Versione
21 aprile 1942
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2 marzo 2006
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Art. 814.
(( (Diritti degli arbitri).)) ((Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.))
(( (Diritti degli arbitri).)) ((Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti ed e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.))
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10221 del 28https://www.laleggepertutti.it/ · 290.34174
[…] E., componenti del Collegio arbitrale che avevano emesso un lodo in data 27 dicembre 1996 e successivamente ottenuto il provvedimento di liquidazione ex art. 814 cod. proc. civ.. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2012, n. 13620Provvedimento: […] In definitiva la sentenza menzionata ha escluso la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.814 c.p.c., vertendosi in tema di determinazione stragiudiziale integrativa della volontà delle parti, ad opera del terzo arbitratore, dell'entità economica, non predeterminata contrattualmente, di una prestazione contrattuale già resa, e non di provvedimenti giurisdizionali decisori e definitivi, mentre il titolo di formazione stragiudiziale ex art. 814 c.p.c. può essere utilmente contestato, con tutte le garanzie della giurisdizione, mediante le opposizioni all'esecuzione.Leggi di più...
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