Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 308
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità notifica per indirizzo PEC non ufficiale

    La Corte ritiene che la notifica sia valida e che le cartelle presupposte non siano nulle.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle presupposte

    La Corte ritiene che le cartelle siano state notificate correttamente o che la loro notifica non sia necessaria per la validità dell'intimazione in questo contesto.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    Il giudice di primo grado aveva accolto questa eccezione per alcune cartelle, ma la Corte di secondo grado ha riformato tale decisione, ritenendo che l'intimazione abbia interrotto tempestivamente i termini di prescrizione.

  • Accolto
    Errata declaratoria di prescrizione da parte del primo giudice

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento notificata abbia interrotto tempestivamente i termini di prescrizione, anche considerando la sospensione dovuta alla normativa emergenziale Covid-19, e che la contribuente non abbia opposto atti successivi per alcune cartelle, rendendo la pretesa irretrattabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 308
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 308
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo