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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1958/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
GE ON 15 c.f. - rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C.F._1
Oliari del Foro di Cremona
INTIMANTE
CONTRO
, C.F , residente in Controparte_1 C.F._2
NA (Cr) Via Matteotti n. 7
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
PAGAMENTO CANONI
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 22 dicembre 2025, sulle conclusioni formulate da parte intimante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, datato
10.7.2025, ha intimato lo sfratto per morosità a Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Alla prima udienza del 27 ottobre 2025 l'intimato non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre
2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 22 dicembre 2025 parte conduttrice restava contumace.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 27 ottobre 2025, dichiarava la contumacia di ed udita la discussione, all'udienza Controparte_1
odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che tra (parte locatrice) e Parte_1
(parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad Controparte_1
uso abitativo del 01/07/2022 , registrato in data 11.7.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in
NA (CR), Via Matteotti n.7, ad un canone annuo di €. 3.360,00, da corrispondersi in n.12 rate mensili anticipate di €. 280,00 e da versarsi il giorno sedici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
Parte intimante lamenta che il conduttore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni a far tempo dal mese di gennaio 2025 per complessivi €. 3.080,00 .
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dell'avvenuto pagamento del canone o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio;
invero, parte intimata è rimasta contumace e non ha addotto e provato fatti estintivi. Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di , il contratto Controparte_1
di locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in NA (Cr) Via Matteotti n. 7 con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 28 gennaio 2026 ore 15.
è altresì tenuto al pagamento dei canoni di locazione a far data Controparte_1
dal mese di gennaio 2025 pari alla data odierna ad euro 3.080,00, oltre a quelli a scadere sino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'intimante liquidate in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 106,93.
P.Q.M
Il G.O.T definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 01/07/2022 , registrato in data 11.7.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in
NA (CR), Via Matteotti n.7, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito Controparte_1
in NA (Cr) Via Matteotti n. 7 con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 28 gennaio 2026 ore 15, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dei canoni di locazione maturati a far data dal mese di gennaio 2025 pari alla data
[...]
odierna ad euro 3.080,00, oltre a quelli a scadere sino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di Parte_1
legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 106,93.
Cremona, 22 dicembre 2025
Il G.O.T dott. Tiziana Lucini Paioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1958/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
GE ON 15 c.f. - rappresentata e difesa dall'Avv. Laura C.F._1
Oliari del Foro di Cremona
INTIMANTE
CONTRO
, C.F , residente in Controparte_1 C.F._2
NA (Cr) Via Matteotti n. 7
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
PAGAMENTO CANONI
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 22 dicembre 2025, sulle conclusioni formulate da parte intimante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, datato
10.7.2025, ha intimato lo sfratto per morosità a Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Alla prima udienza del 27 ottobre 2025 l'intimato non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre
2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 22 dicembre 2025 parte conduttrice restava contumace.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 27 ottobre 2025, dichiarava la contumacia di ed udita la discussione, all'udienza Controparte_1
odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che tra (parte locatrice) e Parte_1
(parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad Controparte_1
uso abitativo del 01/07/2022 , registrato in data 11.7.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in
NA (CR), Via Matteotti n.7, ad un canone annuo di €. 3.360,00, da corrispondersi in n.12 rate mensili anticipate di €. 280,00 e da versarsi il giorno sedici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
Parte intimante lamenta che il conduttore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni a far tempo dal mese di gennaio 2025 per complessivi €. 3.080,00 .
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dell'avvenuto pagamento del canone o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio;
invero, parte intimata è rimasta contumace e non ha addotto e provato fatti estintivi. Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di , il contratto Controparte_1
di locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in NA (Cr) Via Matteotti n. 7 con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 28 gennaio 2026 ore 15.
è altresì tenuto al pagamento dei canoni di locazione a far data Controparte_1
dal mese di gennaio 2025 pari alla data odierna ad euro 3.080,00, oltre a quelli a scadere sino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'intimante liquidate in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 106,93.
P.Q.M
Il G.O.T definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 01/07/2022 , registrato in data 11.7.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in
NA (CR), Via Matteotti n.7, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito Controparte_1
in NA (Cr) Via Matteotti n. 7 con relativi accessori e pertinenze, fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 28 gennaio 2026 ore 15, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dei canoni di locazione maturati a far data dal mese di gennaio 2025 pari alla data
[...]
odierna ad euro 3.080,00, oltre a quelli a scadere sino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in complessive €. 1.591,00, oltre gli accessori di Parte_1
legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 106,93.
Cremona, 22 dicembre 2025
Il G.O.T dott. Tiziana Lucini Paioni