Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Rosaria Papa Presidente-rel.
dott. Alessandra Piscitiello Consigliere
dott. Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2473/2015 Ruolo Gen. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riservata in decisione all'udienza del 10.7.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con ordinanza comunicata alle parti in data 17.7.2024, e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 (c.f.
di procura a margine dell'atto di appello, dagli avv. Giovanni Actis e Grazia
Pisanti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Actis in
Napoli via Santa Lucia n.107;
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., società incorporante con atto per notaio Per 1 del 5 dicembre 2016 la Controparte_2 (c.f. P.IVA 1
rappresentata e difesa dagli avv. Francesca, Giovanni e Paolo Belmonte in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 1°.2.2022, e dall'avv. Maria Giusy
Vetrella in virtù di procura allegata alla comparsa depositata il 6.9.2022 ;
APPELLATA
Conclusioni: con le note scritte telematiche depositate per l'udienza del
10.7.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2006, Parte 1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la società
Controparte_2 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1)accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per avere la stessa, nell'esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato denominato
"Parco Vollero", realizzato una nuova costruzione a distanza inferiore ai metri dieci prescritti dal P.R.G. del Comune di S. Maria Capua Vetere dal muro di fabbrica posto a confine con la proprietà attorea;
2) accertare e dichiarare la responsabilità della società per aver realizzato comunque una nuova costruzione a distanza inferiore ai dieci metri prescritti dal regolamento del Comune di S. Maria Capua Vetere dalle preesistenti costruzioni di proprietà dell'attore (cappella votiva, vecchio casotto in muratura e muro di confine nella parte in cui presenta un'altezza superiore a metri 3,00);
3) accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta
nell'esecuzione dei lavori di costruzione del predetto fabbricato per aver realizzato balconi aventi dal muro di confine con la proprietà Parte 1 una
distanza inferiore a 5 metri;
4) conseguentemente, condannare la convenuta alla rimozione e demolizione delle opere e costruzioni realizzate in violazione delle distanze previste dalla legge e dai regolamenti del Comune di S. Maria
Capua Vetere, disponendosi la rimessione in ripristino dello stato dei luoghi;
5) inibire alla convenuta prosecuzione e/o la realizzazione di qualsivoglia ulteriore opera che dovesse essere edificata ad una distanza inferiore rispetto a quella legale o regolamentare;
6) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illecita realizzazione delle costruzioni per cui è causa, con vittoria delle spese di lite.
Premetteva l'attore di essere comproprietario di un fabbricato con annesso agrumeto, sito in S. Maria Capua Vetere alla via Mario Fiore n. 47, riportato in catasto al foglio 14, particelle 5660 e 1062; che detto fabbricato e l'annesso agrumeto erano delimitati da un muro di confine che separava la proprietà
attorea da altri beni e, in particolare, da un terreno appartenente alla società
convenuta (foglio 14, particella 1070 di mq 6.223) sul quale, al momento dell'instaurazione del giudizio, era in corso di costruzione un esteso complesso residenziale, denominato "Parco Vollero", costituito da diversi fabbricati in cemento armato, di cui uno prospettava direttamente sul muro di confine che delimitava i beni di proprietà del Parte 1 fronteggiando la proprietà di esso attore attraverso grosse balconate dotate di solette aggettanti in cemento armato e laterizi, aventi significativa sporgenza dalle pareti di chiusura del fabbricato (m. 1,50 nelle parti meno sporgenti, e m. 2 nelle parti più sporgenti);
che a ridosso del muro di confine erano presenti due vecchie costruzioni di proprietà attorea, entrambe con struttura portante in muratura di FO,
costituite da un'antica cappella votiva ed un casotto adibito a deposito;
che la normativa urbanistica che regolamentava la zona B1-2 del Piano Regolatore
Generale del Comune di S. Maria Capua Vetere, nella quale erano situati gli immobili per cui è causa, era contenuta negli articoli da 45 a 50 del suddetto strumento urbanistico;
che, in particolare, l'art. 46, relativo alla disciplina delle distanze minime tra i fabbricati nelle zone diverse dalla zona C prevedeva che,
in presenza di una parete finestrata, “la distanza minima è di metri 10,00", e
l'art. 48, relativo alla distanze dei fabbricati dai confini, stabiliva che "In tutte le zone, sempre che non esistano fabbricati al di là del confine, il fabbricato o deve costruirsi sul confine oppure deve arretrarsi da esso per una distanza comunque uguale ad almeno m. 5,00 (...)"; che, nel caso di specie, la società convenuta aveva violato le norme di cui agli artt. 46 e 48 cit. perché la distanza della nuova costruzione dal muro di confine era inferiore a m. 5, mentre la distanza della nuova costruzione dalle costruzioni preesistenti (cappella votiva, vecchio casotto in muratura e muro di confine nella parte in cui presentava un'altezza superiore a m. 3) era inferiore ai dieci metri prescritti dal regolamento comunale;
che nel computo delle distanze doveva tenersi conto anche dei balconi, atteso che essi ampliavano in superficie ed in volume il fabbricato da cui sporgevano, occupando in tal modo lo spazio che doveva rimanere libero per assicurare il relativo distacco.
Si costituiva Controparte_2 contestando la sussistenza delle violazioni delle distanze lamentate dalla parte attrice ed evidenziando che nel calcolo della distanza tra l'edificio ed il muro di confine non doveva tenersi conto dell'estensione dei balconi, alla luce dell'art. 16 del P.R.G. del Comune di S.
Maria Capua Vetere, che espressamente escludeva dal computo della distanza tra edifici "balconi, pensiline e simili, aperti e scoperti"; deduceva, inoltre, con riferimento alla distanza tra l'edificio e le costruzioni situate sul fondo [...] Pt 1 che queste ultime non potevano essere considerate come veri e propri fabbricati, con conseguente inapplicabilità dell'art. 46 del P.R.G. che riguardava solo le opere qualificabili come “edifici” o “fabbricati". Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice.
c.p.c., con ricorsoDepositate dalle parti memorie ai sensi dell'art. 183 comma depositato in data 11.2.2008, l'attore chiedeva, ai sensi degli artt. 1171 c.c. e
669 ter c.p.c., la sospensione dei lavori e/o di quelle opere in corso di esecuzione da parte della convenuta, deducendo che, con concessione in variante, la società stava proseguendo nella esecuzione di ulteriori lavori e realizzando ulteriori opere.
