Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2881\2023 R.G. avente ad oggetto:
Contratti bancari(deposito bancario, etc) , e vertente
T R A
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
GIUSTOZZI SANDRO, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
) rapp.ta e difesa dall' avv.to Controparte_1 P.IVA_1
CERVETTI FEDERICO, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 18.12.2024.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori hanno introdotto la fase di merito del ricorso del 01.03.2023 in opposizione all'esecuzione immobiliare 142\2018 RG avviata da in CP_1 danno di quale terza datrice di ipoteca in relazione Controparte_2
al contratto di mutuo fondiario rep. 205430 racc. 49247 del 9.2.2015 chiedendo di accertare e dichiarare: il difetto di legittimazione attiva della della mandataria, riguardo alla titolarità della CP_1 posizione soggettiva dedotta nel suddetto procedimento esecutivo immobiliare n. 142/2018 R.G.; dichiarare che non è CP_1 subentrata, nella posizione creditoria, qualora esistente e valida, di di e di dichiarare CP_3 CP_4 CP_5 che nulla deve versare alla suddetta e Parte_1 CP_1 alla mandataria e, conseguentemente, CP_6 Parte_3 affermare l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento effettuato da in data 06.07.2018, nei confronti della _7 ME , con il quale è iniziata l'espropriazione Parte_1 dell'immobile sito in Porto Recanati Viale Scarfiotti n. 47 e di tutti gli atti esecutivi successivi, fino ad oggi emessi e quelli ulteriori futuri, compreso l'atto di intervento di del 24.06.22, ordinando Parte_4 anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento medesimo.
In via subordinata, hanno chiesto che il Tribunale accerti e dichiari che nulla dovevano versare alla e che la fideiussione e CP_3
l'ipoteca concesse dalla ME erano state imposte dalla Pt_1 banca a garanzia di un debito inesistente;
dichiari la nullità e, in ogni caso, l'inefficacia, del contratto di mutuo del 09 febbraio 2015; dichiari la garanzia fideiussoria nulla e, in ogni caso, inefficace, e della ipoteca iscritta a carico di , conseguentemente Parte_1 dichiarare nullo, illegittimo e inefficace il pignoramento effettuato da in data 06.07.2018, con il quale è iniziata _7
l'espropriazione immobiliare l'immobile e di tutti gli atti esecutivi successivi, fino ad oggi posti in essere, compreso l'ultimo avviso di vendita del 18.10.23, nonché l'intervento di del CP_1
24.06.22, ordinando anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In ulteriore subordine, hanno chiesto di accertare la qualità di consumatrice di e quindi dichiarare nulla ed Parte_1 inefficace la concessione di fideiussione e di ipoteca a favore del suddetto Istituto, sia per la eccepita nullità del mutuo che per la nullità ed inefficacia della fideiussione, le cui clausole, essendo anche
2 Nr. 2881\2023 R.G.
vessatorie, vanno dichiarate illegittime e inefficaci e, quindi, come non apposte, in quanto neanche approvate in maniera specifica ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 cc.
Qualora nelle more di questo giudizio l'immobile oggetto di pignoramento venga aggiudicato all'asta, con la conseguente perdita da parte della di tale cespite, gli attori hanno chiesto di Pt_1 condannare quale parte intervenuta-procedente CP_1 nella suddetta espropriazione immobiliare n. 142/2018 R.G.EI, a pagare e risarcire a favore di i danni conseguenti alla Parte_1 illegittima espropriazione e privazione del bene che si quantificano in
€. 343.600,00, corrispondente al valore dell'immobile, come accertato da CTU nella perizia che si allega alla presente citazione, ovvero, nella somma ritenuta di giustizia.
Il G.E., respingendo l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, ha ritenuto inammissibile la opposizione, per essere stata la stessa proposta successivamente alla disposizione della ordinanza di vendita, limitatamente alla eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata con riferimento alla originaria creditrice e a quella di nullità del contratto di fideiussione CP_4 stipulato dalla opponente in data 9/2/2015, stante la possibilità per la parte di muovere le dette contestazioni sin dal momento in cui è stato radicato il processo di esecuzione;
quanto gli altri motivi, ammissibili in quanto articolati sulle motivazioni di cui alla sentenza n. 1156 pronunciata dal Tribunale di Ancona 28/9/2021, sono stati invece ritenuti infondati.
Costituitasi in giudizio, ha concluso chiedendo di CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore Parte_2
e dichiarare improponibile o inammissibile anche perché
[...] tardiva ex art. 615 c.p.c. e comunque infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza respingere ogni domanda di parte attrice.
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Il titolo esecutivo su cui si fonda la procedura esecutiva immobiliare è costituito dal mutuo fondiario del 9 febbraio 2015, con cui CP_4
3 Nr. 2881\2023 R.G.
Carilo, Cassa di Risparmio accordava a Parte_5 [...]
quale parte mutuataria, la somma di € 200.000,00. Parte_2
alla data di sottoscrizione del mutuo era legale Parte_2 rappresentante e socio della Controparte_8
sottoscriveva il mutuo e si costituiva fideiussore e Parte_1 datore d'ipoteca a garanzia dell'obbligazione dedotta nel contratto.
Il 27 febbraio 2015, veniva accreditata sul conto di Parte_2 la somma mutuata.
