Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6912/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FAZZARI PIERINA MARIE FRANCE come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli Avv.ti CASTELLETTI GIULIANA e DE ROSA SILVIA come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 19.03.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
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arredi e corredi ivi esistenti ad eccezione dei seguenti beni che il sig. asporterà dalla CP_1 casa familiare: divano a due posti, cassettiera stile francese, TV LG 55'', modellini e attrezzi;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Pt_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
il padre terrà il figlio con sé: a settimane alterne dal venerdì sera dalle 18.00 fino alle ore 21.30 delle domenica e nelle altre due settimane in cui non tiene il figlio con sé il fine settimana il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore
21.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno, sette giorni durante le vacanze natalizie alternando la settimana dal 23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni a Pasqua in modo che il figlio passi con il padre e la madre alternativamente il Natale o la Pasqua;
Pt_1
3) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, a partire dal mese di marzo 2025 e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €350,00 (€175,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2026- base marzo 2025). Dare atto che le parti hanno concordato che la sig.ra percepirà il Parte_1
100% dell'assegno unico e universale per i figli. Tale accordo sull'importo del contributo al mantenimento dei figli e sulla percezione dell'assegno unico a favore della sig.ra è Parte_1
stato raggiunto tenendo conto che il sig. si è trasferito a casa della madre e che non CP_1
ha, pertanto, spese abitative.
4) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese accessorie/straordinarie al mantenimento dei figli così come previste dal Protocollo di diritto di famiglia del Tribunale di Verona del 13.12.2024 e precisamente:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, CP_2
esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e pagina 2 di 5 ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà
pagina 3 di 5 esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Le spese anticipate da un genitore nell'intero importo dovranno essere rimborsate, per la propria quota, dall'altro genitore entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione del documento provante la spesa.
5) Le parti dichiarano di prestare sin da ora assenso reciproco al rilascio e rinnovo del passaporto del figlio minore Pt_1
6) Spese legali compensate.
7) Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 568/2025 pronunciata da questo Tribunale, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 19.03.2025 i procuratori delle parti, dando atto che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Le condizioni di separazione di cui alle conclusioni conformi precisate dalle parti vanno recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono al minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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