Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1769/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1769/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/03/2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta alla Parte_1 C.F._1
PIAZZA G. MATTEOTTI 59 46023 GONZAGA presso lo studio dell'Avv.
MAGNANI STEFANIA, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, c.f.: , Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTO contumace
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
Conclusioni: all'udienza del 14/03/2025 il procuratore dell'attrice ha chiesto, in accoglimento della domanda : “In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'autenticità della firma apposta alla scrittura privata “ / Sig.ra – Controparte_2 Parte_1 dichiarazione liberatoria” datata 09.07.2020 a firma del Dr.
[...] nella sua qualità di liquidatore della – Parte_2 Controparte_2
c.f. , già con sede in Reggio Emilia, viale Regina Margherita nr P.IVA_1
18, cancellata dal registro delle imprese in data 21 novembre 2019. 2) in forza dei motivi esposti in atti e dei documenti prodotti, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova, la trascrizione della scrittura privata suindicata e, pertanto, la conseguente cancellazione dell'ipoteca in data 15.02.2011 la ditta RO S.r.l. iscriveva ipoteca giudiziale nr 1889 R.G. nr 360 R.P. sull'immobile di proprietà della debitrice sito in Gonzaga (MN) Foglio 21 Particella 667 Sub 1 Cat A/2 Classe 2 Vani 7,5 rendita catastale € 484,18 e Foglio 21 particella 667 Sub 2 Cat C/6 Classe 2 mq 33 rendita catastale € 59.95 dando atto della sussistenza dei presupposti per la trascrizione dell'atto indicato al capo 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2657 c.c.
In via istruttoria, si chiede sin da ora INTERROGATORIO FORMALE di parte convenuta che dovrà essere sentita sui paragrafi indicati in premessa e preceduti dal “vero che _________ ?” nonché in merito al riconoscimento della propria firma apposta sulla dichiarazione liberatoria suindicata.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , ha dedotto: Parte_1
- di essere debitrice della della somma di € 5.481,90, a Controparte_2 seguito di decreto ingiuntivo nr 17310/10 RG emesso dal Giudice di
Pace di Reggio Emilia in data 07.07.2010, notificato per compiuta giacenza in data 31.07.2010 e munito di formula esecutiva in data
24.01.20211;
- a fronte di tale Decreto Ingiuntivo, in data 15.02.2011 la ditta RO iscriveva ipoteca giudiziale nr 1889 R.G. nr 360 R.P. CP_2 sull'immobile di proprietà della debitrice sito in Gonzaga (MN) Foglio 21 Particella 667 Sub 1 Cat A/2 Classe 2 Vani 7,5 rendita catastale € 484,18 e Foglio 21 particella 667 Sub 2 Cat C/6 Classe 2 mq 33 rendita catastale € 59.95 per un valore complessivo di € 10.000,00 (doc 1 e 2);
- - successivamente, la creditrice procedente Controparte_2 notificava per compiuta giacenza alla signora Parte_1 dapprima in data 27.09.2013 atto di precetto, in relazione al decreto ingiuntivo suindicato e, successivamente, in data 11.11.2013 pignoramento immobiliare sui beni suindicati;
- a seguito della notifica del pignoramento immobiliare, intercorsi accordi tra la signora e la procedente, veniva Parte_1 stipulato accordo con la quale l'odierna ricorrente provvedeva ad estinguere tombalmente la propria posizione, attraverso il versamento della somma di € 7.500,00 nei confronti della;
Controparte_2
- pertanto, in data 22.06.2015 la creditrice Controparte_2 provvedeva a depositare avanti il Tribunale di Mantova istanza di rinuncia agli atti della procedura esecutiva, provvedendo altresì alla cancellazione della trascrizione dell'atto esecutivo – verbale di pignoramento immobili, con annotazione n. 1911 del 07.12.2015;
- nell'anno 2020, a seguito di verifica presso la conservatoria, la ricorrente si avvedeva dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca iscritta per il pignoramento immobiliare ma, non di quella precedente, relativa al Decreto ingiuntivo in ordine al quale era stata poi attivata la procedura esecutiva immobiliare stessa. Per tale ragione contattava il
Dr in qualità di liquidatore della Controparte_1 Controparte_2
il quale, rappresentato alla signora di
[...] Parte_1 non aver più alcuna possibilità di sottoscrivere alcun atto in suo
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favore, avendo terminato la propria attività con la cancellazione della dal registro delle imprese in data Controparte_2
21.11.2019.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Il convenuto , pur ritualmente citato, non si è costituito. All'udienza del 14.3.2025, il convenuto è comparso personalmente, e, identificato dal giudice mediane documento d'identità, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ la sottoscrizione alla dichiarazione liberatoria del 9.7.2020 apposta alla pag. 2 , di cui al doc. 5 del ricorso, è autentica in quanto da me apposta”. La difesa di parte ricorrente ha quindi concluso come da ricorso e ha chiesto la decisione della causa.
Nel merito la domanda è fondata , posto che affinché il conservatore possa eseguire la cancellazione è necessario esibire un atto, che racchiuda i requisiti di forme enunciati negli articoli 2821, 2835 e 2837. In altri termini, la cancellazione dell'iscrizione deve essere consentita in un atto pubblico o in una scrittura privata in cui la sottoscrizione del creditore nell'atto contenente il consenso deve essere autenticata o accertata giudizialmente.
Nel caso di specie , essendo il convenuto comparso personalmente in udienza e avendo reso confessione giudiziale spontanea ai sensi dell'art. 228 cpc, idonea a definire il giudizio e non vertente su diritti indisponibili, può dirsi raggiunta la piena prova circa l'autenticità della sottoscrizione di cui al doc. 5 allegato al ricorso, datato 9 luglio 2020 e recante la dichiarazione liberatoria della nei confronti di Controparte_2
Parte_1
Stante la natura del giudizio e la mancata opposizione del convenuto , esistono gravi ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) accerta e dichiara l'autenticità della firma apposta alla scrittura privata / Sig.ra – Controparte_2 Parte_1 dichiarazione liberatoria” datata 09.07.2020 a firma del Dr. Parte_2 nella sua qualità di liquidatore della – c.f. Controparte_2
, già con sede in Reggio Emilia, viale Regina Margherita nr 18, P.IVA_1 cancellata dal registro delle imprese in data 21 novembre 2019;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova, la trascrizione della scrittura privata suindicata e, pertanto, la conseguente cancellazione dell'ipoteca in data 15.02.2011 nr 1889 R.G. nr 360 R.P. sull'immobile di proprietà della debitrice sito in Gonzaga (MN) Foglio 21 Particella 667 Sub 1 Cat A/2 Classe 2 Vani 7,5 rendita catastale € 484,18 e Foglio 21 particella
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667 Sub 2 Cat C/6 Classe 2 mq 33 rendita catastale € 59.95 , essendo sussistenti i presupposti per la trascrizione dell'atto indicato al capo 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2657 c.c.; 3) spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Mantova, il 07/04/2025.
Il Giudice
(dott. Valeria Monti)
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