Articolo 7 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 novembre 1957
Art. 7.
Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 , e per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951 n. 1219 , capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e le altre condizioni dell'adificio stesso.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957