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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 695/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4621/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Presso Procuratore Antistatario - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Procuratore Antistatario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10020241460000166003 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 Presso Procuratore Antistatario - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Procuratore Antistatario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160022764453000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034077747000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210011881542000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009834700000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013746659000 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 Presso Procuratore Antistatario - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Procuratore Antistatario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011504816 2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6192/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 3 novembre 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – NE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 3 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – NE (in sigla: AdER) e all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n° 100 2024 1460000166003, notificatagli il 6 giugno 2025, in relazione a cinque delle cartelle di pagamento e ad un avviso di accertamento sottesi a tale comunicazione. A detrimento di quest'ultima, recante un ammontare dovuto di circa 267.000 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione tanto del preavviso prodromico alla comunicazione stessa quanto degli atti sottesi a quest'ultima. Inoltre egli ha lamentato la prescrizione decennale dei crediti recati da quegli atti prodromici, l'omessa instaurazione di un contraddittorio preventivo e la prescrizione quinquennale del credito per sanzioni ed interessi.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 3 novembre 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando preliminarmente che il 15 maggio 2024 era stato validamente notificato al Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2024 00000621000; e che, anteriormente ad esso, erano stati notificati all'odierno ricorrente plurimi atti interruttivi della prescrizione.
3. Con memoria prodotta il 27 novembre 2025 il Ricorrente_1 ha insistito nelle proprie argomentazioni.
4. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato che, rispetto ai molteplici atti contemplati nella comunicazione impugnata, le doglianze attoree riguardano esclusivamente l'unico avviso di accertamento n° TF9011504816/2014 e le cinque cartelle di pagamento nn° 100 2016 00227644 53000, 100 2019 00340777 47000, 100 2021 00118815
42000, 100 2023 00098347 00000 e 100 2023 00137466 59000.
Orbene tutti e sei quegli atti erano stati posti a fondamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prodotta dall'Agenzia: comunicazione che era stata notificata il 15 maggio 2024 al coniuge del Ricorrente_1; ed alla quale, una settimana dopo, aveva fatto sèguito l'invio della raccomandata confermativa, come previsto nel caso di consegna dell'atto a persona di famiglia (Cass. n° 2377/2022). Perciò l'omessa impugnazione di quella comunicazione preclude le odierne doglianze attoree concernenti atti prodromici a quello qui censurato.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce della notevolissima rilevanza della comunicazione impugnata, vanno liquidate in 5.000 euro.
Invece l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite tra quest'ultima ed il Ricorrente_1 stesso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 5.000 euro;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite tra l'Agenzia delle Entrate - NE ed il Ricorrente_1.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. il giudice estensore il presidente
(NI UM) (ER GA)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4621/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Presso Procuratore Antistatario - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Procuratore Antistatario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10020241460000166003 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 Presso Procuratore Antistatario - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 Procuratore Antistatario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160022764453000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034077747000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210011881542000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009834700000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013746659000 IRPEF-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 Presso Procuratore Antistatario - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Procuratore Antistatario - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011504816 2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6192/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 3 novembre 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – NE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 3 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – NE (in sigla: AdER) e all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n° 100 2024 1460000166003, notificatagli il 6 giugno 2025, in relazione a cinque delle cartelle di pagamento e ad un avviso di accertamento sottesi a tale comunicazione. A detrimento di quest'ultima, recante un ammontare dovuto di circa 267.000 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione tanto del preavviso prodromico alla comunicazione stessa quanto degli atti sottesi a quest'ultima. Inoltre egli ha lamentato la prescrizione decennale dei crediti recati da quegli atti prodromici, l'omessa instaurazione di un contraddittorio preventivo e la prescrizione quinquennale del credito per sanzioni ed interessi.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata, previa sospensione della sua esecutività.
2. Con deduzioni depositate il 3 novembre 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando preliminarmente che il 15 maggio 2024 era stato validamente notificato al Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione ipotecaria n° 100 76 2024 00000621000; e che, anteriormente ad esso, erano stati notificati all'odierno ricorrente plurimi atti interruttivi della prescrizione.
3. Con memoria prodotta il 27 novembre 2025 il Ricorrente_1 ha insistito nelle proprie argomentazioni.
4. Senza che si fosse costituita l'AdER, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato che, rispetto ai molteplici atti contemplati nella comunicazione impugnata, le doglianze attoree riguardano esclusivamente l'unico avviso di accertamento n° TF9011504816/2014 e le cinque cartelle di pagamento nn° 100 2016 00227644 53000, 100 2019 00340777 47000, 100 2021 00118815
42000, 100 2023 00098347 00000 e 100 2023 00137466 59000.
Orbene tutti e sei quegli atti erano stati posti a fondamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prodotta dall'Agenzia: comunicazione che era stata notificata il 15 maggio 2024 al coniuge del Ricorrente_1; ed alla quale, una settimana dopo, aveva fatto sèguito l'invio della raccomandata confermativa, come previsto nel caso di consegna dell'atto a persona di famiglia (Cass. n° 2377/2022). Perciò l'omessa impugnazione di quella comunicazione preclude le odierne doglianze attoree concernenti atti prodromici a quello qui censurato.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce della notevolissima rilevanza della comunicazione impugnata, vanno liquidate in 5.000 euro.
Invece l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite tra quest'ultima ed il Ricorrente_1 stesso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 5.000 euro;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite tra l'Agenzia delle Entrate - NE ed il Ricorrente_1.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. il giudice estensore il presidente
(NI UM) (ER GA)