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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
38/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._3
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di aver prestato attività CP_1
lavorativa subordinata alle dipendenze della società Parte_2
dal 01.06.2021 al 16.11.2024 e di essere stata collocata in malattia nel periodo lavorativo compreso tra il 15.02.2024 ed il 15.11.2024, nonché di aver ricevuto dall'ente previdenziale, a mezzo di raccomandate datate 22.07.2024 e 08.08.2024, comunicazione di trattenuta dell'intera indennità di malattia a cagione dell'assenza alle visite fiscali di controllo nei giorni 11.04.2024, 05.06.2024 e 22.06.2024, provvedimento poi confermato all'esito del rigetto del ricorso amministrativo promosso presso il competente Comitato Provinciale, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo certificato dal 15.0
2.2024 al 15.11.2024, nei limiti di quanto non riconosciuto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta dell' CP_1
concretatasi nell'aver trattenuto nei confronti della ricorrente l'indennità di malattia per i periodi indicati in ricorso, a cagione dell'accertata assenza della medesima alle visite domiciliari di controllo nei giorni 11.04.2024, 05.06.2024 e 22.06.2024.
Tanto premesso, ai fini della definizione della presente controversia, per quanto qui interessa e tenuto conto di quanto argomentato e dedotto dalle parti, viene in rilievo,
Pag. 2 di 9 anzitutto, l'art. 5, comma 14, D.L. n. 463/1983, conv. con mod. nella L. n. 638/83, a termini del quale “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La norma de qua, come chiaramente espresso dal suo tenore letterale, postula la sanzione della perdita totale o parziale del trattamento economico dell'indennità di malattia per il solo fatto dell'assenza del lavoratore alla visita di controllo, e tale sanzione deve reputarsi autonoma, in quanto prescindente dall'esistenza o meno della malattia.
La citata disposizione, tuttavia, va letta in combinato disposto con l'art. 25 D.Lgs. n.
151/2015, rubricato “Esenzioni dalla reperibilità”, il quale, intervenendo in modifica del citato D.L. n. 463/1983, conv. con mod. nella L. n. 638/1983, ha stabilito “… le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati”, cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 11.01.2016, con cui sono state specificate le circostanze che consentono l'esenzione dalla reperibilità, prevedendo, in particolare, all'art. 1, che
“Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%” (comma 1); “Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare” (comma 2).
Pag. 3 di 9 Così riassunto il quadro normativo di riferimento, per quanto qui in rilievo, deve osservarsi che, nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della esenzione dalle ipotesi di necessaria reperibilità.
In particolare, non è contestato in giudizio – oltre ad essere comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. nn. 1, 4 e 8 fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente, nel corso dell'ultima parte del rapporto lavorativo subordinato in essere con il proprio datore di lavoro, è stata collocata in malattia per il periodo compreso tra il 15.02.2024 ed il 15.11.2024, a cagione di patologia certificata da medico specialista presso il Centro di Salute Mentale di Vasto e dal proprio medico curante, con necessità di recarsi a visite periodiche prefissate con appositi appuntamenti e proprio nel corso del periodo per cui è causa (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
Più nello specifico, dai certificati redatti da medico specialista e rilasciati dal Centro di Salute mentale di Vasto afferenti al periodo per cui è causa e depositati in atti è dato leggersi che la ricorrente, nel prefato periodo, è risultata affetta da patologia rappresentata da “ansia reattiva”, specificandosi che “durante la malattia necessita di poter uscire fuori di casa a fare passeggiate con funzione terapeutica, poiché se obbligata a rimanere in casa potrebbe compiere degli atti autolesivi per cui si tratta di terapia salvavita” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente cit.). A ciò si aggiunga che, propri in considerazione del descritto quadro patologico, il medico curante della ricorrente, in tutti i certificati di malattia prodotti agli atti (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente cit.), ha sempre attestato - barrando la apposita casella - “Patologia grave che richiede terapia salvavita”.
In ragione di tanto, gli elementi probatori documentali presenti in atti consentono di ritenere comprovato che la ricorrente, per tutto il periodo per cui è causa coperto da malattia (febbraio 2024 – novembre 2024), si è trovata, evidentemente, nella
Pag. 4 di 9 condizione descritta dal menzionato art. 1, comma 1, lett. a) e comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11.01.2016, atteso che la medesima – in disparte la natura e tipologia formale della affezione – si è trovata in una condizione patologica necessitante terapie salvavita, così come attestato e certificato dalla documentazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, oltre che dal proprio medico curante, ciò che, giustappunto, costituisce il presupposto normativa per beneficiare delle esenzioni dalla reperibilità di cui all'art. 25 D.Lgs. n.
