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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1096/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1096/2025 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.7709/2023 pronunciata in data 6.9.2024 dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio n. 19907/2020 tra
e , entrambe rappresentate e Parte_1 Parte_2 difese dall'Avv. Renato Veneruso appellante
e in persona del Curatore Avv. Controparte_1
rappresentato dall'Avv. Enrico Buonfantino;
Controparte_2 appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 10.7.2025, fissata con le modalità previste dall'art.127 ter cpc, le parti appellanti, le uniche costituite in questo secondo grado del giudizio, non hanno depositato note difensive.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza dell'11.9.2025, alla quale nessuno è comparso.
Preso atto quindi dell'inattività della parte che ha promosso l'impugnazione, astenutasi dapprima dal depositare memoria di trattazione cartolare e poi dalla partecipazione all'udienza successiva, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, in primo luogo si rileva che il giudizio è stato instaurato in primo grado nell'anno 2020, ovvero in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore pagina 1 di 4 del D.L. 112/2008, convertito nella L 133/2008, il quale, nel modificare l'art.181 cpc, ha stabilito che se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara contestualmente l'estinzione del processo.
Inoltre le disposizioni dettate dagli artt.127 terzo comma, 127 bis e 127 ter cpc, introdotte con D. Lgs. 149/2022 con decorrenza dall'1.1.2023, si applicano a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi quelli instaurati prima del 25.6.2008.
Pertanto laddove sia disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'articolo 127 ter cpc, qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, nei casi di mancata redazione di note entro il successivo termine assegnato o di mancata comparizione all'udienza fissata a ai sensi del quarto comma della medesima norma, si verifica l'estinzione anche dei processi intentati anteriormente al 25.6.2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla diversa disciplina dettata dal combinato degli artt.181 e 309 cpc nella formulazione anteriore alla riforma del
2008.
Pertanto l'art. 56 D.L. 112/2008, nella parte in cui limita ai soli processi iniziati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181 primo comma cpc, deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'art.15 delle disposizioni sulla legge in generale perché incompatibile con le nuove prescrizioni sopra richiamate.
Infatti tra le norme indicate, di portata dispositiva vicendevolmente contrastante, sussiste una contraddizione insanabile che ne impedisce la contemporanea applicazione, atteso che il rispetto dell'una implica necessariamente l'inosservanza dell'altra.
Peraltro la vicenda in esame si profila estranea all'ambito di operatività dell'art. 348 cpc, il quale prevede l'ipotesi di mancata comparizione della sola parte appellante.
In proposito si osserva che in caso di inattività delle parti, “…si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt.181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art.359) e
348 cpc a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato. Fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata a una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti, il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta conseguenze diverse nelle due suddette ipotesi, giacché nella prima deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839, in motiv.; 26 ottobre 1995, n. 11123; 1 febbraio 1996, n. 848; pagina 2 di 4 Cass. civ. Sez. lavoro, 8/6/1998, n. 5640).
Del resto l'ambito operativo dell'istituto sancito dall'art.348 cpc non è suscettibile di estensione per le conseguenze che la pronuncia di improcedibilità del gravame comporta (v. punto 1 quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115).
Si ravvisano così i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, dalla quale discende l'impossibilità di esaminare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà del legislatore espressa nel D.Lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 cpc e delle disposizioni contenute nell'art.350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione, ove divenuta irrevocabile, a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, si ritiene che il relativo provvedimento debba assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga, di proporre eventuale impugnazione.
Invero la conclusione raggiunta appare in linea anche con l'aggiunta dei commi 5 e 6 al testo dell'art.350 cpc, secondo i quali:
“[l]'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo
348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”.
Infatti i commi riportati sono stati aggiunti dall'art.3 comma 4 lett. f) D.Lgs. 164/2024, il cui art.7 comma 1 ne stabilisce l'applicabilità ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28.2.2023.
Ebbene tale regime intertemporale si presenta sensibilmente diverso da quello definito dalla c.d. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli artt. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 cpc - nella loro nuova formulazione- anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al
28.2.2023 (cfr. art.35 comma 4 D. Lgs. 149/2022.
