Articolo 907 del Codice civile
Articolo 906Articolo 908
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19 aprile 1942
Art. 907.

(Distanza delle costruzioni dalle vedute).

Quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo' fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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