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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 15/2025 RGA
avverso la sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R. G. n.501/2023, pubblicata in data 10/7/2024, non notificata;
oggetto: retribuzione posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025;
promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Parte_1 CodiceFiscale_1
Carioli del Foro di Forlì-Cesena, difensore domiciliatario in Cesena (FC), Galleria Urtoller, n.6, giusta procura in atti;
- appellante contro in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. Controparte_1
e P. I. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 57, come da
1 procura in atti;
- appellata-
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025;
udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14 settembre 2023 dinanzi al Tribunale di Forlì, Sezione
Lavoro, il sig. esponeva di essere stato nominato in data 30 luglio 2014 Parte_1 componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_1
società costituita dal per la gestione delle principali società partecipate
[...] Controparte_2 dall'ente locale.
Il ricorrente – a fondamento della propria pretesa - rappresentava che:
- nell'adunanza del 16 settembre 2014, il Consiglio di Amministrazione aveva confermato al Dott. le funzioni di Direttore Generale e che, quest'ultimo, aveva CP_3 successivamente rassegnato le dimissioni dall'incarico con decorrenza 1° gennaio 2015, iscritte presso la CCIAA in data 9 febbraio 2015;
- nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'8 gennaio 2015, egli si vedeva attribuire, oltre ai poteri statutari propri della carica di Presidente, anche quelli di
Amministratore Delegato e le deleghe già spettanti al Direttore Generale dimissionario, circostanza recepita dall'Assemblea ordinaria dei soci del 29 gennaio 2015, che deliberava che “il Presidente sopperisce quale reggente anche le funzioni del Direttore generale, che ha rassegnato le dimissioni, e ciò fino a quando lo stesso non verrà sostituito”;
- a seguito di procedura selettiva, il Consiglio di Amministrazione, in data 21 maggio
2015 nominava il Dott. quale nuovo Direttore Generale della Società Persona_1 con contratto a tempo determinato di cinque anni, decorrente dal 1° luglio 2015.
2 Tanto premesso, il ricorrente deduceva di aver quindi svolto, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, oltre alle funzioni di Presidente del C.d.A. e di Amministratore Delegato della società “ – così indicata anche nel prosieguo, per ragioni di brevità espositiva - CP_1 anche tutte le attività e funzioni proprie del Direttore Generale, precedentemente espletate dal
Dott. fino al 31 dicembre 2014 e successivamente assegnate al Dott. dal 1° CP_3 Per_1 luglio 2015.
Pertanto, in via principale, chiedeva - ai sensi dell'art. 2126 c.c. – previo accertamento dello svolgimento della mansioni di Direttore Generale della società nel periodo predetto, il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle retribuzioni, gratifiche e indennità previste dal CCNL per i Dirigenti del settore Commercio, oltre al risarcimento del danno pensionistico per l'omesso versamento contributivo, con conseguente condanna della società a corrispondergli € 38.605,00 - o altra somma eventualmente diversa determinata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e versamento dei contributi previdenziali.
Svolgeva, inoltre, domanda in via subordinata - ai sensi dell'art. 2041 c.c. - chiedendo di accertare e dichiarare che la società si era arricchita senza giusta causa a suo danno nella misura corrispondente al mancato esborso di € 58.341,00 a titolo di compenso per l'attività di Direttore
Generale svolta nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015, con conseguente condanna della società a corrispondergli la somma predetta - o altra somma eventualmente diversa - a titolo di indennizzo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
2. La società costituitasi ritualmente, Controparte_1 contestava integralmente, in fatto e in diritto, il fondamento delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
3. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, decideva la causa respingendo integralmente le domande del ricorrente.
4. In particolare - con riferimento alla domanda principale formulata ex art. 2126
c.c. - il Giudice di prime cure rilevava l'incompatibilità assoluta tra la dedotta qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e l'incontestata carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione o di Amministratore unico della stessa, richiamando a tal fine consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il cumulo nella stessa persona dei poteri
3 di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che
è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione”
(Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 36362 del 23/11/2021); in particolare, il Tribunale evidenziava che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva assunto la carica di semplice amministratore della
Società, bensì aveva assommato in sé tutti i poteri per statuto assegnati a Presidente e
Amministratore delegato, tra cui quelli di concludere per conto della Società negozi giuridici attivi e passivi, delegare dipendenti per il compimento di particolari atti, nominare procuratori, agire e resistere in giudizio, concludere transazioni, nonché assumere tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Il Giudice, pertanto, concludeva ritenendo insussistente la subordinazione, essendo le due figure – quelle di datore di lavoro e di lavoratore subordinato - concentrate nella medesima persona, di talché rigettava la domanda principale.
5. Inoltre - quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. - rilevava che l'azione di arricchimento avrebbe potuto essere valutata soltanto in caso di rigetto della domanda principale per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui fosse stata proposta una domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento.
Tanto precisato, perveniva a ritenere come nel caso di specie non sussistesse il connotato della residualità dell'azione giacché dallo stesso atto introduttivo era emerso che il ricorrente aveva azionato - per ben due volte, seppure per titoli diversi – la pretesa creditoria oggetto di domanda di arricchimento senza giusta causa;
comunque evidenziava che ben avrebbe potuto azionare il proprio credito in forza di un titolo preciso, di talché doveva ritenersi inammissibile l'azione di arricchimento senza causa per carenza di residualità.
6. Avverso tale sentenza, interponeva gravame, riproponendo Parte_1
– in guisa di censure alla pronuncia appellata – le argomentazioni svolte in I grado, istando per l'integrale accoglimento delle domande già formulate in primo grado, sia in via principale ex art. 2126 c.c., sia in via subordinata ex art. 2041 c.c., chiedendo inoltre la restituzione delle spese di lite liquidate a favore della società appellata e nel frattempo corrisposte.
4 7. Con memoria difensiva si costituiva ritualmente la società “ CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante anche delle spese del grado.
8. La Corte – rigettata ogni istanza istruttoria ritenuta ultronea – perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello per le ragioni appresso indicate.
9. Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, appare necessario ricostruire con il quadro fattuale della vicenda per quanto di interesse, come risultante dalla documentazione in atti e dalle argomentazioni difensive delle parti.
(in origine denominata Controparte_1 Controparte_4
) è una società per azioni partecipata dal e dai Comuni
[...] Controparte_2 aderenti all' avente per oggetto sociale “l'esercizio Parte_2 delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario” e funge da strumento organizzativo e di raccordo delle società, anche di servizio pubblico, compartecipate dagli enti locali sopra indicati, la finalità perseguita è il coordinamento, in termini di unitarietà, dell'azione amministrativa, nell'ottica di una organizzazione efficiente ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, verso il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.
In tale contesto societario, il 30 luglio 2014, l'assemblea ordinaria dei soci di CP_1
deliberava la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per i successivi tre
[...] esercizi (fino al 31 dicembre 2016), composto da e Parte_1 Persona_2
inoltre, veniva nominato Presidente del Consiglio di Persona_3 Parte_1
Amministrazione.
Nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2014, il Presidente
– evidenziato che lo Statuto della società all'art. 22, mentre definiva in modo Parte_1 dettagliato i poteri dell'Amministratore Delegato, indicava invece in termini più generali quelli del Presidente – proponeva di riunire a sé, oltre alla legale rappresentanza della Società e a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, anche le deleghe spettanti all'Amministratore
Delegato.
5 Tale proposta veniva avallata dal Consiglio di Amministrazione che deliberava in termini, disponendo la riunione - in capo al Presidente - di tutti i poteri per statuto Parte_1 assegnati al Presidente e all'Amministratore Delegato.