Previa instaurazione del contraddittorio ed espletamento di Ctu demandata all'ing. Persona_2 con ordinanza depositata in data 15.7.2008 il Tribunale
dichiarava l'improponibilità del ricorso in quanto dalla relazione peritale era emerso con certezza che, alla data di proposizione della domanda, erano già
state ultimate le opere in conglomerato cementizio nonché la tompagnatura esterna con individuazione delle luci, mentre, prima della comparizione delle parti, era stata ultimata la intonacatura delle pareti esterne e la tompagnatura ed intonacatura delle pareti interne;
alla data del sopralluogo effettuato dal giudice con l'ausilio del consulente d'ufficio l'opera risultava terminata nelle sue connotazioni essenziali.
Nel corso del giudizio di merito, all'udienza del 18.4.2008 il giudice conferiva al medesimo Ctu anche l'incarico di accertare la violazione delle distanze lamentata in citazione.
Depositata in data 31.3.2009 la relazione peritale, all'udienza del 26.5.2009,
fissata per l'esame dell'elaborato, l'attore chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre la difesa della convenuta chiedeva convocarsi il Ctu a chiarimenti, ed il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.1.2010, differita d'ufficio all'udienza del
28.1.2010, in cui la causa era riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 25.5.2010 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di accertare, a mezzo del nominato Ctu, se effettivamente la società convenuta avesse realizzato il nuovo corpo di fabbrica in aderenza alla cappella privata, al deposito ed al tratto di muro di cinta che congiungeva i due edifici, con ciò
modificando l'assetto delle distanze come contestato in citazione, circostanza questa che avrebbe comportato la parziale cessazione della materia del contendere. Persona 2Con relazione depositata in data 16.11.2010, il C.T.U. ing.
confermava la realizzazione della nuova costruzione da parte della società
convenuta, e, in particolare, accertava che "L'edificio finestrato di nuova costruzione risulta realizzato in aderenza con la cappella privata, il deposito ed il tratto di muro che congiunge i due edifici, modificando in tal modo le distanze originarie degli edifici".
Quindi all'udienza del 18.11.2010, fissata per l'esame della relazione integrativa, la difesa di parte attrice proponeva domanda diretta ad eliminare le nuove vedute dirette e laterali esercitabili dal corpo di fabbrica realizzato in corso di causa e chiedeva disporsi, sul punto, l'integrazione dell'indagine tecnica.
La causa, riservata in decisione all'udienza del 18.12.2014, era decisa con sentenza non definitiva depositata in data 22.4.2015 con la quale il Tribunale
così statuiva : 1) dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità della società convenuta nella esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato denominato "Parco Vollero",
realizzato a distanza inferiore ai metri dieci prescritti dal P.R.G. del Comune di S.
Maria Capua Vetere dalle preesistenti costruzioni di proprietà Parte 1
(cappella votiva, vecchio casotto in muratura e muro di confine nella parte in cui presenta un'altezza superiore a tre metri) ed alla conseguente domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
2) rigettava la domanda di accertamento della responsabilità della società convenuta per aver realizzato balconi aventi dal muro di confine con la proprietà Parte 1 una distanza
inferiore a metri cinque, con conseguente rigetto della domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
3) dichiarava inammissibile la domanda di parte attrice diretta ad eliminare le nuove vedute dirette e laterali esercitabili dal corpo di fabbrica realizzato in corso di causa dalla parte convenuta;
4)
disponeva la rimessione della causa in istruttoria al fine di espletare Ctu finalizzata alla quantificazione dei danni subiti dall'attore "medio tempore",
dalla data di instaurazione del giudizio sino alla realizzazione della nuova costruzione in aderenza, in conseguenza della violazione delle norme sulle distanze;
5) rimetteva alla sentenza definitiva la disciplina delle spese di lite.
Per la riforma di tale sentenza, non notificata, ha proposto appello [...]
Parte 1 con atto di citazione notificato in data 25.5.2015 articolando,
a sostegno, cinque motivi.
Con comparsa di risposta depositata 24.6.2015 per l'udienza, indicata in citazione, del 28.10.2015, si è costituita Controparte_2 resistendo al gravame e spiegando appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha riconosciuto l' "an" del diritto al risarcimento del danno in favore del Parte 1 per la pretesa violazione, da parte della società, di norme integratici del codice civile nel periodo che va dalla domanda giudiziale alla realizzazione da parte della convenuta della nuova costruzione in aderenza, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La causa, riservata in decisione all'udienza del 12.2.2020, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 21.9.2020 al fine di acquisire la relazione integrativa depositata in primo grado dal Ctu ing. Per_2 in data 16.11.2010 e gli eventuali allegati, non rinvenuta nel fascicolo d'ufficio di primo grado,
trasmesso in copia dal Cancelliere del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Disposti alcuni rinvii per la vacanza del ruolo, con comparsa depositata in data 1°.
2.2022 si è costituita in giudizio, con il patrocinio dei difensori indicati in epigrafe, società incorporante Controparte_1
in virtù di atto del 5 dicembre 2016 per notaio Per 1 Controparte_2
riportandosi alle difese e all'appello incidentale svolti dalla dante causa.
