Articolo 60 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 59Articolo 61
Versione
6 maggio 1952
Art. 60.
(Concessione di esercizio di servizi portuali)


L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, e' soggetto a concessione dell'autorita' marittima mercantile.
La concessione e' fatta nei modi e con le formalita' stabilite dagli articoli 5 a 39.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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