Nella stessa adunanza, si dava atto che il Direttore Generale Dott. aveva CP_3 preannunciato le proprie dimissioni, evidenziando la necessità di avvalersi di supporto esterno anche in ragione di future importanti operazioni straordinarie che la società avrebbe dovuto intraprendere;
era pertanto lo stesso Presidente che chiedeva di ampliare l'oggetto Parte_1 della collaborazione della società con professionisti esterni (in particolare per l'affidamento di servizi gestionali, contabili e amministrativi da estendersi anche alle società controllate del gruppo), richiesta che veniva accolta e deliberata all'unanimità.
Quanto alla figura del Direttore generale – di rilievo in tale sede – emerge, inoltre, che il
Dott. rassegnava effettivamente le dimissioni dal proprio incarico con decorrenza 1° CP_3 gennaio 2015 (seguiva iscrizione delle dimissioni presso la CCIAA in data 9 febbraio 2015); di talché, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'8 gennaio 2015, il Presidente
– per quanto di interesse in tale sede: Parte_1
- dava atto delle dette dimissioni e della conseguente decadenza - con decorrenza 1° gennaio 2015 - dalla stessa data delle deleghe che erano state attribuite al CP_3
- proponeva, poi, che le deleghe - già attribuite al Direttore Generale dimissionario – venissero assegnate a lui, già Presidente del C.d.A. e A.D. della società;
- evidenziava la necessità di ridefinire le deleghe operative in capo ai componenti del
Consiglio di Amministrazione.
Seguiva la delibera all'unanimità del Consiglio di Amministrazione della proposta attribuzione di deleghe operative in capo al Presidente – che veniva in tal modo ad assommare in sé anche le deleghe del Direttore Generale – (e al Vice Presidente).
Tanto premesso, previa convocazione al fine di determinare i compensi dell'organo amministrativo a seguito della disposta distribuzione delle deleghe operative, l'assemblea dei soci – nell'adunanza del 29 gennaio 2015, sulla scorta di quanto disposto dal socio unico con delibera del 27 gennaio 2015 -: Controparte_2
- deliberava il compenso annuo, a titolo di indennità di carica collegata allo status di
Presidente e di Vice-Presidente pari a € 8.000,00 lordi ciascuno, applicando la riduzione
6 dell'80% prevista dall'art. 4, comma 4, D.L. n. 95/2012 rispetto al compenso del precedente mandato (€ 10.000,00);
- prendeva atto che, nel rispetto della legge, era possibile differenziare i compensi fra gli amministratori, in particolare per quelli che con la loro azione, nell'esercizio dei poteri e delle deleghe, avevano consentito il raggiungimento di un utile;
- deliberava l'assegnazione di una “indennità di risultato” pari a € 16.000,00 lordi annui al Presidente in ragione: dell'assunzione di tutti i poteri e le deleghe spettanti Parte_1 all'amministratore delegato nonché della temporanea reggenza del ruolo di Direttore
Generale dal 1° gennaio 2015 fino alla sua sostituzione nonché della rappresentanza istituzionale dell'ente (nella successiva assemblea dei soci del 15 aprile 2015, si disporrà che tale indennità di risultato attribuita al fosse erogata in due tranches: la Parte_1 prima previa verifica dell'attuazione delle linee di budget del primo semestre, e la seconda ad avvenuta comunicazione dell'importo effettivo dei dividendi da iscrivere a bilancio di previsione del per l'anno di riferimento). Controparte_2
Sempre per quanto di rilievo in tale sede, emerge dagli atti che in data 21 maggio 2015, il
Consiglio di Amministrazione nominava quale nuovo Direttore Generale, con Persona_1 le stesse deleghe operative del a decorrere dal 1° luglio 2015. CP_3
Si pone in rilievo, dal punto di vista fattuale, che nel corso del 2016-2017 - anche in conseguenza alle indicazioni della Corte dei Conti che approvava il piano di razionalizzazione di spesa del Gruppo “ - la Società decideva di modificare la propria governance CP_1 passando dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Unico;
approvava, inoltre, una rideterminazione prudenziale dei compensi degli amministratori con decorrenza dal 1° gennaio
2015 e ciò per renderli aderenti alle linee guida di spending review delle società partecipate.
Era in tale contesto che la Società approvava una modalità di compensazione - su base volontaria - tra i compensi come rideterminati e le “eccedenze” corrisposte nel tempo dalla
Società stessa agli amministratori, tra cui lo stesso Presidente il quale - in data 18 Parte_1 aprile 2017 - sottoscriveva una dichiarazione - formulata nei termini che seguono (con enfasi di chi scrive): “accetta l'allegato piano di recupero di cui alla Tabella allegata dei compensi eccedenti e riconosce il residuo da porre a recupero per le eccedenze determinatesi nella qualità di amministratore di per gli anni 2014/2016 in euro 38.745,67 al netto di CP_1 quanto già trattenuto a titolo di compensi di FCS maturati fino al 31 ottobre 2016".
7 Emerge, inoltre, che in sede ridefinizione dei rapporti dare-avere, la Società detraeva dall'eccedenza che avrebbe dovuto rimborsare alla società - pari a € 38.745,67 - i Parte_1 compensi da quest'ultimo maturati, e non erogati, per il periodo da agosto-dicembre 2017, pari a
€ 13.222,20: in tal modo l'ammontare dovuto in restituzione da alla società si Parte_1 riduceva ad € 25.523,47, oltre interessi.
E' da porre in rilievo che, solo nel dicembre 2017, comunicava alla Società - a Parte_1 mezzo del proprio legale – non solo di non intendere procedere al pagamento della detta somma, ma addirittura di ritenersi "creditore" di “ per ulteriori voci, tra cui quella CP_1 del compenso – invocato in tale sede per la prima volta - per lo svolgimento dell'attività di
Direttore Generale nel periodo gennaio-giugno 20151.
Non intendendo dare seguito a tale prospettazione dei fatti, la Società intimava al Parte_1 il pagamento della somma di € 25.523,47; posto che tale intimazione rimaneva senza seguito, la
Società si determinava a radicare il procedimento arbitrale nei confronti del che si Parte_1 concludeva in data 23 febbraio 2024, con lodo di condanna del medesimo per il pagamento dell'importo già richiesto dalla Società (di € 25.523,47 oltre interessi e spese legali).
E' significativo porre in rilievo – nell'ottica del rilievo che ciò avrà, in particolare, quanto alla valutazione di carenza di residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. – che il nel Parte_1 suddetto procedimento arbitrale, non aveva svolto difese né proposto domande riconvenzionali volte al riconoscimento dei suoi asseriti “controcrediti”, tra cui in particolare – per quanto di interesse in tale sede - quello per il preteso compenso per avere ricoperto il ruolo di Direttore
Generale nel primo semestre 2015 (azionato in sede giudiziale per la prima volta solo con il deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, dando così propulsione alla vicenda processuale proseguita nella presente sede d'appello).
10. Svolti i doverosi rilievi fattuali che precedono, non oggetto di contestazioni e comunque ampiamente documentati, si procede alla disamina dei motivi di appello. 11. Segnatamente con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto di rigettare la domanda principale in ragione della incompatibilità assoluta, in capo al tra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione- Parte_1
Amministratore Delegato e la dedotta qualità di lavoratore subordinato, con mansioni di
Direttore Generale della medesima società.
Segnatamente, afferma l'appellante che tale incompatibilità non sussisterebbe per avere – egli - effettivamente svolto, nel periodo di interesse (1° gennaio - 30 giugno 2015), attività lavorativa tipica della figura di Direttore Generale e ciò in aggiunta rispetto alle sue contestuali deleghe di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato di “ CP_1
.
[...]
12. Ebbene, tale motivo è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente si ritiene doveroso richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha delineato il principio – correttamente applicato dal giudice di prime cure - secondo cui sussiste incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
o di Amministratore Unico della stessa. Tale si fonda sulla logica considerazione che il cumulo
– in capo alla stessa persona - dei poteri di rappresentanza della società, di direzione, di controllo e di disciplina, rende inattuabile quella necessaria diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, indefettibile per poter ritenere riscontrabile la subordinazione (ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, ordinanza 23 novembre 2021, n.
