Art. 5.
Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.