Depositata da parte appellante copia conforme dell'elaborato peritale richiesto, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del
14.9.2022, con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito degli scritti difensivi finali, ed è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 26.4.2023, con la quale il Collegio ha disposto un supplemento di indagine tecnica convocando il Ctu nominato in primo grado, ing. Per 2 al fine di accertare la distanza dal confine della veduta diretta e laterale esercitata dal terrazzo coperto descritto nella relazione depositata in data 16.11.2010. Attesa la indisponibilità dell'ing. Per_2 con ordinanza del 10.7.2023 è stato nominato, in sostituzione, l'ing. [...] Per 3 ; quindi, espletata l'indagine tecnica, all'udienza di conclusioni del
10.7.2024 la causa è stata riservata in decisione con ordinanza comunicata alle parti in data 17.7.2024, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Verificata la tempestività dei contrapposti gravami in relazione, quanto all'appello principale, al termine perentorio di un anno previsto dall'art. 327
c.p.c. nella formulazione previgente, applicabile "ratione temporis" alla controversia (instaurata con citazione notificata il 2.11.2006 e quindi anteriormente al 4.7.2009, data di entrata in vigore della I. 69/2009, che ha ridotto a sei mesi il termine per l'impugnazione), e, quanto all'appello incidentale, al termine interno di cui all'art. 343 c.p.c., profilo soggetto al rilievo d'ufficio, osserva il Collegio che l'appello principale è affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
183 e 184 c.p.c..
L'appellante principale lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda di eliminazione delle nuove vedute, realizzate in corso di causa a seguito della costruzione del nuovo corpo di fabbrica ad opera della società convenuta. Dopo aver premesso che i continui cambiamenti di programmi edilizi da parte della stessa hanno determinato una modifica della costruzione originaria, con l'aggiunta di un corpo di fabbrica che ha comportato la necessità di attivare un procedimento ex art. 1171 c.c. e 669 ter c.p.c. definito con ordinanza di improponibilità per il ritenuto completamento della struttura, l'appellante protesta l'erroneità della decisione del Tribunale per non aver fatto corretta applicazione del principio di economia processuale, in quanto la domanda di eliminazione delle vedute realizzate per effetto del nuovo corpo di fabbrica deve ritenersi contenuta nelle originarie domande proposte nel giudizio di primo grado, avendo il dott. [...] Pt 1 richiesto, tra l'altro, l'accertamento della responsabilità della convenuta anche in ordine ai balconi, sicchè, ad avviso dell'appellante, tale domanda non può ritenersi estranea al giudizio, e ciò anche perché essa deve ritenersi compresa nella domanda di inibitoria delle nuove costruzioni, avanzata con l'atto di citazione.
Il motivo, pur condivisibile nella parte in cui accredita l'ammissibilità della nuova domanda avanzata in corso di causa, non vale a sovvertire il segno della decisione impugnata dovendo ritenersi, alla luce della Ctu espletata nella odierna fase processuale, che le vedute realizzate dalla società convenuta nel nuovo fabbricato non violino le distanze dal confine.
Mette conto rammentare che nel giudizio di primo grado la causa, dopo essere stata riservata in decisione all'udienza del 28.1.2010, fu rimessa sul ruolo al fine di accertare, a mezzo del nominato Ctu, se effettivamente, nelle more della lite,
la società convenuta avesse modificato il programma costruttivo realizzando il nuovo corpo di fabbrica in aderenza alla cappella privata, al deposito ed al tratto di muro di cinta che congiungeva i due edifici, e quindi modificando l'assetto delle distanze come contestato in citazione;
con la relazione integrativa depositata in data 16.11.2010 il Ctu confermava che la nuova costruzione era stata realizzata in aderenza e rilevava che dal terrazzo coperto meglio descritto nell'elaborato poteva esercitarsi veduta diretta e laterale nel fondo dell'attore. Quindi all'udienza del 18.11.2010, fissata per l'esame della relazione integrativa, l'attore propose per la prima volta la domanda di eliminazione delle vedute aperte nel nuovo corpo di fabbrica in violazione della distanza legale.
Tale essendo l'excursus processuale, emerge all'evidenza che la domanda di
"negatoria servitutis" avente ad oggetto eliminazione delle vedute è stata formulata immediatamente dopo il deposito dell'elaborato peritale dal quale emerso che il programma costruttivo era stato modificato con la era realizzazione dell'edificio in aderenza e che era stata realizzata una veduta diretta e laterale sul fondo dell'attore (pag. 3), sicchè non può revocarsi in dubbio che la parte attrice ha fatto valere nella prima udienza utile la domanda strettamente connessa a quella inizialmente proposta, originata dal mutamento dello stato dei luoghi sopravvenuto nelle more del giudizio, chiedendo implicitamente di essere rimessa in termini per far valere una pretesa che non avrebbe potuto azionare al tempo in cui erano maturate le preclusioni assertive ed istruttorie perché derivata dal fatto sopravvenuto della nuova costruzione,
che era stato acclarato soltanto a seguito della riapertura dell'istruttoria . nominatoTuttavia l'indagine tecnica svolta dal Ctu ing. Persona 3
nell'odierno grado d'appello ha escluso che le vedute dirette e laterali aperte nel nuovo corpo di fabbrica violino la distanza dal confine prevista dagli artt.
905 e 907 c.c., sicchè, in adesione alle motivate risultanze della Ctu, che ha dato esaustiva risposta alle obiezioni delle parti, non resta che rilevare la infondatezza del motivo di appello in esame.
Non meritano miglior sorte il secondo ed il terzo motivo di appello, che involgono la decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cui al capo 2)
dell'atto di citazione, avente ad oggetto l'accertamento di responsabilità della convenuta per aver realizzato il fabbricato denominato "Parco Vollero" in violazione della distanza di dieci metri dalle preesistenti costruzioni dell'attore.
Segnatamente, con il secondo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c. in relazione agli art. 16 ed agli artt. da 45 a 50 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di S. Maria Capua Vetere",
l'appellante principale dopo aver premesso che il Tribunale ha qualificato il
-
muro di confine tra il complesso edilizio Parco Vollero e gli immobili del [...] Pt 1 come muro di cinta, per la parte in cui presenta una altezza di mt 2,90,
e quale muro di fabbrica per la parte in cui presenta una altezza di mt 3,15 -
lamenta che il primo giudice è incorso in errore perché, nell'affermare che il muro in questione è in parte un muro di cinta, e perciò non utilizzabile per il computo delle distanze, ha avuto riguardo al solo elemento dell'altezza senza considerare gli altri due requisiti previsti dall'art. 878 c.c., che richiede anche che il muro sia isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione, e che sia destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe.