36362 - già richiamata dal giudice di prime cure a fondamento della propria decisione – di interesse in particolare laddove si legge che: “l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione…” – si veda anche Cass. n. 11161/21; Cass. n. 24188/06; Cass.
n. 381/01; rilevante – a conferma ed in continuità con tale orientamento - è anche una recentissima pronuncia resa dalla Cass., Sez. Trib. - Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025- che seppur, in tema di imposte sui redditi, ribadisce il principio da applicare anche nel caso di
9 specie: “… in tema di imposte sui redditi, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita”
).
Da tale orientamento si trae che la differenziazione – che consente di individuare l'elemento essenziale e indefettibile della subordinazione, costituito dall' assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro (c.d.
“eterodirezione”) – risulta non configurabile, in genere, laddove un soggetto sia amministratore di una società di capitali, in quanto legato alla compagine sociale da un rapporto di immedesimazione organica che impedisce di considerarlo come soggetto terzo all'ente rappresentato (cfr. Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 20 gennaio 2017, n. 1545:
"il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore non è assimilabile né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato né a quello di un prestatore d'opera autonomo, essendo un rapporto tipicamente societario, che è caratterizzato dall'immedesimazione organica tra la persona fisica e l'ente e dall'assenza del requisito della coordinazione"; cfr. altresì Cass. civ. n. 22046/2014; Cass. civ. n. 2759/2016).
Il precipitato logico-giuridico di tale principio è l'inapplicabilità, al caso di specie – in cui risulta provato incontrovertibilmente, alla luce di quanto già esposto in precedenza, che nel periodo di interesse (I semestre 2015) aveva accentrato in capo a sé tutti i poteri Parte_1 rappresentativi, gestionali e di controllo della società “ - del disposto di cui all'art. CP_1
2126 c.c.; peraltro si rammenta che - secondo orientamento consolidato (che, seppur risalente,
10 non ha trovato successiva confutazione - cfr.: Cass. civ., sez. lav., sentenza 19 aprile 2001 n.
5738; confermato da Cass. civ., sez. lav., sentenza 8 novembre 2007, n. 23265) – tale ultima disposizione non trova “applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato”.
Ad ulteriore conforto della conclusione esposta, occorre porre in rilievo come la documentazione in atti consenta di evidenziare che le deleghe attribuite al erano così Parte_1 ampie da ricomprendere anche quelle tipicamente assegnate al direttore generale2; di talché è evidente che l'attività svolta dal predetto per la società “ nel periodo di interesse è CP_1 da ritenersi ricompresa integralmente negli incombenti afferenti all'esecuzione del mandato di
Presidente e Amministratore Delegato dell'ente, in ragione del rapporto di immedesimazione organica, senza che sia possibile individuare lo svolgimento di attività diversa e distinta – invero nemmeno specificatamente dedotta dallo stesso appellante.
E' di tutta evidenza che, in tale contesto, deve ritenersi incontrovertibilmente accertato che difetta completamente quella alterità di posizioni che è elemento imprescindibile della subordinazione, dovendosi ribadire – a chiusura sul punto – che non può configurarsi quell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altro soggetto che connota la subordinazione, ciò in quanto il rivestiva – nel I semestre 2015 - Parte_1 2 Come già evidenziato in motivazione, dai verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione del 16/9/2014 e dell'8/1/ 2015, risulta che aveva riuniti in sé: Parte_1
• i poteri propri della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra cui la rappresentanza legale della società;
• i poteri statutari dell'Amministratore Delegato, ampiamente dettagliati nell'art. 22 dello Statuto;
• le deleghe operative già attribuite al Direttore Generale dimissionario. Si rileva che l'esame del richiamato art.22 dello Statuto, consente di evidenziare che al Presidente spettava, Parte_1 nella sua qualità di tale e in virtù dell'assunzione anche dei poteri dell'Amministratore Delegato, oltre alla rappresentanza istituzionale, l'intera “gestione ordinaria della società”, con una serie di deleghe elencate “in via esemplificativa e non esaustiva”, tra cui:
• la gestione e il coordinamento della struttura interna della società;
• la predisposizione della struttura organizzativa della società da sottoporre per la discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;
• la predisposizione del budget della società, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
• la costituzione, modifica, estinzione negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la società; stesse operazioni quanto ai negozi giuridici passivi
• l'apertura rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo;
effettuazione sugli stessi tutte le operazioni previste;
• la disposizione di deleghe, a singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti, al fine di agevolare la gestione operativa;
• la nomina di procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri;
• l'attuazione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
• la partecipazione alle assemblee o assunzione di determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori. 11 contestualmente il ruolo sia di Presidente, sia di Amministratore Delegato della Società, senza poter – quindi - individuare un referente gerarchico cui rendere conto del suo operato (si richiama nuovamente sul punto, Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025 laddove afferma, seppur in diverso ambito, il principio – da ritenersi generalmente applicabile – secondo cui : “….sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che
è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione…”).
Alla luce di quanto esposto deve pertanto pervenirsi al rigetto del motivo di appello in disamina.
13. Per completezza motivazionale, si rileva che - comunque - si perverrebbe alla conclusione circa l' infondatezza del primo motivo di gravame, anche laddove si volesse ritenere che possano residuare spazi di contitolarità fra le posizioni di lavoratore subordinato e di Presidente/Amministratore Delegato di una Società.
Ora, precisato che la giurisprudenza ammette tale eventualità solo nell'ipotesi in cui si tratti di amministratore privo di deleghe o di Presidente di sola rappresentanza (quindi privo di poteri gestionali delegati) ovvero di Consigliere delegato solo su alcune specifiche funzioni o ambiti aziendali, si rileva altresì che in tali spazi possono ritenersi enucleabili solo laddove sia dimostrato – con onere a carico della parte che intenda far valere la subordinazione - che: i.
l'organo di amministrazione societaria svolga un ruolo attivo, di controllo, supervisione e indirizzo dell'attività del lavoratore subordinato;
ii. quest'ultimo eserciti mansioni del tutto distinte rispetto a quelle proprie della carica sociale ed estranee alle deleghe societarie.
Ebbene, non solo tale prova risulta del tutto carente nel caso di specie ma, piuttosto, il complesso probatorio agli atti ha consentito di porre in evidenza una realtà fattuale del tutto incompatibile con lo svolgimento, da parte del di mansioni distinte rispetto a quelle Parte_1 derivanti dai ruoli applicati assommati in sé nel contesto della gestione societaria.
Peraltro, la documentazione versata in atti dalla società e mai contestata da parte dell'appellante, porta ad evidenziare come il abbia svolto le proprie attività dando Parte_1
12 attuazione alle deleghe che gli erano state conferite, operando in piena autonomia e libertà gestionale, senza alcun vincolo gerarchico, di orario o di controllo da parte di altri organi societari, dovendosi perciò escludere che abbia di fatto espletato mansioni tipiche del Direttore
Generale con connotati di lavoro dipendente in via ulteriore rispetto alle deleghe a lui assegnate, come peraltro confermato dal rilievo che, mentre dalla visura CCIAA della società emergono, come regolarmente iscritte in data 9/2/2015, le dimissioni del non altrettanto risulta - CP_3 invece - con riguardo al Parte_1
Peraltro, dalla documentazione in atti3, risulta – senza tema di smentita – come nel semestre di riferimento, la Società avesse fatto ricorso, su proposta dello stesso Presidente
a consulenze esterne e al distacco temporaneo di personale qualificato;
circostanze Parte_1 che inequivocabilmente dimostrano come la Società si fosse – in quel limitato lasso temporale – organizzata per colmare la temporanea assenza del Direttore Generale.
