ha depositato, in data 19.9.2022, memoria con la quale ha comunicato che T.I.E. Turismo Ionio Europa S.r.l. è stata dichiarata fallita, giusta sentenza del Tribunale di Bari n. 21/2020;
Rilevato, inoltre, che all’odierna udienza il procuratore delle ricorrenti ha aderito alla prospettata necessità di procedere all’interruzione del giudizio, stante il fallimento della T.I.E. S.r.l.;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla declaratoria di interruzione del processo, a mente dell’art. 79, secondo comma, del c.p.a., e degli artt. 299 e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, dichiara l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm. e degli artt. 299 e ss. c.p.c.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO