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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 810/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, previa concessione, in favore dei difensori delle parti, dei termini ridotti previsti dall'art. 190, co. 2, c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 810/2015 R.G. pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesco De Giovanni (c.f. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in Salerno alla via G. Cuomo, n. 17
ATTORE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Deluise (c.f. C.F._4
), presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Grumento Nova (PZ) C.F._5
al Corso V. Emanuele, n. 44
CONVENUTE
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 12.06.2015, Parte_1 conveniva davanti a questo Tribunale e onde ottenere l'immediato CP_1 Controparte_2 rilascio del querceto sito in Agri di San Martino d'Agri, c.da Piani, identificato in Catasto al fg. n 12, part. nn. 76,77,48,46,47,54 e 55, di Ha 7,44.33, di cui assumeva esserne il proprietario. pagina 1 di 12 A sostegno della domanda, l'attore deduceva di subentrare quale erede nella posizione giuridica di proprietario del querceto in questione riconosciuta con la sentenza n. 31 del 25.05.1961 del Tribunale di Lagonegro, al (defunto) padre . Persona_1
Nella specie, rappresentava che la predetta sentenza aveva riconosciuto al padre e Parte_1
ai di lui germani ( , e ), la quota di riserva di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
1/12 sulla massa ereditaria del nonno, fu , in virtù del diritto di Controparte_6 Per_2
rappresentazione della madre (premorta), Deduceva che con il medesimo Controparte_7
provvedimento il Tribunale aveva ordinato la riduzione delle disposizioni del testamento per rogito del
Notar fino alla reintegrazione della quota di riserva e la restituzione dei beni a opera dei Per_3 convenuti. Specificava che i beni oggetto di riduzione e dell'ordine di rilascio di cui alla sentenza n.
31/1961 erano costituiti dall'intero querceto sito in Agro di San Martino d'Agri, c.da Polito, identificato in catasto alla partita 547, fg. n. 14, part. nn. 24 e 30 do Ha 6,97.74; dalla masseria sita in
Agro di San Martino d'Agri, c.da Serra, censita alla partita 2030 fg. 13, part. nn. 56,58,60,66,67,68, 70 sub. 1, 128, di Ha 4,68.03; dall'intero querceto sito in Agro di San Martino, c.da Piani, distinto in catasto al fg. 12, part. 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33. Detto ciò, in ordine alla provenienza del cespite, l'attore lamentava che e si erano impossessate in modo CP_1 Controparte_2
illegittimo dei querceti e che, nonostante la richiesta, le predette non avevano inteso rilasciare i beni ritenuti propri per effetto del possesso esercitato dal padre, , nonché successivamente in Persona_4
forza di atto di donazione del padre.
Il ricorrente deduceva di aver instaurato il giudizio n. 618/2009 R.G. (giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 28.07.2016, n. 233) al fine di ottenere dalle odierne convenute il rilascio del querceto sito in Agro di San Martino d'Agri, c.da Polito, identificato in catasto alla partita
547, fg. n. 14, part. nn. 24 e 30 di Ha 6,97.7 e che solo erroneamente, nel predetto giudizio, non veniva chiesta la restituzione anche dell'altro querceto.
Pertanto, l'attore riteneva necessario instaurare la presente controversia al fine di ottenere (anche) la restituzione del querceto sito in Agro di San Martino, c.da Piani, distinto in catasto al fg. 12, part. 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33.
In allegato all'atto di citazione l'attore produceva: la sentenza n. 31/1961; l'atto di donazione del
26.10.2000, rep. N. 13096 a firma del notar , atto di citazione del 27.08.2009; la dichiarazione Per_5
di successione n. 404 del 17.03.2009 e la procura generale di . Controparte_3
Chiedeva, pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'attore, come in effetti e nella riferita qualità, quale legittimo proprietario dell'intero querceto sito in Agro di san Martino d'Agri,
c.da Piani, individuato in catasto al fg. 12, part.lle 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33; Condannare
pagina 2 di 12 le convenute al rilascio immediato dell'indicato bene in favore dell'attore; Dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto affermato dai convenuti sull'immobile de quo, con condanna la pagamento delle spese di lite, In via gradata dichiarare la nullità ed efficacia di ogni atto dispositivo intercorso fra e le convenute, per quanto possa occorrere in relazione all'atto di donazione avente Persona_4 ad oggetto il trasferimento del cespite per cui è causa, per la violazione di cui all'art. 1159 bis c.c. e L.
10.05.1976 n. 346; Disporre l'annullamento di ogni e qualsivoglia atto traslativo a titolo originario
e/o derivativo, non conforme al criterio della continuità delle trascrizioni, intervenuto in data successiva alla sentenza n. 31 del 25.05.1961 resa dal Tribunale di Lagonegro, fra chiunque intervenuto e nella misura in cui risulti lesivo della posizione dell'odierno attore, ovvero di qualsiasi altro atto non conforme a legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2015, si costituivano in giudizio CP_1
e le quali rilevavano preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il
[...] Controparte_2
mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione ad agire di , essendo stato il querceto Parte_1
venduto al di loro padre dagli eredi , mediante scritture private del 18.09.1996 e del Parte_2
25.10.1995 (cfr. all. n. 4), e dal padre a loro donato con atto del 26.10.2000, per rogito del notar
(cfr. all. n. 5). In ogni caso, rappresentavano di aver usucapito il bene ex art. 1146, Persona_6
comma 2, c.c.
Concludevano, pertanto, per l'improcedibilità della domanda e nel merito per il rigetto di tutte le domande e in riconvenzionale dichiarare le convenute legittime proprietarie dell'intero querceto sito in agro di San Martino D'Agri (Pz) alla C.da Piani, meglio individuato in catasto al foglio 12, particelle
77, 76, 48, 46, 47, 54 e 55, dell'estensione complessiva di 7.44.33 ettari per intervenuta usucapione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'esito della prima udienza del 24.11.2015, il precedente G.I. assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire la mediazione obbligatoria rinviando la causa al 14.06.2016, successivamente aggiornata al 16.06.2016.
Alla predetta udienza, visto il verbale negativo della mediazione e le richieste delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa al 22.03.2017.