Ed ancora è da porre in rilievo come - nel periodo oggetto di causa - oltre alle Parte_1 cariche societarie ricoperte in fosse anche titolare di incarichi presso altre quattro CP_1 società e fondazioni, come risultante dalla visura nominativa CCIAA in atti4: si ritiene pertanto del tutto inverosimile - sotto il profilo della mera materialità - che abbia potuto Parte_1 3 Durante il semestre gennaio-giugno 2015 risulta che la Società avesse disposto:
1. la sottoscrizione di un contratto, in data 8/1/ 2015-12/2/ 2015, con “ , per attività di Controparte_5 "temporary manager" e di consulenza continuativa presso la sede di “ in materia di normativa e CP_1 governance delle società partecipate degli enti locali, inclusa l'attività di "accompagnamento" del nominando direttore generale, con previsione di compenso mensile di € 2.500,00 oltre IVA;
2. la sottoscrizione di un contratto, in data 23/12/ 2014, di prestazione di servizio con (società Controparte_6 del Gruppo), per attività di consulenza in materia finanziaria e fiscale, tenuta contabilità ordinaria e adempimenti IVA, predisposizione del bilancio, con durata 1/1/ 2015-31/12/ 2015, con previsione di compenso annuo di € 20.000,00 oltre IVA;
risulta altresì che la Società appellata ha usufruito della professionalità del Dott. - responsabile Persona_4 amministrativo di il quale era stato temporaneamente distaccato in “ proprio per svolgere Controparte_6 CP_1 attività di tipo amministrativo;
3. la sottoscrizione di un contratto, in data 1/4/ 2015, di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa con lo Studio legale MM&A (con sede in Roma) per la specifica esigenza di predisporre la documentazione necessaria alla partecipazione al procedimento di affidamento del servizio di igiene ambientale della provincia di Forlì-Cesena, con previsione di compenso di € 100,00 orario, fino ad un massimo di € 10.000,00 (oltre IVA);
4. la sottoscrizione di un contratto, in data 17/4/ 2015 di consulenza e assistenza tecnica e finanziaria con la soc.
“ per l'esigenza di elaborazione esecutiva delle modalità di organizzazione e gestione del servizio di Parte_3 gestione rifiuti urbani e assimilati, nel territorio dei comuni della provincia di Forlì-Cesena, secondo quanto previsto dal Piano d'Ambito, con previsione di compenso di € 39.500,00 (oltre IVA). svolgere anche le mansioni di Direttore Generale di “ , ruolo che gli avrebbe CP_1 comportato lo svolgimento di un'attività manageriale supplementare, a tempo pieno, del tutto incompatibile con i numerosi ruoli - apicali - ricoperti in varie società.
14. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato anche la domanda svolta dallo stesso in I grado ai sensi dell'art. 2041 c.c., azionata asserendo che la Società avrebbe usufruito di fatto della sua prestazione lavorativa quale direttore generale senza corrispondere il relativo compenso, conseguendo così un risparmio di spesa complessivamente pari a € 58.341,00.
15. In primo luogo, si osserva che l'azione di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2041 c.c. è connotata da carattere di residualità; di talché è inammissibile ogni qualvolta il danneggiato, per ottenere l'utilità vantata, possa esercitare - tanto contro il presunto arricchito quanto nei confronti di diverso soggetto - altra azione, secondo valutazione da svolgersi in astratto e prescindendo, pertanto, dal relativo esito (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018).
Alla luce di tale principio - posto che dagli atti risulta incontrovertibile come Parte_1 pur avendone la possibilità, non abbia svolto, in sede di giudizio arbitrale promosso dalla
Società (conclusosi con lodo di condanna a carico dello stesso), specifica domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa di riconoscimento economico della pretesa
“ulteriore" attività di direttore generale - deve confermarsi la valutazione svolta dal giudice di prime cure di inammissibilità della domanda formulata ex art. 2041 c.c. dall'originario ricorrente, ora appellante.
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal rilievo che le doglianze dell'appellante circa il preteso mancato pagamento dei compensi da parte della società “ avrebbero CP_1 potuto essere coltivate mediante tempestive impugnative delle delibere di assemblea ordinaria dei soci del 29/1/ 2015, del 15/4/ 2015 e del 24/7/2015, che definivano i compensi del in modo omnicomprensivo anche del ruolo dello stesso quale Direttore Generale,e Parte_1 che avrebbero potuto essere impugnate nel termine di 90 giorni (decorrenti di regola dalla data di deliberazione ovvero dalla data di eventuale iscrizione presso la CCIAA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 6, c.c.).
In altri termini, la mancata impugnazione di tali delibere, in presenza della possibilità di esperire tale azione specificamente prevista dall'ordinamento, costituisce ulteriore profilo di
14 preclusione dell'azione residuale di arricchimento senza causa ai sensi del richiamato principio di residualità di cui all'art. 2041 c.c.
16. Parimenti corretto deve ritenersi il rilievo svolto dal giudice di I grado laddove richiamava la giurisprudenza di legittimità al fine di chiarire che (pag. 11 sentenza appellata):
“l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022).
Ora, posto che la domanda principale ex art. 2126 c.c. è stata rigettata per incompatibilità assoluta tra le posizioni giuridiche invocate (amministratore con pieni poteri e lavoratore subordinato) e, comunque, per la mancanza di prova dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle proprie della carica societaria, deve confermarsi la conclusione cui è giunto il giudicante di prime cure laddove affermava che non vi è spazio per l'applicazione dell'azione residuale di arricchimento senza causa.
17. Infondato - essendo consequenziale al rigetto dei primi due motivi di appello - è anche il terzo motivo di appello (con cui l'appellante chiedeva la restituzione delle spese di lite pagate in esecuzione della sentenza di primo grado).
18. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da Parte_1 deve essere integralmente respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata in ogni sua parte.
19. All'esito segue l'applicazione - in punto di spese così come liquidate in parte dispositiva relativamente al presente grado di giudizio - del principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
20. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
15
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Forlì pubblicata il giorno 10/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 13/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rimane sullo sfondo - senza che abbia alcuna rilevanza in tale sede - la vicenda penale che vedeva coinvolto prima indagato, poi imputato per diversi reati e, in particolare, per peculato e abuso d'ufficio in concorso Parte_1 (artt. 110-314-323 c.p.) in relazione a fatti asseritamente commessi – secondo la prospettazione accusatoria della CP_ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì - nell'ambito delle deliberazioni della giunta comunale di del 27 gennaio 2015, che era risultata prodromica alle delibera assembleari della società “ del 29/1/2015, del CP_1 15/4/ 2015 e del 24/07/ 2015 cui era seguito un aumento dei propri compensi in danno della Società, persona offesa dai suddetti reati. Si rappresenta – solo quale dato storico – che la condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 14/2/ 2023 a carico del risulta essere stata riformata in sede di appello, con pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Bologna in Parte_1 data 12/12/2024 (si veda ultima produzione effettuata dalla difesa dell'appellante all'udienza del 13/11/2025). 8 4 Si tratta, segnatamente, delle seguenti cariche:
- dal 24 maggio 2013 sino al 18 marzo 2015: Consigliere di amministrazione di “W.inn.e.r.-Welfare” ed innovazione in Emilia-Romagna, Consorzio tra Cooperative sociali;
- dal 2 novembre 2010 sino al 30 maggio 2022: Presidente del Consiglio di gestione di “Solidarete Fondazione” di partecipazione per l'internazionalizzazione dell'impresa sociale;
- dal 26 settembre 2012 sino al 30 luglio 2015: Consigliere di amministrazione di “Espirit società consortile a r.l.” in liquidazione;
- dal 13 maggio 2014 sino al 17 giugno 2015: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di
“Ecoliving società cooperativa sociale impresa sociale onlus”. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 15/2025 RGA
avverso la sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R. G. n.501/2023, pubblicata in data 10/7/2024, non notificata;
oggetto: retribuzione posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025;
promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Parte_1 CodiceFiscale_1
Carioli del Foro di Forlì-Cesena, difensore domiciliatario in Cesena (FC), Galleria Urtoller, n.6, giusta procura in atti;
- appellante contro in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. Controparte_1
e P. I. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 57, come da
1 procura in atti;
- appellata-
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025;
udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14 settembre 2023 dinanzi al Tribunale di Forlì, Sezione
Lavoro, il sig. esponeva di essere stato nominato in data 30 luglio 2014 Parte_1 componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_1
società costituita dal per la gestione delle principali società partecipate
[...] Controparte_2 dall'ente locale.