L'appellante osserva che, nel caso di specie, il muro in esame costituisce a tutti gli effetti un muro di fabbrica perché non presenta entrambe le facce isolate dalle costruzioni, avendo lo stesso Tribunale accertato che le costruzioni della cappella votiva e del casotto in muratura sono incorporate nel medesimo muro.
Soggiunge l'impugnante che la natura di muro di fabbrica dell'intero muro posto a confine tra le proprietà emerge anche per effetto del progetto di variante attuato dalla società, che ha realizzato un terrazzo posto a diretto confine con la proprietà dell'attore che costituisce una sporgenza dell'edificio principale e supera in altezza la sommità del muro giacchè "Il corpo di fabbrica aggiunto si colloca sulla linea di confine e si addossa al preesistente muro
*** ...
di fabbrica sopravanzandolo in altezza, conseguentemente procurando un'evidente violazione delle norme sulle distanze legali".
Conclude l'appellante che, per qualificare il muro sul confine, deve aversi riguardo non solo all'altezza ma anche alla funzione svolta dal manufatto, e che nel caso di specie le costruzioni preesistenti nella proprietà Parte 1 a prescindere dall'altezza, sono incorporate nel muro e quindi escludono la natura isolata del muro in entrambe le facce . Infine, ribadisce che non è
possibile attribuire contestualmente al manufatto la natura di muro di cinta e di muro di fabbrica, essendo univoca la funzione del muro di fabbrica che separa la proprietà Parte 1 dalla proprietà CP 2
Il motivo è infondato .
La decisione impugnata, recependo la distinzione operata dallo stesso attore in modo esplicito e reiterato nell'atto di citazione, ha correttamente attribuito una diversa qualificazione ai due tratti del muro posto a confine tra i fondi di proprietà delle parti, tenendo conto non soltanto dell'altezza ma anche della diversa funzione. Invero, come emerge dalla piana lettura della sentenza, il
Tribunale ha posto in evidenza come il tratto di muro compreso tra la cappella votiva ed il vecchio casotto di proprietà Parte 1 per una lunghezza di circa m. 4,05, ha un'altezza di m. 3,15 e perciò costituisce un vero e proprio muro di fabbrica che deve essere considerato ai fini del computo delle distanze legali;
si tratta di una conclusione coerente con il dettato dell'art. 878 c.c..
Diversamente, il tratto di muro che si sviluppa dall'angolo ad est fino alla cappella votiva, per una lunghezza di m. 11,80, e dal vecchio casotto fino al confine ovest, per circa m. 19,45, ha un'altezza di m. 2,90 e costituisce un muro di cinta perché, come ha spiegato con chiarezza il Tribunale "tale parte del muro di confine deve qualificarsi quale muro isolato che viene equiparato al muro di cinta di cui all'art. 878 c.c. in quanto, come emerge chiaramente dai grafici allegati alla Ctu, lo stesso si trova in uno spazio libero, non fa corpo con un edificio e mira alla chiusura del fondo"; il Tribunale ha poi evidenziato che la
"ratio" della esclusione dal calcolo della distanza di cui all'art. 873 c.c. del muro di cinta e del muro isolato si rinviene nel dato che i muri di cinta, pur essendo costruzioni in senso materiale, sono privi di autonomia strutturale e sono inidonei a formare intercapedini dannose.
Osserva il Collegio che l'altezza pari a m. 2,90 del tratto di muro in esame esclude in radice che esso possa qualificarsi come costruzione, giacchè, secondo il dettato normativo, a tali fini il requisito dell'altezza è imprescindibile;
nè può
ritenersi, come vuole l'appellante, che non si tratti di un muro isolato essendo incorporati in esso il vecchio casotto e la cappella votiva, perché, come emerge dalla descrizione del manufatto, la porzione di muro edificata con la costruzione del vecchio casotto e la cappella votiva è soltanto quella innanzi descritta,
mentre il tratto di muro in esame presenta entrambe le facce a vista ed è quindi isolato nel senso richiesto dall'art. 878 c.c. . Né vi è ragione per negare, come vuole l'appellante, che i tratti del muro possano essere qualificati diversamente a seconda delle rispettive caratteristiche, non ostando a tanto alcuna norma o alcun principio generale, ed avendo lo stesso attore impostato l'allegazione difensiva contenuta in citazione secondo tale differente qualificazione del manufatto.
Risulta parimenti infondato il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e delle norme di attuazione del P.R.G. del
Comune di S. Maria Capua Vetere in relazione alla dichiarata cessazione della materia del contendere per la costruzione del nuovo corpo di fabbrica realizzato da Controparte_2 in corso di causa in aderenza alle preesistenti costruzioni e al muro di fabbrica di proprietà Parte 1
L'appellante principale deduce che la trasformazione operata dalla società ha prodotto ulteriori pregiudizi, posto che il corpo di fabbrica realizzato in corso di causa dalla società CP 2 : risulta addossato al preesistente muro di fabbrica, sopravanzandolo in altezza e determinando violazione delle distanze;
presenta aperture lungo la parete al confine in sopraelevazione;
pregiudica e comunque limita le possibilità di sviluppo edificatorio del fondo di proprietà [...] Pt 1 in violazione del principio della prevenzione;
determina nuove vedute dirette e laterali sulla proprietà dell'appellante. Ancora, il gravame deduce che il muro posto sul confine è un muro di fabbrica per tutta la sua lunghezza e rileva ai fini del calcolo delle distanze, con la conseguenza che il fabbricato della società deve essere arretrato alla distanza prevista dall'art. 46 del P.R.G.; infine,
lamenta che la nuova costruzione poteva essere realizzata in aderenza al muro di fabbrica posto al confine della proprietà limitatamente all'altezzaParte 1
del muro stesso, dovendo la costruzione in sopraelevazione essere arretrata nel rispetto delle norme sulle distanze.
Dopo aver diffusamente illustrato il criterio della prevenzione sancito dall'art. 873 c.c., l'appellante osserva che il giudice di prime cure ha fatto applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità a tenore del quale,
ove gli strumenti urbanistici nello stabilire determinate distanze delle costruzioni dal confine aggiungano la possibilità di costruire in aderenza od in appoggio, la previsione di dette facoltà consente l'operatività della regola della prevenzione attuandosi, quindi, un'ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 873 c.c. e segg., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che voglia a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dall'art. 875 c.c. ed art. 877 c.c., comma 2) ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico.
