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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2023 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e Parte_1 C.F._1
ANTONELLO PIANA
ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. CLAUDIO CORATELLA CP_1
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
In via principale- Dichiarare il contratto di finanziamento usurario per superamento del tasso soglia, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 cc, dichiarare la totale gratuità del finanziamento e condannare alla restituzione a CP_1 favore di della somma omnia di € 27.252 o veriore accertanda, al netto di quanto già Parte_1 rimborsato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto;
in via subordinata
B) Dichiarare l'errata indicazione del Taeg, e quindi, ai sensi dell'art. 124 Tub allora vigente, e delle norme precedenti, dichiarare parzialmente nullo il contratto e sostituire il Taeg applicato con il tasso bot più favorevole al consumatore e quindi del , con condanna della convenuta al rimborso della somma di € in ulteriore subordine C) Dichiarare le commissioni finanziarie illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare CP_1 alla restituzione della somma omnia di € 3.927 o veriore accertanda, oltre interessi al 4.50% dall'erogazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”.
pagina 1 di 5 PER LA CONVENUTA: “In via principale: respingere tutte le domande attoree nei confronti di
[...]
per i motivi esposti nel presente atto in quanto infondate in fatto ed in diritto” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale la Parte_1 [...]
(già chiedendone la condanna a restituirle quanto indebitamente CP_1 Controparte_2 versatole per commissioni e per interessi non dovuti perché usurari, calcolati sul capitale rimborsato alla convenuta in seguito all'erogazione di un prestito, previo accertamento della nullità (parziale) del contratto. Esponeva di aver stipulato nel 2009 con la convenuta un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, impegnandosi a restituire l'importo lordo di € 51.600,00 in 120 rate di €430 ciascuna, con erogazione della somma netta finanziata di € 24.348,00. Il TAN era indicato come pari al 4.5% e il TAEG era del 6.89%. L'importo complessivo degli interessi dovuti dalla mutuataria era di 10.109,00 euro, mentre quello delle commissioni e spese ammontava a ben
17.090,00 euro.
Assumeva che il tasso d'interesse pattuito ed applicato era in realtà del 18,91%, quindi superava il tasso soglia relativo all'ultimo trimestre del 2009, pari al 13,77%, essendo ampiamente superiore a quello indicato dal decreto ministeriale di riferimento, dato che ai fini dell'accertamento dell'usura genetica doveva computarsi nel TEG anche il costo dell'assicurazione, non considerato invece nel TAN indicato in contratto. Sottolineava come la stipulazione della polizza fosse prevista a esclusivo vantaggio della mutuante e chiedeva dunque che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di
€27252,00, ai sensi dell'art. 1815, c.c., al netto di quanto già rimborsato, dovendo ritenersi la gratuità del prestito.
Rappresentava inoltre come l'indicazione contrattuale del TAEG fosse palesemente erronea, essendo il costo complessivo del credito ampiamente superiore a quello indicato, dovendo quindi trovare applicazione il più favorevole tasso sanzionatorio di cui all'art. 124 del TUB.
Lamentava infine, in via ulteriormente subordinata, la ricorrenza di un evidente squilibrio fra le prestazioni contrattuali, rilevante ex art. 33 del CdC, reso palese dalla differenza fra il TAN ed il
TAEG, derivante anche dall'applicazione di una serie di commissioni ingiustificate perché abnormi ed estranee alla causa del contratto. Chiedeva anche, in subordine, il rimborso di quanto versato per commissioni prive di concreta giustificazione causale e formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva e contestava la domanda, rilevando come l'attrice avesse esposto, senza Controparte_1 alcuna argomentazione al riguardo, che il TAEG non potesse essere superiore al TAN di soli due punti percentuali, senza tuttavia precisare quale fosse il TAEG effettivo ed in base a quali criteri esso fosse determinabile.