Il ricorrente – a fondamento della propria pretesa - rappresentava che:
- nell'adunanza del 16 settembre 2014, il Consiglio di Amministrazione aveva confermato al Dott. le funzioni di Direttore Generale e che, quest'ultimo, aveva CP_3 successivamente rassegnato le dimissioni dall'incarico con decorrenza 1° gennaio 2015, iscritte presso la CCIAA in data 9 febbraio 2015;
- nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'8 gennaio 2015, egli si vedeva attribuire, oltre ai poteri statutari propri della carica di Presidente, anche quelli di
Amministratore Delegato e le deleghe già spettanti al Direttore Generale dimissionario, circostanza recepita dall'Assemblea ordinaria dei soci del 29 gennaio 2015, che deliberava che “il Presidente sopperisce quale reggente anche le funzioni del Direttore generale, che ha rassegnato le dimissioni, e ciò fino a quando lo stesso non verrà sostituito”;
- a seguito di procedura selettiva, il Consiglio di Amministrazione, in data 21 maggio
2015 nominava il Dott. quale nuovo Direttore Generale della Società Persona_1 con contratto a tempo determinato di cinque anni, decorrente dal 1° luglio 2015.
2 Tanto premesso, il ricorrente deduceva di aver quindi svolto, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, oltre alle funzioni di Presidente del C.d.A. e di Amministratore Delegato della società “ – così indicata anche nel prosieguo, per ragioni di brevità espositiva - CP_1 anche tutte le attività e funzioni proprie del Direttore Generale, precedentemente espletate dal
Dott. fino al 31 dicembre 2014 e successivamente assegnate al Dott. dal 1° CP_3 Per_1 luglio 2015.
Pertanto, in via principale, chiedeva - ai sensi dell'art. 2126 c.c. – previo accertamento dello svolgimento della mansioni di Direttore Generale della società nel periodo predetto, il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle retribuzioni, gratifiche e indennità previste dal CCNL per i Dirigenti del settore Commercio, oltre al risarcimento del danno pensionistico per l'omesso versamento contributivo, con conseguente condanna della società a corrispondergli € 38.605,00 - o altra somma eventualmente diversa determinata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e versamento dei contributi previdenziali.
Svolgeva, inoltre, domanda in via subordinata - ai sensi dell'art. 2041 c.c. - chiedendo di accertare e dichiarare che la società si era arricchita senza giusta causa a suo danno nella misura corrispondente al mancato esborso di € 58.341,00 a titolo di compenso per l'attività di Direttore
Generale svolta nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015, con conseguente condanna della società a corrispondergli la somma predetta - o altra somma eventualmente diversa - a titolo di indennizzo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi.
2. La società costituitasi ritualmente, Controparte_1 contestava integralmente, in fatto e in diritto, il fondamento delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
3. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, decideva la causa respingendo integralmente le domande del ricorrente.
4. In particolare - con riferimento alla domanda principale formulata ex art. 2126
c.c. - il Giudice di prime cure rilevava l'incompatibilità assoluta tra la dedotta qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e l'incontestata carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione o di Amministratore unico della stessa, richiamando a tal fine consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il cumulo nella stessa persona dei poteri
3 di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che
è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione”
(Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 36362 del 23/11/2021); in particolare, il Tribunale evidenziava che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva assunto la carica di semplice amministratore della
Società, bensì aveva assommato in sé tutti i poteri per statuto assegnati a Presidente e
Amministratore delegato, tra cui quelli di concludere per conto della Società negozi giuridici attivi e passivi, delegare dipendenti per il compimento di particolari atti, nominare procuratori, agire e resistere in giudizio, concludere transazioni, nonché assumere tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Il Giudice, pertanto, concludeva ritenendo insussistente la subordinazione, essendo le due figure – quelle di datore di lavoro e di lavoratore subordinato - concentrate nella medesima persona, di talché rigettava la domanda principale.
5. Inoltre - quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. - rilevava che l'azione di arricchimento avrebbe potuto essere valutata soltanto in caso di rigetto della domanda principale per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui fosse stata proposta una domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento.
Tanto precisato, perveniva a ritenere come nel caso di specie non sussistesse il connotato della residualità dell'azione giacché dallo stesso atto introduttivo era emerso che il ricorrente aveva azionato - per ben due volte, seppure per titoli diversi – la pretesa creditoria oggetto di domanda di arricchimento senza giusta causa;
comunque evidenziava che ben avrebbe potuto azionare il proprio credito in forza di un titolo preciso, di talché doveva ritenersi inammissibile l'azione di arricchimento senza causa per carenza di residualità.
6. Avverso tale sentenza, interponeva gravame, riproponendo Parte_1
– in guisa di censure alla pronuncia appellata – le argomentazioni svolte in I grado, istando per l'integrale accoglimento delle domande già formulate in primo grado, sia in via principale ex art. 2126 c.c., sia in via subordinata ex art. 2041 c.c., chiedendo inoltre la restituzione delle spese di lite liquidate a favore della società appellata e nel frattempo corrisposte.
4 7. Con memoria difensiva si costituiva ritualmente la società “ CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante anche delle spese del grado.
8. La Corte – rigettata ogni istanza istruttoria ritenuta ultronea – perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello per le ragioni appresso indicate.
9. Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, appare necessario ricostruire con il quadro fattuale della vicenda per quanto di interesse, come risultante dalla documentazione in atti e dalle argomentazioni difensive delle parti.
(in origine denominata Controparte_1 Controparte_4
) è una società per azioni partecipata dal e dai Comuni
[...] Controparte_2 aderenti all' avente per oggetto sociale “l'esercizio Parte_2 delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario” e funge da strumento organizzativo e di raccordo delle società, anche di servizio pubblico, compartecipate dagli enti locali sopra indicati, la finalità perseguita è il coordinamento, in termini di unitarietà, dell'azione amministrativa, nell'ottica di una organizzazione efficiente ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, verso il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.
In tale contesto societario, il 30 luglio 2014, l'assemblea ordinaria dei soci di CP_1
deliberava la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per i successivi tre
[...] esercizi (fino al 31 dicembre 2016), composto da e Parte_1 Persona_2
inoltre, veniva nominato Presidente del Consiglio di Persona_3 Parte_1
Amministrazione.
Nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2014, il Presidente
– evidenziato che lo Statuto della società all'art. 22, mentre definiva in modo Parte_1 dettagliato i poteri dell'Amministratore Delegato, indicava invece in termini più generali quelli del Presidente – proponeva di riunire a sé, oltre alla legale rappresentanza della Società e a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, anche le deleghe spettanti all'Amministratore
Delegato.
5 Tale proposta veniva avallata dal Consiglio di Amministrazione che deliberava in termini, disponendo la riunione - in capo al Presidente - di tutti i poteri per statuto Parte_1 assegnati al Presidente e all'Amministratore Delegato.
