Articolo 878 del Codice civile
Articolo 877Articolo 879
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19 aprile 1942
Art. 878.

(Muro di cinta).

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non e' considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.

Esso, quando e' posto sul confine, puo' essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purche' non preesista al di la' un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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