Negava inoltre l'usurarietà del tasso concordato, osservando come, secondo le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge antiusura, alle quali essa esponente si era attenuta non potendo agire in modo difforme dalle direttive dell'organo di vigilanza, i costi assicurativi all'epoca non dovessero essere inclusi fra quelli rilevanti ai fini della determinazione del TAEG, almeno sino al 1° gennaio 2010. Sottolineava al riguardo come la comparazione non potesse che avvenire fra grandezze omogenee e che i tassi soglia, determinati non includendo nel relativo pagina 2 di 5 rilevamento i costi assicurativi, non potevano essere utilmente comparati con il tasso contrattuale che li includesse. Il tasso concordato rientrava dunque nel tasso soglia stabilito dal DM di riferimento ed elaborato attraverso la rilevazione dei tassi medi accertati secondo le istruzioni della Banca d'Italia applicabili ratione temporis e ne era esclusa la natura usuraria, non potendosi annoverare fra i costi rilevanti nella sua determinazione quello della polizza assicurativa, ininfluente nell'accertamento del superamento del tasso soglia ed escluso nel calcolo del TEGM.
Quanto agli altri rilievi di parte attrice, osservava come essi non fossero supportati da alcuna argomentazione, trattandosi quindi di censure sulla legittimità dei tassi indicati e delle commissioni applicate del tutto prive di ragioni in diritto e di supporto probatorio.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 settembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
La domanda non è fondata, sulla base delle seguenti considerazioni.
Appare ormai superato dagli ultimi, univoci, arresti del giudice di legittimità il precedente orientamento secondo cui i costi assicurativi, trattandosi di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto, non vanno inclusi nel calcolo del TEG e benché le nuove istruzioni della Banca d'Italia in ordine ai criteri per la determinazione dei tassi fossero entrate in vigore solamente nel gennaio del 2010
(la stipulazione del prestito in oggetto risale invece al 20 ottobre 2009, quando erano ancora vigenti le precedenti disposizioni della Banca d'Italia che escludevano i costi assicurativi, dal computo del tasso), il calcolo proposto da parte attrice non può comunque essere condiviso dato che non specifica quali costi siano stati inseriti per far superare al TEG contrattuale, indicato nel 6,89%, la soglia d'usura determinata dal decreto del MEF del 24 settembre 2009, pari al 13,77.
Invero, anche la sollecitata inclusione dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG rilevante ai fini della comparazione col TEGM rilevato (al riguardo, Cass. Civ., ordinanza 22458 del
2018; Cass. Civ., sez. II, n. 17466/2020 e la recente ordinanza n. 3085 del 1° febbraio 2022) non sembra condurre al superamento della soglia.
Né parte attrice può raffrontare, apparendo corretti i rilievi e le argomentazioni sviluppati al riguardo dalla convenuta, un TAEG determinato includendo (in assunto) tutti i costi comunque sostenuti dal mutuatario con quelli che all'epoca concorrevano alla rilevazione del TAEGM, dovendo necessariamente eseguirsi il raffronto fra grandezze omogenee.
Ora, è corretto ritenere che l'importo a carico del consumatore per la copertura del rischio derivante dalla sua eventuale insolvenza debba essere incluso nel TEG rilevante ai fini del superamento della soglia d'usura, essendo il costo della polizza annoverabile fra quelli collegati all'erogazione del prestito, sebbene si tratti di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto, e ciò anche con riferimento ai contratti anteriori alle nuove disposizioni introdotte dalla Banca d'Italia nel gennaio del 2010. Il giudice di legittimità, proprio muovendo dalla portata generale ed onnicomprensiva della pagina 3 di 5 Legge 108/1996 come trasfusa nell'art. 644, co. 4°, c.p., ha infatti ribadito come nella determinazione del TEG debbano ricomprendersi tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Le rilevazioni della Banca d'Italia richiamate dalla convenuta, come pure ha chiarito la Corte, non determinano il “paniere” dei costi rilevanti al fine di verificare se il tasso praticato sia usurario, avendo in materia solamente la funzione di registrazione periodica della media dei tassi praticati dagli istituti erogatori del credito. E ciò in quanto la disposizione sopra richiamata contiene già al riguardo una compiuta prescrizione di diretta applicazione. Estremamente chiara al riguardo l'ordinanza Cass. Civ. 37058 del 2021 secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”, come appunto nella specie (v. contratto in atti sui “costi assicurativi”).