Nella stessa adunanza, si dava atto che il Direttore Generale Dott. aveva CP_3 preannunciato le proprie dimissioni, evidenziando la necessità di avvalersi di supporto esterno anche in ragione di future importanti operazioni straordinarie che la società avrebbe dovuto intraprendere;
era pertanto lo stesso Presidente che chiedeva di ampliare l'oggetto Parte_1 della collaborazione della società con professionisti esterni (in particolare per l'affidamento di servizi gestionali, contabili e amministrativi da estendersi anche alle società controllate del gruppo), richiesta che veniva accolta e deliberata all'unanimità.
Quanto alla figura del Direttore generale – di rilievo in tale sede – emerge, inoltre, che il
Dott. rassegnava effettivamente le dimissioni dal proprio incarico con decorrenza 1° CP_3 gennaio 2015 (seguiva iscrizione delle dimissioni presso la CCIAA in data 9 febbraio 2015); di talché, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'8 gennaio 2015, il Presidente
– per quanto di interesse in tale sede: Parte_1
- dava atto delle dette dimissioni e della conseguente decadenza - con decorrenza 1° gennaio 2015 - dalla stessa data delle deleghe che erano state attribuite al CP_3
- proponeva, poi, che le deleghe - già attribuite al Direttore Generale dimissionario – venissero assegnate a lui, già Presidente del C.d.A. e A.D. della società;
- evidenziava la necessità di ridefinire le deleghe operative in capo ai componenti del
Consiglio di Amministrazione.
Seguiva la delibera all'unanimità del Consiglio di Amministrazione della proposta attribuzione di deleghe operative in capo al Presidente – che veniva in tal modo ad assommare in sé anche le deleghe del Direttore Generale – (e al Vice Presidente).
Tanto premesso, previa convocazione al fine di determinare i compensi dell'organo amministrativo a seguito della disposta distribuzione delle deleghe operative, l'assemblea dei soci – nell'adunanza del 29 gennaio 2015, sulla scorta di quanto disposto dal socio unico con delibera del 27 gennaio 2015 -: Controparte_2
- deliberava il compenso annuo, a titolo di indennità di carica collegata allo status di
Presidente e di Vice-Presidente pari a € 8.000,00 lordi ciascuno, applicando la riduzione
6 dell'80% prevista dall'art. 4, comma 4, D.L. n. 95/2012 rispetto al compenso del precedente mandato (€ 10.000,00);
- prendeva atto che, nel rispetto della legge, era possibile differenziare i compensi fra gli amministratori, in particolare per quelli che con la loro azione, nell'esercizio dei poteri e delle deleghe, avevano consentito il raggiungimento di un utile;
- deliberava l'assegnazione di una “indennità di risultato” pari a € 16.000,00 lordi annui al Presidente in ragione: dell'assunzione di tutti i poteri e le deleghe spettanti Parte_1 all'amministratore delegato nonché della temporanea reggenza del ruolo di Direttore
Generale dal 1° gennaio 2015 fino alla sua sostituzione nonché della rappresentanza istituzionale dell'ente (nella successiva assemblea dei soci del 15 aprile 2015, si disporrà che tale indennità di risultato attribuita al fosse erogata in due tranches: la Parte_1 prima previa verifica dell'attuazione delle linee di budget del primo semestre, e la seconda ad avvenuta comunicazione dell'importo effettivo dei dividendi da iscrivere a bilancio di previsione del per l'anno di riferimento). Controparte_2
Sempre per quanto di rilievo in tale sede, emerge dagli atti che in data 21 maggio 2015, il
Consiglio di Amministrazione nominava quale nuovo Direttore Generale, con Persona_1 le stesse deleghe operative del a decorrere dal 1° luglio 2015. CP_3
Si pone in rilievo, dal punto di vista fattuale, che nel corso del 2016-2017 - anche in conseguenza alle indicazioni della Corte dei Conti che approvava il piano di razionalizzazione di spesa del Gruppo “ - la Società decideva di modificare la propria governance CP_1 passando dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Unico;
approvava, inoltre, una rideterminazione prudenziale dei compensi degli amministratori con decorrenza dal 1° gennaio
2015 e ciò per renderli aderenti alle linee guida di spending review delle società partecipate.
Era in tale contesto che la Società approvava una modalità di compensazione - su base volontaria - tra i compensi come rideterminati e le “eccedenze” corrisposte nel tempo dalla
Società stessa agli amministratori, tra cui lo stesso Presidente il quale - in data 18 Parte_1 aprile 2017 - sottoscriveva una dichiarazione - formulata nei termini che seguono (con enfasi di chi scrive): “accetta l'allegato piano di recupero di cui alla Tabella allegata dei compensi eccedenti e riconosce il residuo da porre a recupero per le eccedenze determinatesi nella qualità di amministratore di per gli anni 2014/2016 in euro 38.745,67 al netto di CP_1 quanto già trattenuto a titolo di compensi di FCS maturati fino al 31 ottobre 2016".
7 Emerge, inoltre, che in sede ridefinizione dei rapporti dare-avere, la Società detraeva dall'eccedenza che avrebbe dovuto rimborsare alla società - pari a € 38.745,67 - i Parte_1 compensi da quest'ultimo maturati, e non erogati, per il periodo da agosto-dicembre 2017, pari a
€ 13.222,20: in tal modo l'ammontare dovuto in restituzione da alla società si Parte_1 riduceva ad € 25.523,47, oltre interessi.
E' da porre in rilievo che, solo nel dicembre 2017, comunicava alla Società - a Parte_1 mezzo del proprio legale – non solo di non intendere procedere al pagamento della detta somma, ma addirittura di ritenersi "creditore" di “ per ulteriori voci, tra cui quella CP_1 del compenso – invocato in tale sede per la prima volta - per lo svolgimento dell'attività di
Direttore Generale nel periodo gennaio-giugno 20151.
Non intendendo dare seguito a tale prospettazione dei fatti, la Società intimava al Parte_1 il pagamento della somma di € 25.523,47; posto che tale intimazione rimaneva senza seguito, la
Società si determinava a radicare il procedimento arbitrale nei confronti del che si Parte_1 concludeva in data 23 febbraio 2024, con lodo di condanna del medesimo per il pagamento dell'importo già richiesto dalla Società (di € 25.523,47 oltre interessi e spese legali).
E' significativo porre in rilievo – nell'ottica del rilievo che ciò avrà, in particolare, quanto alla valutazione di carenza di residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. – che il nel Parte_1 suddetto procedimento arbitrale, non aveva svolto difese né proposto domande riconvenzionali volte al riconoscimento dei suoi asseriti “controcrediti”, tra cui in particolare – per quanto di interesse in tale sede - quello per il preteso compenso per avere ricoperto il ruolo di Direttore
Generale nel primo semestre 2015 (azionato in sede giudiziale per la prima volta solo con il deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, dando così propulsione alla vicenda processuale proseguita nella presente sede d'appello).
10. Svolti i doverosi rilievi fattuali che precedono, non oggetto di contestazioni e comunque ampiamente documentati, si procede alla disamina dei motivi di appello. 11. Segnatamente con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, ha ritenuto di rigettare la domanda principale in ragione della incompatibilità assoluta, in capo al tra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione- Parte_1
Amministratore Delegato e la dedotta qualità di lavoratore subordinato, con mansioni di
Direttore Generale della medesima società.
Segnatamente, afferma l'appellante che tale incompatibilità non sussisterebbe per avere – egli - effettivamente svolto, nel periodo di interesse (1° gennaio - 30 giugno 2015), attività lavorativa tipica della figura di Direttore Generale e ciò in aggiunta rispetto alle sue contestuali deleghe di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato di “ CP_1
.
[...]
12. Ebbene, tale motivo è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente si ritiene doveroso richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha delineato il principio – correttamente applicato dal giudice di prime cure - secondo cui sussiste incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
o di Amministratore Unico della stessa. Tale si fonda sulla logica considerazione che il cumulo
– in capo alla stessa persona - dei poteri di rappresentanza della società, di direzione, di controllo e di disciplina, rende inattuabile quella necessaria diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, indefettibile per poter ritenere riscontrabile la subordinazione (ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, ordinanza 23 novembre 2021, n.
