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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
GI NG, GI
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 623/2021 depositato il 29/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1696/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 23/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013496 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di liquidazione imposta di registro emessa in seguito all'omessa registrazione di atto, repertorio nr. 496/2013, entro i termini previsti dalla legge, in violazione degli artt. 10, comma 1, lett.
b, 11 e 13 del DPR. 131/86, conseguentemente si è proceduto alla liquidazione dell'imposta principale e delle sanzioni dovute in solido da tutte le parti ai sensi dell'art. 54, comma 5, del DPR. 131/86. Al riguardo il contribuente eccepiva la nullità per difetto di delega;
nullità per difetto di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina che contestava i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati in fatto e in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 1696/07/2020, depositata in data 23.6.2020 la CTP di Messina rigettava . Ricorrente_1
ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma sulla base dei motivi già formulati con il ricorso introduttivo: nullità per difetto di sottoscrizione;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per difetto di legittimazione passiva. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina che ha contestato i motivi di appello in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, come nel caso di specie, può limitarsi a chiedere al giudice d'appello di valutare ex novo le prove gia' raccolte,
e sottoporgli le argomentazioni difensive gia' spese nel primo grado, senza che cio' comporti di per se'
l'inammissibilita' dell'appello.
Passando ai motivi formulati, dall'appellante, la Corte osserva.
Nel codice di procedura civile è l'art. 132 che, nel descrivere il contenuto della sentenza, al comma 2, n. 4), stabilisce che la stessa deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ad integrare tale disposizione sovviene l'art. 118, disp. att. c.p.c., il quale dispone che “La motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati”. La motivazione, tende alla persuasione, prospettando la soluzione più probabile (o meglio più accettabile) attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico- argomentativo-deduttivo, che consiste nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, nel rispetto dei canoni dell'ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità. Per come desumibile dalle disposizioni sopra richiamate disciplinanti la struttura e la finalità della motivazione, risulta che nella fattispecie, la sentenza contiene una espressa enunciazione delle norme di legge (processuali e sostanziali)
e dei principi di diritto che risultato stati applicati sia per la qualificazione dei fatti sia per la formulazione della decisione. Nella fattispecie, i giudici di primo grado hanno tenuto conto di quanto esposto, motivando sulle questioni in modo chiaro, adottando un percorso logico-giuridico che ha reso chiara la decisione e deve qui intendersi trascritta la relativa motivazione. E' pacifico che nella registrazione degli atti giudiziari, l'imposta di registro grava in solido su tutte le parti coinvolte nell'atto, che possono rivalersi tra loro. Il Segretario
Comunale, in quanto ufficiale rogante per il Comune, può stipulare atti, ma la responsabilità principale per l'imposta resta alle parti, con l'Erario che può chiedere il pagamento a chiunque tra queste,(Cass. Ord.
14543/2024; Cass. Ord. 26800/2024), precisando che la solidarietà opera anche in caso di litisconsorzio facoltativo, ossia quando la partecipazione al giudizio di più soggetti non è necessaria ai fini della tutela dei propri diritti. Inoltre, la Cass. con ordinanza n..2636/2021 ha statuito che nemmeno in caso di colpevole inadempimento del segretario comunale come anche del notaio nel versamento dell'imposta di registro le parti contraenti sono liberati da tale obbligazione. Inoltre, nessuna irregolarità è riscontrabile nella sottoscrizione dell'atto impugnato, per come evidenziato dai giudici di prime cure. Sicchè l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Per i temi trattati, appare legittimo che le spese vadano compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
GI NG, GI
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 623/2021 depositato il 29/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1696/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 23/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2013496 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di liquidazione imposta di registro emessa in seguito all'omessa registrazione di atto, repertorio nr. 496/2013, entro i termini previsti dalla legge, in violazione degli artt. 10, comma 1, lett.
b, 11 e 13 del DPR. 131/86, conseguentemente si è proceduto alla liquidazione dell'imposta principale e delle sanzioni dovute in solido da tutte le parti ai sensi dell'art. 54, comma 5, del DPR. 131/86. Al riguardo il contribuente eccepiva la nullità per difetto di delega;
nullità per difetto di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina che contestava i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati in fatto e in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 1696/07/2020, depositata in data 23.6.2020 la CTP di Messina rigettava . Ricorrente_1
ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma sulla base dei motivi già formulati con il ricorso introduttivo: nullità per difetto di sottoscrizione;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per difetto di legittimazione passiva. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina che ha contestato i motivi di appello in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, come nel caso di specie, può limitarsi a chiedere al giudice d'appello di valutare ex novo le prove gia' raccolte,
e sottoporgli le argomentazioni difensive gia' spese nel primo grado, senza che cio' comporti di per se'
l'inammissibilita' dell'appello.
Passando ai motivi formulati, dall'appellante, la Corte osserva.
Nel codice di procedura civile è l'art. 132 che, nel descrivere il contenuto della sentenza, al comma 2, n. 4), stabilisce che la stessa deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ad integrare tale disposizione sovviene l'art. 118, disp. att. c.p.c., il quale dispone che “La motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati”. La motivazione, tende alla persuasione, prospettando la soluzione più probabile (o meglio più accettabile) attraverso un ragionamento giuridico di tipo logico- argomentativo-deduttivo, che consiste nell'esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, nel rispetto dei canoni dell'ordine espositivo, della concisione, della sufficienza e logicità. Per come desumibile dalle disposizioni sopra richiamate disciplinanti la struttura e la finalità della motivazione, risulta che nella fattispecie, la sentenza contiene una espressa enunciazione delle norme di legge (processuali e sostanziali)
e dei principi di diritto che risultato stati applicati sia per la qualificazione dei fatti sia per la formulazione della decisione. Nella fattispecie, i giudici di primo grado hanno tenuto conto di quanto esposto, motivando sulle questioni in modo chiaro, adottando un percorso logico-giuridico che ha reso chiara la decisione e deve qui intendersi trascritta la relativa motivazione. E' pacifico che nella registrazione degli atti giudiziari, l'imposta di registro grava in solido su tutte le parti coinvolte nell'atto, che possono rivalersi tra loro. Il Segretario
Comunale, in quanto ufficiale rogante per il Comune, può stipulare atti, ma la responsabilità principale per l'imposta resta alle parti, con l'Erario che può chiedere il pagamento a chiunque tra queste,(Cass. Ord.
14543/2024; Cass. Ord. 26800/2024), precisando che la solidarietà opera anche in caso di litisconsorzio facoltativo, ossia quando la partecipazione al giudizio di più soggetti non è necessaria ai fini della tutela dei propri diritti. Inoltre, la Cass. con ordinanza n..2636/2021 ha statuito che nemmeno in caso di colpevole inadempimento del segretario comunale come anche del notaio nel versamento dell'imposta di registro le parti contraenti sono liberati da tale obbligazione. Inoltre, nessuna irregolarità è riscontrabile nella sottoscrizione dell'atto impugnato, per come evidenziato dai giudici di prime cure. Sicchè l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Per i temi trattati, appare legittimo che le spese vadano compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est