La rilevanza dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG di per sé non comporta, tuttavia, in difetto di altre argomentazioni, il superamento della soglia d'usura che l'attore ancora erroneamente al TAEG, indicatore di costo del credito per il consumatore che annovera una serie di voci non coincidenti con quelle rilevanti nella determinazione del TEG e che non è comparabile quindi con il
TEGM rilevato con riferimento al periodo considerato (ultimo trimestre 2009), dovendo valorizzarsi l'elemento della necessaria omogeneità dei termini di comparazione, di cui alla nota pronuncia delle
Sezioni Unite n. 19597/2020.
L'argomentazione attrice, dunque, sebbene corretta sotto il profilo considerato, non può condividersi laddove raffronta tout court al TEGM il TAEG, comparando indicatori disomogenei. Una valutazione corretta dovrebbe infatti basarsi sulla comparazione fra dati omogenei, il che comporterebbe nella specie il separato raffronto (anche) fra i costi assicurativi previsti in contratto e quelli medi praticati nel periodo di riferimento, sì da poterli utilmente comparare. Ancora, appare condivisibile il rilievo della convenuta laddove osserva come, ritenendo non conformi al dato normativo valorizzato dal giudice di legittimità i precedenti criteri dettati dalla Banca d'Italia per la determinazione del TEGM e non applicabili perché illegittimi i DM che su quelle istruzioni basavano i rilevamenti dei tassi, verrebbe totalmente meno la possibilità di ancorare a parametri certi di riferimento il relativo raffronto.
Parte attrice si limita al riguardo all'individuazione del costo globale del credito e lo raffronta con un
TAEGM la cui determinazione era basata, per quanto sin qui rilevato, su dati differenti e pertanto non comparabili.
In ordine alla mancanza di giustificazione causale delle commissioni addebitate alla mutuataria il rilievo è formulato in modo affatto generico da parte attrice che, senza alcuna specifica considerazione, sostiene non siano dovute o siano caratterizzate da vessatorietà.
L'erronea indicazione del TAEG, inteso quale costo complessivo del prestito, non rileva ai fini dell'applicazione del tasso inferiore previsto quale conseguenza della nullità di cui all'art. 125 bis. co.
6° e 7° del TUB, trattandosi di contratto stipulato prima della riforma introdotta dal D.Lgs n.141 del
2010 e rilevando, in ipotesi, la violazione solamente sotto un profilo risarcitorio, non invocato pagina 4 di 5 dall'attrice, attinente alle conseguenze lesive che la mutuataria abbia (dimostrato di aver) sofferto in conseguenza della mancanza di trasparenza sui costi effettivi del finanziamento. L'erronea indicazione del TAEG nella specie non è infatti suscettibile di dar luogo ad alcuna nullità.
E' anche necessario rilevare come la domanda attrice appaia indeterminata, sotto il profilo del quantum richiesto in ripetizione, dato che nelle conclusioni è domandata la somma omnia di € 27.252, al netto di quanto già rimborsato, importo che non è dato conoscere.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento, in diritto, delle argomentazioni di parte attrice in punto di rilevanza dei costi assicurativi, per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste a carico dell'attrice per la metà residua, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta le domande e condanna l'attrice alla rifusione in favore di della metà delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che sono liquidate per l'intero in complessivi € 2450,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e compensate per la metà residua.