36362 - già richiamata dal giudice di prime cure a fondamento della propria decisione – di interesse in particolare laddove si legge che: “l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione…” – si veda anche Cass. n. 11161/21; Cass. n. 24188/06; Cass.
n. 381/01; rilevante – a conferma ed in continuità con tale orientamento - è anche una recentissima pronuncia resa dalla Cass., Sez. Trib. - Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025- che seppur, in tema di imposte sui redditi, ribadisce il principio da applicare anche nel caso di
9 specie: “… in tema di imposte sui redditi, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita”
).
Da tale orientamento si trae che la differenziazione – che consente di individuare l'elemento essenziale e indefettibile della subordinazione, costituito dall' assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro (c.d.
“eterodirezione”) – risulta non configurabile, in genere, laddove un soggetto sia amministratore di una società di capitali, in quanto legato alla compagine sociale da un rapporto di immedesimazione organica che impedisce di considerarlo come soggetto terzo all'ente rappresentato (cfr. Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 20 gennaio 2017, n. 1545:
"il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore non è assimilabile né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato né a quello di un prestatore d'opera autonomo, essendo un rapporto tipicamente societario, che è caratterizzato dall'immedesimazione organica tra la persona fisica e l'ente e dall'assenza del requisito della coordinazione"; cfr. altresì Cass. civ. n. 22046/2014; Cass. civ. n. 2759/2016).
Il precipitato logico-giuridico di tale principio è l'inapplicabilità, al caso di specie – in cui risulta provato incontrovertibilmente, alla luce di quanto già esposto in precedenza, che nel periodo di interesse (I semestre 2015) aveva accentrato in capo a sé tutti i poteri Parte_1 rappresentativi, gestionali e di controllo della società “ - del disposto di cui all'art. CP_1
2126 c.c.; peraltro si rammenta che - secondo orientamento consolidato (che, seppur risalente,
10 non ha trovato successiva confutazione - cfr.: Cass. civ., sez. lav., sentenza 19 aprile 2001 n.
5738; confermato da Cass. civ., sez. lav., sentenza 8 novembre 2007, n. 23265) – tale ultima disposizione non trova “applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato”.
Ad ulteriore conforto della conclusione esposta, occorre porre in rilievo come la documentazione in atti consenta di evidenziare che le deleghe attribuite al erano così Parte_1 ampie da ricomprendere anche quelle tipicamente assegnate al direttore generale2; di talché è evidente che l'attività svolta dal predetto per la società “ nel periodo di interesse è CP_1 da ritenersi ricompresa integralmente negli incombenti afferenti all'esecuzione del mandato di
Presidente e Amministratore Delegato dell'ente, in ragione del rapporto di immedesimazione organica, senza che sia possibile individuare lo svolgimento di attività diversa e distinta – invero nemmeno specificatamente dedotta dallo stesso appellante.
E' di tutta evidenza che, in tale contesto, deve ritenersi incontrovertibilmente accertato che difetta completamente quella alterità di posizioni che è elemento imprescindibile della subordinazione, dovendosi ribadire – a chiusura sul punto – che non può configurarsi quell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altro soggetto che connota la subordinazione, ciò in quanto il rivestiva – nel I semestre 2015 - Parte_1 2 Come già evidenziato in motivazione, dai verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione del 16/9/2014 e dell'8/1/ 2015, risulta che aveva riuniti in sé: Parte_1
• i poteri propri della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra cui la rappresentanza legale della società;
• i poteri statutari dell'Amministratore Delegato, ampiamente dettagliati nell'art. 22 dello Statuto;
• le deleghe operative già attribuite al Direttore Generale dimissionario. Si rileva che l'esame del richiamato art.22 dello Statuto, consente di evidenziare che al Presidente spettava, Parte_1 nella sua qualità di tale e in virtù dell'assunzione anche dei poteri dell'Amministratore Delegato, oltre alla rappresentanza istituzionale, l'intera “gestione ordinaria della società”, con una serie di deleghe elencate “in via esemplificativa e non esaustiva”, tra cui:
• la gestione e il coordinamento della struttura interna della società;
• la predisposizione della struttura organizzativa della società da sottoporre per la discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;
• la predisposizione del budget della società, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
• la costituzione, modifica, estinzione negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la società; stesse operazioni quanto ai negozi giuridici passivi
• l'apertura rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo;
effettuazione sugli stessi tutte le operazioni previste;
• la disposizione di deleghe, a singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti, al fine di agevolare la gestione operativa;
• la nomina di procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri;
• l'attuazione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
• la partecipazione alle assemblee o assunzione di determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori. 11 contestualmente il ruolo sia di Presidente, sia di Amministratore Delegato della Società, senza poter – quindi - individuare un referente gerarchico cui rendere conto del suo operato (si richiama nuovamente sul punto, Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025 laddove afferma, seppur in diverso ambito, il principio – da ritenersi generalmente applicabile – secondo cui : “….sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che
è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione…”).
Alla luce di quanto esposto deve pertanto pervenirsi al rigetto del motivo di appello in disamina.
13. Per completezza motivazionale, si rileva che - comunque - si perverrebbe alla conclusione circa l' infondatezza del primo motivo di gravame, anche laddove si volesse ritenere che possano residuare spazi di contitolarità fra le posizioni di lavoratore subordinato e di Presidente/Amministratore Delegato di una Società.
Ora, precisato che la giurisprudenza ammette tale eventualità solo nell'ipotesi in cui si tratti di amministratore privo di deleghe o di Presidente di sola rappresentanza (quindi privo di poteri gestionali delegati) ovvero di Consigliere delegato solo su alcune specifiche funzioni o ambiti aziendali, si rileva altresì che in tali spazi possono ritenersi enucleabili solo laddove sia dimostrato – con onere a carico della parte che intenda far valere la subordinazione - che: i.
l'organo di amministrazione societaria svolga un ruolo attivo, di controllo, supervisione e indirizzo dell'attività del lavoratore subordinato;
ii. quest'ultimo eserciti mansioni del tutto distinte rispetto a quelle proprie della carica sociale ed estranee alle deleghe societarie.
Ebbene, non solo tale prova risulta del tutto carente nel caso di specie ma, piuttosto, il complesso probatorio agli atti ha consentito di porre in evidenza una realtà fattuale del tutto incompatibile con lo svolgimento, da parte del di mansioni distinte rispetto a quelle Parte_1 derivanti dai ruoli applicati assommati in sé nel contesto della gestione societaria.
Peraltro, la documentazione versata in atti dalla società e mai contestata da parte dell'appellante, porta ad evidenziare come il abbia svolto le proprie attività dando Parte_1
12 attuazione alle deleghe che gli erano state conferite, operando in piena autonomia e libertà gestionale, senza alcun vincolo gerarchico, di orario o di controllo da parte di altri organi societari, dovendosi perciò escludere che abbia di fatto espletato mansioni tipiche del Direttore
Generale con connotati di lavoro dipendente in via ulteriore rispetto alle deleghe a lui assegnate, come peraltro confermato dal rilievo che, mentre dalla visura CCIAA della società emergono, come regolarmente iscritte in data 9/2/2015, le dimissioni del non altrettanto risulta - CP_3 invece - con riguardo al Parte_1
Peraltro, dalla documentazione in atti3, risulta – senza tema di smentita – come nel semestre di riferimento, la Società avesse fatto ricorso, su proposta dello stesso Presidente
a consulenze esterne e al distacco temporaneo di personale qualificato;
circostanze Parte_1 che inequivocabilmente dimostrano come la Società si fosse – in quel limitato lasso temporale – organizzata per colmare la temporanea assenza del Direttore Generale.