Con provvedimento del 28.03.2017, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata da parte convenuta limitatamente al capitolo 2 di cui alla comparsa e limitatamente alle lettere a) e b) della memoria istruttoria, rinviando al 10.01.2018.
pagina 3 di 12 A seguito di diversi rinvii (differimento all'11 aprile 2018 su istanza della difesa di parte attrice e al
7.11.2018 per esigenze di ruolo), all'udienza del 12.11.2018, il G.I. rinviava la causa al 9.04.2019 per l'audizione di due testi di parte convenuta.
Veniva così escusso il quale riferiva come vera la circostanza di cui al punto 2 della Testimone_1 comparsa (cfr. “ovviamente, da quel momento e sino all'attualità il querceto di cui si discute è stato sempre posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente solo ed esclusivamente dal Sig.
e, dalle sue due figlie e , dopo che quello ebbe a trasferirlo Persona_4 CP_1 Controparte_2
loro, in virtù di regolare atto di donazione per Notar del 26 ottobre 2000 (Rep. n° Persona_6
13.906 Rac. n° 6.442) registrato in Melfi (Pz) il successivo 6 novembre 2000 al n° 2370 Mod. 1/V”); ammetteva come vere le domande di cui al capo a) della memoria istruttoria (cfr. “nel corso degli anni
'80, il Sig. vendette il taglio del bosco insistente sul terreno per cui è causa a tal Persona_4 Per_7
-oggi defunto-, il quale ultimo, provvide ad abbattere le piante tutte ed a farne proprio il
[...]
relativo materiale legnoso, provvedendo anche a pagare il corrispettivo dovuto direttamente nelle mani del predetto Sig. , in qualità di proprietario e possessore dello stesso” ), con la Persona_4
precisazione di non avere cognizione piena dei fatti dedotti poiché aveva appreso la circostanza da altri,
e di cui al capo b) (cfr. “da allora -e quindi dalla seconda metà degli anni '80-, il medesimo Sig. Per_4
concesse al Sig. la facoltà di pascolare sul medesimo terreno, anche nella
[...] Persona_8 parte boscata di esso, e tanto al fine di ripulirlo naturalmente dalle pianti infestanti il sottobosco”) per cognizione diretta, precisava che il padre delle convenute deteneva i terreni già prima degli anni '80 ma affermava di non sapere a che titolo ciò avvenisse.
La causa veniva rinviata al 23.03.2020 per prosieguo prova.
A seguito di diversi rinvii dovuti a esigenze di ruolo e istanze delle parti, all'udienza del 23.06.2022, il
GOP, dott.ssa Abagnara procedeva con l'escussione del teste . Tes_2
Questi, interrogato sui capitoli di prova, dichiarava di essere proprietario di terreni vicini al querceto di
, poi delle di lui figlie e che ricordava di quando era piccolo e Persona_4 CP_2 CP_1 Per_4
aveva fatto tagliare il bosco da , un boscaiolo padre di un suo amico, e di quando
[...] Persona_9
ivi vi raccoglieva la legna con il trattore;
dichiarava ancora di aver sentito che Persona_4 Per_9
aveva acquistato il taglio ma che non aveva assistito a pagamenti;
affermava che su parte dei boschi di vi pascolava per concessione dello stesso;
che per dire del Persona_4 Persona_10 Per_4
proprio nonno il terreno era appartenuto alla famiglia;
che in quel luogo aveva visto solo i Per_11
e mai altre persone, soprattutto quasi tutte le domeniche;
precisava di conoscere solo Per_4 CP_1
la parte del fondo confinante con il proprio e che lo stesso era un bosco di querce non a alto fusto e che lo stesso non era recintato né tagliato e che la parte seminativa costituiva un alto piano;
da ultimo pagina 4 di 12 dichiarava che il terreno faceva parte di un bosco più esteso appartenente anche ad altre persone e che non conosceva i dati catastali del terreno conteso.
All'esito, il GOP rimetteva il fascicolo davanti al Giudice togato fissando l'udienza del 26.09.2022, all'esito della quale il Giudice, nella persona del dott. Riccardo Sabato, rinviava la causa al 15.05.2023 per l'audizione dell'ultimo teste.
Alla predetta udienza lo scrivente magistrato, subentrato sul ruolo solo in data 30.11.2022, procedeva all'escussione di . Persona_10
Il teste confermava i capitoli di prova e precisava che il querceto si trovava in San Martino D'Agri,
Contrada “Petto di piano”; che lo stesso era posseduto da dalla fine degli anni '80 e che Persona_4 di ciò ne era a conoscenza per aver lavorato nell'azienda di dal 1963; che il aveva Persona_4 Per_4
acquistato il querceto da tale , precedente proprietario del querceto;
dichiarava che Persona_12
che aveva tagliato la legna nel bosco era il proprio suocero e che non sapeva se per Persona_7
questo erano stati fatti dei pagamenti da a . Precisava che il querceto non era recintato, Per_7 Per_4
che non sapeva identificarlo catastalmente e che i per quello che gli risultava, non avevano Parte_1 mai effettuato il taglio;
che risiedeva in Villa d'Agri e in Francavilla sul CP_1 Controparte_2
Sinni, che a gestire la proprietà per conto di era la propria figlia, Controparte_2 CP_8
e che sul terreno egli stesso ci portava le pecore al pascolo.
[...]
Per esigenze di ruolo la causa subiva due rinvii (11.12.2023 17.06.2024) in prosieguo per precisazione delle conclusioni fino all'11.11.2024.
All'esito della predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti di un termine ridotto, pari a giorni venti ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed un termine di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente, occorre vagliare la questione relativa alla legittimazione attiva di Parte_1
[...]
Invero, seppur l'argomento è stato sollevato solo genericamente da parte convenuta, senza concludere per una pronuncia in rito, costituisce principio consolidato quello per cui il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis cass. civ. sent.
n. 12729/2016).
Ebbene, posto che la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, giacché l'attore ha agito affermandosi proprietario del querceto sito in Agro di San Martino, c.da Piani, distinto in catasto al fg. 12, part.
pagina 5 di 12 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33., oltre che di quello oggetto della causa n. 618/2009 R.G. (illo tempore pendente), sussiste sia la legittimazione che l'interesse ad agire per ottenere una formale declaratoria di tale sua asserita qualità.