Ad avviso dell'impugnante, nella specie il regolamento del Comune di S. Maria
Capua Vetere consente la costruzione in aderenza, essendo tale facoltà prevista
- come rilevato dal Tribunale - dall'art. 48 del PRG. e, pertanto, il principio della prevenzione va ritenuto operante;
tuttavia la nuova costruzione è stata realizzata dalla CP 2 in aderenza alle costruzioni originarie del dott. [...] Pt 1 ( cappella, casotto, muro di fabbrica) sormontando la porzione di proprietà dell' appellante e, pertanto, per il principio della prevenzione, detta sopraelevazione risulta eseguita in violazione dell'obbligo del rispetto della normativa sulle distanze e cioè della distanza minima stabilita dalle N.T.A. del
Comune di S. Maria C.V. (10 metri), ovvero della distanza di 5 metri dal confine,
atteso che nella proprietà del dott. Parte 1 sussistono costruzioni e/o edifici
( cappella, casotto) in precedenza edificate proprio sul confine e non a distanza dello stesso. Ciò alla stregua del principio secondo cui il criterio della prevenzione va applicato alla sopraelevazione di un fabbricato avendo riguardo all'epoca della sopraelevazione e non a quella della realizzazione della costruzione originaria (Cass. 74/11) Alla luce di tale principio, infatti, se il fabbricato della società CP 2 avesse fronteggiato un'area libera all'epoca in cui esso è stato sopraelevato, la sopraelevazione sarebbe risultata essa stessa preveniente e, pertanto, legittima. Nel caso di specie, invece, la sentenza di primo grado non contiene alcun rilievo sul fatto che sul fondo del dott. [...] Pt 1 vi fossero all'epoca della successiva sopraelevazione realizzata dalla CP 2 costruzioni originarie fronteggianti tale sopraelevazione, cosicché
,
viene in discussione non solo la distanza tra costruzioni, ma anche la distanza tra costruzioni e confini. Non a caso, la illecita sopraelevazione ha pregiudicato o, comunque, limitato significativamente le possibilità di sviluppo edificatorio del fondo del dott. Parte 1 che dovrà tener conto, per le successive utilità,
di siffatta illecita sopraelevazione. Inoltre, il terrazzo scoperto realizzato al di sopra del nuovo corpo di fabbrica avanzato consente l'affaccio con veduta diretta nel giardino dell'appellante e sui preesistenti antichi corpi di fabbrica,
cappella votiva e vecchio casotto con altrettanto evidente violazione delle norme civilistiche. Dunque, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, non essendo venuto meno l'interesse dell'appellante alla pronuncia del giudice in relazione agli ulteriori pregiudizi arrecati dalla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica.
Le censure così articolate risultano infondate . Merita, invero, condivisione la pronuncia di cessazione della materia del contendere resa Tribunale in merito al capo della domanda attorea volto a far accertare la violazione, ad opera della società CP 2 della distanza di 10
,
Parte 1 imposta dall'art. 46 metri dalle preesistenti costruzioni di proprietà
del P.R.G. del Comune di S. Maria Capua Vetere, e ad ottenere la condanna alla riduzione in pristino, avendo il giudice di primo grado accertato che, alla data di instaurazione della lite, sussisteva la violazione della suddetta distanza, e che tuttavia in corso di causa tale violazione era venuta meno perché la società
convenuta aveva realizzato il nuovo fabbricato in aderenza all'edificio esistente,
vale a dire alla cappella, al casotto deposito ed al muro che congiunge tali costruzioni "che senza dubbio preesistevano all'edificio di proprietà
'in tal modo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 48 del CP 2 "
P.R.G..
Nel pervenire a tale decisione, il Tribunale ha esaminato e respinto la tesi di parte attrice secondo cui i presupposti per far luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere non sussistevano in quanto il corpo di fabbrica aggiunto si addossa al muro preesistente sopraelevandolo in altezza,
con conseguente necessità di rispettare le distanze legali;
il Tribunale ha tale assunto difensivo richiamando l'orientamento della disatteso giurisprudenza di legittimità ( Cass. 7183/2012) secondo il quale il diritto di costruire in aderenza ad una costruzione contigua sussiste indipendentemente dalla eventuale maggiore altezza della nuova costruzione, restando escluso che essa, per la parte eccedente la preesistente costruzione del vicino, debba essere assoggettata alle distanze tra le costruzioni.
L'impostazione del primo giudice è coerente con il costante indirizzo del
Supremo Collegio, secondo il quale la situazione dell'aderenza tra costruzioni dipende esclusivamente dalla mancanza di ogni distanza tra loro in senso orizzontale, mentre è indifferente che esse abbiano diversa estensione in senso verticale, con la conseguenza che se è consentita la edificazione in aderenza,
"un fabbricato può essere legittimamente realizzato “ex novo" (oppure sopraelevato, nell'ambito della sagoma originaria) anche fino ad un'altezza maggiore di quello adiacente", con l'ulteriore precisazione che non può essere invocato il principio di prevenzione di cui all'art. 873 c.c. giacchè la disposizione normativa trova applicazione con riguardo alle costruzioni realizzate su fondi finitimi non aderenti (cfr. oltre alla sentenza richiamata dal primo giudice : Cass.
38033/2021; 12956/ 2014; 1673/1995; 9726/1993; 8543/1987).
Poiché la sentenza impugnata ha fatto piana applicazione di tali consolidati principi, nemmeno specificamente attinti dal gravame, non resta che rilevare l'infondatezza "in parte qua" della censura.
Quanto agli ulteriori pregiudizi che, a dire dell'appellante, sarebbero ostativi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, è sufficiente rammentare che le nuove vedute sono legittime e che la asserita limitazione delle possibilità di sviluppo edificatorio del fondo di proprietà attorea si fonda sulla violazione del principio di prevenzione, che invece, per le ragioni innanzi esposte, non sussiste.