Ed ancora è da porre in rilievo come - nel periodo oggetto di causa - oltre alle Parte_1 cariche societarie ricoperte in fosse anche titolare di incarichi presso altre quattro CP_1 società e fondazioni, come risultante dalla visura nominativa CCIAA in atti4: si ritiene pertanto del tutto inverosimile - sotto il profilo della mera materialità - che abbia potuto Parte_1 3 Durante il semestre gennaio-giugno 2015 risulta che la Società avesse disposto:
1. la sottoscrizione di un contratto, in data 8/1/ 2015-12/2/ 2015, con “ , per attività di Controparte_5 "temporary manager" e di consulenza continuativa presso la sede di “ in materia di normativa e CP_1 governance delle società partecipate degli enti locali, inclusa l'attività di "accompagnamento" del nominando direttore generale, con previsione di compenso mensile di € 2.500,00 oltre IVA;
2. la sottoscrizione di un contratto, in data 23/12/ 2014, di prestazione di servizio con (società Controparte_6 del Gruppo), per attività di consulenza in materia finanziaria e fiscale, tenuta contabilità ordinaria e adempimenti IVA, predisposizione del bilancio, con durata 1/1/ 2015-31/12/ 2015, con previsione di compenso annuo di € 20.000,00 oltre IVA;
risulta altresì che la Società appellata ha usufruito della professionalità del Dott. - responsabile Persona_4 amministrativo di il quale era stato temporaneamente distaccato in “ proprio per svolgere Controparte_6 CP_1 attività di tipo amministrativo;
3. la sottoscrizione di un contratto, in data 1/4/ 2015, di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa con lo Studio legale MM&A (con sede in Roma) per la specifica esigenza di predisporre la documentazione necessaria alla partecipazione al procedimento di affidamento del servizio di igiene ambientale della provincia di Forlì-Cesena, con previsione di compenso di € 100,00 orario, fino ad un massimo di € 10.000,00 (oltre IVA);
4. la sottoscrizione di un contratto, in data 17/4/ 2015 di consulenza e assistenza tecnica e finanziaria con la soc.
“ per l'esigenza di elaborazione esecutiva delle modalità di organizzazione e gestione del servizio di Parte_3 gestione rifiuti urbani e assimilati, nel territorio dei comuni della provincia di Forlì-Cesena, secondo quanto previsto dal Piano d'Ambito, con previsione di compenso di € 39.500,00 (oltre IVA). svolgere anche le mansioni di Direttore Generale di “ , ruolo che gli avrebbe CP_1 comportato lo svolgimento di un'attività manageriale supplementare, a tempo pieno, del tutto incompatibile con i numerosi ruoli - apicali - ricoperti in varie società.
14. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza laddove ha rigettato anche la domanda svolta dallo stesso in I grado ai sensi dell'art. 2041 c.c., azionata asserendo che la Società avrebbe usufruito di fatto della sua prestazione lavorativa quale direttore generale senza corrispondere il relativo compenso, conseguendo così un risparmio di spesa complessivamente pari a € 58.341,00.
15. In primo luogo, si osserva che l'azione di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2041 c.c. è connotata da carattere di residualità; di talché è inammissibile ogni qualvolta il danneggiato, per ottenere l'utilità vantata, possa esercitare - tanto contro il presunto arricchito quanto nei confronti di diverso soggetto - altra azione, secondo valutazione da svolgersi in astratto e prescindendo, pertanto, dal relativo esito (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018).
Alla luce di tale principio - posto che dagli atti risulta incontrovertibile come Parte_1 pur avendone la possibilità, non abbia svolto, in sede di giudizio arbitrale promosso dalla
Società (conclusosi con lodo di condanna a carico dello stesso), specifica domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa di riconoscimento economico della pretesa
“ulteriore" attività di direttore generale - deve confermarsi la valutazione svolta dal giudice di prime cure di inammissibilità della domanda formulata ex art. 2041 c.c. dall'originario ricorrente, ora appellante.
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal rilievo che le doglianze dell'appellante circa il preteso mancato pagamento dei compensi da parte della società “ avrebbero CP_1 potuto essere coltivate mediante tempestive impugnative delle delibere di assemblea ordinaria dei soci del 29/1/ 2015, del 15/4/ 2015 e del 24/7/2015, che definivano i compensi del in modo omnicomprensivo anche del ruolo dello stesso quale Direttore Generale,e Parte_1 che avrebbero potuto essere impugnate nel termine di 90 giorni (decorrenti di regola dalla data di deliberazione ovvero dalla data di eventuale iscrizione presso la CCIAA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 6, c.c.).
In altri termini, la mancata impugnazione di tali delibere, in presenza della possibilità di esperire tale azione specificamente prevista dall'ordinamento, costituisce ulteriore profilo di
14 preclusione dell'azione residuale di arricchimento senza causa ai sensi del richiamato principio di residualità di cui all'art. 2041 c.c.
16. Parimenti corretto deve ritenersi il rilievo svolto dal giudice di I grado laddove richiamava la giurisprudenza di legittimità al fine di chiarire che (pag. 11 sentenza appellata):
“l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022).
Ora, posto che la domanda principale ex art. 2126 c.c. è stata rigettata per incompatibilità assoluta tra le posizioni giuridiche invocate (amministratore con pieni poteri e lavoratore subordinato) e, comunque, per la mancanza di prova dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle proprie della carica societaria, deve confermarsi la conclusione cui è giunto il giudicante di prime cure laddove affermava che non vi è spazio per l'applicazione dell'azione residuale di arricchimento senza causa.
17. Infondato - essendo consequenziale al rigetto dei primi due motivi di appello - è anche il terzo motivo di appello (con cui l'appellante chiedeva la restituzione delle spese di lite pagate in esecuzione della sentenza di primo grado).
18. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da Parte_1 deve essere integralmente respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata in ogni sua parte.
19. All'esito segue l'applicazione - in punto di spese così come liquidate in parte dispositiva relativamente al presente grado di giudizio - del principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
20. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
15
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Forlì pubblicata il giorno 10/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 13/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Rimane sullo sfondo - senza che abbia alcuna rilevanza in tale sede - la vicenda penale che vedeva coinvolto prima indagato, poi imputato per diversi reati e, in particolare, per peculato e abuso d'ufficio in concorso Parte_1 (artt. 110-314-323 c.p.) in relazione a fatti asseritamente commessi – secondo la prospettazione accusatoria della CP_ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì - nell'ambito delle deliberazioni della giunta comunale di del 27 gennaio 2015, che era risultata prodromica alle delibera assembleari della società “ del 29/1/2015, del CP_1 15/4/ 2015 e del 24/07/ 2015 cui era seguito un aumento dei propri compensi in danno della Società, persona offesa dai suddetti reati. Si rappresenta – solo quale dato storico – che la condanna emessa dal Tribunale di Forlì in data 14/2/ 2023 a carico del risulta essere stata riformata in sede di appello, con pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Bologna in Parte_1 data 12/12/2024 (si veda ultima produzione effettuata dalla difesa dell'appellante all'udienza del 13/11/2025). 8 4 Si tratta, segnatamente, delle seguenti cariche:
- dal 24 maggio 2013 sino al 18 marzo 2015: Consigliere di amministrazione di “W.inn.e.r.-Welfare” ed innovazione in Emilia-Romagna, Consorzio tra Cooperative sociali;
- dal 2 novembre 2010 sino al 30 maggio 2022: Presidente del Consiglio di gestione di “Solidarete Fondazione” di partecipazione per l'internazionalizzazione dell'impresa sociale;
- dal 26 settembre 2012 sino al 30 luglio 2015: Consigliere di amministrazione di “Espirit società consortile a r.l.” in liquidazione;
- dal 13 maggio 2014 sino al 17 giugno 2015: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di
“Ecoliving società cooperativa sociale impresa sociale onlus”. 13