In via preliminare di merito, si rende necessario qualificare la domanda principale proposta da come azione di rivendicazione avendo questi chiesto la restituzione del querceto Parte_1 sito in agro di San Martino D'Agri (Pz) alla C.da Piani, meglio individuato in catasto al foglio 12, particelle 77, 76, 48, 46, 47, 54 e 55, dell'estensione complessiva di Ha 7.44.33, assumendo di esserne il legittimo proprietario e che le convenute lo occupano senza titolo.
Con l'azione di rivendicazione chi assume di essere proprietario della cosa e di non averne più la disponibilità materiale agisce contro chiunque la possegga o la detenga, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà e di conseguire il possesso del bene rivendicato,
Essa è, dunque, il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e il possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Si tratta di un'azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”.
È evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo, tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto. Tali caratteri distinguono l'azione prevista dall'art. 948 c.c. da altri strumenti giuridici che sembrano diretti a tutelare il medesimo interesse sostanziale. Evidente è la differenza tra l'azione di rivendicazione e le azioni possessorie (in particolare l'azione di reintegrazione nel possesso) le quali, finalizzate al ripristino di uno stato dì fatto, non presuppongono l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. L'azione di rivendicazione va, altresì, distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene.
In passato la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale
pagina 6 di 12 non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza 'ab origine' di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la 'probatio diabolica' della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (cfr. cass. civ., sent. del 26.02.2007, n. 4416; conformi cass. civ., sent. del
27.01.2009, n. 1929; cass. civ., sent. del 23.12.2010, n. 26003; cass. civ., sent. del 24.07.2013, n.
17941).
Con successivo arresto reso a sezioni unite, peraltro, la Corte di cassazione, nel comporre il contrasto giurisprudenziale insorto fra le pronunce innanzi menzionate e le pronunce n. 14135/2005 e 705/2014, ha affermato che, differentemente rispetto ai casi nei quali viene dedotto il venir meno o la caducazione di un titolo negoziale il quale avrebbe legittimato la detenzione del bene in capo al convenuto, nel caso in cui chi si affermi proprietario del bene chieda il rilascio di un immobile rilevando che il convenuto lo occupi senza titolo alcuno, l'azione ha carattere reale e non personale (cfr. cass. civ., SS. UU., sent. del
28.03.2014, n. 7305 con la quale si afferma che l'azione di restituzione ha ad oggetto il solo adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il bene che sia stato in precedenza trasmesso dall'attore al convenuto in base ad un titolo contrattuale, quale la locazione, il comodato, il deposito o altro, mentre nel caso in cui nella condanna al rilascio venga richiesta nei confronti di colui il quale disponga, di fatto, del bene in assenza originaria di qualsiasi titolo la domanda deve essere qualificata come domanda di rivendicazione, la quale è fondata non già su di un rapporto obbligatorio valido solo nei rapporti fra le parti in causa, bensì è posta a tutela di un diritto di proprietà tutelabile erga omnes, da ciò il maggiore rigore probatorio richiesto per la prova della titolarità attiva del rapporto controverso;
in senso conforme cass. civ., sent. n. 23121 del 12.11.2015; cass. civ., sent. n. 1210 del 18.01.2017, secondo cui chi agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto a fornire la probatio diabolica dell'art. 948 c.c.; cass. civ., ord. del 10.10.2018, n.
25052).
pagina 7 di 12 Si ha azione di rivendicazione, infatti, quando venga richiesta la consegna o il rilascio di un bene immobile nei confronti di chi dispone di fatto del bene in assenza, anche originaria, di un titolo (cfr. cass. civ., sent. n. 2505 del 10.10.2018).
L'azione, a carattere petitorio, è imprescrittibile (cfr. cass. civ., sent. del 04.02.2004, n. 2106), con il solo limite dell'eccepita usucapione da parte di soggetti diversi rispetto a chi agisca in rivendica (cfr cass. civ., sent. del 27.02.2008, n. 5134).
Ciò posto, la prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio: incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il “possideo quia possideo” o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Qualificata nei predetti termini la domanda attorea, per ragioni di ordine logico, va esaminata dapprima la domanda di accertamento della maturata usucapione avanzata dalle convenute, poiché l'acquisto a titolo originario del querceto, qualora accertato, prevarrebbe nel conflitto con il concorrente diritto vantato dall'attore.
Posto che nel presente giudizio alcun valore probatorio può essere riconosciuto né alle scritture private del 18.09.1986 e 25.10.1995 (in quanto le stesse nulla possono riferire in merito al possesso del bene) né all'atto di donazione del 26.10.2000 per notar , in forza della nullità dedotta con Persona_6
la sentenza n. 231/1961 resa tra le stesse parti dal Tribunale di Lagonegro nel proc. civ. n. 618/2009
R.G. poiché qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento allo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato l'accertamento così compiuto preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato (in tal senso v. cass. civ. ord. 6.10.2022, n. 29084) - dagli atti versati in causa e dalle deduzioni delle parti non risulta che la predetta sentenza sia stata oggetto di impugnazione;
pertanto, è lecito presumere che la stessa sia divenuta irrevocabile - è necessario pagina 8 di 12 acclarare se le convenute (attrici in riconvenzionale) abbiano o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione del querceto per cui è causa.
La prova dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, è rigorosa poiché la sentenza di usucapione rappresenta il titolo da trascrivere presso la Conservatoria dei
RR.II., ai fini della opponibilità ai terzi della titolarità del bene oggetto dell'usucapione.
In particolare, “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (cass. civ., sent, 6.09.2002, n. 12984).
<la cassazione con la sentenza n. del ha infatti chiarito che affinch sia>
rispettato il principio dell'art. 2697 c.c. in punto di onere probatorio, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” Anche per la giurisprudenza di merito, in tema di acquisto per usucapione, si ritiene assolto l'onus probandi da coloro che dimostrino, “mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia, tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali
l'inclusione del terreno all'interno di un recinzione, la cura costante dello stesso e l'esecuzione di opere di manutenzione, oltre l'assenza di soggetti che abbiano a qualsiasi titolo contestato tale possesso. cfr. Tribunale Pavia sez. III, 09/02/2021, n.168)>. (cfr. Tribunale di Urbino sent. del
24.08.2023, n. 321).