Volgendo all'esame del quarto mezzo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e ss. c.c. e degli 16 e degli artt. da 45 a 50 e dell'art. 60 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di S. Maria Capua Vetere in relazione alle ulteriori domande proposte dal dr. Parte 1 osserva il Collegio
che il motivo involge la statuizione di rigetto delle altre domande attoree.
L'appellante protesta anzitutto l'errore del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che il rispetto della distanza di 10 metri riguarda soltanto un tratto del muro di confine, e non la sua intera estensione;
al riguardo ribadisce che non può predicarsi una natura mista del muro e che la natura di muro di fabbrica deve essere riferita all'intera estensione, dovendo presumersi che in origine l'intero muro avesse un'altezza superiore a 3 metri e dovendo considerarsi che l'altezza di m. 2,90 è spiegabile con la circostanza che, con il passar del tempo,
si è verificato un distacco del blocco superiore del muro di FO .
La censura così articolata è destituita di fondamento, dovendo, sul punto,
ribadirsi che l'attuale stato del muro di confine giustifica la diversa qualificazione dei tratti di muro nei termini accertati dal primo giudice, in adesione alla chiara ed esplicita prospettazione della stessa parte attrice;
è
appena il caso di evidenziare che le deduzioni difensive sull'originaria altezza uniforme del muro non soltanto si connotano di novità, ma soprattutto si rivelano mere congetture, non suffragate da alcun elemento di prova.
Sotto altro profilo, l'impugnante soggiunge che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere applicabile l'art. 48 in luogo dell'art 46 del P.R.G. in quanto i balconi del fabbricato del Parco Vollero che fronteggiano il fabbricato [...]
Pt 1 avendo sporgenze di particolari proporzioni, costituiscono corpi di fabbrica che devono essere computati, a norma dell'art. 46 del P.R.G., ai fini delle distanze fra le costruzioni, essendo detti grossi balconi costituiti da solette aggettanti di apprezzabili profondità ed ampiezza, idonee a costituire intercapedini. L'appellante rimarca che i balconi sono posti a distanza inferiore a 10 metri rispetto alla linea di confine e che il filo esterno delle balconate è
posto a distanza inferiore a 5 metri dal confine;
rimarca l'inapplicabilità dell'art. 16 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di S. Maria C.V.
richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione delle distanze tra edifici che non tenga conto dei balconi è contrario all'art. 9 d.m. 1444 del 1968 e deve essere disapplicato (Cass. 17089/2006; 2156/1995), ed ancora sotto il profilo che l'art. 16 esclude i balconi solo quando sono scoperti, mentre nel caso di specie i balconi del parco Vollero, non risultando scoperti ed essendo cintati su tutti i lati, non rientrano tra quelli indicati al predetto articolo 16, con la conseguenza che essi vanno computati ai fini del calcolo delle distanze dai confini e delle distanze tra fabbricati.
L'appellante protesta inoltre l'errore del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non conferente la norma dettata dal regolamento edilizio all'art. 60,
osservando che, diversamente da quanto affermato in sentenza, la norma trova applicazione non soltanto in relazione alle sporgenze su suolo pubblico, ma anche nei rapporti tra privati.
La "violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del Regolamento Edilizio del
Comune di S. Maria C.V. in relazione all'art. 9 d.m. 1444 del 1968" costituisce altresì oggetto del quinto motivo d'appello.
Con tale motivo, l'appellante, dopo aver ribadito che l'errore di fondo del primo giudice sta nell'aver qualificato il muro di confine come muro di fabbrica soltanto in parte, e non per l'intera estensione, osserva che i balconi costituiscono vere e proprie costruzioni realizzate in violazione della distanza di
10 metri dal confine. Soggiunge che la norma urbanistica dell'art. 16 è da ritenersi "contra legem" e deve essere disapplicata perché è in contrasto con la normativa statale dettata dall'art. 9 d.m. 1444 del 1968.
Le censure così articolate risultano in parte inammissibili perché non attingono la "ratio decidendi" della sentenza ed in parte destituite di fondamento.
Nel pervenire alla decisione di respingere la domanda attrice volta a far accertare la violazione della distanza minima di cinque metri del fabbricato dal confine, prevista dall'art. 48 del P.R.G., il Tribunale ha accertato che tale distanza fosse stata rispettata perché dalla relazione peritale era emerso che la distanza tra le pareti finestrate del fabbricato di proprietà convenuta ed il muro di confine (nella parte in cui non supera i tre metri di altezza) è sempre superiore a 5 metri.
Al riguardo, ha reputato che, dal computo della distanza, dovessero escludersi i balconi, così come previsto dall'art. 16 delle norme di attuazione del P.R.G., a tenore del quale, ai fini della misura della distanza, non si tiene conto, tra l'altro, "dei balconi, pensiline e simili, purchè aperti e scoperti"; secondo l'impostazione del primo giudice, che, sul punto, ha dissentito dalle conclusioni del Ctu, non deve invece tenersi conto dell'art. 60 del regolamento edilizio perché tale norma riguarda esclusivamente i fabbricati che affacciano su strade o su suoli pubblici ed è quindi diretta a tutelare specifiche esigenze di ordine pubblico e non a regolare i rapporti tra i privati.
In replica all'eccezione difensiva di parte attrice, il Tribunale non ha mancato di evidenziare che l'art. 16 dello strumento urbanistico deve essere applicato al caso di specie perché non vengono in rilievo le ragioni che, nella diversa ipotesi del computo delle distanze tra fabbricati, giustificano la disapplicazione della norma urbanistica che si ponga in contrasto con l'art. 9 d.m. 1444 del 1968;
segnatamente, richiamando l'arresto della Corte di Cassazione a sezioni unite n.
14953/2011, il Tribunale ha ricordato che la norma dettata dall'art. 9 citato che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti – deve essere interpretata nel senso che l'adozione, da parte
-
degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non soltanto di disapplicare la disposizione illegittima, ma anche di applicare direttamente l'art.