L'innovazione legislativa apportata dal correttivo, dunque, può operare nei procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Alla luce delle osservazioni svolte, la Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali secondo il principio enunciato dall'art.310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.7709/2023 pronunciata in data 6.9.2024 dal Tribunale di Napoli pagina 3 di 4 nel giudizio di primo grado n. 19907/2020, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli l'11.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1096/2025 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.7709/2023 pronunciata in data 6.9.2024 dal Tribunale di Napoli a definizione del giudizio n. 19907/2020 tra
e , entrambe rappresentate e Parte_1 Parte_2 difese dall'Avv. Renato Veneruso appellante
e in persona del Curatore Avv. Controparte_1
rappresentato dall'Avv. Enrico Buonfantino;
Controparte_2 appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 10.7.2025, fissata con le modalità previste dall'art.127 ter cpc, le parti appellanti, le uniche costituite in questo secondo grado del giudizio, non hanno depositato note difensive.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza dell'11.9.2025, alla quale nessuno è comparso.
Preso atto quindi dell'inattività della parte che ha promosso l'impugnazione, astenutasi dapprima dal depositare memoria di trattazione cartolare e poi dalla partecipazione all'udienza successiva, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, in primo luogo si rileva che il giudizio è stato instaurato in primo grado nell'anno 2020, ovvero in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore pagina 1 di 4 del D.L. 112/2008, convertito nella L 133/2008, il quale, nel modificare l'art.181 cpc, ha stabilito che se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara contestualmente l'estinzione del processo.
Inoltre le disposizioni dettate dagli artt.127 terzo comma, 127 bis e 127 ter cpc, introdotte con D. Lgs. 149/2022 con decorrenza dall'1.1.2023, si applicano a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi quelli instaurati prima del 25.6.2008.
Pertanto laddove sia disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'articolo 127 ter cpc, qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, nei casi di mancata redazione di note entro il successivo termine assegnato o di mancata comparizione all'udienza fissata a ai sensi del quarto comma della medesima norma, si verifica l'estinzione anche dei processi intentati anteriormente al 25.6.2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla diversa disciplina dettata dal combinato degli artt.181 e 309 cpc nella formulazione anteriore alla riforma del
2008.
Pertanto l'art. 56 D.L. 112/2008, nella parte in cui limita ai soli processi iniziati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181 primo comma cpc, deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'art.15 delle disposizioni sulla legge in generale perché incompatibile con le nuove prescrizioni sopra richiamate.
Infatti tra le norme indicate, di portata dispositiva vicendevolmente contrastante, sussiste una contraddizione insanabile che ne impedisce la contemporanea applicazione, atteso che il rispetto dell'una implica necessariamente l'inosservanza dell'altra.
Peraltro la vicenda in esame si profila estranea all'ambito di operatività dell'art. 348 cpc, il quale prevede l'ipotesi di mancata comparizione della sola parte appellante.
In proposito si osserva che in caso di inattività delle parti, “…si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt.181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art.359) e
348 cpc a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato. Fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata a una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti, il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta conseguenze diverse nelle due suddette ipotesi, giacché nella prima deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839, in motiv.; 26 ottobre 1995, n. 11123; 1 febbraio 1996, n. 848; pagina 2 di 4 Cass. civ. Sez. lavoro, 8/6/1998, n. 5640).
Del resto l'ambito operativo dell'istituto sancito dall'art.348 cpc non è suscettibile di estensione per le conseguenze che la pronuncia di improcedibilità del gravame comporta (v. punto 1 quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115).
Si ravvisano così i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, dalla quale discende l'impossibilità di esaminare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà del legislatore espressa nel D.Lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 cpc e delle disposizioni contenute nell'art.350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione, ove divenuta irrevocabile, a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, si ritiene che il relativo provvedimento debba assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga, di proporre eventuale impugnazione.
Invero la conclusione raggiunta appare in linea anche con l'aggiunta dei commi 5 e 6 al testo dell'art.350 cpc, secondo i quali:
“[l]'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo
348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”.
Infatti i commi riportati sono stati aggiunti dall'art.3 comma 4 lett. f) D.Lgs. 164/2024, il cui art.7 comma 1 ne stabilisce l'applicabilità ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28.2.2023.
Ebbene tale regime intertemporale si presenta sensibilmente diverso da quello definito dalla c.d. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli artt. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 cpc - nella loro nuova formulazione- anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al
28.2.2023 (cfr. art.35 comma 4 D. Lgs. 149/2022.
L'innovazione legislativa apportata dal correttivo, dunque, può operare nei procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Alla luce delle osservazioni svolte, la Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali secondo il principio enunciato dall'art.310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.7709/2023 pronunciata in data 6.9.2024 dal Tribunale di Napoli pagina 3 di 4 nel giudizio di primo grado n. 19907/2020, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli l'11.9.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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