Nel caso di specie, alla luce dei principi suesposti non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione: la documentazione prodotta dalle convenute non soddisfa alcun onere probatorio, per quanto appena innanzi motivato e parimenti inconferente è la prova orale assunta.
La deposizione del teste appare generica e indeterminata (“Il fondo in questione è un Testimone_1
bosco di querce non ad alto fusto, almeno nella parte che io conosco perché è a confine con il mio fondo. Questo fondo ha anche parte seminative dove si coltivano grano, fieno a cento metri dal mio fondo. Non conosco tutti i confini del fondo ma solo quello che confina con il mio”), non riferisce le concrete modalità del possesso e, quale testimonianza de relato, in assenza di ulteriori risultanze probatorie non risulta attendibile. Quanto alla testimonianza di , questa appare Tes_2
pagina 9 di 12 inattendibile nella parte in cui riferisce di fatti che sarebbero accaduti quando , nato nel Tes_2
1975, aveva dieci anni, essendo inoltre inverosimile che all'età di dieci anni si possa pascolare un gregge (“Confermo che intorno alla metà degli anni ottanta 1985/1986 il sig. Persona_10
pascolava gli animali in parte dei boschi di su ordine di , tanto posso dire Persona_4 Persona_4
perché quando entravano le mie pecore si arrabbiava perché erta stato concesso solo a Per_4
”), la predetta deposizione appare anche contradditoria nella parte in cui riferisce Persona_10
che il cespite in questione di natura boschiva veniva utilizzato per il pascolo. Anche la deposizione di appare inattendibile nella parte in cui il teste afferma di essere a conoscenza che Persona_10
il querceto era posseduto da per aver lavorato nella azienda di questi fin dal 1963, cioè Persona_4 quando il teste aveva all'incirca 9 anni e comunque anche qualora ciò fosse vero sarebbe un ricordo di un bambino, appare controversa poiché pur definendo il bene come querceto riferisce che qui faceva pascolare le proprie pecore.
In ogni caso tutti i testi non hanno saputo identificare con precisione il querceto e tutti hanno dedotto la circostanza del taglio della legna, fatto che non esprime l'intento di appropriarsi del bene: la raccolta della legna non è elemento ritenuto idoneo dalla giurisprudenza di merito ai fini dell'accertamento dell'avvenuta usucapione “La raccolta della legna praticata sul terreno, utilizzata per riscaldamento, è attività che, per il suo limitato contenuto, è inidonea a condurre all'usucapione del diritto di proprietà e non corrispondente al possesso ad usucapionem il quale, trattandosi di bosco ceduo, avrebbe dovuto essere esercitato col taglio delle piante giunte a maturazione e col rimboschimento, non essendo sufficiente la mera raccolta dei rami spezzati dagli eventi atmosferici”
(cfr. Tribunale Cuneo, sent. 05.05.2021, n. 380). Sarebbe stato dirimente in tal caso, la prova dell'avvenuta apposizione della recinzione atta a delimitare i terreni di cui agli atti di causa, circostanza che è esclusa dalle risultanze di tutte le deposizioni testimoniali.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione dell'intero querceto sito in Agro di san
Martino d'Agri, c.da Piani, individuato in catasto al fg. 12, part.lle 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha
7,44.33, va respinta per difetto di prova del perfezionamento della fattispecie di acquisto della proprietà per usucapione.
Passando all'esame, nel merito, della domanda principale di parte attrice, in ossequio ai principi giurisprudenziali già dedotti va rimarcato che era onere di quello di allegare e Parte_1 provare l'acquisto, a titolo originario, della proprietà sul bene rivendicato.
Ebbene ritiene questo Giudice che l'attore non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un titolo di acquisto in proprio favore essendosi limitato ad affermare di essere erede di mentre Persona_1
avrebbe dovuto dimostrare di aver realmente acquistato il bene in virtù della successione. Del resto pagina 10 di 12 dagli atti di causa emerge che il querceto individuato in catasto al fg. 12, part.lle 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33 non è tra i cespiti indicati nella sentenza n. 31 del 25.05.1961 che ha riconosciuto al padre dell'odierno attore il diritto di ottenere la quota ereditaria solo del querceto per cui è già intervenuta sentenza (oltre che della masseria).
In ogni caso non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta usucapione del querceto in Parte_1
questione.
In conclusione, la domanda di rivendica di parte attrice deve essere rigettata.
Da ultimo, vanno dichiarate inammissibili le domande (subordinate) formulate da parte attrice alle lettere e) ed f) dell'atto introduttivo per evidente carenza di interesse ad agire stante il rigetto della domanda principale di rivendica.
Ed invero, ritiene il Tribunale che il rigetto della domanda principale di rivendica, della quale è presupposto necessario l'accertamento della proprietà in capo all'attore rivendicante ed il cui effetto è la condanna del convenuto alla restituzione del bene, palesa che l'attore non può ottenere alcuna utilità concreta ed effettiva dall'eventuale dichiarazione di nullità i inefficacia della contestata donazione
(ovvero, sentirsi dichiarare proprietario della res o anche solo ottenerne la restituzione contro chi la detiene); ma la stessa astratta prospettazione attorea ha l'effetto di deprivare di ogni interesse giuridicamente rilevante la vantata pretesa: nella misura in cui l'esame della domanda avente ad oggetto la domanda principale di rivendica, appare con tutta evidenza che non vi può essere alcun interesse, ovvero alcuna prospettiva di concreto vantaggio, nell'eventuale pronuncia di accoglimento della subordinata, presupponendo questa l'accertamento negativo della qualità di proprietario del rivendicante (oggetto della principale).