9. Muovendo
da tale premessa, ha ritenuto che la disposizione dell'art. 9 regolasse la distanza tra fabbricati come reso palese dalla sua rubrica "Limiti di distanza tra fabbricati" laddove, nel caso di specie, fosse in discussione la distanza tra il fabbricato ed il confine, e che pertanto non potesse operare il principio di diritto innanzi riportato;
ha ancora rimarcato che la "ratio" dell'art. 9 cit. è
quella di evitare che tra edifici frontistanti si formino intercapedini dannose, ed ha concluso per l'applicabilità, nel caso di specie, della norma urbanistica che esclude i balconi dal computo delle distanze.
Volgendo all'esame delle doglianze dell'appellante, osserva il Collegio che esse non colgono nel segno nella parte in cui protestano che la norma urbanistica dettata dall'art. 60 è destinata ad operare anche nella fattispecie in esame,
dovendo di contro osservarsi che la disposizione è stata correttamente interpretata dal Tribunale;
invero, il tenore letterale dell'art. 60 intitolato
"Sporgenze di balconi" secondo cui "Gli aggetti e i pensili e ogni altra
-
sporgenza non possono occupare la sede stradale e suolo pubblico nelle zone C
e D. Nella zona B, essi, purchè scoperti ed aperti, possono occupare il suolo pubblico per una larghezza pari a un decimo della larghezza stradale più 10
centimetri con un massimo di m. 1,60. In ogni caso la parte più sporgente di un aggetto dovrà distare non meno di sei metri dal corpo di fabbrica od aggetto più
vicino della costruzione prospiciente." - indica con chiarezza che essa si riferisce ai balconi che prospettano sul suolo pubblico, per i quali fissa il limite massimo all'occupazione in larghezza di suolo pubblico e, al contempo, la distanza minima dal corpo di fabbrica ad aggetto più vicino.
Diversamente da quanto accredita la tesi di parte appellante, l'espressione "in ogni caso" non vale ad estendere la previsione normativa a tutti i balconi, ma sta a significare che, nella zona B, i balconi rientranti nell'ambito dell'art. 60, e cioè quelli prospicienti il suolo pubblico, possono occupare il suolo stesso per una larghezza correlata alla larghezza della sede stradale, con il limite massimo di m. 1,60, semprechè risulti osservata la distanza di 6 metri dal corpo di fabbrica aggettante più vicino .
La censura in esame va perciò respinta .
Quanto all'applicabilità dell'art. 16 del P.R.G., l'appello non supera lo scrutinio di ammissibilità imposto dall'art. 342 c.p.c. giacchè non contrappone alcuna specifica critica all'iter argomentativo che ha condotto il giudice di primo grado ad affermare l'operatività della norma urbanistica in discorso.
Come si è detto, "l'errore di fondo" che l'impugnante addebita al primo giudice non può ritenersi sussistente perché il dettato dell'art. 878 c.c. non consente di affermare la natura di costruzione dell'intero muro, ma soltanto del tratto in cui esso si sviluppa in altezza per m. 3,15, che fa corpo con l'antica cappella votiva ed il casotto adibito a deposito di proprietà dell'attore; ciò posto, la distanza che il fabbricato di parte convenuta deve osservare dal tratto di muro isolato dell'altezza di m. 2,90 è quella di cinque metri prevista dall'art. 48 del P.R.G.,
che il Tribunale ha ritenuto doversi misurare senza tener conto dei balconi,
secondo la previsione dell'art. 16.
Il Tribunale ha ampiamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere legittimo, e quindi a non disapplicare, l'art. 16, richiamando l'arresto della Cassazione a sezioni unite (sentenza 14593/2011) e spiegando che il principio secondo il quale il giudice deve disapplicare le previsioni dello strumento urbanistico adottato dall'ente locale che si pongono in contrasto con la norma inderogabile prevista dall'art. 9 d.m. 1444 del 1968 - secondo cui la
-non attiene alla distanza tra fabbricati non può essere inferiore a 10 metri fattispecie in esame, in cui si discute della distanza del fabbricato dal confine;
sul punto, il primo giudice ha chiarito che, nella controversia in esame, la norma urbanistica dettata dall'art. 16 è destinata ad operare perché si tratta di accertare se il fabbricato di parte convenuta rispetti la distanza dal confine, e non la distanza tra fabbricati, sicchè non viene in rilievo l'art. 9 cit. la cui finalità
è quella di evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti.
Poiché l'appellante non si è fatto carico di contrapporre specifiche critiche a tale "ratio decidendi”, che vale a giustificare la decisione impugnata sia sotto il profilo logico che giuridico, ma si è limitato a richiamare la giurisprudenza formatasi in materia di disapplicazione della norma urbanistica che, violando l'art. 9 d.m. 1444 del 1968, escluda i balconi dal computo della distanza tra fabbricati, sul punto il gravame incorre nella sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 342 c.p.c..
Quanto all'ulteriore obiezione di parte appellante, secondo cui i balconi realizzati dalla controparte non sono "aperti e scoperti", e perciò non ricadono nella previsione dell'art. 16, deve osservarsi che la norma urbanistica menziona esplicitamente, quali parti aggettanti esclusi dal computo delle distanze, "le gradinate e le scale di accesso al piano rialzato, i balconi, le pensiline e simili,
purchè aperti e scoperti"; la norma prevede altresì che qualora la chiusura perimetrale del fabbricato sia costituita in tutto o in parte da "vetrate, verande,
curtain walls, bowinds e simili, questi si considerano a tutti gli effetti pareti o facciate del fabbricato dalle quali vanno computate le distanze".
Nella specie, come è emerso dall'indagine tecnica, i balconi oggetto di lite non si connotano di alcuna particolare caratteristica e possono perciò certamente definirsi aperti e scoperti, né ricorre alcuna delle fattispecie previste dalla seconda parte della disposizione normativa in cui è previsto il computo ai fini delle distanze.
In conclusione, l'appello principale va respinto .
Non merita miglior sorte l'appello incidentale, con il quale l'appellata ha protestato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui,
recependo acriticamente le conclusioni del Ctu, ha accertato che, al momento della instaurazione del giudizio, il fabbricato realizzato dalla società violava la distanza di 10 metri dai manufatti di proprietà attorea (cappella votiva, casotto ad uso deposito e muro di confine nella parte in cui supera i tre metri) e che tale violazione è venuta meno soltanto in corso di causa, a seguito della nuova costruzione realizzata in aderenza, ed ha perciò ritenuto che l'attore, pur non potendo più ambire alla tutela della riduzione in pristino, avesse diritto al risarcimento del danno patito “medio tempore" in conseguenza dell'asserito illecito .