Sassari, 30 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2023 promossa da:
(C.F. ), col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e Parte_1 C.F._1
ANTONELLO PIANA
ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. CLAUDIO CORATELLA CP_1
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
In via principale- Dichiarare il contratto di finanziamento usurario per superamento del tasso soglia, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 cc, dichiarare la totale gratuità del finanziamento e condannare alla restituzione a CP_1 favore di della somma omnia di € 27.252 o veriore accertanda, al netto di quanto già Parte_1 rimborsato;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto;
in via subordinata
B) Dichiarare l'errata indicazione del Taeg, e quindi, ai sensi dell'art. 124 Tub allora vigente, e delle norme precedenti, dichiarare parzialmente nullo il contratto e sostituire il Taeg applicato con il tasso bot più favorevole al consumatore e quindi del , con condanna della convenuta al rimborso della somma di € in ulteriore subordine C) Dichiarare le commissioni finanziarie illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare CP_1 alla restituzione della somma omnia di € 3.927 o veriore accertanda, oltre interessi al 4.50% dall'erogazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”.
pagina 1 di 5 PER LA CONVENUTA: “In via principale: respingere tutte le domande attoree nei confronti di
[...]
per i motivi esposti nel presente atto in quanto infondate in fatto ed in diritto” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 febbraio 2023 conveniva davanti a questo tribunale la Parte_1 [...]
(già chiedendone la condanna a restituirle quanto indebitamente CP_1 Controparte_2 versatole per commissioni e per interessi non dovuti perché usurari, calcolati sul capitale rimborsato alla convenuta in seguito all'erogazione di un prestito, previo accertamento della nullità (parziale) del contratto. Esponeva di aver stipulato nel 2009 con la convenuta un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, impegnandosi a restituire l'importo lordo di € 51.600,00 in 120 rate di €430 ciascuna, con erogazione della somma netta finanziata di € 24.348,00. Il TAN era indicato come pari al 4.5% e il TAEG era del 6.89%. L'importo complessivo degli interessi dovuti dalla mutuataria era di 10.109,00 euro, mentre quello delle commissioni e spese ammontava a ben
17.090,00 euro.
Assumeva che il tasso d'interesse pattuito ed applicato era in realtà del 18,91%, quindi superava il tasso soglia relativo all'ultimo trimestre del 2009, pari al 13,77%, essendo ampiamente superiore a quello indicato dal decreto ministeriale di riferimento, dato che ai fini dell'accertamento dell'usura genetica doveva computarsi nel TEG anche il costo dell'assicurazione, non considerato invece nel TAN indicato in contratto. Sottolineava come la stipulazione della polizza fosse prevista a esclusivo vantaggio della mutuante e chiedeva dunque che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di
€27252,00, ai sensi dell'art. 1815, c.c., al netto di quanto già rimborsato, dovendo ritenersi la gratuità del prestito.
Rappresentava inoltre come l'indicazione contrattuale del TAEG fosse palesemente erronea, essendo il costo complessivo del credito ampiamente superiore a quello indicato, dovendo quindi trovare applicazione il più favorevole tasso sanzionatorio di cui all'art. 124 del TUB.
Lamentava infine, in via ulteriormente subordinata, la ricorrenza di un evidente squilibrio fra le prestazioni contrattuali, rilevante ex art. 33 del CdC, reso palese dalla differenza fra il TAN ed il
TAEG, derivante anche dall'applicazione di una serie di commissioni ingiustificate perché abnormi ed estranee alla causa del contratto. Chiedeva anche, in subordine, il rimborso di quanto versato per commissioni prive di concreta giustificazione causale e formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva e contestava la domanda, rilevando come l'attrice avesse esposto, senza Controparte_1 alcuna argomentazione al riguardo, che il TAEG non potesse essere superiore al TAN di soli due punti percentuali, senza tuttavia precisare quale fosse il TAEG effettivo ed in base a quali criteri esso fosse determinabile.