Per le spese del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le reciproche soccombenze siano elemento valutabile per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda principale proposta da proposta nei confronti di Parte_3
e CP_1 Controparte_2
- dichiara inammissibili le domande proposte in via gradata da proposta nei Parte_1
confronti di e CP_1 Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e nei confronti CP_1 Controparte_2
di ; Parte_1
pagina 11 di 12 - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, il 14/01/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, previa concessione, in favore dei difensori delle parti, dei termini ridotti previsti dall'art. 190, co. 2, c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 810/2015 R.G. pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesco De Giovanni (c.f. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in Salerno alla via G. Cuomo, n. 17
ATTORE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Deluise (c.f. C.F._4
), presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Grumento Nova (PZ) C.F._5
al Corso V. Emanuele, n. 44
CONVENUTE
OGGETTO: proprietà
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo il 12.06.2015, Parte_1 conveniva davanti a questo Tribunale e onde ottenere l'immediato CP_1 Controparte_2 rilascio del querceto sito in Agri di San Martino d'Agri, c.da Piani, identificato in Catasto al fg. n 12, part. nn. 76,77,48,46,47,54 e 55, di Ha 7,44.33, di cui assumeva esserne il proprietario. pagina 1 di 12 A sostegno della domanda, l'attore deduceva di subentrare quale erede nella posizione giuridica di proprietario del querceto in questione riconosciuta con la sentenza n. 31 del 25.05.1961 del Tribunale di Lagonegro, al (defunto) padre . Persona_1
Nella specie, rappresentava che la predetta sentenza aveva riconosciuto al padre e Parte_1
ai di lui germani ( , e ), la quota di riserva di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
1/12 sulla massa ereditaria del nonno, fu , in virtù del diritto di Controparte_6 Per_2
rappresentazione della madre (premorta), Deduceva che con il medesimo Controparte_7
provvedimento il Tribunale aveva ordinato la riduzione delle disposizioni del testamento per rogito del
Notar fino alla reintegrazione della quota di riserva e la restituzione dei beni a opera dei Per_3 convenuti. Specificava che i beni oggetto di riduzione e dell'ordine di rilascio di cui alla sentenza n.
31/1961 erano costituiti dall'intero querceto sito in Agro di San Martino d'Agri, c.da Polito, identificato in catasto alla partita 547, fg. n. 14, part. nn. 24 e 30 do Ha 6,97.74; dalla masseria sita in
Agro di San Martino d'Agri, c.da Serra, censita alla partita 2030 fg. 13, part. nn. 56,58,60,66,67,68, 70 sub. 1, 128, di Ha 4,68.03; dall'intero querceto sito in Agro di San Martino, c.da Piani, distinto in catasto al fg. 12, part. 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33. Detto ciò, in ordine alla provenienza del cespite, l'attore lamentava che e si erano impossessate in modo CP_1 Controparte_2
illegittimo dei querceti e che, nonostante la richiesta, le predette non avevano inteso rilasciare i beni ritenuti propri per effetto del possesso esercitato dal padre, , nonché successivamente in Persona_4
forza di atto di donazione del padre.
Il ricorrente deduceva di aver instaurato il giudizio n. 618/2009 R.G. (giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 28.07.2016, n. 233) al fine di ottenere dalle odierne convenute il rilascio del querceto sito in Agro di San Martino d'Agri, c.da Polito, identificato in catasto alla partita
547, fg. n. 14, part. nn. 24 e 30 di Ha 6,97.7 e che solo erroneamente, nel predetto giudizio, non veniva chiesta la restituzione anche dell'altro querceto.
Pertanto, l'attore riteneva necessario instaurare la presente controversia al fine di ottenere (anche) la restituzione del querceto sito in Agro di San Martino, c.da Piani, distinto in catasto al fg. 12, part. 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33.
In allegato all'atto di citazione l'attore produceva: la sentenza n. 31/1961; l'atto di donazione del
26.10.2000, rep. N. 13096 a firma del notar , atto di citazione del 27.08.2009; la dichiarazione Per_5
di successione n. 404 del 17.03.2009 e la procura generale di . Controparte_3
Chiedeva, pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'attore, come in effetti e nella riferita qualità, quale legittimo proprietario dell'intero querceto sito in Agro di san Martino d'Agri,
c.da Piani, individuato in catasto al fg. 12, part.lle 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33; Condannare
pagina 2 di 12 le convenute al rilascio immediato dell'indicato bene in favore dell'attore; Dichiarare l'inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto affermato dai convenuti sull'immobile de quo, con condanna la pagamento delle spese di lite, In via gradata dichiarare la nullità ed efficacia di ogni atto dispositivo intercorso fra e le convenute, per quanto possa occorrere in relazione all'atto di donazione avente Persona_4 ad oggetto il trasferimento del cespite per cui è causa, per la violazione di cui all'art. 1159 bis c.c. e L.
10.05.1976 n. 346; Disporre l'annullamento di ogni e qualsivoglia atto traslativo a titolo originario
e/o derivativo, non conforme al criterio della continuità delle trascrizioni, intervenuto in data successiva alla sentenza n. 31 del 25.05.1961 resa dal Tribunale di Lagonegro, fra chiunque intervenuto e nella misura in cui risulti lesivo della posizione dell'odierno attore, ovvero di qualsiasi altro atto non conforme a legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2015, si costituivano in giudizio CP_1
e le quali rilevavano preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il
[...] Controparte_2
mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione ad agire di , essendo stato il querceto Parte_1
venduto al di loro padre dagli eredi , mediante scritture private del 18.09.1996 e del Parte_2
25.10.1995 (cfr. all. n. 4), e dal padre a loro donato con atto del 26.10.2000, per rogito del notar
(cfr. all. n. 5). In ogni caso, rappresentavano di aver usucapito il bene ex art. 1146, Persona_6
comma 2, c.c.
Concludevano, pertanto, per l'improcedibilità della domanda e nel merito per il rigetto di tutte le domande e in riconvenzionale dichiarare le convenute legittime proprietarie dell'intero querceto sito in agro di San Martino D'Agri (Pz) alla C.da Piani, meglio individuato in catasto al foglio 12, particelle
77, 76, 48, 46, 47, 54 e 55, dell'estensione complessiva di 7.44.33 ettari per intervenuta usucapione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'esito della prima udienza del 24.11.2015, il precedente G.I. assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire la mediazione obbligatoria rinviando la causa al 14.06.2016, successivamente aggiornata al 16.06.2016.
Alla predetta udienza, visto il verbale negativo della mediazione e le richieste delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa al 22.03.2017.
Con provvedimento del 28.03.2017, a scioglimento della riserva assunta, il G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata da parte convenuta limitatamente al capitolo 2 di cui alla comparsa e limitatamente alle lettere a) e b) della memoria istruttoria, rinviando al 10.01.2018.
pagina 3 di 12 A seguito di diversi rinvii (differimento all'11 aprile 2018 su istanza della difesa di parte attrice e al
7.11.2018 per esigenze di ruolo), all'udienza del 12.11.2018, il G.I. rinviava la causa al 9.04.2019 per l'audizione di due testi di parte convenuta.