Alla succedeva CP_3 CP_4
Gli attori sostengono che il conto corrente intestato alla CP_8 non solo non era in passivo ma presentava un attivo a
[...] favore del correntista di € 165.849,46 cui deve aggiungersi, anche la somma di € 198.000,00 che , dopo aver sottoscritto Parte_2 il mutuo, girava a favore della banca e versava sul conto corrente della società.
Per effetto di tale versamento il credito a favore del correntista ammonterebbe addirittura ad € 363.849,46.
Ciò posto si rileva la inammissibilità dell'eccezione di difetto di Contr legittimazione attiva in capo alla procedente banca e poi
[...] in quanto ex art. 615 co. 2° cpc non trattasi di fatto CP_9 sopravvenuto all'ordinanza di vendita essendo invece ben nota agli opponenti e segnatamente dall'esecutata, tutta la serie di cessioni del Contro credito da a a e infine a da epoca CP_10 CP_5 CP_1 decisamente anteriore alla disposta vendita.
Ulteriore motivo di opposizione è quello relativo alla dedotta nullità del mutuo con conseguente invalidità e inefficacia della fideiussione e dell'ipoteca, poiché tale finanziamento sarebbe stato imposto dalla banca per ripianare un debito inesistente, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1156/21.
4 Nr. 2881\2023 R.G.
Con sentenza 1156\21 il Tribunale di Ancona ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di una asserito saldo negativo del conto corrente ritenendo non dovuta la somma di € 154.980,36, riconoscendo la nullità dell'anatocismo e della cms e procedendo al ricalcolo del saldo finendo così per riconoscere non esistente l'esposizione debitoria sulla cui base era stato emesso l'opposto decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha altresì condannato al CP_3 pagamento in favore della titolare del conto corrente la somma di euro
283.042,99 oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di addebiti indebiti e così si è chiusa la partita tra dare e avere in relazione ai saldi del conto corrente.
Detta sentenza non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio in quanto la circostanza che un mutuo fondiario sia stato utilizzato per ripianare una esposizione debitoria preesistente (risultata poi inesistente) di per sé solo non è motivo di illiceità della causa (non essendo il mutuo fondiario o ipotecario un mutuo di scopo).
Al più potrebbe essere un negozio indiretto in frode alla massa dei creditori nella misura in cui trasforma un credito chirografario in privilegiato;
operazione come tale rilevante in sede concorsuale come causa di inefficacia ex art. 2901 c.c. ovvero ex art. 66-67 l.f. nella misura in cui si dimostri che ha favorito un creditore in danno della massa.
Al di fuori di questa ipotesi la questione non ha alcuna incidenza men che meno hanno un interesse giuridicamente rilevante a denunciarla soggetti diversi dai creditori quali il mutuatario e\o il terzo datore di ipoteca i quali devono solo dimostrare che la somma mutuata è stata restituita ovvero che sussistono fatti impeditivi a detta restituzione.
Che poi il conto corrente presentasse o meno un saldo a debito piuttosto che a credito non ha alcuna incidenza in questa sede in cui si discute solo della pacifica mancata restituzione della somma mutuata, ragione per la quale si procede in sede esecutiva.
5 Nr. 2881\2023 R.G.
Va peraltro considerato che contratto di conto corrente 9\97 e contratto di mutuo sono, nella vicenda in esame, due rapporti bancari distinti e diversi tra loro, retti da diverse clausole pattizie.
Tra di essi non esiste alcun collegamento funzionale, né detto collegamento emerge dal contratto per cui è causa posto che in nessuna parte si legge che il muto viene concesso per coprire il saldo a debito del conto corrente, e ciò esclude in radice la configurabilità di un nesso teleologico tra i due contratti che non appaiono univocamente diretti a realizzare assetto economico globale ed unitario.
Né vi è prova che il mutuo e relativa ipoteca siano stati addirittura
“imposti” dalla banca per ripianare il debito chirografario risultante dal conto corrente anzi, in senso opposto, milita la considerazione che se fosse vera la prospettazione degli attori la banca avrebbe chiesto o meglio imposto un mutuo per un importo superiore ai 200.000 euro, visto che al momento dell'erogazione del mutuo il conto corrente della risultava negativo per €. 351.818,52. Controparte_8
Il fatto che il conto corrente presentasse, secondo il ricalcolo operato dal consulente degli attori, un saldo attivo in favore del correntista e non un saldo passivo non significa che questi, e la sua garante datrice di ipoteca, una volta chiusa, con la sentenza del Tribunale di Ancona, la partita sul conto corrente ed escluso, per le ragioni su esposte, un collegamento funzionale tra i due contratti, non debbano restituire la somma mutuata e pacificamente non restituita.
Tutte le altre questioni sollevate dagli attori in merito alla fideiussione della per la possibilità di riscontrare clausole abusive e Pt_1 violazioni della normativa antitrust non hanno alcuna rilevanza posto che il pignoramento è fondato sulla garanzia reale costituita dall'ipoteca e non sulla garanzia personale della fideiussione della fideiussione che, peraltro, non è una fideiussione omnibus ma Pt_1 una fideiussione specifica per la quale in ogni caso, non si pone alcun problema di possibile incidenza della disciplina antitrust.
La procedura esecutiva risulta, in definitiva, legittimamente avviata.
6 Nr. 2881\2023 R.G.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e rigetta tutte le domande attoree.
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 13.1.2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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