Negava inoltre l'usurarietà del tasso concordato, osservando come, secondo le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge antiusura, alle quali essa esponente si era attenuta non potendo agire in modo difforme dalle direttive dell'organo di vigilanza, i costi assicurativi all'epoca non dovessero essere inclusi fra quelli rilevanti ai fini della determinazione del TAEG, almeno sino al 1° gennaio 2010. Sottolineava al riguardo come la comparazione non potesse che avvenire fra grandezze omogenee e che i tassi soglia, determinati non includendo nel relativo pagina 2 di 5 rilevamento i costi assicurativi, non potevano essere utilmente comparati con il tasso contrattuale che li includesse. Il tasso concordato rientrava dunque nel tasso soglia stabilito dal DM di riferimento ed elaborato attraverso la rilevazione dei tassi medi accertati secondo le istruzioni della Banca d'Italia applicabili ratione temporis e ne era esclusa la natura usuraria, non potendosi annoverare fra i costi rilevanti nella sua determinazione quello della polizza assicurativa, ininfluente nell'accertamento del superamento del tasso soglia ed escluso nel calcolo del TEGM.
Quanto agli altri rilievi di parte attrice, osservava come essi non fossero supportati da alcuna argomentazione, trattandosi quindi di censure sulla legittimità dei tassi indicati e delle commissioni applicate del tutto prive di ragioni in diritto e di supporto probatorio.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 settembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
La domanda non è fondata, sulla base delle seguenti considerazioni.
Appare ormai superato dagli ultimi, univoci, arresti del giudice di legittimità il precedente orientamento secondo cui i costi assicurativi, trattandosi di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto, non vanno inclusi nel calcolo del TEG e benché le nuove istruzioni della Banca d'Italia in ordine ai criteri per la determinazione dei tassi fossero entrate in vigore solamente nel gennaio del 2010
(la stipulazione del prestito in oggetto risale invece al 20 ottobre 2009, quando erano ancora vigenti le precedenti disposizioni della Banca d'Italia che escludevano i costi assicurativi, dal computo del tasso), il calcolo proposto da parte attrice non può comunque essere condiviso dato che non specifica quali costi siano stati inseriti per far superare al TEG contrattuale, indicato nel 6,89%, la soglia d'usura determinata dal decreto del MEF del 24 settembre 2009, pari al 13,77.
Invero, anche la sollecitata inclusione dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG rilevante ai fini della comparazione col TEGM rilevato (al riguardo, Cass. Civ., ordinanza 22458 del
2018; Cass. Civ., sez. II, n. 17466/2020 e la recente ordinanza n. 3085 del 1° febbraio 2022) non sembra condurre al superamento della soglia.
Né parte attrice può raffrontare, apparendo corretti i rilievi e le argomentazioni sviluppati al riguardo dalla convenuta, un TAEG determinato includendo (in assunto) tutti i costi comunque sostenuti dal mutuatario con quelli che all'epoca concorrevano alla rilevazione del TAEGM, dovendo necessariamente eseguirsi il raffronto fra grandezze omogenee.
Ora, è corretto ritenere che l'importo a carico del consumatore per la copertura del rischio derivante dalla sua eventuale insolvenza debba essere incluso nel TEG rilevante ai fini del superamento della soglia d'usura, essendo il costo della polizza annoverabile fra quelli collegati all'erogazione del prestito, sebbene si tratti di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto, e ciò anche con riferimento ai contratti anteriori alle nuove disposizioni introdotte dalla Banca d'Italia nel gennaio del 2010. Il giudice di legittimità, proprio muovendo dalla portata generale ed onnicomprensiva della pagina 3 di 5 Legge 108/1996 come trasfusa nell'art. 644, co. 4°, c.p., ha infatti ribadito come nella determinazione del TEG debbano ricomprendersi tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Le rilevazioni della Banca d'Italia richiamate dalla convenuta, come pure ha chiarito la Corte, non determinano il “paniere” dei costi rilevanti al fine di verificare se il tasso praticato sia usurario, avendo in materia solamente la funzione di registrazione periodica della media dei tassi praticati dagli istituti erogatori del credito. E ciò in quanto la disposizione sopra richiamata contiene già al riguardo una compiuta prescrizione di diretta applicazione. Estremamente chiara al riguardo l'ordinanza Cass. Civ. 37058 del 2021 secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”, come appunto nella specie (v. contratto in atti sui “costi assicurativi”).