Veniva così escusso il quale riferiva come vera la circostanza di cui al punto 2 della Testimone_1 comparsa (cfr. “ovviamente, da quel momento e sino all'attualità il querceto di cui si discute è stato sempre posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente solo ed esclusivamente dal Sig.
e, dalle sue due figlie e , dopo che quello ebbe a trasferirlo Persona_4 CP_1 Controparte_2
loro, in virtù di regolare atto di donazione per Notar del 26 ottobre 2000 (Rep. n° Persona_6
13.906 Rac. n° 6.442) registrato in Melfi (Pz) il successivo 6 novembre 2000 al n° 2370 Mod. 1/V”); ammetteva come vere le domande di cui al capo a) della memoria istruttoria (cfr. “nel corso degli anni
'80, il Sig. vendette il taglio del bosco insistente sul terreno per cui è causa a tal Persona_4 Per_7
-oggi defunto-, il quale ultimo, provvide ad abbattere le piante tutte ed a farne proprio il
[...]
relativo materiale legnoso, provvedendo anche a pagare il corrispettivo dovuto direttamente nelle mani del predetto Sig. , in qualità di proprietario e possessore dello stesso” ), con la Persona_4
precisazione di non avere cognizione piena dei fatti dedotti poiché aveva appreso la circostanza da altri,
e di cui al capo b) (cfr. “da allora -e quindi dalla seconda metà degli anni '80-, il medesimo Sig. Per_4
concesse al Sig. la facoltà di pascolare sul medesimo terreno, anche nella
[...] Persona_8 parte boscata di esso, e tanto al fine di ripulirlo naturalmente dalle pianti infestanti il sottobosco”) per cognizione diretta, precisava che il padre delle convenute deteneva i terreni già prima degli anni '80 ma affermava di non sapere a che titolo ciò avvenisse.
La causa veniva rinviata al 23.03.2020 per prosieguo prova.
A seguito di diversi rinvii dovuti a esigenze di ruolo e istanze delle parti, all'udienza del 23.06.2022, il
GOP, dott.ssa Abagnara procedeva con l'escussione del teste . Tes_2
Questi, interrogato sui capitoli di prova, dichiarava di essere proprietario di terreni vicini al querceto di
, poi delle di lui figlie e che ricordava di quando era piccolo e Persona_4 CP_2 CP_1 Per_4
aveva fatto tagliare il bosco da , un boscaiolo padre di un suo amico, e di quando
[...] Persona_9
ivi vi raccoglieva la legna con il trattore;
dichiarava ancora di aver sentito che Persona_4 Per_9
aveva acquistato il taglio ma che non aveva assistito a pagamenti;
affermava che su parte dei boschi di vi pascolava per concessione dello stesso;
che per dire del Persona_4 Persona_10 Per_4
proprio nonno il terreno era appartenuto alla famiglia;
che in quel luogo aveva visto solo i Per_11
e mai altre persone, soprattutto quasi tutte le domeniche;
precisava di conoscere solo Per_4 CP_1
la parte del fondo confinante con il proprio e che lo stesso era un bosco di querce non a alto fusto e che lo stesso non era recintato né tagliato e che la parte seminativa costituiva un alto piano;
da ultimo pagina 4 di 12 dichiarava che il terreno faceva parte di un bosco più esteso appartenente anche ad altre persone e che non conosceva i dati catastali del terreno conteso.
All'esito, il GOP rimetteva il fascicolo davanti al Giudice togato fissando l'udienza del 26.09.2022, all'esito della quale il Giudice, nella persona del dott. Riccardo Sabato, rinviava la causa al 15.05.2023 per l'audizione dell'ultimo teste.
Alla predetta udienza lo scrivente magistrato, subentrato sul ruolo solo in data 30.11.2022, procedeva all'escussione di . Persona_10
Il teste confermava i capitoli di prova e precisava che il querceto si trovava in San Martino D'Agri,
Contrada “Petto di piano”; che lo stesso era posseduto da dalla fine degli anni '80 e che Persona_4 di ciò ne era a conoscenza per aver lavorato nell'azienda di dal 1963; che il aveva Persona_4 Per_4
acquistato il querceto da tale , precedente proprietario del querceto;
dichiarava che Persona_12
che aveva tagliato la legna nel bosco era il proprio suocero e che non sapeva se per Persona_7
questo erano stati fatti dei pagamenti da a . Precisava che il querceto non era recintato, Per_7 Per_4
che non sapeva identificarlo catastalmente e che i per quello che gli risultava, non avevano Parte_1 mai effettuato il taglio;
che risiedeva in Villa d'Agri e in Francavilla sul CP_1 Controparte_2
Sinni, che a gestire la proprietà per conto di era la propria figlia, Controparte_2 CP_8
e che sul terreno egli stesso ci portava le pecore al pascolo.
[...]
Per esigenze di ruolo la causa subiva due rinvii (11.12.2023 17.06.2024) in prosieguo per precisazione delle conclusioni fino all'11.11.2024.
All'esito della predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti di un termine ridotto, pari a giorni venti ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed un termine di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente, occorre vagliare la questione relativa alla legittimazione attiva di Parte_1
[...]
Invero, seppur l'argomento è stato sollevato solo genericamente da parte convenuta, senza concludere per una pronuncia in rito, costituisce principio consolidato quello per cui il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis cass. civ. sent.
n. 12729/2016).
Ebbene, posto che la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, giacché l'attore ha agito affermandosi proprietario del querceto sito in Agro di San Martino, c.da Piani, distinto in catasto al fg. 12, part.
pagina 5 di 12 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33., oltre che di quello oggetto della causa n. 618/2009 R.G. (illo tempore pendente), sussiste sia la legittimazione che l'interesse ad agire per ottenere una formale declaratoria di tale sua asserita qualità.
In via preliminare di merito, si rende necessario qualificare la domanda principale proposta da come azione di rivendicazione avendo questi chiesto la restituzione del querceto Parte_1 sito in agro di San Martino D'Agri (Pz) alla C.da Piani, meglio individuato in catasto al foglio 12, particelle 77, 76, 48, 46, 47, 54 e 55, dell'estensione complessiva di Ha 7.44.33, assumendo di esserne il legittimo proprietario e che le convenute lo occupano senza titolo.