151/2015.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando quanto dedotto ed argomentato da parte resistente, secondo cui le malattie psichiatriche, per dare diritto alla suddetta esenzione, dovrebbero essere in fase di scompenso acuto ovvero in TSO, come emergerebbe dalla circolare n. 95 del 07.06.2016. CP_1
Invero, proprio la menzionata circolare – come, peraltro, affermato dallo stesso ente di previdenza – postula, all'art. 3, rubricato “Campo di applicazione”, che “L'Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell'ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma,
l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l' di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale CP_1
della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa. Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui
Pag. 5 di 9 all'articolo 97 della Costituzione le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale…”. Dunque, è proprio il tenore letterale della citata disposizione contenuta nella circolare de qua a prevedere che, una volta attestata la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione dalla reperibilità, l' ha la facoltà CP_1
di effettuare i dovuti controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza e permanere delle prefate condizioni, con particolare riferimento alla correttezza formale e sostanziale della certificazione prodotta dal lavoratore, e , se del caso, verificare l'insussistenza delle dovute condizioni prescritte da legge.
Orbene, nel caso di specie, non risulta che la lavoratrice, nell'arco del periodo oggetto di giudizio, sia stata sottoposta a verifiche o controlli di sorta al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale di quanto certificato in relazione alla di lei affezione e, quindi, l'eventuale insussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione di reperibilità. Di contro, ai fini della valutazione complessiva della situazione patologica della lavoratrice, permangono solamente le già descritte attestazioni e certificazioni rilasciate dal medico curante e dalla competete struttura specialistica comprovanti lo stato patologico e la necessità di sottoporsi a terapie salvavita.
In ragione di tanto, deve ritenersi che la ricorrente si trovasse nelle condizioni prescritte da legge per beneficiare dell'esenzione dalla reperibilità ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 25 D.Lgs. n. 151/2015, di talché non era tenuta a farsi trovare reperibile presso la sua abitazione nei giorni e nelle fasce orarie in cui è avvenuta la visita fiscale (11.04.2024, 05.06.2024 e 22.06.2024) con la ulteriore e diretta conseguenza che, nonostante la predetta assenza alla visita domiciliare, l'ente di previdenza non avrebbe dovuto disporre la trattenuta sulla indennità di malattia alla medesima spettante.
Pag. 6 di 9 Conclusivamente, le su esposte valutazioni e considerazioni inducono a ritenere provato l'an del diritto vantato in giudizio da parte ricorrente, con specifico riguardo alla corresponsione dell'indennità di malattia per tutto il periodo oggetto di causa.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 - 15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 -
15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del
10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato
Pag. 7 di 9 redato l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 - 15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo;
- condanna parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 - 15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi direttamente in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 D.P.R. m. 115/2022.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Pag. 8 di 9
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
38/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._3
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di aver prestato attività CP_1
lavorativa subordinata alle dipendenze della società Parte_2
dal 01.06.2021 al 16.11.2024 e di essere stata collocata in malattia nel periodo lavorativo compreso tra il 15.02.2024 ed il 15.11.2024, nonché di aver ricevuto dall'ente previdenziale, a mezzo di raccomandate datate 22.07.2024 e 08.08.2024, comunicazione di trattenuta dell'intera indennità di malattia a cagione dell'assenza alle visite fiscali di controllo nei giorni 11.04.2024, 05.06.2024 e 22.06.2024, provvedimento poi confermato all'esito del rigetto del ricorso amministrativo promosso presso il competente Comitato Provinciale, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo certificato dal 15.0
2.2024 al 15.11.2024, nei limiti di quanto non riconosciuto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta dell' CP_1
concretatasi nell'aver trattenuto nei confronti della ricorrente l'indennità di malattia per i periodi indicati in ricorso, a cagione dell'accertata assenza della medesima alle visite domiciliari di controllo nei giorni 11.04.2024, 05.06.2024 e 22.06.2024.
Tanto premesso, ai fini della definizione della presente controversia, per quanto qui interessa e tenuto conto di quanto argomentato e dedotto dalle parti, viene in rilievo,
Pag. 2 di 9 anzitutto, l'art. 5, comma 14, D.L. n. 463/1983, conv. con mod. nella L. n. 638/83, a termini del quale “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La norma de qua, come chiaramente espresso dal suo tenore letterale, postula la sanzione della perdita totale o parziale del trattamento economico dell'indennità di malattia per il solo fatto dell'assenza del lavoratore alla visita di controllo, e tale sanzione deve reputarsi autonoma, in quanto prescindente dall'esistenza o meno della malattia.
La citata disposizione, tuttavia, va letta in combinato disposto con l'art. 25 D.Lgs. n.
151/2015, rubricato “Esenzioni dalla reperibilità”, il quale, intervenendo in modifica del citato D.L. n. 463/1983, conv. con mod. nella L. n. 638/1983, ha stabilito “… le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati”, cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 11.01.2016, con cui sono state specificate le circostanze che consentono l'esenzione dalla reperibilità, prevedendo, in particolare, all'art. 1, che
“Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%” (comma 1); “Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare” (comma 2).
Pag. 3 di 9 Così riassunto il quadro normativo di riferimento, per quanto qui in rilievo, deve osservarsi che, nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della esenzione dalle ipotesi di necessaria reperibilità.