Sostiene l'appellante incidentale che, nella specie, non viene in rilievo la distanza tra edifici prevista dall'art. 9 d.m.1444/1968 perché i manufatti di proprietà dell'attore, pur essendo costruzioni, non possono qualificarsi come fabbricati o edifici, con la conseguenza che la distanza applicabile è quella di tre metri prevista dall'art. 873 c.c.. Sotto altro profilo, l'impugnante incidentale protesta che il tratto di muro di confine compreso tra i manufatti di proprietà
Parte 1 è alto m. 3,15 dal lato del fondo Parte 1 e, per effetto del dislivello esistente tra i fondi, è alto soltanto m. 2,65 dal lato del fondo di proprietà della società, sicchè, ai fini dell'esclusione del muro ai fini del computo della distanza, deve aversi riguardo a quest'ultima altezza;
osserva che, pur avendo segnalato l'esistenza del dislivello in sede di note tecniche e di memorie difensive, il Tribunale non ne ha tenuto conto. Infine, l'appellante incidentale lamenta che il Parte 1 non ha dato prova di essere proprietario del muro di confine e non ha confutato la tesi del convenuto che ha rivendicato a sé la proprietà del bene.
Osserva il Collegio che la sentenza di primo grado è immune dalle censure così
articolate.
Anzitutto, non merita condivisione il rilievo dell'appellante incidentale secondo cui i piccoli manufatti posti sul fondo Parte 1 a ridosso del confine, sono da qualificarsi in termini di costruzioni e non di edifici o fabbricati, premessa dalla quale l'impugnante trae la conseguenza che la distanza da osservare è quella di tre metri prevista dall'art. 873 c.c. e non quella di 10 metri, prevista dall'art. 9
d.m. 1444/1968.
Che la nozione di costruzione non si identifichi con quella di edificio ma sia più
ampia di essa, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
secondo cui "Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e ss. c.c. e dalle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa" (Cass. 15972/2011;
23856/2018). Agli edifici si riferisce testualmente l'art. 9 d.m. 1444/1968,
intitolato "Limiti di distanza tra fabbricati”, che, nel prescrivere il distacco minimo da osservare "tra fabbricati", fa riferimento agli "edifici", ed in particolare, al comma 1 sub 2), stabilisce che per i "nuovi edifici" ricadenti in zone diverse dalla A “è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.
10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". L'esplicito riferimento alle
"pareti di edifici", contenuto nel dettato normativo, denota che la norma è
applicabile a quei fabbricati che, in quanto muniti di specifiche perimetrazioni,
risultino essere costruzioni qualificate, ossia edifici veri e propri;
nella specie, le caratteristiche costruttive dei piccoli manufatti di proprietà Parte 1
(efficacemente descritte nell'atto di citazione e riscontrate dalla relazione del
Ctu ing. Per_2, entrambi in muratura di FO, giustificano la loro qualificazione in termini di edifici, posto che l'antica cappella votiva si sviluppa in altezza per m.
3,32, ha un ingombro in pianta di m. 3,10 x 2,10 ed è composta da pareti in muratura di FO concatenate al muro di confine e copertura a volta del tipo a botte, mentre il casotto adibito a deposito, dell'altezza di m. 2,25 alla gronda e di m. 2,70 al colmo, ed ingombro in pianta di m. 2,68 x 2,35, è composto da pareti in FO concatenate al muro di confine, con copertura piana a spiovente realizzata con travi in legno e manto di tegola in laterizio. Connotandosi
entrambi i cespiti non soltanto da solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo e da sviluppo in altezza, ma anche dalla presenza di pareti e di copertura non può revocarsi in dubbio che, a dispetto da quanto sostenuto con il gravame incidentale, le pareti finestrate del fabbricato inizialmente realizzato dalla società avrebbe dovuto rispettare la distanza assoluta ed inderogabile di 10
metri dalle pareti degli edifici antistanti di proprietà Parte 1
Quanto al dislivello tra i fondi che, a dire dell'appellante, dovrebbe indurre a ritenere che, dal lato del fondo di proprietà della società costruttrice, il muro di confine in nessun punto raggiunge l'altezza di 3 metri, è sufficiente osservare che la circostanza non ha trovato riscontro nella Ctu e che comunque la misura dell'altezza indicata dal tecnico di parte si riferisce allo stato dei luoghi come modificato a seguito dei lavori di costruzione del complesso residenziale e non a quello originario.
Infine, non assume rilievo la contestazione svolta dall'appellante incidentale in merito alla proprietà del muro di confine, trattandosi di un argomento che non ha costituito oggetto del "thema decidendum" fissato negli atti introduttivi e nelle appendici scritte del giudizio di primo grado, tanto che non è stato esaminato dal Tribunale, e che è stato prospettato dal Parte 1 con l'atto
d'appello al fine di avvalorare la tesi difensiva respinta per i motivi innanzi esposti della natura di costruzione dell'intero muro (cfr. pag. 37 dell'atto d'appello, in cui l'appellante ha sostenuto la proprietà esclusiva del muro in forza di elementi presuntivi, “trattandosi di un muro centenario realizzato incontestabilmente sulla linea di confine da chi per primo ha edificato" ).
Anche l'appello incidentale va perciò disatteso.
Dal rigetto di entrambe le impugnazioni consegue la integrale conferma della sentenza di primo grado.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese del grado, mentre le spese della Ctu svolta in appello, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'appellante principale.
Poiché gli appelli sono stati proposti in data successiva al 30.1.2013 e sono stati respinti, sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e di tanto deve darsi atto in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti avverso la sentenza non definitiva del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1464/2015 depositata il 22.4.2015, così
provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
b) compensa le spese del grado;
c) pone definitivamente a carico dell'appellante principale Parte 1 le spese della Ctu svolta in appello;
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater d.p.r. 115/2002 nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli il 4 dicembre 2024.
Il Presidente-est.