Con l'azione di rivendicazione chi assume di essere proprietario della cosa e di non averne più la disponibilità materiale agisce contro chiunque la possegga o la detenga, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà e di conseguire il possesso del bene rivendicato,
Essa è, dunque, il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) e il possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Si tratta di un'azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”.
È evidente che l'azione di rivendicazione così come prevista dal nostro ordinamento ha una duplice finalità: innanzitutto essa presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore; in secondo luogo, tende a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto. Tali caratteri distinguono l'azione prevista dall'art. 948 c.c. da altri strumenti giuridici che sembrano diretti a tutelare il medesimo interesse sostanziale. Evidente è la differenza tra l'azione di rivendicazione e le azioni possessorie (in particolare l'azione di reintegrazione nel possesso) le quali, finalizzate al ripristino di uno stato dì fatto, non presuppongono l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. L'azione di rivendicazione va, altresì, distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene.
In passato la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale
pagina 6 di 12 non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza 'ab origine' di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la 'probatio diabolica' della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (cfr. cass. civ., sent. del 26.02.2007, n. 4416; conformi cass. civ., sent. del
27.01.2009, n. 1929; cass. civ., sent. del 23.12.2010, n. 26003; cass. civ., sent. del 24.07.2013, n.
17941).
Con successivo arresto reso a sezioni unite, peraltro, la Corte di cassazione, nel comporre il contrasto giurisprudenziale insorto fra le pronunce innanzi menzionate e le pronunce n. 14135/2005 e 705/2014, ha affermato che, differentemente rispetto ai casi nei quali viene dedotto il venir meno o la caducazione di un titolo negoziale il quale avrebbe legittimato la detenzione del bene in capo al convenuto, nel caso in cui chi si affermi proprietario del bene chieda il rilascio di un immobile rilevando che il convenuto lo occupi senza titolo alcuno, l'azione ha carattere reale e non personale (cfr. cass. civ., SS. UU., sent. del
28.03.2014, n. 7305 con la quale si afferma che l'azione di restituzione ha ad oggetto il solo adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il bene che sia stato in precedenza trasmesso dall'attore al convenuto in base ad un titolo contrattuale, quale la locazione, il comodato, il deposito o altro, mentre nel caso in cui nella condanna al rilascio venga richiesta nei confronti di colui il quale disponga, di fatto, del bene in assenza originaria di qualsiasi titolo la domanda deve essere qualificata come domanda di rivendicazione, la quale è fondata non già su di un rapporto obbligatorio valido solo nei rapporti fra le parti in causa, bensì è posta a tutela di un diritto di proprietà tutelabile erga omnes, da ciò il maggiore rigore probatorio richiesto per la prova della titolarità attiva del rapporto controverso;
in senso conforme cass. civ., sent. n. 23121 del 12.11.2015; cass. civ., sent. n. 1210 del 18.01.2017, secondo cui chi agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto a fornire la probatio diabolica dell'art. 948 c.c.; cass. civ., ord. del 10.10.2018, n.
25052).
pagina 7 di 12 Si ha azione di rivendicazione, infatti, quando venga richiesta la consegna o il rilascio di un bene immobile nei confronti di chi dispone di fatto del bene in assenza, anche originaria, di un titolo (cfr. cass. civ., sent. n. 2505 del 10.10.2018).
L'azione, a carattere petitorio, è imprescrittibile (cfr. cass. civ., sent. del 04.02.2004, n. 2106), con il solo limite dell'eccepita usucapione da parte di soggetti diversi rispetto a chi agisca in rivendica (cfr cass. civ., sent. del 27.02.2008, n. 5134).
Ciò posto, la prima indagine che il giudice deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., l'attore è soggetto ad un rigoroso onere probatorio: incombe sull'attore l'onere di provare l'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore, mentre nessun onere probatorio grava sul convenuto, il quale può trincerarsi dietro il “possideo quia possideo” o anche affermare di essere proprietario della cosa medesima, senza che quest'ultima affermazione possa tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico.
Qualificata nei predetti termini la domanda attorea, per ragioni di ordine logico, va esaminata dapprima la domanda di accertamento della maturata usucapione avanzata dalle convenute, poiché l'acquisto a titolo originario del querceto, qualora accertato, prevarrebbe nel conflitto con il concorrente diritto vantato dall'attore.
Posto che nel presente giudizio alcun valore probatorio può essere riconosciuto né alle scritture private del 18.09.1986 e 25.10.1995 (in quanto le stesse nulla possono riferire in merito al possesso del bene) né all'atto di donazione del 26.10.2000 per notar , in forza della nullità dedotta con Persona_6
la sentenza n. 231/1961 resa tra le stesse parti dal Tribunale di Lagonegro nel proc. civ. n. 618/2009
R.G. poiché qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento allo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato l'accertamento così compiuto preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato (in tal senso v. cass. civ. ord. 6.10.2022, n. 29084) - dagli atti versati in causa e dalle deduzioni delle parti non risulta che la predetta sentenza sia stata oggetto di impugnazione;
pertanto, è lecito presumere che la stessa sia divenuta irrevocabile - è necessario pagina 8 di 12 acclarare se le convenute (attrici in riconvenzionale) abbiano o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione del querceto per cui è causa.
La prova dell'esistenza di un possesso ventennale pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, è rigorosa poiché la sentenza di usucapione rappresenta il titolo da trascrivere presso la Conservatoria dei
RR.II., ai fini della opponibilità ai terzi della titolarità del bene oggetto dell'usucapione.
In particolare, “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (cass. civ., sent, 6.09.2002, n. 12984).
<la cassazione con la sentenza n. del ha infatti chiarito che affinch sia>
rispettato il principio dell'art. 2697 c.c. in punto di onere probatorio, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” Anche per la giurisprudenza di merito, in tema di acquisto per usucapione, si ritiene assolto l'onus probandi da coloro che dimostrino, “mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia, tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali
l'inclusione del terreno all'interno di un recinzione, la cura costante dello stesso e l'esecuzione di opere di manutenzione, oltre l'assenza di soggetti che abbiano a qualsiasi titolo contestato tale possesso. cfr. Tribunale Pavia sez. III, 09/02/2021, n.168)>. (cfr. Tribunale di Urbino sent. del
24.08.2023, n. 321).