In particolare, non è contestato in giudizio – oltre ad essere comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. nn. 1, 4 e 8 fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente, nel corso dell'ultima parte del rapporto lavorativo subordinato in essere con il proprio datore di lavoro, è stata collocata in malattia per il periodo compreso tra il 15.02.2024 ed il 15.11.2024, a cagione di patologia certificata da medico specialista presso il Centro di Salute Mentale di Vasto e dal proprio medico curante, con necessità di recarsi a visite periodiche prefissate con appositi appuntamenti e proprio nel corso del periodo per cui è causa (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
Più nello specifico, dai certificati redatti da medico specialista e rilasciati dal Centro di Salute mentale di Vasto afferenti al periodo per cui è causa e depositati in atti è dato leggersi che la ricorrente, nel prefato periodo, è risultata affetta da patologia rappresentata da “ansia reattiva”, specificandosi che “durante la malattia necessita di poter uscire fuori di casa a fare passeggiate con funzione terapeutica, poiché se obbligata a rimanere in casa potrebbe compiere degli atti autolesivi per cui si tratta di terapia salvavita” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente cit.). A ciò si aggiunga che, propri in considerazione del descritto quadro patologico, il medico curante della ricorrente, in tutti i certificati di malattia prodotti agli atti (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente cit.), ha sempre attestato - barrando la apposita casella - “Patologia grave che richiede terapia salvavita”.
In ragione di tanto, gli elementi probatori documentali presenti in atti consentono di ritenere comprovato che la ricorrente, per tutto il periodo per cui è causa coperto da malattia (febbraio 2024 – novembre 2024), si è trovata, evidentemente, nella
Pag. 4 di 9 condizione descritta dal menzionato art. 1, comma 1, lett. a) e comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11.01.2016, atteso che la medesima – in disparte la natura e tipologia formale della affezione – si è trovata in una condizione patologica necessitante terapie salvavita, così come attestato e certificato dalla documentazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, oltre che dal proprio medico curante, ciò che, giustappunto, costituisce il presupposto normativa per beneficiare delle esenzioni dalla reperibilità di cui all'art. 25 D.Lgs. n.
151/2015.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando quanto dedotto ed argomentato da parte resistente, secondo cui le malattie psichiatriche, per dare diritto alla suddetta esenzione, dovrebbero essere in fase di scompenso acuto ovvero in TSO, come emergerebbe dalla circolare n. 95 del 07.06.2016. CP_1
Invero, proprio la menzionata circolare – come, peraltro, affermato dallo stesso ente di previdenza – postula, all'art. 3, rubricato “Campo di applicazione”, che “L'Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell'ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma,
l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l' di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale CP_1
della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa. Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui
Pag. 5 di 9 all'articolo 97 della Costituzione le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale…”. Dunque, è proprio il tenore letterale della citata disposizione contenuta nella circolare de qua a prevedere che, una volta attestata la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione dalla reperibilità, l' ha la facoltà CP_1
di effettuare i dovuti controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza e permanere delle prefate condizioni, con particolare riferimento alla correttezza formale e sostanziale della certificazione prodotta dal lavoratore, e , se del caso, verificare l'insussistenza delle dovute condizioni prescritte da legge.
Orbene, nel caso di specie, non risulta che la lavoratrice, nell'arco del periodo oggetto di giudizio, sia stata sottoposta a verifiche o controlli di sorta al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale di quanto certificato in relazione alla di lei affezione e, quindi, l'eventuale insussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione di reperibilità. Di contro, ai fini della valutazione complessiva della situazione patologica della lavoratrice, permangono solamente le già descritte attestazioni e certificazioni rilasciate dal medico curante e dalla competete struttura specialistica comprovanti lo stato patologico e la necessità di sottoporsi a terapie salvavita.
In ragione di tanto, deve ritenersi che la ricorrente si trovasse nelle condizioni prescritte da legge per beneficiare dell'esenzione dalla reperibilità ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 25 D.Lgs. n. 151/2015, di talché non era tenuta a farsi trovare reperibile presso la sua abitazione nei giorni e nelle fasce orarie in cui è avvenuta la visita fiscale (11.04.2024, 05.06.2024 e 22.06.2024) con la ulteriore e diretta conseguenza che, nonostante la predetta assenza alla visita domiciliare, l'ente di previdenza non avrebbe dovuto disporre la trattenuta sulla indennità di malattia alla medesima spettante.
Pag. 6 di 9 Conclusivamente, le su esposte valutazioni e considerazioni inducono a ritenere provato l'an del diritto vantato in giudizio da parte ricorrente, con specifico riguardo alla corresponsione dell'indennità di malattia per tutto il periodo oggetto di causa.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 - 15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 -
15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del
10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato
Pag. 7 di 9 redato l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 - 15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo;
- condanna parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo 15.02.2024 - 15.11.2024, nei limiti di quanto non corrispostole per tale periodo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi direttamente in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 D.P.R. m. 115/2022.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Pag. 8 di 9
Dott. Aureliano Deluca
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