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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1809/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006141818000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031508429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031508429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023641706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023641706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009070382000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009070382000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 034 2022 9006141818/000, notificata il 19/07/2022.relativa alle cartelle n. 2 03420140031508429000, n. 03420160023641706000, n.
03420160036611562000, n. 03420170030916309000, n. 03420180009070382000, n.
03420180028188556000 e n. 03420190017239106000, tutte aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
La contribuente sollevava a fondamento dell'opposizione, le eccezioni di inesistenza e/o nullità della notifica perché proveniente da indirizzo PEC non ufficiale;
l'omessa notifica cartelle presupposte;
la prescrizione della pretesa creditoria. Si costituiva la parte resistente.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento n.
03420140031508429000, n. 03420160023641706000 e n. 03420180009070382000, “in quanto alla data di notifica dell'intimazione impugnata era decorso il termine triennale dall'ultima interruzione (12.03.2019) anche tenendo conto del termine di sospensione di 84 giorni determinato dalla legislazione di emergenza emanata a causa Covid.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello ADER.
Si costituiva l'Agenzia, non si costituiva il contribuente In relazione alla cartella n. 03420160023641706000, deve rilevarsi che ADER ha documentato la notificazione di atti successivi, non opposti dalla contribuente per cui ai sensi degli artt.. 19 e 21 del D.
Lgs 546/92 la pretesa cartolarizzata era divenuta irretrattabile
Comunque le tre cartelle annullate erano state intimate con atto n. 3420199002501630000 notificato il
12.03.2019 l'ADER aveva tempo per la notifica del successivo atto fino al 31.12.2023. Tanto comporta che l'intimazione n. 034 2022 9006141818 000, impugnata dalla contribuente, ha tempestivamente interrotto il suddetto termine. Il primo Giudice ha pertanto errato nel ritenere prescritto il credito di cui alle cartelle n. 03420140031508429000, n. 03420160023641706000 e n. 03420180009070382000 alla data del 19.10.2022. In ragione della produzione della documentazione in appello si ritiene di dovere compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma le cartelle 03420140031508429000, n.
03420160023641706000 e n. 03420180009070382000, spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1809/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6334/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229006141818000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031508429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140031508429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023641706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160023641706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009070382000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180009070382000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 034 2022 9006141818/000, notificata il 19/07/2022.relativa alle cartelle n. 2 03420140031508429000, n. 03420160023641706000, n.
03420160036611562000, n. 03420170030916309000, n. 03420180009070382000, n.
03420180028188556000 e n. 03420190017239106000, tutte aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
La contribuente sollevava a fondamento dell'opposizione, le eccezioni di inesistenza e/o nullità della notifica perché proveniente da indirizzo PEC non ufficiale;
l'omessa notifica cartelle presupposte;
la prescrizione della pretesa creditoria. Si costituiva la parte resistente.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento n.
03420140031508429000, n. 03420160023641706000 e n. 03420180009070382000, “in quanto alla data di notifica dell'intimazione impugnata era decorso il termine triennale dall'ultima interruzione (12.03.2019) anche tenendo conto del termine di sospensione di 84 giorni determinato dalla legislazione di emergenza emanata a causa Covid.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello ADER.
Si costituiva l'Agenzia, non si costituiva il contribuente In relazione alla cartella n. 03420160023641706000, deve rilevarsi che ADER ha documentato la notificazione di atti successivi, non opposti dalla contribuente per cui ai sensi degli artt.. 19 e 21 del D.
Lgs 546/92 la pretesa cartolarizzata era divenuta irretrattabile
Comunque le tre cartelle annullate erano state intimate con atto n. 3420199002501630000 notificato il
12.03.2019 l'ADER aveva tempo per la notifica del successivo atto fino al 31.12.2023. Tanto comporta che l'intimazione n. 034 2022 9006141818 000, impugnata dalla contribuente, ha tempestivamente interrotto il suddetto termine. Il primo Giudice ha pertanto errato nel ritenere prescritto il credito di cui alle cartelle n. 03420140031508429000, n. 03420160023641706000 e n. 03420180009070382000 alla data del 19.10.2022. In ragione della produzione della documentazione in appello si ritiene di dovere compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma le cartelle 03420140031508429000, n.
03420160023641706000 e n. 03420180009070382000, spese compensate.