Nel caso di specie, alla luce dei principi suesposti non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione: la documentazione prodotta dalle convenute non soddisfa alcun onere probatorio, per quanto appena innanzi motivato e parimenti inconferente è la prova orale assunta.
La deposizione del teste appare generica e indeterminata (“Il fondo in questione è un Testimone_1
bosco di querce non ad alto fusto, almeno nella parte che io conosco perché è a confine con il mio fondo. Questo fondo ha anche parte seminative dove si coltivano grano, fieno a cento metri dal mio fondo. Non conosco tutti i confini del fondo ma solo quello che confina con il mio”), non riferisce le concrete modalità del possesso e, quale testimonianza de relato, in assenza di ulteriori risultanze probatorie non risulta attendibile. Quanto alla testimonianza di , questa appare Tes_2
pagina 9 di 12 inattendibile nella parte in cui riferisce di fatti che sarebbero accaduti quando , nato nel Tes_2
1975, aveva dieci anni, essendo inoltre inverosimile che all'età di dieci anni si possa pascolare un gregge (“Confermo che intorno alla metà degli anni ottanta 1985/1986 il sig. Persona_10
pascolava gli animali in parte dei boschi di su ordine di , tanto posso dire Persona_4 Persona_4
perché quando entravano le mie pecore si arrabbiava perché erta stato concesso solo a Per_4
”), la predetta deposizione appare anche contradditoria nella parte in cui riferisce Persona_10
che il cespite in questione di natura boschiva veniva utilizzato per il pascolo. Anche la deposizione di appare inattendibile nella parte in cui il teste afferma di essere a conoscenza che Persona_10
il querceto era posseduto da per aver lavorato nella azienda di questi fin dal 1963, cioè Persona_4 quando il teste aveva all'incirca 9 anni e comunque anche qualora ciò fosse vero sarebbe un ricordo di un bambino, appare controversa poiché pur definendo il bene come querceto riferisce che qui faceva pascolare le proprie pecore.
In ogni caso tutti i testi non hanno saputo identificare con precisione il querceto e tutti hanno dedotto la circostanza del taglio della legna, fatto che non esprime l'intento di appropriarsi del bene: la raccolta della legna non è elemento ritenuto idoneo dalla giurisprudenza di merito ai fini dell'accertamento dell'avvenuta usucapione “La raccolta della legna praticata sul terreno, utilizzata per riscaldamento, è attività che, per il suo limitato contenuto, è inidonea a condurre all'usucapione del diritto di proprietà e non corrispondente al possesso ad usucapionem il quale, trattandosi di bosco ceduo, avrebbe dovuto essere esercitato col taglio delle piante giunte a maturazione e col rimboschimento, non essendo sufficiente la mera raccolta dei rami spezzati dagli eventi atmosferici”
(cfr. Tribunale Cuneo, sent. 05.05.2021, n. 380). Sarebbe stato dirimente in tal caso, la prova dell'avvenuta apposizione della recinzione atta a delimitare i terreni di cui agli atti di causa, circostanza che è esclusa dalle risultanze di tutte le deposizioni testimoniali.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione dell'intero querceto sito in Agro di san
Martino d'Agri, c.da Piani, individuato in catasto al fg. 12, part.lle 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha
7,44.33, va respinta per difetto di prova del perfezionamento della fattispecie di acquisto della proprietà per usucapione.
Passando all'esame, nel merito, della domanda principale di parte attrice, in ossequio ai principi giurisprudenziali già dedotti va rimarcato che era onere di quello di allegare e Parte_1 provare l'acquisto, a titolo originario, della proprietà sul bene rivendicato.
Ebbene ritiene questo Giudice che l'attore non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un titolo di acquisto in proprio favore essendosi limitato ad affermare di essere erede di mentre Persona_1
avrebbe dovuto dimostrare di aver realmente acquistato il bene in virtù della successione. Del resto pagina 10 di 12 dagli atti di causa emerge che il querceto individuato in catasto al fg. 12, part.lle 77,76,48,46,47,54 e 55 di Ha 7,44.33 non è tra i cespiti indicati nella sentenza n. 31 del 25.05.1961 che ha riconosciuto al padre dell'odierno attore il diritto di ottenere la quota ereditaria solo del querceto per cui è già intervenuta sentenza (oltre che della masseria).
In ogni caso non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta usucapione del querceto in Parte_1
questione.
In conclusione, la domanda di rivendica di parte attrice deve essere rigettata.
Da ultimo, vanno dichiarate inammissibili le domande (subordinate) formulate da parte attrice alle lettere e) ed f) dell'atto introduttivo per evidente carenza di interesse ad agire stante il rigetto della domanda principale di rivendica.
Ed invero, ritiene il Tribunale che il rigetto della domanda principale di rivendica, della quale è presupposto necessario l'accertamento della proprietà in capo all'attore rivendicante ed il cui effetto è la condanna del convenuto alla restituzione del bene, palesa che l'attore non può ottenere alcuna utilità concreta ed effettiva dall'eventuale dichiarazione di nullità i inefficacia della contestata donazione
(ovvero, sentirsi dichiarare proprietario della res o anche solo ottenerne la restituzione contro chi la detiene); ma la stessa astratta prospettazione attorea ha l'effetto di deprivare di ogni interesse giuridicamente rilevante la vantata pretesa: nella misura in cui l'esame della domanda avente ad oggetto la domanda principale di rivendica, appare con tutta evidenza che non vi può essere alcun interesse, ovvero alcuna prospettiva di concreto vantaggio, nell'eventuale pronuncia di accoglimento della subordinata, presupponendo questa l'accertamento negativo della qualità di proprietario del rivendicante (oggetto della principale).
Per le spese del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le reciproche soccombenze siano elemento valutabile per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda principale proposta da proposta nei confronti di Parte_3
e CP_1 Controparte_2
- dichiara inammissibili le domande proposte in via gradata da proposta nei Parte_1
confronti di e CP_1 Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e nei confronti CP_1 Controparte_2
di ; Parte_1
pagina 11 di 12 - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro, il 14/01/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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