La rilevanza dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG di per sé non comporta, tuttavia, in difetto di altre argomentazioni, il superamento della soglia d'usura che l'attore ancora erroneamente al TAEG, indicatore di costo del credito per il consumatore che annovera una serie di voci non coincidenti con quelle rilevanti nella determinazione del TEG e che non è comparabile quindi con il
TEGM rilevato con riferimento al periodo considerato (ultimo trimestre 2009), dovendo valorizzarsi l'elemento della necessaria omogeneità dei termini di comparazione, di cui alla nota pronuncia delle
Sezioni Unite n. 19597/2020.
L'argomentazione attrice, dunque, sebbene corretta sotto il profilo considerato, non può condividersi laddove raffronta tout court al TEGM il TAEG, comparando indicatori disomogenei. Una valutazione corretta dovrebbe infatti basarsi sulla comparazione fra dati omogenei, il che comporterebbe nella specie il separato raffronto (anche) fra i costi assicurativi previsti in contratto e quelli medi praticati nel periodo di riferimento, sì da poterli utilmente comparare. Ancora, appare condivisibile il rilievo della convenuta laddove osserva come, ritenendo non conformi al dato normativo valorizzato dal giudice di legittimità i precedenti criteri dettati dalla Banca d'Italia per la determinazione del TEGM e non applicabili perché illegittimi i DM che su quelle istruzioni basavano i rilevamenti dei tassi, verrebbe totalmente meno la possibilità di ancorare a parametri certi di riferimento il relativo raffronto.
Parte attrice si limita al riguardo all'individuazione del costo globale del credito e lo raffronta con un
TAEGM la cui determinazione era basata, per quanto sin qui rilevato, su dati differenti e pertanto non comparabili.
In ordine alla mancanza di giustificazione causale delle commissioni addebitate alla mutuataria il rilievo è formulato in modo affatto generico da parte attrice che, senza alcuna specifica considerazione, sostiene non siano dovute o siano caratterizzate da vessatorietà.
L'erronea indicazione del TAEG, inteso quale costo complessivo del prestito, non rileva ai fini dell'applicazione del tasso inferiore previsto quale conseguenza della nullità di cui all'art. 125 bis. co.
6° e 7° del TUB, trattandosi di contratto stipulato prima della riforma introdotta dal D.Lgs n.141 del
2010 e rilevando, in ipotesi, la violazione solamente sotto un profilo risarcitorio, non invocato pagina 4 di 5 dall'attrice, attinente alle conseguenze lesive che la mutuataria abbia (dimostrato di aver) sofferto in conseguenza della mancanza di trasparenza sui costi effettivi del finanziamento. L'erronea indicazione del TAEG nella specie non è infatti suscettibile di dar luogo ad alcuna nullità.
E' anche necessario rilevare come la domanda attrice appaia indeterminata, sotto il profilo del quantum richiesto in ripetizione, dato che nelle conclusioni è domandata la somma omnia di € 27.252, al netto di quanto già rimborsato, importo che non è dato conoscere.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento, in diritto, delle argomentazioni di parte attrice in punto di rilevanza dei costi assicurativi, per compensare fra le parti la metà delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste a carico dell'attrice per la metà residua, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta le domande e condanna l'attrice alla rifusione in favore di della metà delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che sono liquidate per l'intero in complessivi € 2450,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e compensate per la metà residua.
Sassari, 30 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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